Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.»

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI
Advertisements

IL POTERE GIUDIZIARIO La magistratura Artt
La magistratura Giancarlo Rando - a.a. 2009/2010.
LA MAGISTRATURA.
Il sistema giudiziario
14 1. La giurisdizione e il costituzionalismo liberaldemocratico
MAGISTRATURA Lezione 11.
ORGANI COSTITUZIONALI
Diritto pubblico 2013/2014 Il potere giudiziario.
LA MAGISTRATURA LA GIURISDIZIONE A)giurisdizione in senso oggettivo
Organização judiciária italiana
Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Il sistema giudiziario
L’amministrazione della giustizia
Diritto Stato, servizi, imprese.
FUNZIONE GIURISDIZIONALE
LA MAGISTRATURA.
L’Amministrazione della Giustizia
Diritto Stato, servizi, imprese. La giustizia amministrativa.
Istituzioni di diritto pubblico Lezione del 4 dicembre 2014
La magistratura Potere giudiziario Barber Federico Guzzo Roberto Zahid Amir.
Funzione giurisdizionale Applicazione in concreto di una norma giuridica astratta Principio di separazione dei poteri: «non vi è libertà quando il potere.
COSTITUZIONE ITALIANA
Problema giudiziario 1 Si risolve nell’esigenza imprescindibile di ogni collettività organizzata di: risolvere le controversie sociali e istituzionali.
FRA LO STATUTO ALBERTINO E L’UNIT À D'ITALIA. LEGGE SULLA LIBERTÀ DI STAMPA Statuto albertino: abolizione censura preventiva 26 marzo 1848: Deposito legale.
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Il sistema giudiziario
LUMSA Diritto Amministrativo
LA MAGISTRATURA.
La Magistratura.
Il sistema giudiziario
MAGISTRATURA Lezione 11.
MAGISTRATURA ORGANI GIUDIZIARI.
La corte costituzionale
Il governo.
COSTITUZIONE ITALIANA
Il sistema giudiziario
Articoli della costituzione
Diritto costituzionale
GIURISDIZIONE per i MINORENNI
Il Potere giurisdizionale: Magistratura e CSM
CORSO PREPARAZIONE concorso PUBBLICo miNiStero giuStiZia
La soggettività giuridica (i soggetti)
Articoli costituzione
Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa
Organizzazione amministrativa
Dalla costituzione al cpa
Il sistema giudiziario
COSTITUZIONE ITALIANA
GIURISDIZIONE per i MINORENNI
Struttura della Costituzione
Delegazione legislativa
Convegno in Como, 18 maggio 2018
Testo unico “enti locali”
COSTITUZIONE ITALIANA
Quante sono le «materie trasversali»?
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA L’ESECUZIONE DELLE PENE ACCESSORIE
ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO PER SP A.A
I giudici e la legge Art Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice.
LA MAGISTRATURA 1.
Le immunità parlamentari L’organizzazione delle Camere L’iter legislativo La composizione e la formazione del Governo La responsabilità del Presidente.
L’amministrazione della giustizia
Il Governo è l'organo costituzionale formato da:
Art 81 cost. AI SoG LUISS 31 gennaio.
Cittadinanza e Costituzione
CONSULTA 5As Nichol, Silvia, Rosa, Coumba.
PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE «ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA»
Le norme costituzionali sulla giustizia amministrativa
Il Potere giurisdizionale: Magistratura e CSM
Transcript della presentazione:

Art. 101.2 Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» I giudici e la legge Art. 101.2 Cost. «I giudici sono soggetti soltanto alla legge.» legge giudice

Art. 25.1 Cost.: Principio del giudice naturale 1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. 2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. 3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

I giudici e la legge Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

I giudici e la legge Art.103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Organizzazione del potere giudiziario civili Magistrati giudicanti (art. 102.1) penali Ordinamento giudiziario Ordinari: art. 102.1 Magistrati requirenti (art. 112) giudici T.A.R Ufficio della Procura della Repubblica Giurisdizione amministrativa Consiglio di Stato Speciali: art. 103 Giurisdizione contabile Corte dei conti Giurisdizione militare Tribunali militari

Organizzazione del potere giudiziario Il C.S.M. è l’organo che ne garantisce l’autonomia civili Art.25.1: principio del giudice naturale Magistrati giudicanti (art. 102.1) penali Ordinamento giudiziario Ordinari: art. 102.1 Magistrati requirenti (art. 112) Appositi organi collegiali ne garantiscono l’autonomia giudici T.A.R Ufficio della Procura della Repubblica Giurisdizione amministrativa Consiglio di Stato Speciali*: art. 103 Giurisdizione contabile Corte dei conti Art. 102.2: divieto di istituire giudici straordinari Giurisdizione militare Tribunali militari * art. 102.2: divieto di istituire “nuovi” giudici speciali, diversi rispetto a quelli elencati nell’art. 103

Principio di indipendenza del giudice Art. 105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. …. Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Art. 112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

I giudici e la legge Art. 107.3 Cost. «I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni»