AVV. TIZIANA ALLIEVI e DOTT. GIOVANNI FANTICINI

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Fondazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano - 15-feb-2006 sommaruga andrea guido La Consulenza Tecnica di Parte Ing. Andrea Guido Sommaruga.
Advertisements

Il SIA Sostegno per l’inclusione attiva. DESTINATARI Cittadino italiano o comunitario o con un familiare avente diritto di soggiorno o diritto di soggiorno.
LE ATTIVITA’ DI CONTROLLO ALL’INTERNO DELL’ENTE LOCALE
Diritti sociali e nucleo duro
Sciopero nei servizi pubblici essenziali
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
RELATORE AVV.G.G. CORBUCCI
L’Amministratore di Sostegno
Diritto internazionale privato e dei contratti
Unione industriale TORINO 25 ottobre 2016
CONTRATTO PRELIMINARE art c.c.
Convivenze. Novità introdotte dalla legge Cirinnà n. 76/2016
Silenzio assenso fra P.A. Servizi tecnici
LO STATO V. Conte, Cittadinanza e Costituzione © Zanichelli editore 2010.
Diritti reali e la proprietà
LA SIMULAZIONE (art ) Creare l’apparenza : simulato e dissimulato (spesso documentato con controdichiarazione) Simulazione ASSOLUTA e RELATIVA.
Il principio di trasparenza ha incontrato un crescente interesse nei suoi confronti da parte della normativa, particolarmente accentuato negli ultimi anni.
FONTI DEL DIRITTO.
Prof. Avv. Francesco de Leonardis
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a (6)
Prof. Avv. Francesco de Leonardis
 I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture, per certificare che l'oggetto.
Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino 1789 Art. 1 – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali.
Sussidiarietà orizzontale nella costituzione
FONTI DEL DIRITTO.
FONTI DEL DIRITTO.
Il sistema europeo per la protezione dei diritti fondamentali
DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA
Il pareggio di bilancio nella Costituzione: opportunità o illusione?
Cittadinanza e Costituzione
PCT ED ESECUZIONI: BENEFICI INATTESI E PROMESSE NON (ANCORA) MANTENUTE
Regio decreto legge  , n. 375 (16 marzo 1936, n. 63)
I RIMEDI NEI CONFRONTI DELLE SENTENZE
Il diritto dell’Unione e i soggetti degli ordinamenti interni (III)
IL LAVORO AGILE Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017 e alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 giugno 2017, n. 3 Per informazioni.
Aggiornato alla L. n. 232 dell’11 Dicembre 2016
Aggiornato al D. Lgs. n. 185 del 2016
Aggiornato alla L. n. 81 del 22 maggio 2017
FALLIMENTO La liberazione degli immobili occupati
competenza esclusiva statale competenza residuale regionale
Il turismo nella Costituzione, come valore e
ARTICOLO N.1994 Effetti del possesso di buona fede
ARTICOLO N.1260 Cedibilità dei crediti.
LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
IL COLLOCAMENTO E LA SUA EVOLUZIONE STORICA
Whistleblowing nel settore privato: evoluzione normativa e temi aperti
L’ELENCO ANAGRAFICO E IL FASCICOLO ELETTRONICO DEL LAVORATORE
LA FISCALITÀ IMMOBILIARE Le imposte sui trasferimenti
Gli effetti del procedimento penale La Copertura Assicurativa
Il principio di trasparenza ha incontrato un crescente interesse nei suoi confronti da parte della normativa, particolarmente accentuato negli ultimi anni.
La Costituzione Italiana
Tipologie di competenza art. 117 Cost.
“Generi” conservati nel “frigorifero” della Costituzione del 1948
Fonti Legge 30 novembre 2017, n. 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza.
COMUNE DI GHEMME Via Roma 21 Codice Fiscale : P.Iva :
LA FISCALITÀ IMMOBILIARE Le imposte sui trasferimenti
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
CORSO DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE a.a
L’amministrazione della giustizia
Il termine di conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90)
LE FONTI INTERNAZIONALI
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
Art 81 cost. AI SoG LUISS 31 gennaio.
Comportamento antisindacale
FONTI DEL DIRITTO.
Sentenza «Taricco» (C-105/14)
GENERALITA’ Qualsiasi bene immobile può appartenere in proprietà esclusiva a una sola persona, fisica o giuridica, oppure contemporaneamente a più persone.
L’irretroattività delle norme parasostanziali
Questioni attuali sul processo esecutivo
“Aiuti di Stato e Leader”
Transcript della presentazione:

