L’iniziativa economica privata nella Costituzione italiana

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Transcript della presentazione:

L’iniziativa economica privata nella Costituzione italiana Lo «statuto» dell’iniziativa economica

Lo statuto costituzionale dell’iniziativa economica la «libertà» di iniziativa economica ed i suoi limiti : libertà, sicurezza, dignità ed «utilità sociale» È un diritto inviolabile? È un diritto «fondamentale»? Come si collega con la possibilità delle «collettivizzazioni» di cui all’art. 43 Cost.? È norma «di compromesso»? È il fondamento dell’ «economia mista»?

L’art.41 Cost. ed il diritto comunitario superamento definitivo dell’approccio «dirigistico» art. 4.2 del Trattato CE : principio di un’economia aperta e in libera concorrenza Divieto di aiuti di Stato Tutela delle «quattro libertà di circolazione» nell’art. 41 Cost.: tutela della concorrenza (legge n. 287 del 1990)?; tutela del mercato (?); sussidiarietà orizzontale e recessività dell’intervento pubblico in economia; «quiescenza» delle disposizioni del secondo e terzo comma e dell’art. 43 Cost.

La «nozione» di iniziativa economica iniziativa e svolgimento: due concetti distinti? solo l’attività di «impresa» ex art. 2082 cod.civ.? (attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi) anche le «professioni»? Anche le «professioni intellettuali»? (sent. n. 17 del 1976) È anche fondamento della «libertà contrattuale»?

I limiti del secondo comma c’è una «riserva di legge» implicita?( Sent. n. 4 del 1962) Limiti «negativi»? In margine all’indeterminatezza della clausola dell’utilità sociale quali i valori tutelati da «sicurezza», «libertà» e dignità»?

L’utilità sociale una formula «indeterminata» ed «indeterminabile»? l’aggancio con l’art. 4 Cost. principio-valvola: il compito del legislatore e quello della Corte costituzionale (sent. n. 14 del 1964) Il «nucleo minimo» dell’utilità sociale: a cosa corrisponde?

Segue :l’utilità sociale Qualche esempio: sent. n. 111 del 1974 e la tutela del diritto dei lavoratori al riposo settimanale; la tutela della donna lavoratrice (sent. n. 27 del 1969) Qualche «intersezione» con i valori elencati nel secondo comma dell’art. 41 Cost. sent. n. 21 del 1964 (sul diritto alla salute ed alla sicurezza dei fornai – divieto del lavoro notturno)

Il caso ILVA 1905: Società anonima ILVA (società siderurgica fondata a Genova per realizzare uno stabilimento a Bagnoli) (miniere di ferro elbane) 1911: Consorzio Ilva (per la gestione di stabilimenti di diverse società minori): le società Elba, Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Piombino, Ferriere Italiane, Siderurgica di Savona e Ligure Metallurgica, affidano a ILVA la gestione dei loro stabilimenti. 1918: fusione in ILVA di Altiforni e Acciaierie d’Italia 1920: la crisi induce la Banca Commerciale Italiana, il maggior creditore dell’ILVA, a rilevarne la proprietà assieme a quella di numerose imprese siderurgiche minori 1934: l’IRI diviene principale azionista dell’ILVA 1937: l’IRI costituisce la FINSIDER (Società finanziaria siderurgica)

Segue: il caso Ilva Nel dopoguerra: l’IRI e la Finsider, nel contesto del piano Marshall, si impegnano a riparare i danni e a riconvertire la produzione alle nuove esigenze della società. Nel 1961, la fusione tra le due società leader in Italia, l’ILVA e la Cornigliano, inaugura un processo di aggregazioni che durerà per tutto il decennio e che porterà l’Italsider (la denominazione che assume la nuova società) a presentarsi come la maggior azienda siderurgica italiana e fra le prime in Europa Nel 1968, la società registra un fatturato di oltre 554 miliardi di lire, con una produzione di 7,4 milioni di tonnellate di ghisa e 8,7 milioni di tonnellate d’acciaio, il 94% ed il 51% delle rispettive produzioni nazionali. Nel 1975: prima crisi del mercato dell’acciaio Anni ‘80: nuova crisi del settore; avvio della privatizzazione di molte aziende del gruppo. Alcune sono messe in liquidazione

