Anno accademico Prof. Salvatore Alberto Romano

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Transcript della presentazione:

Anno accademico 2017-2018 Prof. Salvatore Alberto Romano Diritto Amministrativo 1 La componente transnazionale e la componente europea Anno accademico 2017-2018 Prof. Salvatore Alberto Romano

Il livello politico amministrativo: A) Le strutture di livello transnazionale La disciplina amministrativa derivante da organismi transnazionali, quali: ICAO (Organizzazione dell’Aviazione Civile Internazionale)* OMS (Organizzazione mondiale della Sanità) UPU (Unione Postale Universale) ITU (International Telecommunication Union) UIC (Union Internationale des chemins de Fer) -------------------- * Sull’ICAO vedi le norme riportate nella Raccolta della normativa di supporto alle lezioni inserita nel sito della cattedra tra i «materiali didattici».

Il livello amm.tivo transnazionale Tali organismi traggono origine e fondamento giuridico da trattati internazionali siglati tra gli Stati aderenti, ma è da tali organismi che proviene l’elaborazione di una serie di normative di natura sostanzialmente amministrativa tecnica, dirette a disciplinare aspetti della società italiana legati al suo essere parte della comunità mondiale. Un esempio. Cons. Stato Sez. VI, 10 aprile 1997, n. 577 (Soc. Alitalia c. Pres. Cons. e altri): <<E' illegittimo l'art. 9 comma 2 lett. a) d.P.R. 18 novembre 1988 n. 566 (come sostituito dall'art. 1 lett. a) del d.P.R. 27 marzo 1992 n. 279, nella parte in cui consente che il comandante o il co-pilota abbiano un'età superiore ai sessant'anni in difetto di "impossibilità motivata" dello Stato italiano di conformare il proprio ordinamento alla normativa internazionale posta dall'allegato 1 alla convenzione di Chicago >>.

Il livello politico amministrativo: B) La componente europea TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA Articolo 5 principio di attribuzione principio di sussidiarietà principio di proporzionalità TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA Articolo 2 competenza esclusiva (art. 3) competenza concorrente (art. 4)

La componente europea Articolo 5 - Trattato sull'Unione europea 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità. 2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri. 3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. […] 4. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati. […]

La componente europea Trattato sul funzionamento dell’UE competenza esclusiva (art. 3) : - unione doganale; - definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; - politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; - politica commerciale comune.

La componente europea competenza concorrente con gli Stati membri: a) mercato interno; b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel trattato; c) coesione economica, sociale e territoriale; d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare; e) ambiente; f) protezione dei consumatori; g) trasporti; h) reti transeuropee; i) energia; j) spazio di libertà sicurezza e giustizia; k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica.

La componente europea Vi sono competenze europee anche nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, e nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario. Inoltre l’Unione può svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri nei settori: a) tutela e miglioramento della salute umana, b) industria, c) cultura, d) turismo, e) istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, f) protezione civile, g) coopera-zione amministrativa. (art. 6 Trattato Funz.)

B) La componente europea Alcuni esempi della molteplicità dei modelli di presenza comunitaria nella società italiana : a) Il settore degli appalti pubblici b) Il settore della concorrenza e del mercato c) Il settore della protezione dell’ambiente d) Il settore farmaceutico e) Il settore della moneta f) Il settore agricolo

obiettivo: uniformazione delle normative. a) Il settore degli appalti pubblici d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: codice dei contratti pubblici (ma, come risulta dal suo titolo originario, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali). obiettivo: uniformazione delle normative.

b) Il settore della concorrenza e del mercato Il settore viene disciplinato secondo norme e principi comunitari, ma la competenza della Unione non si limita a incidere sulla normativa. Vi sono funzioni di amministrazione attiva ripartite ed il coordinamento spetta alla UE (Commissione) . art. 101, 102 e 103 TFUE L. 10.10.1990 n. 287. Norme per la tutela della concorrenza e del mercato. Art. 1, commi 3 e 4: “3. Per le fattispecie in relazione alle quali risulti già iniziata una procedura presso la Commissione delle Comunità europee in base alle norme richiamate nel comma 1, l'Autorità sospende l'istruttoria, salvo che per gli eventuali aspetti di esclusiva rilevanza nazionale. 4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza.”

c) Il settore della protezione dell’ambiente Vi sono strutture europee ad hoc, ma con compiti non di amm.zione attiva, bensì per: creare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale Svolgere funzioni consultive Fermo l’obbligo per le strutture nazionali degli Stati membri di coordinarsi. Agenzia europea per l'ambiente (Reg. (CE) 23 aprile 2009, n. 401/2009) che si collega agli organismi nazionali italiani: Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente (ARPA) ed Agenzie provinciali (APPA) Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale -ISPRA (art. 28 d.l. n. 112/2008) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Consiglio nazionale per l’ambiente (all’interno del Ministero con la presenza delle associazioni di volontariato)

d) Il settore farmaceutico Non solo uniformazione delle normative ma compiti di amministrazione attiva ed adozione di provvedimenti amministrativi europei con efficacia diretta (autorizzazioni all’immissione in commercio – a.i.c. di medicinali). d.lgs. 24.4.2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE. Agenzia europea per i medicinali Reg. (CE) 31.3.2004 n.726/2004 : istruttoria su a.i.c. rilasciate dalla Commissione.

e) Il settore della moneta L’attuale apparato preposto alla politica monetaria è composto da un’unica realtà operativa che vede in posizione di preminenza gli organismi comunitari (Banca Centrale Europea-BCE) e nel quale vengono integrate le strutture statali nazionali (Sistema europeo delle banche centrali- SEBC). artt. 127-133 del Trattato sul funzionamento UE D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43. Adeguamento alla CE in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali. Art. 2. Partecipazione della Banca d'Italia al SEBC. 1. La Banca d'Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è parte integrante del SEBC. Svolge i compiti e le funzioni che in tale qualità le competono, nel rispetto dello statuto del SEBC. Persegue gli obiettivi assegnati al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 1, del trattato e agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. 2. La Banca d'Italia assolve inoltre gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 14.4 dello statuto del SEBC.

f) Il settore agricolo L’intervento operativo della Comunità viene svolto avvalendosi di strutture nazionali che sono gli interlocutori dell’UE. artt. 38 ss. Trattato sul funzionamento dell’UE. AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura (cfr. art. 1 comma 295 L. 27.12.2013 n. 147 - legge di stabilità 2014).) Tale agenzia è l’organismo di coordinamento con gli Uffici comunitari preposti al settore ed è responsabile nei confronti dell’Unione Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia) e dal FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale).

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