Diritto dell’Unione europea Introduzione/3
La c.d. Costituzione europea La Dichiarazione di Laeken (14-15.12. 2001) e la Convenzione Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (Roma, 29.10.2004) caratteristiche principali: Il progetto “costituzionale” La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Le leggi e le leggi quadro Il principio del primato del diritto dell’Unione sul diritto degli Stati membri
Verso il Trattato di Lisbona I referendum in Francia e nei Paesi bassi La nuova CIG (conferenza intergovernativa) Da un unico trattato due trattati Il TUE Il TFUE
Il Trattato di Lisbona Continuità e discontinuità Il processo di de-costituzionalizzazione I trattati originari sopravvivono Bando dei termini che evocano l’idea di una“costituzione” Da leggi a atti legislativi (art. 290.3 TFUE) Il primato: da principio previsto dal trattato a principio di origine meramente giurisprudenziale Il trattamento della Carta dei diritti fondamentali (art. 6.1 TUE)
segue Meccanismi di garanzia a favore degli Stati membri la clausola di “recesso” (art. 50 TUE) Lotta contro l’espansione delle competenze dell’Unione (competence creeping): il Protocollo sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità e il ruolo dei parlamenti nazionali
La ritardata entrata in vigore del Trattato di Lisbona Art. 6.1: è necessaria la ratifica di tutti gli Stati membri “conformemente alle rispettive norme costituzionali” Il doppio referendum irlandese Il rifiuto del Presidente della Repubblica ceca Il ricorso al Bundesverfassunggericht (Corte costituzionale federale e il Lissabon Urteil)
Verso la nuova governance economica La crisi bancaria e la crisi del debito sovrano (PIIGS) L’insufficienza del ramo economico della UEM
Il c.d. Fondo salva-Stati: il MES La clausola del “no bail-out”): art. 125 TFUE 1. L'Unione non risponde né si fa carico degli impegni assunti dalle amministrazioni statali, dagli enti regionali, locali, o altri enti pubblici, da altri organismi di diritto pubblico o da imprese pubbliche di qualsiasi Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto economico specifico.
Segue: art. 125 TFUE Gli Stati membri non sono responsabili né subentrano agli impegni dell'amministrazione statale, degli enti regionali, locali o degli altri enti pubblici, di altri organismi di diritto pubblico o di imprese pubbliche di un altro Stato membro, fatte salve le garanzie finanziarie reciproche per la realizzazione in comune di un progetto specifico.
segue La decisione n. 2011/199/UE del Consiglio europeo del 25.3.2011 (nuovo par. 3 art. 136) "Gli Stati membri la cui moneta è l'euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell'ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità."
segue Il MES organizzazione internazionale finanziaria Partecipazione di Commissione e BCE agli organi e alle procedure decisionali del MES Competenza della Corte di giustizia in caso di controversia tra MES e Stati membri
segue La sentenza sul caso Pringle (C-370/12): la legittimità del Trattato MES (Diritto del mercato unico, X.2.6) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=130381&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=426369
Il Fiscal compact Natura: trattato internazionale concluso da 25 Stati membri UE, compresi tutti quelli della zona euro Il patto di bilancio e la golden rule del pareggio di bilancio (lotta contro il debito pubblico eccessivo) La new governance: la creazione dell’Eurosummit (accanto all’Eurogruppo)
La BCE e le misure non convenzionali La teoria degli atti ultra vires e il principio della competenza di attribuzione come garanzia del principio democratico Il programma di OMT Il rinvio pregiudiziale del Bundesverfassungsgericht (BvfsG) La sentenza C-62/14 Gauweiler (Diritto del mercato unico, X.3.4) http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=165057&pageIndex=0&doclang=it&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=671903
La natura dell’Unione europea Stato o organizzazione internazionale? L’UE non è uno Stato perché - non ha la competenza della competenza (il principio di attribuzione) - gli Stati membri sono i soli a potere modificare i trattati
L’UE non è un’organizzazione internazionale perché - è un ente sovranazionale (gode di poteri sovrani in settori limitati ma ampi) - il suo ordinamento riconosce come soggetti di diritto non solo gli Stati membri ma anche i loro cittadini (principio dell’efficacia diretta) - le costituzioni degli Stati membri hanno «costituzionalizzato» la partecipazione all’Unione europea
Conclusione: un ente in via di transizione Potrebbe progredire fino a diventare un vero e proprio Stato (magari di tipo federale) Potrebbe regredire e addirittura estinguersi, se gli Stati membri lo volessero