L’ORDINAMENTO GIURIDICO STATALE
Lo Stato può essere così definito: Ente politico costituito da un gruppo sociale indipendente a base territoriale fissa, stabilmente ordinato attorno a un centro di potere suo proprio che, mentre non dipende da nessuna autorità, si afferma al tempo stesso nell’ambito spaziale-temporale del gruppo, come superiore ad ogni altro possibile potere
La politicità dello Stato Può assumere a contenuto della propria azione tutte le finalità che storicamente ritenga opportuno assumere
LO STATO E’ QUINDI UN ORDINAMENTO GIURIDICO TERRITORIALE SOVRANO
GLI ELEMENTI COSTITUTIVI (O NECESSARI) DELLO STATO IL POPOLO IL TERRITORIO LA SOVRANITA’
Territorialità e sovranità sono quindi il proprium dello Stato Territorialità e sovranità sono quindi il proprium dello Stato. La presenza di una collettività organizzata (popolo) è infatti ciò che accomuna il fenomeno statale a ogni altro della vita associata. Solo lo Stato è però qualificato dal possedere contemporaneamente questi tre elementi (ci sono enti territoriali non sovrani, ad es, Regioni; enti sovrani non territoriali, ad es. comunità internazionale) Secondo la teoria pura del diritto di H. Kelsen al contrario lo Stato è esclusivamente un insieme di norme. Popolo e territorio sono invece sfera personale e sfera spaziale di validità del sistema e la sovranità indica che questa validità è originaria, si fonda cioè sopra la Grundnorm
Il termine STATO è riferibile ad una duplicità di concetti: - stato comunità o stato ordinamento (gruppo complessivo) - stato apparato o stato governo o stato persona (organizzazione governante – elemento incluso nella prima definizione)
POPOLO GRUPPO SOCIALE A FINI GENERALI POPOLAZIONE (coloro che sono residenti o che sono sottoposti anche occasionalmente all’autorità territoriale di uno Stato) NAZIONE (concetto sociologico – fattori aggregativi metagiuridici - collettività caratterizzata dalla comunanza di lingua, tradizioni, religione ecc…)
SONO MEMBRI DEL POPOLO SOLO COLORO CHE SONO SOTTOPOSTI IN MANIERA PERMANENTE AD UN POTERE ILLIMITATO ED ESCLUSIVO
POPOLO è quindi l’insieme di coloro ai quali un dato ordinamento giuridico statale assegna lo status di cittadino Da questo status derivano una serie di situazioni giuridiche attive e passive (diritti e doveri)
L’acquisto della cittadinanza: jus sanguinis jus soli
L’acquisto della cittadinanza in Italia Legge n. 91 del 1992 (ha sostituito la precedente disciplina prevista dalla l. n. 555/1912) Acquisto iure sanguinis: il figlio, anche adottivo, di padre o madre italiana, qualunque sia il luogo di nascita Acquisto iure soli: acquista automaticamente la cittadinanza italiana colui che è nato da genitori ignoti, apolidi o che non possa seguire la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato di appartenenza
Su richiesta dell’interessato: - il coniuge, straniero o apolide, di un cittadino italiano se risiede legalmente da almeno due anni dopo il matrimonio o dopo tre se residente all’estero (art. 1, l. 94/2009) -Lo straniero regolarmente residente in Italia dopo 10 anni di residenza - Gli stranieri nati in Italia e che vi abbiano risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età se dichiarano di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data - dal cittadino di uno degli Stati membri dell’UE, dopo almeno 4 anni di residenza nel territorio della Repubblica
La perdita della cittadinanza Art. 22 Cost. : non può essere disposta per motivi politici Per rinunzia (cittadino che possieda, acquisti o riacquisti una cittadinanza straniera, qualora risieda o abbia deciso di stabilire la propria residenza all’estero) Automaticamente (cittadino che svolgendo funzioni alle dipendenze di uno Stato estero conserva questa posizione nonostante l’intimazione del governo italiano a cessare tale rapporto di dipendenza) Per revoca (art. 10 bis introdotto dalla legge n. 132/2018) per alcuni reati commessi da chi non sia cittadino per nascita
Il riacquisto della cittadinanza La legge 91/92 ammette la doppia cittadinanza a differenza della precedente disciplina legislativa (1912) Possono riacquistare la cittadinanza coloro che hanno perso la cittadinanza italiana in passato e chi è discendente entro un certo grado di cittadini italiani che hanno optato per una diversa cittadinanza sotto il vigore della legge del 1912 semplicemente risiedendo per un anno sul territorio della Repubblica
La cittadinanza europea Art. 20 TFUE: la cittadinanza dell’Unione si acquista in virtù del possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri. Comporta il riconoscimento di una serie di diritti (tutela autorità diplomatiche, petizioni Parlamento europeo ecc...) Tra questi, in particolare, il riconoscimento dell’elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali e per il Parlamento europeo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato di residenza
AMBITO O LIMITE DEL POTERE STATALE TERRITORIO SPAZIO VITALE AMBITO O LIMITE DEL POTERE STATALE (terraferma identificata dai confini, mare territoriale, piattaforma continentale, spazio aereo sovrastante)
SOVRANITA’ L’ordinamento giuridico statale è sovrano in quanto è: ORIGINARIO – Si autolegittima ed ha le sue fonti normative e di esse liberamente dispone: non c’è altro diritto che non sia il suo stesso diritto ESCLUSIVO – ha il diritto di escludere al suo interno qualunque altro potere SUPREMO E INDIPENDENTE da qualunque potere esterno All’interno afferma la sua autorità su tutte le entità ed istituzioni esistenti nell’ambito del proprio territorio
ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO INTERNO ALL’ORDINAMENTO INTERNAZIONALE RELATIVITA’ DEI VALORI GIURIDICI: l’ordinamento statale è impenetrabile rispetto all’ordinamento internazionale a meno che non lo consenta Rinvio fisso o materiale o ricettizio alle disposizioni (art. 10, c. 2 Cost. e norma interna che contiene l’ordine di esecuzione di un trattato internazionale) Rinvio mobile o formale o non ricettizio (alla fonte di produzione): (art. 10, c. 1: adattamento automatico alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute) o norme del diritto internazionale privato
LA TITOLARITA’ DELLA SOVRANITA’ Assolutismo monarchico: la sovranità spetta al monarca Rivoluzione francese: la sovranità appartiene alla Nazione Nella Costituzione italiana: art. 1 Cost. la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione