Divisione Anticrimine

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Transcript della presentazione:

Divisione Anticrimine Questura di Milano Divisione Anticrimine Ufficio Minori

1996: Il Progetto Arcobaleno Prevenzione, soccorso Pubblico, contrasto fenomenologie delittuose nei confronti dei minori… L’Ufficio Minori

Le attività quotidiane minori stranieri non accompagnati; Minori fuggiti dalle comunità; Gestione dei conflitti figli/genitori; Liti in famiglia; Deleghe dell’A.G. (audizioni, interrogatori, allontanamenti coatti…) Convenzione dell’Aja; Monitoraggio fenomenologie delittuose; Ricezione segnalazioni bullismo e reati intrascolastici;

IL bullismo forma di prevaricazione, singola o di gruppo, che viene esercitata in maniera continuativa nei confronti di una vittima predestinata. Non fa riferimento ad un semplice comportamento aggressivo, ma a una vera e propria ESPERIENZA PERSECUTORIA

Il cyberbullismo invio di sms, mms, @mail offensive o minatorie, divulgazione di messaggi via chat, offensivi per la vittima…

BULLISMO E CYBERBULLISMO: somiglianze ETA’ DEGLI ATTORI (solitamente minorenni) INTENZIONALITA’ PERSISTENZA NEL TEMPO E RIPETITIVITA’ DELL’ATTO ASIMMETRIA DI POTERE (status sociale, abilità verbali, capacità informatica) PRESENZA DI COMPLICI/SPETTATORI INCAPACITA’ DELLA VITTIMA DI REAGIRE

BULLISMO E CYBERBULLISMO: differenze 1. Le vittime si sentono perseguitate sempre, anche a casa: non vi sono più limiti temporali e geografici 2. I cyberbulli possono essere persone sconosciute o compagni che nascondono la propria identità 3. Il materiale cyberbullistico può diffondersi in tutto il mondo ed è indelebile 4. Mancanza di feedback verbali e paraverbali e mancanza corporeità che impedisce al cyberbullo di comprendere il danno emotivo provocato BULLISMO 1. Le vittime subiscono le angherie solo fuori casa: vi sono vincoli temporali (per es. durata della giornata scolastica) e geografici (la presenza fisica degli attori) 2. I bulli sono studenti, compagni di classe, persone conosciute 3. i racconti delle azioni bullistiche rimangono circoscritte nello spazio 4. Il bullo vede la vittima e ha maggiore consapevolezza degli effetti delle proprie azioni

Indicatori della possibile VITTIMA a scuola (Comportamenti rilevabili nei contesti scolastici) INDICATORI PRIMARI È ripetutamente presa in giro, ingiuriata, denigrata, minacciata, intimidita…; È oggetto di derisione; È aggredita fisicamente; È coinvolta in litigi: spesso si ritira piangendo; Le sue cose vengono prese, danneggiate; Presenta lividi, ferite… per i quali non si può dare spiegazione naturale

INDICATORI SECONDARI La vittima: È spesso sola, esclusa dal gruppo; È scelta per ultima nei giochi di squadra; Tende a stare vicina agli adulti; Ha difficoltà a parlare in classe; È depressa, abbattuta, piagnucolosa; Peggiora nel rendimento scolastico

-maschi/femmine; -bambini o adolescenti; -attivi e passivi. I soggetti

I ruoli Il bullo: chi prende attivamente l’iniziativa nel fare prepotenze ai compagni L’aiutante: chi agisce in modo prepotente ma come “seguace” del bullo Il sostenitore: chi rinforza il comportamento del bullo, ridendo, incitandolo o semplicemente stando a guardare Il difensore: chi prende le difese della vittima consolandola o cercando di far cessare le prepotenze L’esterno: chi non fa niente ed evita il coinvolgimento diretto o indiretto in situazione di prepotenza La vittima: chi subisce più spesso le prepotenze

Quando il bullismo diventa reato?? attaccare un coetaneo con coltellini, oggetti pericolosi, minacciare, procurare ferite, commettere furti, compiere molestie o abusi sessuali… Tali comportamenti sono veri e propri REATI!!!

QUALI sono i REATI???? (procedibili d’Ufficio…) ISTIGAZIONE E DELINQUERE (414 c.p.); ATTI OSCENI (527 c.p.); ISTIGAZIONE AL SUICIDIO (580 c.p.); RISSA (588.c.p.); VIOLENZA SESSUALE (609bis C.P.); PORNOGRAFIA MINORILE (600ter- attenzione al 609quater co.4: non è punibile il minorenne che, al di fuori dei casi del 609bis, compie atti sessuali….); VIOLENZA PRIVATA (610 C.P.); VIOLENZA O MINACCIA PER COSTRINGERE A COMMETTERE UN REATO (611 C.P.); ATTI PERSECUTORI (612bis); FURTO CON STRAPPO (624bis); RAPINA (628 c.p.); ESTORSIONE (629 c.p.)

QUALI sono i REATI???? (procedibili a querela della p.o.) PERCOSSE (581 c.p.); LESIONI PERSONALI (582c.p.- fino a 20gg. di prognosi); INGIURIA (594 c.p.); DIFFAMAZIONE (595 c.p.); MINACCIA (612 c.p. – se è grave, si procede d’ufficio); INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA (615 bis c.p.); FURTO (624 c.p.); DANNEGGIAMENTO (635 c.p.- eccetto comma 2);

** es. di REATI PERSEGUIBILI D’UFFICIO (art. 50 co 2 c.p.p.) ART. 572 C.P. “Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente (abuso dei mezzi di correzione), maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da due a sei anni. Se dal fatto deriva una lesione personale grave…» Inasprimento delle pene dopo la Convenzione di Lanzarote…

Segni Rilevatori di abusi e maltrattamenti Maltrattamenti, trascuratezza e abusi sui minori, possono essere rilevati mediante un’attenta osservazione e rilevazione di alcuni segni FISICI, EMOTIVI e COMPORTAMENTALI.

