ASSOCIAZIONE/I: SI, MA QUALE? 1° incontro FARE ASSOCIAZIONE – tutte le informazioni necessarie per aprire e gestire la vostra associazione 24 ottobre 2009
PROGRAMMA 1. Significati e caratteristiche fondamentali della scelta associativa 2. Le diverse forme associative 3. I registri delle associazioni 4. I passi per costituire un’associazione 5. Lo Statuto, gli organi sociali e la vita associativa 7. Le Onlus
Le caratteristiche della scelta associativa e i diversi tipi di associazione
Cosa sono le associazioni? Le associazioni traggono origine da un accordo di tipo contrattuale: più soggetti, spinti ed accomunati dallo stesso interesse, stipulano un contratto che ne consenta la realizzazione.
Attività Concetto di enti non commerciali Attività istituzionale Attività commerciale
Caratteristiche e obblighi (1) Divieto di distribuire utili In caso di chiusura obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione di finalità analoghe o per fini di pubblica utilità Disciplina uniforme del rapporto associativo Obbligo di redigere un bilancio o rendiconto
Caratteristiche e obblighi (2) Eleggibilità libera degli organi amministrativi Principio del voto singolo Sovranità dell’assemblea dei soci Intrasmissibilità della quota Rapporto associativo a struttura aperta
Struttura Assemblea Consiglio direttivo o di amministrazione Collegio dei revisori (facoltativo) Collegio dei probiviri (facoltativo)
Tipologie di associazione (1) Associazioni riconosciute: autonomia patrimoniale limitazione delle responsabilità capacità giuridica e volontà propria
Tipologie di associazione (2) Associazioni non riconosciute no autonomia patrimoniale no limitazione delle responsabilità no capacità giuridica e volontà propria
Come costituire un’associazione Atto costitutivo e statuto Apertura codice fiscale presso agenzia delle entrate Iscrizione Registri Predisposizione dei libri sociali Impianto contabile
Possibili forme associative (1) Associazione di volontariato (L. 266/91) prestazioni degli associati devono essere personali, volontarie, spontanee, gratuite attività per fini di solidarietà pagamento di prestazioni lavorative nei limiti necessari al loro regolare funzionamento
Possibili forme associative (2) Associazione di promozione sociale (L. 383/00) prestazioni degli associati devono essere prevalentemente volontarie, libere, e gratuite attività di utilità sociale a favore di associati o terzi pagamento di prestazioni lavorative in caso di particolare necessità
Possibili forme associative (3) Organizzazioni non governative (L. 49/87) operano all’estero aiuti ai paesi in via di sviluppo necessitano di riconoscimento da parte dello Stato
Possibili forme associative (4) Associazione sportiva dilettantistica attività sportive riconosciute dal Coni
Possibili forme associative (5) Associazione Onlus svolgono attività rigorosamente indicate all’art. 10 del D.Lgs. 460/97 rimando all’incontro del 17 maggio 2007
Possibili forme associative (6) Associazione generica opera in settori diversi citati precedentemente
I registri delle associazioni
Nota bene! Tutte le associazioni, esclusa l’associazione generica, sono obbligate ad iscriversi ad un registro
I registri delle associazioni Associazioni di volontariato (1) Bisogna presentare Domanda di iscrizione alla sezione Provinciale del Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato in carta semplice e contestualmente al Comune nel cui territorio l’organizzazione ha la sede amministrativa. La Provincia ha 90gg per esaminare la pratica ed emettere il decreto di iscrizione.
I registri delle associazioni Associazioni di volontariato (2) Il registro si divide in tre sezioni, la determinazione della sezione del registro è di competenza della Provincia: A - Sociali B – Civile C – Culturale
I registri delle associazioni Associazioni di volontariato (3) Obbligo: Trasmettere alla Provincia entro il 30 maggio di ogni anno un insieme di schede attinenti all’attività, al bilancio ed alla vita associativa
I registri delle associazioni Associazioni di volontariato (4) L’iscrizione offre: Accesso ai contributi pubblici Stipulazione di convenzioni con lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali ed altri enti pubblici Beneficio di agevolazioni fiscali
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (1) I registri sono Nazionali, Regionali e Provinciali. Le Associazioni di Promozione Sociale, per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 383/2000, devono necessariamente essere iscritte nel Registro Nazionale o Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (2) Di conseguenza, le associazioni che svolgono attività in ambito regionale, non iscritte nei Registri Regionali, anche per cause ad esse non imputabili (quali, ad esempio, l'assenza, in una Regione, di un Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale), non possono usufruire dei predetti benefici.
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (3) Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali è istituito un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell’applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti costituite ed operanti da almeno un anno.
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (4) Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale. L’iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione territoriale e dei circoli affiliati.
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (5) Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, registri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti che svolgono attività, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (6) E’ necessario inviare apposita Istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che in seguito alla verifica dei requisiti prevede all’iscrizione.
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (7) L’iscrizione offre: 1)Accesso *ai contributi dello Stato, delle regioni, degli enti locali, delle istituzioni pubbliche, dell’Unione europea e di organismi internazionali *al fondo per l’associazionismo, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali *al credito agevolato *al Fondo sociale europeo *ad altre eventuali agevolazioni previste da legge regionali
I registri delle associazioni Associazioni di promozione sociale (8) 2) Beneficio di agevolazioni fiscali 3) Stipulazione di convenzioni con lo Stato, enti pubblici territoriali e non territoriali 4) Utilizzazione gratuita temporanea di beni mobili e immobili per manifestazioni pubbliche, concessione in comodato di beni mobili o immobili per lo svolgimento di attività sociali
I registri delle associazioni Organizzazioni non governative (1) Presso il Ministero degli esteri è istituito l’Elenco delle ONG che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità concesso dal Direttore per la Cooperazione allo sviluppo.
I registri delle associazioni Organizzazioni non governative (2) Possono iscriversi le organizzazioni che siano state costituite almeno tre anni prima Alla richiesta devono essere allegati l’atto costitutivo, lo statuto, gli atti da cui risultino i nomi e il domicilio dei legali rappresentanti, i bilanci analitici relativi all’ultimo triennio e la documentazione da cui risulta la tenuta della contabilità
I registri delle associazioni Organizzazioni non governative (3) L’iscrizione offre: accesso ai contributi, in misura non superiore al 70 per cento dell’importo delle iniziative programmate. Possono usufruire dell’affidamento e finanziamento dei programmi da parte della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo
I registri delle associazioni Associazioni sportive dilettantistiche Bisogna presentare Domanda di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, attraverso il sito del CONI.
I registri delle associazioni Associazioni Onlus (1) Presso il Ministero delle finanze, Agenzia delle Entrate, è istituita l’Anagrafe unica ONLUS. I soggetti che intraprendono l’esercizio di attività previste per le ONLUS ne danno comunicazione all’Agenzia delle Entrate mediante apposito modulo approvato con decreto del Ministero delle finanze
I registri delle associazioni Associazioni Onlus (2) L’iscrizione offre: Benefici di agevolazioni fiscali
Statuto, organi sociali, vita associativa
Cos’è il patto associativo? Il Patto Associativo è la sintesi delle idee e delle esperienze maturate. E' il legame che esprime le scelte fatte dai fondatori dell'Associazione, l'identità, l'impegno e le speranze che tutti condividono. E' il punto di riferimento per ogni successivo arricchimento.
La costruzione dello Statuto L’atto costitutivo (1) Denominazione Sede Dichiarare che è apartitica e non ha fini politici Dichiarare che è retta dai principi della mutualità, non ha finalità lucrative e persegue scopi sociali e altruistici
La costruzione dello Statuto L’atto costitutivo (2) Oggetto Espletare i mezzi finanziari e patrimoniali occorrenti per il conseguimento degli scopi e dell'oggetto dell'associazione costituiti da: a) quote associative annuali versate dai soci; b) contributi, erogazioni e liberalità versati dai soci e dai terzi; c) <varie.> d) introiti di manifestazioni <….>
La costruzione dello Statuto L’atto costitutivo (3) Definire che le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione e sui diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono riportate nello statuto sociale.
