“Aiuti di Stato e Leader” Roma 11 Aprile 2019
Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020 (2014/C 204/01)
L’articolo 81, paragrafo 2, e l’articolo 82 del regolamento UE 1305/2013 prevedono che le norme sugli aiuti di Stato non si applichino ai pagamenti erogati dagli Stati membri in forza e in conformità del regolamento (UE) n. 1305/2013 né ai finanziamenti nazionali integrativi che rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato. Le norme sugli aiuti di Stato non si applicano né al cofinanziamento delle misure di sviluppo rurale (parte FEASR e parte nazionale) né ai finanziamenti nazionali integrativi che si aggiungono a tali misure, purché la misura in questione sia collegata a un’attività agricola che rientra nel campo di applicazione dell’articolo 42 del trattato e che fa parte del programma di sviluppo rurale. Il sostegno allo sviluppo locale nell’ambito di LEADER di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e agli articoli da 42 a 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che prevede progetti specifici messi a punto e attuati da partenariati locali al fine di rispondere a particolari problemi locali, può essere incluso nei presenti orientamenti purché sia conforme alle condizioni delle misure di sviluppo rurale interessate secondo quanto previsto dagli orientamenti medesimi.
No provenienza statale e/o pubblica finanziamento Normativa: Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) Art 107 co.1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Per non esserci aiuto quindi devono sussistere le 4 condizioni cumulative: No provenienza statale e/o pubblica finanziamento No vantaggi economici (diretti o indiretti) per imprese e produzioni No selettività (materiale o geografica) No incidenza su scambi intracomunitari La fonte principale per l'interpretazione del trattato è sempre la giurisprudenza emanata dagli organi giurisdizionali dell'Unione .
Se invece l’art 107 è applicabile e non si rientra nell’art 42 del Trattato né nelle deroghe de jure dell’art 107 co. 2 o nelle deroghe discrezionali dell’art 107 co 3. Se le categorie di aiuti non rientrano tra questi Potrebbero rientrare nel regolamento generale di esenzione nei regolamenti di esenzione per categoria nei regolamenti de minimis
La conformità di un'operazione alle condizioni di mercato può essere direttamente stabilita attraverso informazioni di mercato riguardanti specificamente l'operazione nelle seguenti situazioni: i) quando l'operazione viene effettuata a condizioni di parità (pari passu) da enti pubblici e operatori privati; o ii) quando riguarda la vendita e l'acquisto di attivi, beni e servizi (o altre operazioni comparabili) effettuati attraverso una procedura di selezione concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata.
Gal e certificazioni
a tutte le Pubbliche Amministrazioni, L’art. 2 del d.P.R. 445/2000 Testo Unico sulla documentazione amministrativa. “Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l’utenza, e ai privati che vi consentono. In sostanza, quindi, le disposizioni del d.P.R. n. 445/2000 sulla produzione di atti e documenti si applicano: a tutte le Pubbliche Amministrazioni, ai gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza, ai privati che vi consentono.
Le richieste di controllo da parte dei privati. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all’art. 2, l’amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa la definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi (art. 71, comma 4, d.P.R. 445/2000).
Punti deboli della procedura applicabile ai privati meno “certa” rispetto al certificato originale (presentato in bollo dall’utente) in quanto possono essere riportati, anche in buona fede, dei dati errati (pensiamo, ad esempio, ai doppi nomi, al numero di interno dell’abitazione…); incompleta perché manca la possibilità, stabilita nell’art. 45 del T.U. solo per pubbliche amministrazioni e gestori o esercenti di pubblico servizio, di accettare documentazione mediante esibizione di un documento di identità o di riconoscimento.
Grazie per l’attenzione roberta.ciaravino@crea.gov.it