Beni ecclesiastici
Can. 1257 implica la netta distinzione tra i beni della persona giuridica e quelli dell’amministratore;
IL BENE TEMPORALE DEVE RAPPRESENTARE UN CERTO VALORE ECONOMICO INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO EVENTUALE CONNESSIONE CON I BENI SPIRITUALI SE OLTRE IL VALORE ECONOMICO, C’E’ ANCHE UN ELEMENTO SPIRITUALE, BISOGNA RISPETTARE IL CARATTERE SACRO ED EVITARE LA SIMONIA.
Ciò che fa un bene ecclesiastico è la sua natura Ciò che fa un bene ecclesiastico è la sua natura? Ad esempio se è una tavola piuttosto che un calice? Cio’ che fa un bene ecclesiastico è lo scopo per cui lo si vuole adoperare?
DA RICORDARE Conseguenza: l’autorità ecclesiastica deve vigilare con cura sui beni ecclesiastici I beni ecclesiastici servono al perseguimento IN NOME DELLA CHIESA delle finalità ecclesiali
Attenzione : I beni di un ente civile, che pure persegue finalità ecclesiali, sono totalmente in balìa delle leggi dello Stato, contro le quali nulla può il diritto della Chiesa. Per questo occorre fare attenzione al «delicato problema di enti ecclesiastici che ricorrono con una certa facilità ad apparire con la personalità giuridica civile, a volte addirittura come enti commerciali, senza che esistano motivi di necessità
Il Libro V riguarda principalmente i beni ecclesiastici Gli statuti delle persone giuridiche pubbliche sono subordinati al Libro V;
..persone giuridiche private… Le finalità sono comunque ecclesiali… Le persone giuridiche private sono soggetti di imputazione di diritti e doveri nell’ordinamento canonico (can. 113 § 2) per il conseguimento di un fine corrispondente alla missione della Chiesa non riservato per sua natura all’autorità ecclesiastica (can. 116 § 1), ma che trascende il fine dei singoli (can. 114 § 1)”; C’è un ruolo dell’Autorità ecclesiale: La personalità giuridica è concessa dall’autorità ecclesiastica Vi è un’approvazione degli statuti (can. 117)
Can. 325 L’associazione privata di fedeli amministra liberamente i beni che possiede, secondo le disposizioni degli statuti, salvo il diritto dell’autorità ecclesiastica competente di vigilare perché i beni siano usati per i fini dell’associazione
Can. 123 Estinta la persona giuridica pubblica, la destinazione dei beni e dei diritti patrimoniali e parimenti degli oneri della medesima viene retta dal diritto e dagli statuti; se questi tacciono, essi toccano in sorte alla persona giuridica immediatamente superiore, salvi sempre la volontà dei fondatori e degli offerenti come pure i diritti acquisiti estinta la persona giuridica privata, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è retta dagli statuti propri”.
.. A meno che non disponga: Esempi di eccezione: - “Si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza…” can. 1265; Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica, can. 1267;
Diverse denominazioni Beni ecclesiastici in senso ampio” (Aznar Gil) ; “Beni ecclesiali privati” (Schouppe) “Beni ecclesiali” (De Paolis)
BENI ECCLESIALI PRIVATI ANCHE SE NON GESTITI UFFICIALMENTE IN NOME DELLA CHIESA DEVONO ESSERE ADOPERATI PER SCOPI ECCLESIALI A NORMA DEGLI STATUTI PROPRIE SOTTO LA VIGILANZA DELL’AUTORITA’ COMPETENTE
BENI PRIVATI BENI APPARTENENTI A FEDELI; NON SONO ECCLESIALI; SONO PRIVATI TOUT COURT.
IN CONCLUSIONE:
LA CONDIZIONE ECCLESIASTICA DI UN BENE DERIVA DALLA SUA TITOLARITA’; LA CATEGORIA DEI BENI ECCLESIASTICI VIENE RISERVATA DAL CAN. 1257 AI BENI TEMPORALI APPARTENENTI AD UN APERSONA GIURIDICA PUBBLICA DELLA CHIESA; SONO ESCLUSI DAL PATRIMONIO ECCLESIASTICO PROPRIAMENTE DETTO TUTTI GLI ALTRI BENI, SIA I BENI PRIVATI DEI FEDELI CHE QUELLI ECCLESIALI PRIVATI.
Il valore della vigilanza La necessità del superiore controllo è determinata dalla natura stessa dei beni ecclesiastici e dal loro carattere pubblico, cioè di mezzi a servizio delle finalità proprie della Chiesa (cf. can. 1254 § 1), e perciò non deve essere concepita come limitazione dell’autonomia degli enti, ma come garanzia dei medesimi, anche in relazione a eventuali conflitti di interesse tra l’ente e chi agisce a suo nome».
Vigilanza sui beni ecclesiastici Stabilita per legge (can. 1276 § 1) Esame del rendiconto annuale (cann. 1284 § 2, 8°; 1287 § 1) Esame dell’eventuale preventivo (can. 1284 § 3) Cura del subentro di nuovi amministratori (can. 1283) Visita pastorale (cann. 396-398)
Vigilanza sulle pp. Gg private Appare equilibrata: sarebbe stato contraddittorio riconoscere ai fedeli una maggiore possibilità di partecipazione nella vita della Chiesa e allo stesso tempo sottoporre i relativi beni ad una stretta vigilanza
Prudenza del vescovo : Il Vescovo diocesano vigili che quando, con il suo consenso, sorgono nella diocesi attività, iniziative, centri, istituti e opere, comunque denominati, per le finalità inerenti alla missione della Chiesa sia ben determinato, fin dal primo momento, il soggetto cui vanno imputate dette attività, al fine di evitare che si creino gravi inconvenienti sotto il profilo legale e fiscale, e che la responsabilità delle attività suddette, in mancanza di un soggetto identificato, possa essere impropriamente attribuita all’ente diocesi».