La costruzione dello Statuto L’atto costitutivo (4) Nominare il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione così costituito: - <….> Presidente - <….> Vice Presidente - <….> Consigliere Segretario - <….> Consigliere Cassiere - <….> Consigliere ecc.
La costruzione dello Statuto Lo Statuto (1) Denominazione e Sede Finalità (Scopi) Durata (tempo indeterminato) Soci I soci dell'Associazione si distinguono in a) soci ordinari; b) soci onorari; c) soci sostenitori.
La costruzione dello Statuto Lo Statuto (2) Ammissione dei soci (regole) Diritti dei soci Patrimonio sociale e mezzi finanziari Organi Sociali Sono organi dell'Associazione: a. l'Assemblea dei Soci; b. il Consiglio Direttivo; c. il Presidente del Consiglio Direttivo; d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
La costruzione dello Statuto Lo Statuto (3) Esercizio Sociale (bilancio preventivo e conto consuntivo) Libri sociali e registri contabili Revisione dello Statuto e scioglimento Per quanto previsto nello statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e quelle delle altre leggi vigenti in materia.
Gli organi sociali Assemblea dei soci (1) L'assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.
Gli organi sociali Assemblea dei soci (2) È di competenza dell'assemblea ordinaria: l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; la nomina del Presidente e dei componenti il consiglio direttivo;
Gli organi sociali Assemblea dei soci (3) la nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti; l'approvazione dei regolamenti interni; la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.
Gli organi sociali Assemblea dei soci (4) È di competenza dell'assemblea straordinaria: le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione; lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.
Gli organi sociali Assemblea dei soci (5) L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.
Gli organi sociali Assemblea dei soci (6) L'assemblea è convocata dal comitato esecutivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Gli organi sociali - Assemblea dei soci Validità dell’assemblea (1) L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Gli organi sociali - Assemblea dei soci Validità dell’assemblea (2) L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Gli organi sociali - Assemblea dei soci Svolgimento lavori Assemblea (1) L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Gli organi sociali - Assemblea dei soci Svolgimento lavori Assemblea (2) Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Gli organi sociali - Assemblea dei soci Svolgimento lavori Assemblea (3) Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino a un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del comitato esecutivo, nonché i membri del collegio dei revisori dei conti non possono detenere deleghe.
Gli organi sociali Il Consiglio Direttivo (1) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, costituito dal Presidente, e da 6 (sei) membri eletti dall'Assemblea. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice presidente, il tesoriere e il segretario.
Gli organi sociali Il Consiglio Direttivo (2) Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.
Gli organi sociali Il Consiglio Direttivo (3) Il segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare. Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.
Gli organi sociali Il Consiglio Direttivo (4) Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 4 (quattro) anni e sono eleggibili per 2 (due) volte consecutive. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.
Gli organi sociali Convocazione Consiglio Direttivo (1) Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni due mesi o dietro richiesta motivata di almeno 3 consiglieri.
Gli organi sociali Convocazione Consiglio Direttivo (2) La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima.
Gli organi sociali Convocazione Consiglio Direttivo (3) Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.
Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 14 Attribuzioni al C Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 14 Attribuzioni al C.D. (1) Al Consiglio Direttivo spetta: la gestione dell'associazione; il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi. deliberare sull'ammissione dei soci;
Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 14 Attribuzioni al C Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 14 Attribuzioni al C.D. (2) convocare l'assemblea; determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea; predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 14 Attribuzioni al C Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 14 Attribuzioni al C.D. (3) predisporre lo schema del conto consuntivo e la relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea; nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche; deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione; <….>
Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 15 Presidente del C.D. (1) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.
Gli organi sociali - Il Consiglio Direttivo Art. 15 Presidente del C.D. (2) Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Gli organi sociali Collegio dei Revisori dei Conti (1) Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.
