RIVOLUZIONE AMERICANA

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Transcript della presentazione:

RIVOLUZIONE AMERICANA THE FEDERALIST

1763 FINE GUERRA CON LA FRANCIA PER POSSESSO DEL CANADA GOVERNO INGLESE: POLITICA DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DELLE COLONIE: PIÙ POTERI COMANDANTI GUARNIGIONI NUOVI TRIBUTI LIMITI LIBERTÀ DI COMMERCIO GIURISDIZIONE MILITARE INGLESE IN ALCUNE CIRCOSTANZE

LE CAUSE DEL MALCONTENTO • NEL 1763 TERMINA LA GUERRA DEI SETTE ANNI, CHE PONE FINE ALLA DOMINAZIONE FRANCESE SUL CANADA • LA GRAN BRETAGNA: CRISI FINANZIARIA, INASPRISCE LE CONDIZIONI FISCALI NEI CONFRONTI DELLE COLONIE AMERICANE SUGAR ACT (1764) STAMP ACT (1765)

1764 SUGAR ACT: TASSA SU ZUCCHERO, MELASSA, VINO IMPORTATO 1765 STAMP ACT: TASSA SU OGNI FOGLIO STAMPATO, INCLUSE LE CARTE DI BORDO, I DOCUMENTI LEGALI, LE LICENZE, I GIORNALI ETC. (carta con bollo doveva provenire dall‘Inghilterra) 1770-1774: RESISTENZA ALL’INGERENZA INGLESE

NO TAXATION WITHOUT REPRESENTATION IL CONSENSO DEI CONTRIBUENTI (ESPRESSO DAI LORO RAPPRESENTANTI IN PARLAMENTO) ERA UN CARDINE DELLA LIBERTÀ INGLESE • I COLONI AMERICANI CHIEDONO L’ACCESSO ALLA RAPPRESENTANZA PARLAMENTARE • CHIEDONO DI FAR PARTE, A TUTTI GLI EFFETTI, DEL SISTEMA POLITICO INGLESE

NEL 1775 SCOPPIA LA GUERRA D’INDIPENDENZA • IL 4 LUGLIO DEL 1776, A FILADELFIA, VIENE FIRMATA LA DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA • LA GUERRA FINISCE NEL 1783, CON LA VITTORIA DEI COLONI E LA SEPARAZIONE DELLE 13 COLONIE DALLA GRAN BRETAGNA

DICHIARAZIONI AMERICANE È LA PRIMA REALIZZAZIONE STORICA DEI DIRITTI NATURALI DELL’UOMO TEORIZZATI DAL CONTRATTUALISMO SEICENTESCO

MODELLO DEL CONTRATTO SOCIALE NELLA VERSIONE DI LOCKE SI RITROVA NEI PREAMBOLI DELLE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI NORDAMERICANE

JEFFERSON: IDEA CHE I GOVERNI SONO ISTITUITI DAGLI INDIVIDUI E SONO VINCOLATI AL RISPETTO DEI LORO NATURALI DIRITTI

LA DICHIARAZIONE D’INDIPENDENZA 4 LUGLIO 1776 "Quando, nel corso degli umani eventi, diviene necessario per un popolo spezzare i legami politici che lo hanno unito ad un altro, ed assumere, fra le potenze della terra, la posizione distinta e paritaria a cui le leggi della Natura e di Dio gli danno diritto, il giusto rispetto dovuto alle opinioni dell'umanità esige che esso dichiari le ragioni che lo costringono a separarsi

Consideriamo verità evidenti per sé stesse che tutti gli uomini sono creati uguali; che sono stati dotati dal loro Creatore di taluni diritti inalienabili; che, fra questi diritti, vi sono la vita, la libertà e il perseguimento del benessere. Che per garantire questi diritti, vengono istituiti fra gli uomini dei governi che derivano dal consenso dei governati il loro giusto potere

Che ogni qualvolta una forma di governo diviene antagonistica al conseguimento di questi scopi, il popolo ha diritto di modificarla e abolirla, e di creare un governo nuovo, ponendo a base di esso quei principi, e regolando i poteri di esso in quelle forme che offrono la maggiore probabilità di condurre alla sicurezza ed alla felicità del popolo medesimo.

