Presentazione Fondo Bilaterale a sostegno del reddito

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Presentazione Fondo Bilaterale a sostegno del reddito Accordo 15 maggio 2009 Presentazione Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS. 1

Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INPS – DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Legge 247/07 “Finestra per la pensione di Vecchiaia per lavoratori dipendenti” Perfezionamento requisito contributivo Decorrenza Pensione 31 Marzo 1° Luglio 30 Giugno 1° Ottobre 30 settembre 1° Gennaio dell’anno successivo 31 Dicembre 1° Aprile dell’anno successivo

Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INPS – DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Legge 247/07 “Finestra per la pensione anticipata con 40 anni di contribuzione per lavoratori dipendenti” Perfezionamento requisito contributivo Decorrenza Pensione 31 Marzo 1° Luglio Se entro il 30 Giugno ha un età pari o superiore a 57 anni 30 Giugno 1° Ottobre Se entro il 30 Settembre ha un età pari o superiore a 57 anni 30 settembre 1° Gennaio dell’anno successivo 31 Dicembre 1° Aprile dell’anno successivo

Accordo 15 maggio 2009 Tabella A Tabella B Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INPS – DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI Legge 247/07 “Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità – 35 anni per lavoratori dipendenti” Tabella A Requisito Contributivo Età Anagrafica Dal 01/01/2008 al 30/06/2009 58 anni Tabella B Periodo Età + Contributi = Cumulo Età minima per maturare il requisito di Cumulo Dal 01/07/2009 al 31/12/2010 95 59 Dal 01/01/2011 al 31/12/2012 96 60 Dal 01/01/2013 97 61

Legge n. 449/97 - art. 59, comma 6, 2^ parte Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Costituzione” – art. 2 Per il perseguimento di politiche attive di sostegno al reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendalie e per fronteggiare situazioni di crisi in base a: Legge n. 662/96 - art. 2, comma 28 Legge n. 449/97 - art. 59, comma 6, 2^ parte È stato disposto, con legge n. 488/99 - art. 43, l’istituzione presso l’INPS del Fondo Speciale per il Personale delle Ferrovie dello Stato . (DM. 54T/98 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione)

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Finalità” – art. 3 Il FONDO, con le finalità previste dalla legge n. 662/96 art. 2 comma 28, ha lo scopo di intervenire nei confronti dei lavoratori interessati da: processi di ristrutturazione situazione di crisi riorganizzazione aziendale riduzione o trasformazione di attività per favorire il mutamento ed il mantenimento della professionalità realizzare politiche attive di sostegno al reddito e dell’occupazione

Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Amministrazione del Fondo” art. 4 Il Comitato Amministratore del Fondo è costituito da 12 esperti designati pariteticamente da FS e dalle OO.SS. “stipulanti”. Alle riunioni del Comitato Amministratore partecipa il Collegio Sindacale dell’Inps nonché il Direttore Generale dell’Istituto, o un suo delegato, con voto consultivo. I componenti del Comitato Amministratore rimangono in carica 2 anni e la nomina non può essere effettuata per più di due volte.

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni” – art. 6 Il FONDO prevede, in base all’art. 3: In Via Ordinaria: il finanziamento dei programmi di formazione nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione del personale, necessari per il superamento ed il contenimento delle eccedenze (lettera a) prestazioni economiche integrative a favore dei lavoratori interessati a riduzione d’orario – part.time - (lettera b) In Via Straordinaria: all’erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito (accompagnamento alla pensione) dei lavoratori risultati eccedentari e che possono accedere alle prestazioni pensionistiche nell’arco di 48 mesi dalla data di accesso alle prestazioni del Fondo - (lettera c)

L’accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Accesso alle prestazioni” – art. 8 L’accesso alle prestazioni ordinarie e straordinarie è subordinato all’espletamento delle procedure previste dal contratto e dalla legge Inoltre, l’accesso alle prestazioni straordinarie presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR

Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni ordinarie del Fondo” – art. 9 Comma 11 - La Retribuzione Mensile utile per la determinazione dell’assegno ordinario è calcolata dividendo per 12 la retribuzione annua lorda relativa ai 12 mesi precedenti l’avvio della procedura negoziale. Non concorrono alla determinazione della retribuzione lorda: Lavoro straordinario Importi delle trasferte Premio di produzione Indennità di trasferimento Una tantum (N.B.: 14 mensilità / 12 => 1,17 circa della retribuzione media mensile) L’eventuale attivazione di incrementi contrattuali durante il periodo di fruizione delle prestazioni ordinarie, comporterà il corrispondente adeguamento della prestazione stessa Comma 15 - I lavoratori posti a carico delle prestazioni ordinarie del Fondo maturano il TFR, che sarà calcolato sulla base delle voci di retribuzione mensile utili a tal fine, come individuate dal comma 11