Gli organi sociali Collegio dei Revisori dei Conti (2) Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Possono essere nominati revisori anche i non soci.
I diritti dei soci (1) Tutti i soci hanno diritto: di partecipare, se maggiorenni, alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione e di esprimere il proprio voto su tutte le deliberazioni che verranno assunte nelle predette sedi;
I diritti dei soci (2) di frequentare l’Associazione usufruendo dei vantaggi che essa offre e intervenendo alle manifestazioni organizzate e promosse; di ricevere le pubblicazioni edite dall'Associazione; all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali.
I doveri dei soci (1) Tutti i soci hanno il dovere: di osservare il presente statuto e il regolamento generale, nonché i regolamenti dei singoli rami di attività sociale e, in genere, ogni provvedimento dei competenti organi dell’Associazione;
I doveri dei soci (2) di non svolgere attività contraria al buon nome, alla dignità e al normale andamento dell’Associazione; di pagare la quota annuale fissata per le singole categorie nonché la tassa di ammissione.
ONLUS: caratteristiche e opportunità
RIFERIMENTI PRINCIPALI DLgs 4/12/1997 n. 460 (ONLUS artt.10- 30) L. 11.8.91 n. 266; L. 26.2.87 n. 49 L. 8.11.91 n. 381
QUALIFICA ONLUS Organizzazioni Non Lucrative Di Utilità Sociale
REQUISITI SOGGETTIVI (1) Soggetti inclusi (con statuti e atti costitutivi in forma di atto pubblico, scritt. privata autenticata o registrata) Soggetti esclusi
REQUISITI SOGGETTIVI (2) Enti che hanno i requisiti soggettivi per assumere la qualifica di ONLUS: Le fondazioni Le associazioni I comitati Le società cooperative Gli altri enti di carattere privato
REQUISITI SOGGETTIVI (3) Non possono essere ONLUS: Enti Pubblici Le società commerciali, diverse dalle cooperative Le fondazioni bancarie I partiti e i movimenti politici Le organizzazioni sindacali Le associazioni di datori di lavoro Le associazioni di categoria Gli enti non residenti in Italia(?)
REQUISITI OGGETTIVI Vincoli statutari Settori di attività Finalità solidaristiche
ONLUS DI DIRITTO Sono soggetti considerati in ogni caso ONLUS : enti di volontariato (L. 11.8.91 n. 266); organizzazioni non governative - ONG - (L. 26.2.87 n. 49); cooperative sociali e consorzi formati al 100% da cooperative sociali (L. 8.11.91 n. 381) iscritte nell’apposito registro.
ONLUS PER SCELTA Le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i Comitati e le Fondazioni Le Società Cooperative Gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica senza fini di lucro
ONLUS PARZIALI esclusione limitata sono gli enti ecclesiastici e la “promozione sociale” (L.25.8.1991 n.287 MinInterno). Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; Le Associazioni di Promozione Sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
CLAUSOLE STATUTARIE Generalmente obbligatorie (1) attività in 11 settori specifici; finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate o collettività estere per aiuti umanitari; nessuna attività non istituzionale ma solo direttamente connessa; nessuna distribuzione di utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale;
CLAUSOLE STATUTARIE Generalmente obbligatorie (2) impiego di utili o avanzi di gestione solo per attività istituzionali o connesse; devoluzione del patrimonio per scioglimento ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità; redazione del bilancio o del rendiconto; disciplina uniforme ed effettività del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto; utilizzo della locuzione ONLUS.
REQUISITI OGGETTIVI Settori di attività e finalità Le Onlus devono svolgere attività in uno o più settori tra quelli indicati all’art.10 comma 1 lett. a) del Dlgs n.460/1997; Le Onlus hanno l’obbligo di perseguire finalità di solidarietà sociale (art. 10 lett.b); Le Onlus possono svolgere esclusivamente attività istituzionali ovvero connesse, quest’ultime nei limiti qualitativi e quantitativi previsti dal Dlgs n.460/1997 (art. 10 lett.c).