SEGNI FISICI di MALTRATTAMENTO Lesioni cutanee; Lividi; Segni di morsi; Bruciature; Graffi; Segni di frustate; Abbigliamento non adeguato alle condizioni climatiche (nascondono i segni…)

SEGNI COMPORTAMENTALI Ostilità all’autorità e aggressività; Stanchezza fisica; Atti di vandalismo e piccola delinquenza; Uso precoce di alcool e droghe

ART. 609 Bis e 609 septies C.P. (se la persona offesa è <18 anni) “Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.”

I MINORI ABUSATI Hanno una conoscenza precoce del comportamento sessuale; Comportamento marcatamente seduttivo; Atteggiamenti aggressivi; Caduta del rendimento scolastico; Frequenti assenze da scuola

E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE N.B. In alcuni casi, il minore chiede direttamente aiuto (a un coetaneo, un insegnante, un parente…). E’ ASSOLUTAMENTE IMPORTANTE COGLIERE LA PRIMA RICHIESTA DI AIUTO

Cosa fare di fronte ad un caso di bullismo La SCUOLA, può segnalare anche DIRETTAMENTE alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la situazione di un minore che con i suoi comportamenti gravi manifesti un disadattamento sociale, che faccia temere la caduta nella DEVIANZA vera e propria.

Competenza CIVILE del Tribunale Minorenni: decide questioni che riguardano la tutela dei minori e interviene quando i genitori non adempiono ai loro doveri (mantenimento, educazione e istruzione…); Il T.M., può porre limiti all’esercizio della potestà genitoriale; Attiva l’intervento dei servizi sociali; Può allontanare il minore dalla casa familiare e affidarlo temporaneamente ad altra famiglia, istituto…

I TITOLARI DI RESPONSABILITA’ Genitori Docenti Studenti devono essere informati dei comportamenti scorretti messi in atto dai figli in orario scolastico ed essere resi partecipi delle misure punitive e/o riabilitative che si intenderanno adottare nei confronti dei minori. firma del PATTO SOCIALE DI CORRESPONSABILITA’. “I genitori si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli ….omissis” (Circolare del 15 Marzo 2007, Ministero della Pubblica Istruzione, DPR 235 del 2007) Lo studente, deve essere punito con comportamenti attivi di natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa (Circolare del 15 Marzo 2007, Ministero della   Pubblica Istruzione, DPR 235 del 2007)

Il Protocollo di Intesa del 2004 Art. 13 Compito degli insegnanti e dirigenti scolastici: Evitare mortificazioni; Garantire riservatezza sulle confidenze ricevute; Dare immediata notizia all’A.G.

Collaborazione tra Dirigenti Scolastici e FF.OO. Art. 14 Collaborazione tra Dirigenti Scolastici e FF.OO.

La responsabilità penale del docente Gli Incaricati di Pubblico Servizio: Operatori scolastici; Personale docente; Personale amministrativo ecc. Sono tutti OBBLIGATI a denunciare all’A.G. i reati procedibili d’Ufficio: Furto aggravato, rapina, estorsione, violenza privata, danneggiamento aggravato ecc.

Obbligo di notizia di reato art. 331 c.p.p.: “i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (vedi nozione all’art. 358 c.p.) che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un REATO PERSEGUIBILE D’ UFFICIO, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (vedi omessa denuncia all’art. 362 c.p.)

… nei reati colposi… l’art. 40 co. 2 del c.p. …non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo… C’è una posizione di GARANZIA dell’insegnante derivante dal contratto scolastico!

La responsabilità civile del docente premessa: lo studente (e i genitori in quanto titolari del diritto soggettivo di educare ed istruire i figli) è attore di un negozio giuridico, come tale regolato dal codice civile, che può essere ricondotto non solo ad un contratto di iscrizione, come avveniva in passato, ma addirittura ad un contratto di prestazione scolastica, all’interno del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione.

l’art. 28 della Costituzione “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici”.

principio della responsabilità diretta dei pubblici dipendenti che agiscono quali organi della pubblica amministrazione, e responsabilità della stessa pubblica amministrazione per gli atti illeciti dagli stessi dipendenti  commessi e che ha natura diretta in virtù del cosiddetto rapporto organico che assimila l’attività degli organi con quella dell’ente pubblico

l’art. 1218 c.c. “Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità dalla prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

lo studente, con l’iscrizione ad una scuola, acquisisce il diritto a riceve un’adeguata, corretta e puntuale formazione. Conseguentemente, l’amministrazione scolastica ha il preciso dovere di garantire tutto ciò, impedendo ed evitando che atti illegittimi ovvero illeciti possano in qualche modo turbare il corretto esercizio di tale diritto.

Sentenza 24456/05 La Suprema Corte ha stabilito, da un lato, la sussistenza di un vincolo negoziale nascente tra la scuola e l’allievo mediante l’accoglimento della domanda di iscrizione e, dall’altro, la sussistenza di un rapporto giuridico che si instaura tra l’allievo e l’insegnante in virtù del quale il docente ha non solo l’ obbligo di istruire ed educare, ma anche uno specifico obbligo di protezione e sorveglianza, volto ad evitare che gli allievi possano procurarsi da soli danni alla persona.

L’intervento sul problema Intervento della Polizia Incontri con studenti e insegnanti: “educazione alla legalità”

A chi rivolgersi? Centralino Questura 0262261 Ufficio Minori -0262265071 -0262265098