La prudenza consiglierà, in fatto, di non cambiare per motivi tenui o transitori governi stabiliti da tempo; l'esperienza dimostra, invero, che gli uomini sono più inclini a sopportare i mali, finché sono tollerabili, che riprendere la giusta direzione, abolendo forme alle quali sono adusati. Ma quando una lunga serie di soprusi ed usurpazioni, volti invariabilmente ad un unico scopo, offrono prova evidente del disegno di un governo di assoggettare il popolo a condizioni di dispotismo assoluto, é diritto e dovere del popolo di abbattere quel governo e di creare nuove salvaguardie per la sua sicurezza futura.

Tale é stata la paziente sofferenza di queste Colonie; e tale é la necessità che le costringe a mutare il loro precedente sistema di governo. La storia dell'attuale Re di Gran Bretagna è una storia di ripetuti soprusi ed usurpazioni, diretti tutti all'unico scopo di instaurare il dispotismo assoluto sui nostri Stati. A dimostrazione di ciò, esponiamo i fatti al mondo ignaro e imparziale...

EGLI (Giorgio III) ha rifiutato di dare il suo assenso alle leggi più opportune e necessarie al bene pubblico [...] EGLI ha ripetutamente disciolto Assemblee rappresentative che si erano riunite allo scopo di opporsi con virile fermezza alle sue violazioni del diritto del popolo [...] EGLI ha reso i Giudici dipendenti dal suo esclusivo arbitrio [...]. EGLI ha mantenuto fra noi, in tempo di pace, eserciti stanziali senza il consenso dei nostri Corpi legislativi (art.6 BoR)

EGLI ha ostentato di rendere il potere militare indipendente dal potere civile e ad esso superiore. EGLI si è accordato con altri allo scopo di assoggettarci ad una giurisdizione estranea alla nostra costituzione e sconosciuta alle nostre leggi, dando il suo assenso alle loro presunte disposizioni legislative, vale a dire: [...] ad interrompere il nostro commercio con tutte le parti del mondo; ad imporre su di noi tributi senza il nostro consenso [...].

"NOI pertanto, rappresentanti degli Stati d'America, riuniti in Congresso generale, appellandoci al Supremo Giudice dell'universo quanto alla rettitudine delle nostre intenzioni, solennemente dichiariamo e proclamiamo, in nome e per autorità dei buoni popoli di queste Colonie, che queste Colonie Unite sono e devono di diritto essere Stati liberi ed indipendenti".

Fonti della dichiarazione SECONDO TRATTATO SUL GOVERNO (JOHN LOCKE) CON LA FELICITÀ CHE SOSTITUISCE LA PROPRIETÀ LA TRADIZIONE PURITANA DEL COVENANT, IL PATTO FRA DIO E POPOLO LE CARTE COSTITUZIONALI DELLE COLONIE (VIRGINIA 1776)

1786 ANNAPOLIS CONVENZIONE FEDERALE PER RIMEDIARE AI PROBLEMI DEL GOVERNO CONFEDERALE 1787 CONVENZIONE A FILADELFIA: DELEGATI DEGLI STATI PER «DISPOSIZIONI INDISPENSABILI PER RENDERE IL GOVERNO ADEGUATO ALLE ESIGENZE DELL’UNIONE»

CONVENZIONE DI FILADELFIA 20 MAGGIO-17 SETTEMBRE VERA E PROPRIA ASSEMBLEA COSTITUENTE 55 DELEGATI 3 MESI DI DIBATTITI COSTITUZIONE FEDERALE RATIFICA ASSEMBLEA LEGISLATIVA DEGLI STATI

UNA CONVENZIONE FEDERALE (CONVENZIONE DI FILADELFIA) ADOTTÒ L'ATTUALE COSTITUZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA IL 17 SETTEMBRE 1787 LA CARTA DEI DIRITTI: DIECI EMENDAMENTI COSTITUZIONALI PER GARANTIRE MOLTI DIRITTI CIVILI FONDAMENTALI E LIBERTÀ E LIMITARE IL POTERE FEDERALE RATIFICATA NEL 1791

