APPROPRIAZIONE INDEBITA

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APPROPRIAZIONE INDEBITA ART. 646 CODICE PENALE Relatore: Avv. Savino Guglielmi

PROCEDIBILITA’ RIFORMA ORLANDO SONO PROCEDIBILI A QUERELA - articolo 1, comma 16, della L. 23.06.2017 n. 103 - I reati contro la persona puniti solo con la pena edittale pecuniaria I reati contro la persona puniti con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p. I reati contro il patrimonio

PROCEDIBILITA’ D.Lgs. 10 aprile 2018 n. 36 Art. 12 Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela 1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. 2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa e' stata informata.

PRIMA LEGGE 9.01.2019 n. 3 art. 646 c.p. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.

DOPO LEGGE 9.01.2019 n. 3 art. 646 c.p. Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata. [Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61 .]

ATTUALE FORMULAZIONE APPROPRIAZIONE INDEBITA Art. 646 c.p. COMMA 1: art. 1, comma 1, lett.) a) L. 9 gennaio 2019, n. 3, ha sostituito le parole seguenti “con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000” alle parole “con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032” COMMA 2: comma abrogato dall’art. 10, comma 1, d. lgs. 10 aprile 2018, n. 36

ARTICOLO 646 C.P. COMPETENZA: Tribunale Monocratico ARRESTO: facoltativo FERMO: non consentito CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE: consentito ALTRE MISURE CAUTELARI PERSDONALI: consentite PROCEDIBILITA’: a querela di parte, ma v. art. 649-bis c.p.

PROCEDIBILITA’ SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI SENTENZA 40150/18 del 7.09.2018

Appropriazione indebita aggravata procedibile a querela di parte SENTENZA 40150/18 Le Sezioni Unite Penali della Cassazione con sentenza n. 40150 del 7 settembre 2018 hanno fornito indicazioni in ordine all’articolo 12 del Decreto Legislativo n. 36/2018 Appropriazione indebita aggravata procedibile a querela di parte

CASO CONCRETO RICORSO CONTRO SENTENZA CORTE D’APPELLO che aveva CONFERMATO LA RESPONSABILITA’ PENALE in ordine al DELITTO DI APPRORPIAZIONE INDEBITA AGGRAVATA Al RICORRENTE, nella qualità di datore di lavoro della parte offesa, era stato addebitato di essersi appropriato, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, delle somme dovute alla lavoratrice a titolo di indennità di maternità, omettendo il versamento delle stesse. La contestazione includeva l’aggravante dell’avere commesso il fatto con abuso di relazioni di prestazione d'opera, ciò che rendeva il delitto, ai sensi dell'articolo 646, terzo comma, del codice penale, allora vigente, procedibile di ufficio.

RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE PENALI Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni Unite, per due questioni giuridiche ritenute di particolare rilevanza: 1° - l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2018, recante disposizioni di modifica della disciplina del regime di perseguibilità, stabilendo la procedibilità a querela di alcuni reati originariamente rilevabili d'ufficio, tra i quali quello contestato al ricorrente. 2° - la novella legislativa era destinata ad operare, ai sensi della disciplina transitoria fissata dall'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 36/2018, anche in relazione ai reati commessi prima della entrata in vigore dello stesso (9.05.2018).

DISCIPLINA TRANSITORIA Si rammenta che, ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 36/2018, per i reati diventati perseguibili a querela commessi prima della data di entrata in vigore del decreto (D.Lgs. 36/2018 pubblicato in GU 24.4.2018 ed è entrato in vigore il 9.05.2018), il termine per la presentazione della stessa decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Se, invece, è pendente il procedimento, il PM, nel corso delle indagini preliminari, o il GIUDICE, dopo l'esercizio dell'azione penale, è tenuto ad informare la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

1° QUESITO INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO LA RIMESSIONE alle SEZIONI UNITE si giustifica: 1 - necessità di chiarire se l'avviso alla PO dovesse essere dato in presenza di un ricorso inammissibile, al quale la giurisprudenza non riconosce l'inidoneità alla costituzione di un valido rapporto processuale e che quindi reputa insensibili ad una serie di eventi processuali successivi. PRIMO PRINCIPIO DI DIRITTO Gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:”in presenza di un ricorso inammissibile, NON DEVE DARSI alla PO L’AVVISO PREVISTO DALL’ARTICOLO 12, comma 2, del D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36 per l’eventuale esercizio del diritto di querela.”

2° QUESITO PRESCRIZIONE NEL PERIODO TRANSITORIO LA RIMESSIONE alle SEZIONI UNITE si giustifica: 2 - Il secondo quesito sottoposto alle Sezioni Unite attiene alla possibilità o meno che per tutto il periodo transitorio operi la sospensione del termine di prescrizione (ossia durante i tre mesi decorrenti dall’avviso alla persona offesa, ai sensi dell’articolo 12 D. Lgs. 36/2018). SECONDO PRINCIPIO DI DIRITTO Gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:”nel tempo necessario a dare attuazione alle disposizioni transitorie previste dall’art. 12 del D.Lgs. N 36 del 2018, il corso della prescrizione non resta sospeso.”

GRAZE A TUTTI AVVOCATO SAVINO GUGLIELMI WWW.SAVINOGUGLIELMI.IT