AVV. TIZIANA ALLIEVI e DOTT. GIOVANNI FANTICINI La modifica dell’art. 560 c.p.c: «un passo avanti e due indietro» in tema di efficienza, efficacia e celerità dell’espropriazione immobiliare

ARTICOLO 560 C.P.C. - Modo della custodia L’EVOLUZIONE DELL’ARTICOLO 560 C.P.C. LA RIFORMA DEL 2006 Il legislatore introduce l’ordine di liberazione nel corso della procedura esecutiva. Il Giudice dispone la liberazione a mezzo ufficiale Giudiziario: a) quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare il cespite b) in ogni caso, quando provvede all’aggiudicazione o all’assegnazione del bene LA RIFORMA DEL 2016 Il procedimento di liberazione viene affidato al custode della procedura esecutiva immobiliare ed è svolto su direttive impartite dal Giudice dell’Esecuzione LA RIFORMA DEL 2019 Se il debitore è titolare di crediti certificati nei confronti della Pubblica Amministrazione, per un ammontare pari o superiore a quello vantato dai creditori procedente ed intervenuti, l’ordine di liberazione è disposto dal Giudice dell’Esecuzione con decreto di trasferimento ed il rilascio è previsto tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla pronuncia del decreto. …. il testo definitivo introdotto con l’art. 4 comma 2 D.L. 135/2018 convertito con Legge n. 12 del 11/02/2019 ARTICOLO 560 C.P.C. - Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA RATIO LEGIS Interessi coesistenti e confliggenti TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA Articolo 42. COST.: «La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Articolo 47. COST.: «La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito». Art. 25 comma 1 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo…all’abitazione…» Art. 11 comma 1 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali: “ Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, che includa …alloggio adeguati…» TUTELA DEL CREDITORE Art. 24 COST.: «tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi» Corte cost. 24 luglio 1998 n. 321: «il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (art. 24 comma 1 Cost) comprende la fase dell’esecuzione forzat, la quale è diretta a rendere effettiva l’attuazione dei provvedimenti giurisdizionali» Cass. 3.11.2011 N. 22747: «la liberazione del bene pignorato è corollario del principio… generale della necessaria effettività dell’azione giurisdizionale esecutiva, indispensabile per lo stesso corretto funzionamento delle Istituzioni, sul quale si basa l’innovazione legislativa dell’ordine di liberazione obbligatorio». Art. 1 Protocollo Addizionale n. 1 alla C.E.D.U ( Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) Art. 28 comma 5 Direttiva 2014/17/UE del 4.02.2014 (c.d Direttiva Mutui) Corte cost 19 gennaio 1988 n. 36: “È escluso che l’abitazione possa essere configurata come indispensabile presupposto dei diritti inviolabili menzionati dall’art. 2 della costituzione e …che l’art. 47 della Costituzione individui e tuteli un diritto all’abitazione distinto dal diritto di proprietà dell’abitazione medesima” La stessa Corte ha affermato che: “ la tempestiva acquisizione del bene espropriato da parte dell’aggiudicatario è diretta ad assicurare il buon esito delle vendite effettuate nell’ambito delle procedure espropriative ed a soddisfare esigenze di regolare e sollecito trasferimento dei beni venduti e, pertanto, essa non si pone in contrasto con la funzione sociale della proprietà”