TRIPARTIZIONE DEI POTERI: ESECUTIVO, LEGISLATIVO, GIUDIZIARIO DIRITTI DI LIBERTÀ POLITICA E CIVILE: PAROLA, RIUNIONE, ASSOCIAZIONE E STAMPA ISTITUZIONI RAPPRESENTATIVE BASATE SU LIBERE ELEZIONI DIRITTO A TUTELA DELLA VITA, LIBERTÀ E PROPRIETÀ, MEDIANTE UN GIUDIZIO CIVILE E PENALE (PRINCIPI ESPRESSI NELLA COSTITUZIONE)

The Federalist 85 ARTICOLI PUBBLICATI SU GIORNALI DI NY DAL 1787 AL 1788 AUTORI: ALEXANDER HAMILTON, JAMES MADISON E JOHN JAY FEDERAZIONE VS CONFEDERAZIONE 1788 PUBBLICATO

ALEXANDER HAMILTON (1755/1804): GUERRA D’INDIPENDENZA; DELEGATO DI NEW YORK; STRENUO FAUTORE STATO FEDERALE; COME SEGRETARIO DEL TESORO, PROMOTORE BANCA FEDERALE JAMES MADISON (1751/1836): DELEGATO DELLA VIRGINIA. POSIZIONE RILEVANTE NELLA SCRITTURA DELLA COSTITUZIONE DEI DIECI EMENDAMENTI. SEGRETARIO DI STATO DURANTE LA PRESIDENZA JEFFERSON. ELETTO PRESIDENTE NEL 1809 E 1813 JOHN JAY (1745/1829): RUOLO POLITICO EMINENTE FRA 1774-1788; PRESIDENTE COMMISSIONE PREPARA LA COSTITUZIONE DELLO STATO DI NEW YORK; AMBASCIATORE IN SPAGNA PER TRATTATO DI PACE CON GB. PRESIDENTE DELLA CORTE SUPREMA DAL 1789/1795. GOVERNATORE DI NEW YORK DAL 1795/1801.

I PARTE: UTILITÀ DELL'UNIONE PER LA PROSPERITÀ POLITICA; DIFESA DA POSSIBILI INTERVENTI DELLE FORZE STRANIERE, DELLA STABILITÀ DEGLI ORDINAMENTI DEI SINGOLI STATI, DELLA DIFESA E DELL’INCREMENTO DEL COMMERCIO; DELL’ISTITUZIONE DI UN ADEGUATO SISTEMA TRIBUTARIO II PARTE: ESIGENZA DI UN GOVERNO NAZIONALE FORTE ED ENERGICO PER DIFESA COMUNE E TASSAZIONE GENERALE III PARTE: PRINCIPI REGIME REPUBBLICANO E POTERI CONFERITI ALL’UNIONE, LIMITI IMPOSTI AI SINGOLI STATI; RAPPORTI CON GOVERNO FEDERALE; DIVISIONE DEI POTERI; SISTEMA RECIPROCO CONTROLLO IV PARTE: ORGANIZAZIONE E RECIPROCI RAPPORTI DEI TRE POTERI

UNIONE PERCHÉ? POPOLO CON IDEALI, LINGUA, COSTUMI, USI, INTERESSI COMUNI GUERRA INSIEME SOLIDARIETÀ RECIPROCA UNA NAZIONE: COMUNE PATRIMONIO VALORI E TRADIZIONI ORGANIZZAZIONE POLITICA CHE VI CORRISPONDA E GARANTISCA TALE UNITÀ

VANTAGGI VERA POLITICA ESTERA STIPULARE TRATTATI IN MANIERA UNITARIA ATTENZIONE AGLI INTERESSI PERMANENTI PER GARANTIRE INDIPENDENZA ED AUTONOMIA DEGLI STATI STESSI

POLITICA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERESSI PERMANENTI DELLA COMUNITÀ E STUDIO DEI MEZZI PER GARANTIRLI INTERESSI TEMPORANEI CHE RICHIEDON INTERVENTI SINGOLI SLEGATI GLI UNI DAGLI ALTRI

