GLI STUDENTI E I PERICOLI DELLA RETE
Negli ultimi anni è in corso una tendenza che vede il passaggio dalla fruizione passiva dei contenuti immessi nella rete ad una fruizione attiva in cui una percentuale alta di utenti crea autonomamente o contribuisce mutualmente alla creazione di spazi web che rispecchiano il suo modo di pensare e di essere.
Attualmente, invece, assistiamo allo sviluppo esponenziale di spazi web quali quelli dei social network o di video sharing; tali ambiti virtuali vengono personalizzati dai singoli utenti con l'inserimento di informazioni, video e foto della propria sfera privata. Questi spazi web diventano quindi vere e proprie pertinenze del proprio domicilio reale.
Secondo una recente statistica pubblicata [ fonte: ] nel febbraio 2009 dall'associazione onlus SAVE THE CHILDREN, i mezzi telematici maggiormente utilizzati dai bambini con età compresa tra 11 – 14 anni, sono: CHAT ISTANTANEE; SOCIAL NETWORK; VIDEO SHARING. Il 51 % dei bambini si collega una volta al giorno a tali spazi web, anche in maniera simultanea.
Sia per gli adulti che per i giovani navigatori l'aggregazione non è più legata alle conoscenze personali reali, ma si concretizza tramite le reti sociali virtuali. Le social network (lett.: reti sociali) nascono per tre principali motivi: professionali; amichevoli; sentimentali-amorosi. Tendenzialmente, tutte le tipologie di reti sociali, anche quelle che nascono per motivi professionali, trasformano gradualmente il legame da intellettivo ad affettivo.
Questo tipo di percorso causa – effetto che fa sfociare l'aggregazione virtuale in un coinvolgimento sentimentale – affettivo presenta delle implicazioni di pericolosità allorquando le reti sociali risultano costituite da adolescenti o addirittura da bambini.
LA CAUSE DELLE CRITICITA La maggior parte dei genitori non hanno la cultura della sicurezza informatica- telematica ed addirittura ignorano le più elementari regole di difesa da adottare durante la navigazione nella rete. Tale carenza di conoscenze li induce ad abdicare ad una parte del loro ruolo educativo, sottovalutando le conseguenze che potrebbero scaturire da questa condotta omissiva nella delicata fase adolescenziale dei propri ragazzi.
2. sostanziale differenza di gusti e di obiettivi nello sfruttamento delle potenzialità del servizio telematico tra genitori e figli
3. Gli studenti utilizzano Internet a casa, durante la fase di studio, mentre i genitori sono impegnati nelle attività domestiche o addirittura assenti per impegni di lavoro. 4. I ragazzi creano dei profili estremamente personalizzati, esponendosi a tutti i pericoli della rete. 5. Esiste un pericolo reale legato a una scarsa attenzione dei ragazzi a proteggere le password degli account di accesso ai servizi internet. 6. I ragazzi ignorano le regole che regolano il vivere civile e, soprattutto nell'ambito virtuale, tendono a sottovalutare le conseguenze delle proprie azioni
CASISTICA DEI REATI COMMESSI O SUBITI DAI MINORI DIFFAMAZIONE VIA WEB – CREAZIONE DI FALSI PROFILI ; BULLISMO VIRTUALE AI DANNI DEI COMPAGNI; REATI AVENTI AD OGGETTO LA SFERA SESSUALE.
IMPUTABILITA PENALE Art. 98. Minore degli anni diciotto. E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
DIFFAMAZIONE VIA WEB Art. 595 Diffamazione. Chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
CASI PRATICI CREARE UN GRUPPO DIFFAMATORIO SU SPAZI DI SOCIAL NETWORK; INVIARE UNA MAIL DIFFAMATORIA AD UNA MAILING LIST; INSERIRE UN ANNUNCIO DIFFAMATORIO SU UNA BACHECA ELETTRONICA; INSERIRE UN VIDEO DIFFAMATORIO SU YOUTUBE O ALTRI SPAZI DI UPLOAD; DENIGRARE UNA PERSONA DURANTE UNA SESSIONE DI CHAT.
SOSTITUZIONE DI PERSONA Art Sostituzione di persona. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica con la reclusione fino a un anno.