“Prestazioni ordinarie del Fondo” – art. 9 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni ordinarie del Fondo” – art. 9 Le domande di prestazioni del FONDO per: la riconversione e/o qualificazione professionale riduzione dell’orario di lavoro (part-time) non possono riguardare interventi superiori a 18 mesi nell’arco della vigenza del Fondo (comma 2). Retribuzione mensile per i lavoratori posti nel Fondo – comma : per riconversione e/o qualificazione professionale viene erogato l’intero importo, calcolato come al comma 11 dell’art. 9   riduzione dell’orario di lavoro (part-time) – comma 6 è pari al 70% della retribuzione lorda mensile (comma 9) spettante al lavoratore per le prestazioni non rese, calcolato come al comma 11 dell’art. 9, da ridurre in funzione dell'orario prestato

“Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Ai lavoratori delle aziende del Gruppo FS cui si applica il CCNL 16.4.2003 ai quali, esperite le procedure previste, il FONDO autorizzi l’erogazione delle prestazioni straordinarie, viene corrisposto un assegno di sostegno al reddito il cui valore è pari: Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: l’importo netto del trattamento pensionistico spettante nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità; l’importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario. Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi: l’importo netto del trattamento pensionistico spettante, nei regimi previdenziali obbligatori di riferimento, con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia; Gli importi delle ritenute di legge di cui sopra verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dal Fondo.

“Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Comma 2 - Il lavoratore può richiedere l’erogazione dell’assegno straordinario in un'unica soluzione. L’importo erogato corrisponde al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di riferimento, del totale spettante se l’erogazione fosse avvenuta in forma normale. In tali casi non sarà versata la contribuzione correlata Comma 3 - Ai lavoratori del Gruppo FS collocati nel Fondo, viene corrisposto un sostegno al reddito per un massimo di 48 mesi. I criteri e le modalità per individuare i lavoratori che sono collocati nel Fondo sono stabiliti dall’art. 11 L’erogazione dell’assegno straordinario sarà erogato sino al mese precedente quello di erogazione del trattamento pensionistico.

“Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Contribuzione: Comma 4 - ai fini dell’applicazione del comma 3, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva. A tale proposito il lavoratore dovrà produrre apposita certificazione (estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale) N.B: E’ opportuno che il lavoratore faccia presente l’eventuale presenza di: periodi di ricongiunzione previdenziale periodi da riscattare o già riscattati Comma 5 – il versamento della contribuzione, erogata dal Fondo, è effettuata per il periodo tra la cessazione del rapporto di lavoro (cioè dal momento dell’entrata nel fondo) e sino alla maturazione dei requisiti richiesti per il conseguimento della pensione

“Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Comma 6 – per i periodi di erogazione da parte del Fondo delle prestazioni Ordinarie e Straordinarie verrà anche versata la Contribuzione Correlata relativa alla gestione pensionistica di appartenenza e sarà utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella di anzianità, e per la determinazione dell’importo della pensione Comma 7 – L’importo della Contribuzione Correlata, sia per le prestazioni Ordinarie che Straordinarie, è calcolata in base all’art. 9 comma 11

“Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Prestazioni Straordinarie” – art. 10 Comma 9 – Nel rispetto dell’art. 48 del CCNL, è dovuto il periodo di preavviso di licenziamento (da 30 a 90 giorni al netto di ferie, malattia, ecc.). Il lavoratore che accede al Fondo su base volontaria ha facoltà di evitare il periodo di preavviso, previa rinuncia esplicita alla corrispondente indennità. Ove l’importo degli assegni erogati dal Fondo fosse inferiore a tale indennità, l’azienda corrisponderà al lavoratore la differenza tra i due importi.

“Individuazione dei Lavoratori” – art. 11 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Individuazione dei Lavoratori” – art. 11 I criteri di individuazione dei lavoratori da collocare nelle prestazioni straordinarie del Fondo, richiamati nella premessa dell’accordo, favoriscono prioritariamente la volontarietà e tengono conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia

Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO “Cumulabilità della prestazione straordinaria” - Art. 12 Commi 1 e 2 - Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendenti o autonomo prestato a favore di aziende concorrenti a quelle del Gruppo FS. Commi da 3 a 9 – Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono compatibili con redditi da lavoro dipendente o autonomo fino al limite massimo dell’ultima retribuzione mensile ragguagliata ad anno. Ove l’importo fosse superiore a tale limite, l’assegno erogato dal Fondo e la contribuzione correlata verrebbero ridotti di conseguenza in misura corrispondente. Il lavoratore è obbligato a comunicare tempestivamente al Fondo l’insorgenza di tali situazioni. In mancanza, dovrà restituire la somma indebitamente percepita, inclusi interessi e rivalutazione, e la contribuzione versata verrebbe cancellata.