FINALITA’ SOLIDARISTICA (1) Il perseguimento di scopi solidaristici si pone in relazione alle condizioni di svantaggio dei beneficiari(2.ass.sanitaria, 4.istruzione, 5.formazione, 6.sport dilettantistico, “9”.promoz. cultura e arte, 10.tutela dei diritti civili);
FINALITA’ SOLIDARISTICA (2) Lo scopo solidaristico è immanente, connaturato al loro esercizio (1.assistenza sociale e socio-sanitaria, 3.beneficenza –);
FINALITA’ SOLIDARISTICA (3) Lo scopo di utilità sociale è a beneficio indiretto di intere collettività (7.8. tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico o della natura e dell’ambiente, “9”.promozione cultura e arte, 11.ricerca scientifica di particolare interesse sociale).
L’ETERODESTINAZIONE DELLE ATTIVITA’ attività diretta a beneficio di soggetti obiettivamente svantaggiati, in ragione delle oggettive condizioni sfavorevoli; attività nei confronti di una collettività indifferenziata di utenza, perseguendo finalità solidaristiche in ragione non delle condizioni di svantaggio dei fruitori dei servizi, ma in ragione della particolare attività svolta
ATTIVITA’ ISTITUZIONALI E CONNESSE Attività istituzionali Tutte quelle svolte per statuto dalle ONLUS per fini di solidarietà sociale Attività connesse Tutte quelle: oggettivamente analoghe a quelle istit.li integrative e accessorie in termini funzionali (sotto l’aspetto meramente materiale. Es. vendita magliette pubblicitarie) 2 limiti att.conn.: 1.qualitativo, 2.quantitativo
ATTIVITA’ CONNESSE Elementi distintivi (1) Le attività direttamente connesse sono: oggettivamente analoghe a quelle istituzionali; a beneficio di chiunque (senza vincoli di destinazione); si sostanziano in operazioni di completamento e di migliore fruibilità delle attività istituzionali; accessorie ed integrative a quelle istituzionali;
ATTIVITA’ CONNESSE Elementi distintivi (2) sono fiscalmente agevolate ( non concorrono alla formazione del reddito imponibile); devono interessare gli stessi settori economici oggetto delle attività istituzionali; i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell’ente; non possono essere svolte in via esclusiva né principale.
ATTIVITA’ CONNESSE Limiti qualitativi e quantitativi Limite qualitativo: settori di intervento, anche in assenza di vincoli di eterodestinazione (=benefici all’esterno). Limiti quantitativi: svolgimento non prevalente (importo, durata); proventi non eccedenti il 66% delle spese complessive
ESEMPLIFICAZIONE (1) ONLUS con i seguenti valori di rendiconto: La ONLUS rischia di “perdere la qualifica” perché i proventi delle attività connesse (=70) sono superiori al 66% delle spese complessive (=66) Oneri Proventi Istituzionali 70 Istituzionali 130 Connesse 30 Connesse 70 TOTALE 100 TOTALE 200
ESEMPLIFICAZIONE (2) Oneri Proventi Istituzionale 70 + 100 Se si contabilizza il “lavoro benevolo” o la “donazione di servizi” per 100 si avrà la seguente situazione: La Onlus rispetta il requisito quantitativo poiché 70 di attività connesse è < del 66% di 200 (totale delle spese complessive). Oneri Proventi Istituzionale 70 + 100 Istituzionale 130 + 100 Connesse 30 Connesse 70 TOTALE 200 TOTALE 300
REQUISITI OGGETTIVI CON DIRETTI RISVOLTI CONTABILI : divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale (art. 10 lett.d); obbligo di impiego di utili o avanzi di gestione solo per il realizzo di attività istituzionali o direttamente connesse (art. 10 lett.e); obbligo di devolvere il patrimonio a seguito di scioglimento ad altre ONLUS od a fini di pubblica utilità (art. 10 lett.f); obbligo di redazione del bilancio o rendiconto (art. 10 lett.g).
DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI Presunzione assoluta (1) cessione beni e/o servizi a condizioni più favorevoli nei confronti di: soci, associati, partecipanti, fondatori; componenti organi amministrativi e di controllo;
DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI Presunzione assoluta (2) chi opera a qualsiasi titolo o ne faccia parte ; chi effettua erogazioni liberali ; parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo dei soggetti di cui sopra; società/enti direttamente o indirettamente controllati o collegati.
DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI Presunzione assoluta (3) Sono corrisposti: a fornitori, senza valide ragioni economiche, corrispettivi superiori al valore normale dei beni o dei servizi acquistati; ai componenti gli organi amministrativi e di controllo emolumenti annui superiori a € 61.974,83 (compenso massimo previsto dalla Tariffa dei Dottori Commercialisti per il Presidente del collegio sindacale di spa);
DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI Presunzione assoluta (4) a soggetti diversi dagli istituti di credito e intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso di riferimento (ex TUS dall’1/1/99) – al 9/6/03 al 2,00%-; a lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali (media nazionale) per le medesime qualifiche.
IMPIEGO “UTILI” Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Conferma il divieto di distribuzione “utili” Indifferente impiego degli “utili” tra le due attività Invito al “moderato” accantonamento degli “utili”
DEVOLUZIONE PATRIMONIO Obbligo di devolvere il patrimonio dell’ organizzazione, in caso di suo “scioglimento” per qualunque causa ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo ex art.3 comma 190 L.n.662/96 (Agenzia per le ONLUS). Verifica scioglimento anche per perdita di “uno” dei requisiti (cfr. Circ.MF 168/1998) Verifica formazione del patrimonio Conversione patrimonio immobilizzato in denaro liquido (possibile)
OBBLIGO DI BILANCIO art. 20-bis co. 1 lett. a) del DPR 600/73 Bilancio o rendiconto annuale da “redigersi” entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio (30/04); Ove l’ente non rispetti il termine di “redazione” del bilancio o del rendiconto (nessun limite all’”approvazione”) tuttavia potrebbe esservi il rischio di perdere i benefici previsti, oltreché di configurare un’irregolare tenuta della contabilità.
ANAGRAFE UNICA DELLE ONLUS L’iscrizione all’anagrafe unica delle ONLUS costituisce condizione necessaria per beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dal decreto. L’invio della comunicazione (non deve essere fatta dalle Onlus di diritto) ha efficacia retroattiva a partire dalla data di costituzione dell’ente o , se inviata successivamente, dalla data di presentazione della comunicazione.
COME CI SI ISCRIVE (1) Compilare un Modello di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (provvedimento del 29 dicembre 2003, G.U. 3 gennaio 2004 n. 2) Compilare la dichiarazione sostitutiva (circ.min. 16 maggio 2005 n. 22/E) dell’atto di notorietà
COME CI SI ISCRIVE (2) Il modello di comunicazione e la dichiarazione sostitutiva, con la copia dell’atto costituitivo e statuto vanno depositate all’Agenzia delle Entrate competenti (indirizzo c/o www.agenziaentrate.it)
COME CI SI ISCRIVE (3) L’Agenzia delle entrate effettua delle verifiche sulla corretta compilazione del modello di comunicazione e sulla sussistenza dei requisiti formali richiesti dal decreto Onlus. Il controllo formale si conclude con l’iscrizione entro 40 giorni.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ (1) Ai fini dell'imposta sul reddito, sono agevolati i proventi derivanti dalle attività istituzionali, cioè quelle volte al perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale, in quanto lo svolgimento di queste attività non costituisce esercizio di attività commerciali (salvo il caso di Onlus costituite nella forma di società cooperativa). Inoltre, i proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse a quelle istituzionali non concorrono alla formazione del reddito imponibile
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ (2) Le attività connesse sono riconducibili a due tipologie: attività analoghe a quelle istituzionali, limitatamente ai settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, della formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte, della tutela dei diritti civili;
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ (3) attività accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse (quali ad esempio la vendita di materiale informativo nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione).
