L’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82

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L’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82 REGOLAMENTO 17/62, SOSTITUITO DAL REGOLAMENTO 1/2003 RUOLO CENTRALE DELLA COMMISSIONE (AFFIEVOLITO NEL REGOLAMENTO 1/2003) + BILANCIAMENTO DI TUTELA DELLA CONCORRENZA E TUTELA DELLE POSIZIONI INDIVIDUALI

IL PASSAGGIO DA UN REGOLAMENTO ALL’ALTRO REGIME AUTORIZZATORIO: SOLO LA COMMISSIONE PUO’ CONCEDERE ESENZIONI REGIME DI ECCEZIONE LEGALE: ELIMINATA LA NOTIFICAZIONE DELL’INTESA ALLA COMMISSIONE

L’ONERE DELLA PROVA NEL REGOLAMENTO 1/2003 ART. 2 IN TUTTI I PROCEDIMENTI NAZIONALI O COMUNITARI, L’ONERE DELLA PROVA DI UN’INFRAZIONE ALL’ARTICOLO 81.1.O DELL’ARTICOLO 82 INCOMBE ALLA PARTE O ALL’AUTORITA’ CHE ASSERISCE TALE INFRAZIONE. INCOMBE INVECE ALL’IMPRESA O ASSOCIAZIONE DI IMPRESE CHE INVOCA L’APPLICAZIONE DELL’ART. 81.3 DEL TRATTATO L’ONERE DI PROVARE CHE LE CONDIZIONI IN ESSO ENUNCIATE SONO SODDISFATTE.

I POTERI DELLA COMMISSIONE POTERE DI RACCOGLIERE LE INFORMAZIONI NECESSARIE POTERE DI EFFETTUARE ISPEZIONI IL PROBLEMA DELLA TUTELA DELLA VITA PRIVATA (DOMICILIO): SENTENZE NIEMIETZ E COLAS EST (CEDU) IL PROBLEMA DEL DIRITTO AL SILENZIO: SENTENZE ORKEM E FUNKE (CEDU)

L’INIZIO DEL PROCEDIMENTO LA COMUNICAZIONE DEGLI ADDEBITI CONTESTAZIONI + TERMINE ENTRO IL QUALE LE IMPRESE POSSONO MANIFESTARE PER ISCRITTO IL LORO PUNTO DI VISTA. POSSIBILITA’ DI RICHIEDERE UN’AUDIZIONE ORALE

LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DICHIARAZIONE DI INAPPLICABILITA’ (EX ATTESTAZIONE NEGATIVA) DECISIONE DI ACCETTAZIONE DI IMPEGNI ACCERTAMENTO DELL’INFRAZIONE DICHIARAZIONE DI INAPPLICABILITA’ (EX DECISIONE DI ESENZIONE)

RAPPORTO CON LE AUTORITA’ NAZIONALI OBBLIGHI DELLE AUTORITA’ NAZIONALI NON PRENDERE DECISIONI IN CONTRASTO CON QUELLE DELLA COMMISSIONE INFORMARE LA COMMISSIONE DEI PROCEDIMENTI CHE INTENDONO ISTRUIRE NON PROCEDERE IN MERITO A UNA FATTISPECIE SULLA QUALE LA COMMISSIONE HA GIA’ AVVIATO UN PROCEDIMENTO

IL RAPPORTO CON I GIUDICI NAZIONALI OBBLIGHI DEI GIUDICI NAZIONALI NON POSSONO PRENDERE DECISIONI IN CONTRASTO CON QUANTO GIA’DECISO DALLA COMMISSIONE L’APERTURA DI UN PROCEDIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE NON PRIVA I GIUDICI DELLA LORO COMPETENZA. TUTTAVIA, POSSIBILITA’ DI SOSPENZIONE DEL PROCEDIMENTO NAZIONALE

IL RAPPORTO CON LE LEGISLAZIONI NAZIONALI IN MATERIA DI CONCORRENZA DALL’APPLICAZIONE DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE IN MATERIA DI CONCORRENZA NON PUÒ SCATURIRE IL DIVIETO DI INTESE CHE POSSANO PREGIUDICARE IL COMMERCIO TRA STATI MEMBRI CHE NON IMPONGONO RESTRIZIONI ALLA CONCORRENZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 81.1, CHE SODDISFANO LE CONDIZIONI DELL’ARTICOLO 81.3 O CHE SONO DISCIPLINATE DA UN REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 81.3