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO Art. 13 “Contributi Sindacali” I lavoratori che fruiscono delle Prestazioni Straordinarie del Fondo, potranno richiedere di proseguire il versamento dei contributi sindacali con le quote e le modalità che saranno stabilite dalle OO.SS. Art. 14 “Durata del Fondo” Il presente accordo scadrà trascorsi 10 anni dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento, da emanarsi a cura del Ministero del Welfare.

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL’ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO Art. 15 “Norme finali” Per tutto quanto non previsto nel presente accordo, si applicano, in quanto compatibili con l’assetto normativo ed istituzionale del Fondo, le norme di cui al decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero del Tesoro del 27 novembre 1997, n. 477. Art. 16 Nel caso intervengano modifiche legislative per l’accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e per la loro erogazione, le parti definiranno le specifiche azioni correttive da apportare in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni straordinarie del Fondo.

Riorganizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Presupposti L’attivazione delle previste procedure relazionali e successivamente il ricorso alle prestazioni previste dal FONDO, sono individuate nelle seguenti circostanze: Riorganizzazione e rinnovo tecnologico degli impianti Riduzione o trasformazione dell’attività o del lavoro finalizzati a migliorare l’efficienza produttiva e la qualità della produzione Cessazione dell’attività

“Campo di Applicazione” Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Campo di Applicazione” L’accordo si applica su richiesta delle Società del Gruppo FS che intendono utilizzare le prestazioni del Fondo, in base ai presupposti per l’attivazione del Fondo, nelle: singole unità produttive in più unità produttive nell’ambito territoriale di una stessa provincia e/o regione Per verificare complessivamente le richieste e le esigenze delle varie società del Gruppo FS è opportuno attivare un tavolo a livello regionale, al fine di esaminare complessivamente anche eventuali mobilità territoriali e/o societarie e per meglio inquadrare la riqualificazione del personale interessato.

“Comunicazione” – punto 1 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Comunicazione” – punto 1 L’Aziende in presenza di problematiche occupazionali, organizzative e tecnologiche fornisce, a livello territoriale, alle Segreterie Regionali delle OOSS ed alle RSU, interessate, formale comunicazione articolata motivando: gli obiettivi da perseguire le misure da adottare le conseguenti ricadute occupazionali in particolare: i motivi tecnici, organizzativi o produttivi il numero, la collocazione, il profilo/figure professionale del personale eccedente, relativo al personale abitualmente impiegato nell’unità soggetta alla riorganizzazione tempi di attuazione del processo delle conseguenti ricadute occupazionali.

“Comunicazione” – punto 1 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Comunicazione” – punto 1 Detta comunicazione sarà inviata contestualmente anche alle Segreterie Nazionali delle OO.SS. Se il Progetto aziendale riguarda più unità produttive ricadenti su più regioni le procedure, previste dal successivo punto 2, saranno precedute da un incontro a Livello Nazionale con le Segreterie Nazionali delle OO.SS. Tale fase dovrà concludersi entro 7 giorni lavorativi.

Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Comunicazione” Punto 2 - A seguito della formale comunicazione articolata, da parte della Società del Gruppo FS, gli organismi sindacali preposti, entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, apriranno il confronto che dovrà concludersi entro i successivi 45 gg. Punto 3 - Contestualmente all’apertura della procedura del punto 2, l’Azienda comunicherà al Comitato Amministratore del Fondo ed alla Direzione Provinciale del Lavoro l’attivazione della stessa.

“Confronto Sindacale” punto 4 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Confronto Sindacale” punto 4 Il confronto di cui al punto 2 ha lo scopo di esaminare: le cause che hanno determinato l’eccedenza del personale la possibilità di una diversa utilizzazione di tutto o parte del personale interessato, anche tra diverse società del Gruppo Al confronto parteciperanno, oltre le Segreterie Regionali delle OO.SS, anche le RSU coinvolte.