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ (4) Inoltre non concorrono alla formazione del reddito delle Onlus: i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ (5) i contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento, convenzionato o in regime di accreditamento, di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
DEDUCIBILITÀ FISCALE PER LIBERALITÀ EROGATE IN DENARO (1) Deducibilità fiscale per le persone fisiche Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
DEDUCIBILITÀ FISCALE PER LIBERALITÀ EROGATE IN DENARO (2) In alternativa: Rif.: art. 15, comma 1, lettera i-bis) d.P.R. 917/86 Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 EUR (4 milioni di lire), a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus).
DEDUCIBILITÀ FISCALE PER LIBERALITÀ EROGATE IN DENARO (3) Rif.: art. 10, lettera g) d.P.R. 917/86 Dal reddito complessivo si deducono i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle organizzazioni non governative (Ong) di cui all'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato.
DEDUCIBILITÀ FISCALE PER LIBERALITÀ EROGATE IN DENARO (4) Deducibilità fiscale nell'ambito del reddito d'impresa Rif.: art. 14, decreto legge n. 35/2005 Le liberalità in denaro o in natura erogate dalle persone fisiche e da enti soggetti all'imposta sulle società in favore delle O.n.l.u.s. sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo e comunque non oltre 70.000 EUR/anno.
DEDUCIBILITÀ FISCALE PER LIBERALITÀ EROGATE IN DENARO (5) In alternativa: Rif.: art. 100, comma 2, lettera a) d.P.R. 917/86 Sono deducibili le erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito d'impresa dichiarato.
DEDUCIBILITÀ FISCALE PER LIBERALITÀ EROGATE IN DENARO (6) Rif.: art. 100, comma 2, lettera h) d.P.R. 917/86 Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 EUR o al 2% del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle O.n.l.u.s.
DEDUCIBILITÀ FISCALE PER LIBERALITÀ EROGATE IN DENARO (7) Rif.: art. 27, legge 133/99 e d.p.c.m. 20/06/2000 Sono deducibili le erogazioni liberali in denaro (o in natura) in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite (anche) delle organizzazioni non governative (non vi sono limiti massimi di deducibilità).
IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA’ PRODUTTIVE Prevede l’esercizio abituale di una attività diretta alla produzione o allo scambio di beni e servizi
ONLUS che svolgono esclusivamente attività istituzionale (decommercializzate) La base imponibile Irap calcolata con il metodo retributivo: retribuzioni spettanti al personale dipendente; compensi spettanti assimilati a quelli di lavoro dipendente; compensi erogati per collaborazionicoordinate e continuative; compensi erogati per attività di lavoro autonomo occasionale.
ONLUS che svolgono anche attività connesse Le attività connesse sono improduttive di reddito solamente ai fini delle imposte dirette. La base imponibile Irap calcolata con il metodo misto, che richiede la separata individuazione della base imponibile riferita alla attività istituzionale da quella riferita alle attività connesse. In questo ultimo caso si utilizzano le regole previste per le imprese commerciali.
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO L’imposta si applica alla cessione di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nell’ambito di una attività commerciale nel territorio dello Stato. Ai fini IVA l’attività, indipendentemente che venga qualificata come istituzionale o connessa, mantiene a tutti gli effetti il suo carattere di commercialità.
OPERAZIONI ATTIVE AI FINI IVA (agevolazioni per le Onlus) (1) operazioni escluse occasionali raccolte pubbliche di fondi svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, realizzate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.
OPERAZIONI ATTIVE AI FINI IVA (agevolazioni per le Onlus) (2) operazioni esenti prestazioni di trasporto malati o feriti effettuate con veicoli appositamente equipaggiati; prestazionie cura, compresamla somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto; prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù, compreso vitto e alloggio;
OPERAZIONI ATTIVE AI FINI IVA (agevolazioni per le Onlus) (3) prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, svolte a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati Aids, handicappati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza.
