Pillole di Diritto Costituzionale

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Transcript della presentazione:

Pillole di Diritto Costituzionale Dott.ssa Francesca Ferrari francesca_ferrari@libero.it

Istituti di democrazia diretta: sono correttivi puntuali o al più strumenti di controllo popolare sull’attività dei rappresentanti: 1. diritto di petizione (art. 50, Cost.) 2. iniziativa legislativa popolare (art. 71.2, Cost.) 3. referendum abrogativo (art. 75 Cost.) 4. referendum costituzionale nell’ambito del procedimento di revisione costituzionale (art. 138, cc. 2 e 3, Cost.) 5. referendum territoriale (per la fusione/creazione di Regioni (art. 132, cc. 1 e 2 Cost.); per la istituzione di nuovi Comuni o modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133.2, Cost.) 6. referendum regionale demandato alla disciplina degli Statuti delle Regioni (art. 123 Cost.)

Referendum abrogativo Si dice referendum ogni consultazione del corpo elettorale in cui agli elettori sia sottoposto uno specifico quesito, al quale si può solo rispondere «si» o «no» Si parla di referendum abrogativo quando si domanda agli elettori se desiderino o no abrogare una o più disposizioni (o norme preesistenti)

Il referendum abrogativo nel sistema delle fonti • La Corte costituzionale (sentt. n. 68/1978 e n. 29/1987): • intende il referendum come una « potestà normativa, anche se limitata all’abrogazione » • definisce il referendum come « atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria » • Il referendum non è sovraordinato alla legge ordinaria: • vi sono leggi non sottoponibili a referendum • possibilità del Parlamento di approvare una legge per evitare referendum

Referendum abrogativo: il procedimento Il procedimento si articola in 4 fasi: 1) Fase preparatoria 2) Fase di controllo 3) Fase costitutiva (dell’indizione) 4) Fase dichiarativa del risultato

Fase preparatoria Soggetti legittimati a chiedere il referendum – 500.000 elettori (comitato promotore avvia la raccolta di firme, dopo la comunicazione alla Corte di Cassazione) – 5 Consigli regionali (delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale e successiva presentazione alla Corte di Cassazione) • Termine per la presentazione della domanda: – dal 1° gennaio al 30 settembre di ogni anno (eccezioni: (a) anno anteriore alla scadenza delle Camere; (b) 6 mesi successivi alla data di indizione delle lezioni)

Fase di controllo a) controllo di legittimità del quesito referendario → effettuato dall’Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione b) controllo di ammissibilità → effettuato dalla Corte costituzionale entro il 20 gennaio con sent. da pubblicarsi entro il 10 febbraio

Controllo di legittimità del quesito referendario è un controllo che verifica la sua conformità alle norme della legge • correttezza delle prime fasi del procedimento (es. regolarità raccolta delle firme) • possibilità di disporre la concentrazione delle richieste che rilevano uniformità o analogia della materia • verifica che si tratti della abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge • possibilità di disporre che le operazioni referendarie siano bloccate nel caso in cui la legge venga abrogata o sia dichiarata incostituzionale

Limiti espliciti Art. 75.4 cost « Non è ammesso il referendum per le leggi - tributarie e di bilancio - di amnistia e di indulto - di autorizzazione alla ratifica dei Trattati internazionali »

La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se congiuntamente si realizzano le seguenti condizioni: - che partecipi al voto la maggioranza degli aventi diritto al voto (quorum strutturale) - che la proposta ottenga la maggioranza dei voti validamente espressi (quorum deliberativo)

Fase dichiarativa del risultato - Esito positivo: il PdR, mediante suo decreto, «dichiara l’avvenuta abrogazione». Il decreto è pubblicato immediatamente in Gazzetta Ufficiale e l’abrogazione ha effetto dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto. - Esito negativo: il guardasigilli lo comunica nella Gazzetta Ufficiale - in questo caso la legge o le disposizioni cui il referendum si riferisce non possono essere sottoposte nuovamente a referendum prima che siano trascorsi 5 anni

DELEGA AL GOVERNO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione

2.4. Il Presidente della Repubblica Funzioni di garanzia e di controllo sugli organi di indirizzo politico al di sopra delle tre funzioni tradizionali (legislativa, esecutiva, giudiziaria), con il fine di equilibrare il sistema senza svolgere funzioni attive di governo e di indirizzo politico. Il Presidente della Repubblica è garante della Costituzione e, come tale, vigila sull'osservanza delle norme in essa contenute. È arbitro tra i partiti, e costituisce il punto di unione di tutte le forze politiche nazionali: ciò trova conferma nell'art. 87 Cost. che qualifica il Presidente della Repubblica come Capo dello Stato italiano e rappresentante della unità nazionale. II Presidente della Repubblica italiana è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri, integrato da tre delegati per ciascuna Regione (fatta eccezione per la Valle d'Aosta che ha un solo delegato); l'elezione avviene a scrutinio segreto ed è necessaria una maggioranza di due terzi dell'assemblea nei primi tre scrutini mentre in quelli successivi è sufficiente la maggioranza assoluta (art. 83 Cost.). Può essere eletto Presidente della Repubblica qualunque cittadino italiano che abbia compiuto 50 anni, che sia nel pieno godimento dei diritti civili e politici e non appartenga, per discendenza o legame di parentela, alla Casa Savoia (XIII disp. finale Cost.). A norma dell'art. 84 Cost. l'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica; la durata della carica è di sette anni, che decorrono dalla data del giuramento. In caso di impedimento le funzioni del Presidente della Repubblica vengono assunte dal Presidente del Senato.

Le funzioni del Presidente della Repubblica in qualità di garante della Costituzione interviene sul Potere legislativo, e pertanto: - ratifica i trattati internazionali; - può sciogliere le Camere; - può inviare messaggi alle Camere; - nomina 5 Senatori a vita; - autorizza la presentazione dei disegni di legge del Governo; - promulga (o rinvia) le leggi; - scioglie i consigli comunali, provinciali e regionali su proposta del Governo. - indice il referendum; - indice le elezioni. sul Potere esecutivo, e pertanto: - nomina il Governo; - nomina i funzionari di grado più alto; - dichiara lo Stato di guerra, comanda le forze armate, presiede il Consiglio Supremo di difesa; - conferisce la cittadinanza; - conferisce le onorificenze; - accredita e riceve i rappresentanti diplomatici.

sul Potere giudiziario: - presiede il Consiglio Superiore della Magistratura; - nomina 5 giudici della Corte Costituzionale In qualità di rappresentante dell'unità nazionale : - rappresenta lo Stato; - gode del potere di esternazione; - può concedere la grazia. La cessazione dall'ufficio di Presidente può avvenire per morte, fine del settennato, dimissioni (l'atto di dimissione è atto personalissimo e non richiede la controfirma ministeriale). Le dimissioni una volta presentate, sono irrevocabili, non possono essere sottoposte a termini o a condizione, ed hanno efficacia dal momento della comunicazione al Parlamento, indipendentemente dall'accettazione di quest'ultimo. Altre cause di cessazione sono: l'impedimento permanente, la destituzione a seguito della condanna per alto tradimento o attentato alla Costituzione, ad opera della Corte Costituzionale.