“Confronto Sindacale” – punto 5 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Confronto Sindacale” – punto 5 Al termine della procedura di cui al punto 2, l’azienda darà formale comunicazione: Alla Direzione Provinciale del Lavoro Alle Organizzazioni Sindacali Nel caso in cui non sia stato raggiunto alcun accordo, la Direzione Provinciale del Lavoro convoca le Parti, per un ulteriore confronto da esaurirsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell’azienda. Se il progetto aziendale interessa più Unità Produttive, ubicate su più provincie o più regioni, la competenza spetta o alla Direzione Regionale del Lavoro o al Ministero del Lavoro (Welfare)

“Confronto Sindacale” – punto 5 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Confronto Sindacale” – punto 5 Al termine delle varie fasi di confronto, ove non si fosse raggiunto alcun accordo, l’intesa si intenderà riferita al 30% del personale considerato eccedentario dall’azienda. In tale caso sarà applicabile esclusivamente la gestione delle eccedenze su base volontaria (punto 7), mentre non si potranno utilizzare gli strumenti previsti dal punto 8

“Confronto Sindacale” – punto 7 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Confronto Sindacale” – punto 7 A seguito del raggiungimento dell’accordo, per gestire le eccedenze del personale, verranno adottati, in via preliminare, programmi di gestione e riconversioni delle risorse, attivando i seguenti strumenti su base volontaria: Nell’ambito degli istituti previsti dal CCNL A.F. consentendo una gestione flessibile del rapporto di lavoro Processi di mobilità professionale e/o geografica anche ricorrendo a riqualificazione professionale Accesso alle prestazioni straordinarie del personale al FONDO per un arco massimo di 48 mesi, per consentire il raggiungimento della prima finestra utile per ottenere la pensione.

“Confronto Sindacale” - punto 8 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Confronto Sindacale” - punto 8 Qualora, in presenza di accordo condiviso, le azioni previste al punto 7 (su base volontaria) non consentano di azzerare le problematiche occupazionali, si adotteranno, in ordine di priorità, i seguenti strumenti: Riconversione/riqualificazione professionale utilizzando le prestazioni ordinarie del FONDO con i criteri stabiliti dal CCNL AF art. 40 punto 8 Risoluzione del rapporto di lavoro per il personale che abbia i requisiti per ottenere l’erogazione della pensione (con i criteri del successivo punto 9-1) Collocazione nelle prestazioni straordinarie del FONDO, come stabilito all’Art. 6 lettera c dell’Accordo di Integrazione (con i criteri del successivo punto 9-2) Riduzione di orario/part-time applicando i criteri stabiliti dal CCNL AF art. 40 punto 6

“Criteri di scelta convenzionali” – punto 9 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Criteri di scelta convenzionali” – punto 9 Raggiunto l’accordo complessivo, al fine di attenuare le conseguenze sul piano sociale, esaurita la fase su base volontaria, l’individuazione dei lavoratori in esubero avviene secondo i seguenti criteri: I lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per poter fruire dei trattamenti pensionistici obbligatori I lavoratori che nell’arco di 48 mesi dalla data di accesso al fondo, comprensivi del periodo per arrivare la prima finestra utile, raggiungono i requisiti previsti per l’erogazione delle prestazioni pensionistiche (nb. Il fondo ha una durata di 10 anni) I lavoratori che fruiscono delle Prestazioni Ordinarie del FONDO (art.6 lettera a) saranno individuati con i criteri stabiliti dal CCNL AF art. 40 punto 8 I lavoratori che fruiscono delle Prestazioni Ordinarie del FONDO (art.6 lettera b) saranno individuati con i criteri stabiliti dal CCNL AF art. 40 punto 6 I lavoratori, in applicazione dei punti 9.1 e 9.2, dovranno portare a conoscenza dell’azienda ogni elemento utile per la definizione della propria posizione contributiva (estratto conto retributivo rilasciato dal competente ente) oltre all’indicazione degli altri periodi da ricongiungere e/o riscattare

“Confronto Sindacale” - punto 10 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS ACCORDO DI PROCEDURA “Confronto Sindacale” - punto 10 L’Azienda dovrà attivare le azioni previste ai punti 7 ed 8, entro 180 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo conclusivo. Decorso tale termine, l’accordo raggiunto non ha più efficacia

Art. 23 del CCNL AF di Confluenza del 16.04.2003 Accordo 15 maggio 2009 Fondo Bilaterale a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale del Gruppo FS TITOLI DI VIAGGIO Per il periodo di permanenza al FONDO e fino al conseguimento dell’assegno pensionistico, ai lavoratori licenziati verranno riconosciuti i Titoli di Viaggio con le stesse modalità previste per gli “EX Dipendenti a Riposo”. Art. 23 del CCNL AF di Confluenza del 16.04.2003

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