Operazioni passive ai fini IVA operazioni escluse prestazioni pubblicitarie gratuite volte alla promozione delle attività istituzionali delle Onlus. operazioni esenti Cessione gratuita di beni alla cui produzione o al cui scambio sia diretta l’attività dell’impresa.
ALTRE IMPOSTE (1) Imposta di bollo: Sono esenti dal tributo atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da Onlus. L'agevolazione, pertanto, riguarda le Onlus sia come enti destinatari degli atti che come soggetti che li pongono in essere. Tassa sulle concessioni governative: Gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative.
ALTRE IMPOSTE (2) Imposta di registro: L'imposta di registro è dovuta in misura fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento nei confronti delle Onlus, qualora ricorrano determinate condizioni.
ALTRE IMPOSTE (3) Tributi locali: E' attribuito ai comuni, alle province ed alle regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni od esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
ALTRE IMPOSTE (4) Imposta sugli spettacoli : Non è dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente dalle Onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'esenzione spetta a condizione che, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, sia data comunicazione dell'attività all'ufficio accertatore territorialmente competente.
ALTRE AGEVOLAZIONI (1) Le Onlus: possono essere autorizzate ad organizzare lotterie, tombole, pesche e banchi di beneficenza a carattere locale. Gli vengono attribuiti i premi non richiesti o non assegnati da concorsi a premi. Possono ottenere contributi pubblici finalizzati all’acquisto di beni strumentali utilizzati esclusivamente per attività di utilità sociale.
ALTRE AGEVOLAZIONI (2) In caso di donazione di prodotti alimentari, sono equiparate, per il trasporto al consumatore finale. Norma sperimentale che prevede la possibilità, per acquisti pari o superiori ad euro 50,00, presso esercizi commerciali convenzionati con enti che svolgono attività etiche,di acconsentire alla devoluzione da parte dello stato del 1% del Iva sugli acquisti alle Onlus.
L’AUTORITY PER IL TERZO SETTORE E’ un organismo di controllo sugli enti non commerciali e le Onlus. E’ un organo collegiale composto da 10 membri effettivi e un Presidente. Le Funzioni: di supporto al terzo settore di promozione e garanzia di consultazione di ispezione
CONTROLLI FISCALI (1) Il controllo fiscale è assegnato agli Uffici delle Agenzie delle Entrate e alla Guardia di Finanza. I controlli fiscali hanno il potere di accesso nei locali del contribuente, effettuare verifiche al fine di accertare l’effettiva capacità contributiva, scovare evasioni o altre violazioni.
CONTROLLI FISCALI (2) Le principali indagini possono essere svolte a verificare: la possibilità che il soggetto giuridico considerato possa assumere la qualifica di Onlus; l’adeguamento delle norme statutarie alle previsioni di legge; i settori di attività e la possibilità di beneficiare del regime agevolato;
CONTROLLI FISCALI (3) il perseguimento di finalità di solidarietà sociale secondo le previsioni di legge; l’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’anagrafe Onlus; il corretto uso della sigla Onlus.
LE SANZIONI Responsabilità dei legali rappresentanti e membri organi amministrativi: se le Onlus abbiano indebitamente fruito di benefici fiscali creando indebiti risparmi di imposta, i rappresentanti legali e i membri amministrativi rispondono in solido delle imposte dovute e delle relative sanzioni.
Violazione Sanzione Abuso denominazione ONLUS Da € 309,87 a € 3.098,74 Assenza dei requisiti per assumere la qualifica di ONLUS Da € 1.032,91 a € 6.197,48 Svolgimento di attività diverse da quelle istituzionali,ad eccezione di quelle connesse Da € 1.032,91 a € 6.197,48 Distribuzione indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale omessa comunicazione all’Anagrafe ONLUS Da € 103,29 a € 1.032,91 Indebite deduzioni da parte di soggetti che abbiano effettuato erogazioni liberali a favore di ONLUS Responsabilità solidale con i soggetti eroganti per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate della ONLUS beneficiaria e dei suoi amministratori