POLITICA ESTERA OCCORRE PRECISA CONDOTTA POLITICA, INSERITA IN UNA CONCEZIONE SISTEMATICA. NECESSITA DI COORDINAZIONE NON PUÒ ESSERE AFFIDATA AD UN’ASSEMBLEA CHE SI RINNOVA OGNI DUE ANNI

SISTEMA FEDERALE GOVERNO DELLA RAGIONE CONTRO PASSIONI E INTERESSI DI PARTE SI BASA SU PRINCIPI DI LIBERTÀ EQUILIBRIO DEI POTERI E IMPOSSIBILITÀ COSTITUZIONALE DI VARCARE I RECIPROCI LIMITI

LEGISLATIVO POTERE PIÙ IMPORTANTE DIFFIDENZA NEI CONFRONTI DEL NUMERO ORGANI CON NUMERO RISTRETTO «QUANTO PIÙ GRANDE POTRÀ ESSERE UN’ASSEMBLEA, QUALI NE SIANO I MEMBRI, TANTO MAGGIORE, COME È NOTO, SARÀ L’ASCENDENTE DELLA PASSIONE SULLA RAGIONE. IN SECONDO LUOGO QUANTO MAGGIORE È IL NUMERO, TANTO DI PIÙ SARANNO I DEPUTATI DI MODESTE CAPACITÀ E SCARSAMENTE INFORMATI. ORA È PROPRIO SU GENTE DI QUESTO GENERE CHE, COME NOTO, L’ELOQUENZA E L’IRRUENZA DI POCHI INDIVIDUI POSSONO AVERE LA MAGGIORE INFLUENZA…SI PUÒ DIRE CHE QUANTO PIÙ NUMEROSA SARÀ UN’ASSEMBLEA LEGISLATIVA, TANTO PIÙ ESSA PARTECIPERÀ DI TUTTI I DIFETTI CHE SONO LEGATI ALLE ADUNATE DI POPOLO»

FAZIONI DERIVANO DA NATURA DELL’UOMO E SONO UNA DIRETTA CONSEGUENZA DELLA LIBERTÀ SISTEMA FEDERALE CONSENTE DI IMPEDIRE IL PREDOMINIO DELLE FAZIONI RISPETTO ALL’INTERESSE PUBBLICO

Sovranità popolare ELETTIVI: GOVERNO NAZIONALE FEDERALE GOVERNO SINGOLI STATI AMMINISTRAZIONI LOCALI DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA AL SINDACO DEL PIÙ SPERDUTO VILLAGGIO AMPIE AUTONOMIE LOCALI

Fine governo federale «L’INTENTO FONDAMENTALE DELLA NUOVA COSTITUZIONE FEDERALE È QUELLO DI CONCILIARE LA STABILITÀ E L’ENERGIA, ESSENZIALI AL GOVERNO, CON IL SACRO RISPETTO DOVUTO ALLA LIBERTÀ E ALLA FORMA REPUBBLICANA»

ESECUTIVO IMPORTANTE INDIPENDENTE POTERI ADEGUATI CONTROPESO: MANCATA ADESIONE DEL LEGISLATIVO ALLE PROPOSTE DI LEGGE SUGGERITE O PROMOSSE DALL’ESECUTIVO NELL’AMBITO DELLE LEGGI E DELLA COSTITUZIONE

IMPEACHMENT PROPOSTO DALLA CAMERA DEI RAPPRESENTANTI CELEBRATO DAL SENATO COSTITUITO IN ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

LEGISLATIVO IMPORTANTE IMPEDIRE STRAPOTERE CAMERA DEI RAPPRESENTANTI: IL POPOLO NELLA SUA UNITÀ. DIRETTA EMANAZIONE DELLA VOLONTÀ POPOLARE SENATO: GLI STATI. ELETTI DA COMPONENTI DELLE ASSEMBLEE DEGLI STATI. MAGGIOR DISTACCO E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO. CONTROLLO POLITICA ESTERA AL PRESIDENTE DEL SENATO: COMPITO DI FRENO, DI CAMERA DI RIPENSAMENTO