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

ART. 560 C.P.C. (MODO DELLA CUSTODIA) POST RIFORMA (L. N.12/2019) QUANDO L’IMMOBILE È ABITATO DAL DEBITORE E DALLA SUA FAMIGLIA … ART. 560 C.P.C. (MODO DELLA CUSTODIA) POST RIFORMA (L. N.12/2019) Commi III e VIII [III] Il debitore ed i familiari che con lui convivono, non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586». Comma VI [VI] Il giudice ordina, sentito il custode ed il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora: sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti; quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare; quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico; ovvero quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare.

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

I COMPITI DEL DEBITORE Il rendiconto La conservazione e manutenzione L’accessibilità a potenziali acquirenti Il divieto di concedere in locazione Gli altri obblighi prescritti dalla legge

ARTICOLO 560 C.P.C. Modo della custodia [I] Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'articolo 593. [II] Il custode nominato ha il dovere di vigilare affinché il debitore e il nucleo familiare conservino il bene pignorato con la diligenza del buon padre di famiglia e ne mantengano e tutelino l'integrità. [III] Il debitore e i familiari che con lui convivono non perdono il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento, salvo quanto previsto dal sesto comma. [IV] Il debitore deve consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. [V] Le modalità del diritto di visita sono contemplate e stabilite nell'ordinanza di cui all'articolo 569. [VI] Il giudice ordina, sentiti il custode e il debitore, la liberazione dell'immobile pignorato per lui ed il suo nucleo familiare, qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti, quando l'immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in uno stato di buona conservazione, per colpa o dolo del debitore e dei membri del suo nucleo familiare, quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico, o quando l'immobile non è abitato dal debitore e dal suo nucleo familiare. [VII] Al debitore è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non è autorizzato dal giudice dell'esecuzione. [VIII] Fermo quanto previsto dal sesto comma, quando l'immobile pignorato è abitato dal debitore e dai suoi familiari il giudice non può mai disporre il rilascio dell'immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento ai sensi dell'articolo 586.

LA LIBERAZIONE ANTICIPATA DELL’IMMOBILE PIGNORATO «Regola» nel caso l’esecuzione abbia ad oggetto immobili non utilizzati dal debitore e dal suo nucleo famigliare come abitazione. Per questi immobili adibiti ad uso «diverso» dall’abitazione il giudice «ordina la liberazione sentito il custode ed il debitore» art. 560 comma 6 c.p.c. In questi casi, in base al disposto normativo, la liberazione deve considerarsi come obbligatoria da parte del giudice e non facoltativa. Gli immobili “ ad uso diverso” da abitazione del debitore e del suo nucleo familiare: che hanno una destinazione catastale diversa da quella abitativa che non costituiscono stabile residenza dell’esecutato e della sua famiglia anagrafica alla notifica del pignoramento occupati dal solo debitore senza il nucleo famigliare oppure dai soli familiari senza l’esecutato oppure da soggetti diversi dall’esecutato e dalla sua famiglia (anagrafica) che risultano già liberi all’atto di pignoramento che sono stati successivamente rilasciati dall’esecutato o dai familiari, spontaneamente oppure coattivamente a seguito di ordine del giudice dell’esecuzione conseguente alla perdita dei requisiti di abitazione o alla violazione delle regole poste a carico del debitore Qualora sia ostacolato il diritto di visita di potenziali acquirenti «Eccezione» nel caso in cui l’immobile pignorato sia adibito ad abitazione del debitore e del suo nucleo famigliare e possibile in base al disposto del comma 6 art. 560 c.p.c. se ricorrono 3 ipotesi Quando l’immobile non sia adeguatamente tutelato e mantenuto in stato di buona conservazione per colpa/dolo del debitore e dei membri del suo nucleo famigliare Quando il debitore viola gli altri obblighi che la legge pone a suo carico