Segue: il caso ILVA metà degli anni ‘80: inizia ad operare nuova società denominata di nuovo Ilva, controllata dall’IRI 1988: il gruppo Riva acquista il pacchetto di maggioranza dell’acciaieria di Cornigliano ceduta alla Cogea 1995: il gruppo Riva acquista l’ILVA L'impianto fu costruito nelle immediate vicinanze del quartiere Tamburi, che attualmente può contare circa 18.000 abitanti. Il quartiere, già esistente, si sviluppò ulteriormente negli anni a seguire grazie anche agli interventi di edilizia popolare destinati proprio agli operai dello stabilimento. Nel 2012 sono state depositate presso la Procura della Repubblica di Taranto due perizie, una chimica e l'altra epidemiologica

Segue: il caso ILVA Per ciò che riguarda la perizia epidemiologica, i modelli epidemiologici adottati dai periti di parte nominati dalla Procura di Taranto hanno attribuito per tutte le cause di morte, nei sette anni considerati: un totale di 11 550 morti, con una media di 1650 morti all'anno, soprattutto per cause cardiovascolari e respiratorie; un totale di 26 999 ricoveri, con una media di 3 857 ricoveri all'anno, soprattutto per cause cardiache, respiratorie, e cerebrovascolari. luglio 2012: sequestro giudiziario degli impianti (ipotesi di reato di disastro ambientale, avvelenamento di sostanze alimentari e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro) Novembre 2012: sequestro del materiale lavorato presente all'interno dell'impianto, frutto dell'attività illecita

I “provvedimenti” ILVA d.l. n. 207 del 2012 : l’Ilva è “stabilimento di interesse strategico nazionale” : art. 3 (è autorizzata la prosecuzione degli impianti anche ove vi sia sequestro giudiziario) d.l. n. 61 del 2013: commissariamento straordinario dell’ILVA D.l. n. 1 del 2015: amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi applicata all'ILVA D.l. n. 92 del 2015 (oggetto della sent. n. 58 del 2018) Legge n. 132 del 2015 (ripetitiva del d.l. n. 92 del 2015)

I provvedimenti Ilva : segue D.l. n. 191 del 2015 (cessione a terzi dei complessi aziendali del gruppo Ilva) D.l. n. 98 del 2016 (completamento procedura di cessione; immunità penale nuovi proprietari) A seguito di “trattativa” il gruppo siderurgico Arcelor Mittal_ vince la gara per il controllo parziale della società (condizione: piano ambientale e piano dell’occupazione). Il piano viene “bloccato” dal MISE a seguito di criticità rilevate dall’ANAC in relazione alla procedura di gara Viene completata l’acquisizione di Ilva da parte di Arcelor Mittal

Gli interventi delle Corti sull'ILVA La Corte costituzionale La sentenza n. 85 del 2013 La sentenza n. 58 del 2018 La Corte di Strasburgo La sentenza Cordella e altri c. Italia del 19 gennaio 2019

L’utilità sociale in un orizzonte economico utilità sociale ed incremento della produzione utilità sociale ed equilibrio di mercato fra domanda ed offerta (sent. n. 63 del 1991) utilità sociale e sistema economico produttivo vigente (sent. n. 439 del 1991) Utilità sociale come ordine pubblico economico?

Iniziativa economica privata e concorrenza È nell’art. 41 Cost. il fondamento costituzionale della tutela della concorrenza? Il dibattito dottrinale Alcuni passaggi: Integrazione europea e recupero della valenza concorrenziale dell’art. 41 Cost. In margine alla formulazione dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.

segue i primi contributi della giurisprudenza costituzionale: sent. n. 69 del 1997 (utilità sociale, ordinato sviluppo del mercato e rischio di monopoli privati) sent. n. 223 del 1982 (sui patti limitativi della concorrenza) sent. n. 241 del 1990 ( il preannuncio della legge antitrust)

Segue: le novità legislative la legge n. 287 del 1990 : attuazione dell’art. 41 Cost. e della normativa comunitaria (art.1) Il nuovo art.117, secondo comma, lett. e), della Costituzione e la “tutela della concorrenza e del mercato” come materia di competenza esclusiva statale - La sent. n. 14 del 2004

Le "conseguenze"della giurisprudenza costituzionale Sent. n. 175 del 2005 : tutela del made in Italy Sent. n. 430 del 2007: il tentativo di delimitare la materia della «tutela della concorrenza»

Alcune forme di attuazione dell’art. 41 Cost. Le “ragioni della concorrenza”, le “ragioni” dell’occupazione, le “ragioni” del mercato Il caso «Alitalia»: La sent. n. 270 del 2010