COSTITUZIONE RIGIDA CORTE SUPREMA: GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ DELLE LEGGI RAPPRESENTANZA: ARGINE AL DISPOTISMO DEMOCRATICO

STATO FEDERALE VASTISSIMO TERRITORIO PLURALITÀ DI CENTRI DECISIONALI ORGANISMI RAPPRESENTATIVI AD OGNI LIVELLO IMPOSSIBILE MAGGIORANZA FAZIOSA PLURALITÀ DI ORIENTAMENTI RELIGIOSI, POLITICI CULTURALI, ECONOMICI

GARANZIA POPOLO DA TIRANNIDE MINORANZANEI CONFRONTI DELLA MAGGIORANZA

1791 DICHIARAZIONE DEI DIRITTI FEDERALE (FEDERAL BILL OF RIGHTS) PRIMI DIECI EMENDAMENTI EMENDAMENTO 1: «IL CONGRESSO NON POTRÀ PORRE IN ESSERE LEGGI PER IL RICONOSCIMENTO UFFICIALE DI UNA RELIGIONE O PER PROIBIRNE IL LIBERO CULTO, PER LIMITARE LA LIBERTÀ DI PAROLA O DI STAMPA O CHE LIMITINO IL DIRITTO DELLA GENTE A RIUNIRSI IN FORMA PACIFICA E A PRESENTARE PETIZIONI AL GOVERNO PER RIPARARE ALLE INGIUSTIZIE

EMENDAMENTO 2: «ESSENDO UNA MILIZIA BEN ORGANIZZATA NECESSARIA ALLA SICUREZZA DI UNO STATO LIBERO, IL DIRITTO DEL POPOLO A POSSEDERE E A PORTARE ARMI NON SARÀ INFRANTO». EMENDAMENTO 3: «IN TEMPO DI PACE NESSUN SOLDATO SARÀ ACQUARTIERATO IN UNA CASA SENZA IL CONSENSO DEL PROPRIETARIO; E NEPPURE IN TEMPO DI GUERRA, SE NON SECONDO MODALITÀ CHE VERRANNO PRESCRITTE PER LEGGE».

EMENDAMENTO 4: «NON SARÀ VIOLATO IL DIRITTO DEI CITTADINI DI GODERE DELLA SICUREZZA PERSONALE, DELLA LORO CASA, DELLE LORO CARTE E DEI LORO BENI, DI FRONTE A PERQUISIZIONI E SEQUESTRI INGIUSTIFICATI; E NON SI RILASCERANNO MANDATI DI PERQUISIZIONE SE NON PER MOTIVI SOSTENUTI DA GIURAMENTO O DA DICHIARAZIONE SOLENNE E CON DESCRIZIONE PRECISA DEL LUOGO DA PERQUISIRE E DELLE PERSONE DA ARRESTARE O DELLE COSE DA SEQUESTRARE».

EMENDAMENTO 5: «NESSUNO SARÀ OBBLIGATO A RISPONDERE DI REATO, CHE COMPORTI LA PENA CAPITALE O CHE COMUNQUE SIA GRAVE, SE NON PER DENUNCIA O ACCUSA FATTA DA UN GRAND JURY, A MENO CHE IL CASO NON RIGUARDI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE O DELLA MILIZIA IN SERVIZIO EFFETTIVO, IN TEMPO DI GUERRA O DI PERICOLO PUBBLICO; E NESSUNO POTRÀ ESSERE SOTTOPOSTO DUE VOLTE, PER UNO STESSO REATO, AD UN PROCEDIMENTO CHE COMPROMETTA LA SUA VITA O LA SUA INTEGRITÀ FISICA; NÉ POTRÀ ESSERE OBBLIGATO, IN UNA CAUSA PENALE, A DEPORRE CONTRO SE STESSO, NÉ POTRÀ ESSERE PRIVATO DELLA VITA, LIBERTÀ, O PROPRIETÀ SENZA DUE PROCESS OF LAW E NESSUNA PROPRIETÀ PRIVATA POTRÀ ESSERE DESTINATA AD USO PUBBLICO SENZA EQUO INDENNIZZO».