CASI PRATICI CREARE UN FALSO PROFILO SU FACEBOOK O NETLOG CON RIFERIMENTO AD UN PROPRIO COMPAGNO O PROFESSORE; CREARE UN FALSO PROFILO DI CHAT CON RIFERIMENTI ANAGRAFICI RIFERIBILI AD UN PROPRIO CONOSCENTE; CREARE UN ACCOUNT DI E-COMMERCE CON I DATI DI UN PROPRIO COMPAGNO INCONSAPEVOLE.
PRODUZIONE DI MATERIALE PEDO-PORNOGRAFICO Art. 600-ter. Pornografia minorile. Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro a euro Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
CESSIONE O DIVULGAZIONE Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro a euro Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro a euro
CASI PRATICI CONVINCERE UNA COMPAGNA AD ESIBIRSI DAVANTI ALLA WEB CAM E DOPO AVER MEMORIZZATO IL VIDEO O LA FOTO, VIENE DIVULGATA TRAMITE CHAT O YOUTUBE O SOCIAL NETWORK
DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNO Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico. Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.
CASI PRATICI SCATTARE CLANDESTINAMENTE UNA FOTO hard ALLA PROPRIA FIDANZATA MINORENNE E TENERLA SULLA MEMORY DEL CELLULARE O SUL P.C. SCARICARE TRAMITE FILE SHARING FILE PEDOPORNOGRAFICI
VIOLENZA SESSUALE Art. 609-bis. Violenza sessuale. Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;
CASI PRATICI CARPIRE DEI SEGRETI DURANTE UNA SESSIONE DI CHAT E DOPO SFRUTTARLI PER COSTRINGERE UNA MINORENNE AD ATTI DI AUTOEROTISMO O AD ESIBIRSI DAVANTI ALLA WEBCAM
ATTI SESSUALI ALLA PRESENZA DI MINORENNE Art. 609-quinquies. Corruzione di minorenne. Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 609-sexies. Ignoranza dell'età della persona offesa. Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609- quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.
CASI PRATICI Chattare con un/una minorenne ed esibirsi con la propria webcam in atteggiamenti pornografici (esibizione degli organi sessuali)
CONSEGUENZE IMMEDIATE PERQUISIZIONE DOMICILIARE; SEQUESTRO DEL P.C., CELLULARE, IPOD, ECC. NEI CASI GRAVI CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE In base ad una recente normativa nei casi violenza sessuale non sono consentiti gli arresti domiciliari in sostituzione della custodia cautelare in carcere.
CONSEGUENZE DI MEDIO PERIODO Traumi psicologici a carico dei minorenni coinvolti; ripercussioni economiche e psicologiche su tutto il nucleo familiare del minore coinvolto; oneri economici derivanti dalla necessità di nominare un legale; pagamento delle spese di giustizia a carico dei genitori degli imputati minorenni; eventuale risarcimento del danno in sede civilistica a carico dei genitori degli imputati minorenni
TECNICA DINDAGINE TELEMATICA Lutente che si collega alla rete globale tramite il proprio modem, acquisisce un indirizzo IP (es ) assegnato in maniera casuale e dinamica da un provider
IMPLICAZIONI DERIVANTI DALLE TECNICHE DINDAGINE E possibile verificare a chi è stato assegnato un dominio o un indirizzo IP interrogando il servizio whois fornito da appositi serverE possibile verificare a chi è stato assegnato un dominio o un indirizzo IP interrogando il servizio whois fornito da appositi server Tramite whois è possibile conoscere il nome della società che ha registrato il dominio o lindirizzo IP, i relativi contatti amministrativi e tecnici e le indicazioni dei server DNS utilizzatiTramite whois è possibile conoscere il nome della società che ha registrato il dominio o lindirizzo IP, i relativi contatti amministrativi e tecnici e le indicazioni dei server DNS utilizzati
FILE DI LOG Dopo aver individuato il provider che gestisce lIP si chiede lacquisizione del cd. file di log; tale dato fornisce lutenza telefonica da cui è partito il collegamento alla rete Internet dellautore della condotta illecita.
CHI E LINTESTATARIO DELLA LINEA TELEFONICA AD USO FAMILIARE? CHI E LINTESTATARIO DELLA LINEA TELEFONICA AD USO FAMILIARE? IL PAPA!!!??