EMENDAMENTO 6: «IN OGNI PROCESSO PENALE, L’ACCUSATO AVRÀ IL DIRITTO AD UN PROCEDIMENTO PUBBLICO E SOLLECITO, CON UNA GIURIA IMPARZIALE DI PERSONE DELLO STATO E DEL DISTRETTO IN CUI IL DELITTO SIA STATO COMMESSO; IL QUALE DISTRETTO DOVRÀ ESSERE PREVIAMENTE DETERMINATO DALLA LEGGE; E AVRÀ IL DIRITTO DI ESSERE INFORMATO DELLA NATURA E DEL MOTIVO DELL’ACCUSA; DI ESSER POSTO A CONFRONTO COI TESTI A SUO CARICO; DI AVERE STRUMENTI COGENTI PER OTTENERE TESTIMONIANZE IN PROPRIO FAVORE, E DI AVERE L’ASSISTENZA DI UN AVVOCATO PER LA SUA DIFESA».

EMENDAMENTO 7: «NEI PROCESSI DI COMMON LAW, IN CUI IL VALORE DELLA CONTROVERSIA ECCEDA I VENTI DOLLARI, SARÀ PRESERVATO IL DIRITTO AL GIUDIZIO PER MEZZO DI GIURIA, E NESSUN FATTO GIUDICATO DA UNA GIURIA POTRÀ ESSERE RIESAMINATO IN QUALSIASI CORTE DEGLI STATI UNITI SE NON SECONDO LE REGOLE DEL COMMON LAW». EMENDAMENTO 8: «NON SARÀ RICHIESTA UN’ECCESSIVA CAUZIONE, NÉ UNA ECCESSIVA MULTA SARÀ IMPOSTA, NÉ SARÀ INFLITTA UNA PENA CRUDELE ED INCONSUETA».

EMENDAMENTO 9: «IL FATTO CHE LA COSTITUZIONE ENUMERI DETERMINATI DIRITTI NON POTRÀ INTENDERSI NEL SENSO DI NEGARE O DI DEPREZZARE ALTRI DIRITTI CHE IL POPOLO SI SIA RISERVATO». EMENDAMENTO 10: «I POTERI CHE LA COSTITUZIONE NON ATTRIBUISCE AGLI STATI UNITI E CHE NON PROIBISCE AGLI STATI, SONO RISERVATI AI SINGOLI STATI O AL POPOLO».

AMENDMENT XV approvato dal Congresso il 26 febbraio1869 AMENDMENT XV approvato dal Congresso il 26 febbraio1869. Ratificato il 3 febbraio 1870 SECTION 1. IL DIRITTO DEI CITTADINI DEGLI STATI UNITI DI VOTARE NON PUÒ ESSERE NEGATO O ABROGATO DAGLI STATI UNITI O DAGLI STATI SULLA BASE DELLA RAZZA, COLORE O PRECEDENTE SITUAZIONE DI SCHIAVITÙ SECTION 2. IL CONGRESSO AVRÀ IL POTERE DI RAFFORZARE QUESTO ARTICOLO CON UNA LEGISLAZIONE APPROPRIATA

AMENDMENT XIX Approvato il 4 giugno 1919, ratificato il 18 agosto 1920. IL DIRITTO DEI CITTADINI DEGLI STATI UNITI DI VOTARE NON PUÒ ESSERE NEGATO O ABROGATO DAGLI STATI UNITI O DAGLI STATI SULLA BASE DEL SESSO IL CONGRESSO AVRÀ IL POTERE DI RAFFORZARE QUESTO ARTICOLO CON UNA LEGISLAZIONE APPROPRIATA

M. D’ADDIO, STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE, VOL M. D’ADDIO, STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE, VOL. II, - GENOVA, ECIG, 1996, PP. 57-69 C. GALLI (A CURA DI), MANUALE DI STORIA DEL PENSIERO POLITICO, BOLOGNA, IL MULINO, 2001, PP. 267- 273 J. J. CHEVALIER, STORIA DEL PENSIERO POLITICO, VOL. II, IL MULINO, BOLOGNA, 1989, PP. 515-525