I Principi della manovra Tremonti (Legge n I Principi della manovra Tremonti (Legge n.122/2010) e applicabilità per gli enti territoriali Risanamento dei conti pubblici e coinvolgimento diretto di Regioni ed Enti Locali; Principi di coordinamento della finanza pubblica (art.117, Cost). Legislazione concorrente. Solo principi generali di contenimento delle spese e non normativa di dettaglio da parte dello Stato; Compare una nuova definizione: “enti pubblici inseriti nell’ambito del conto economico consolidato come individuati dall’ISTAT”; Riduzione del perimetro e dei costi della PA allargata; Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi; Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego; Incremento del gettito delle entrate non fiscali; Contrasto all’evasione fiscale e contributiva Sviluppo del sistema economico e sociale e del sistema delle infrastrutture(Titolo III).
Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi. Art.5 l.n.122/2010 e l.n.42/2010 Art. 5,comma 5 l.n.122/2010 “ nei confronti dei titolari di cariche elettive(organi di governo) lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle PA di cui al conto economico consolidato, ivi inclusa la partecipazione ad organi collegiali può dare luogo solo al rimborso delle spese sostenute e ed eventuali gettoni di presenza non superiori a euro 30 a seduta, se previsti”. Ex art.183 e ss. legge finanziaria 2010 come modificata dal d.l 2/2010 convertito in legge n.42/2010: “riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali(20%) a partire dal 2011 per gli enti che vanno al rinnovo. Nel computo non si considera il Sindaco e il Presidente della Provincia. Il numero massimo degli assessori comunali e provinciali è pari ad un quarto dei rispettivi consiglieri; Obbligo per i Comuni di sopprimere: a) il difensore civico; b) circoscrizioni di decentramento; c) direttore generale; d) consorzi di funzioni tra enti locali.
SEGUE… Comma 6, art.5 l.122/2010: modifica dell’art. 82 del TUEL: “ I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’importo percepito nell’ambito di un mese può superare il quarto dell’indennità massima prevista per il Sindaco ed il Presidente della Provincia”. Nessuna indennità è prevista per i consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli circoscrizionali (un quarto del rispettivo presidente); Comma 7, art.5 l.122/2010: Entro i primi di ottobre con decreto ministeriale per un periodo non inferiore a tre anni sarà operata una riduzione degli importi delle indennità degli amministratori locali (Sindaci, presidenti di provincia, assessori e presidenti del consiglio). Con lo stesso decreto si determina l’importo del gettone di presenza. Rispetto alle indennità attualmente in vigore sono queste le decurtazioni: a) 3% per Comuni con popolazione fino a 15.000; b) 7% per Comuni con popolazione da 15.001 a 250.000; 10% per i Comuni con popolazione superiore a 250.000. Sono esentati dal taglio i Comuni con una popolazione inferiore a 1.000 ab.
SEGUE Agli amministratori di Comunità Montane e di Unioni di Comuni e di forme associative di enti locali non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni, indennità o altri emolumenti; Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, a sua scelta;
Art.6 (Contenimento dei costi degli apparati amministrativi) Principio generale: a decorrere dal 31 maggio 2010 la partecipazione agli organi collegiali è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese, ove previsto dalla legge, o ad un gettone di presenza fino ad euro 30 a seduta; Sempre dal 31 maggio 2010 è onorifica la partecipazione e la titolarità degli organi collegiali, siano essi di amministrazione e/o controllo, degli enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche. Al più è consentito il solito rimborso delle spese ed un gettone di presenza non superiore a euro 30. Sono previste deroghe per gli enti societari e per gli enti e fondazioni di ricerca e per gli enti locali. A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 gennaio 2013 le indennità i compensi corrisposti dalle PA di cui al CEC ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi natura, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010 Se il dipendente partecipa all’amministrazione o al collegio sindacale di enti o società ai quali l’ente territoriale partecipi o comunque contribuisca i compensi dovuti transitano sul fondo per il trattamento accessorio. La riduzione dei compensi del 10% s’applica anche ai CDA e agli organi di revisione delle società inserite nel CEC e totalmente partecipate dagli enti locali (decorrenza dalla prima scadenza dell’organo collegiale).
Limitazione delle spese correnti Tutte le PA di cui al CEC: Riduzione spesa annua per studi e consulenze (20% di quella sostenuta nel 2009) per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza (20% della spesa sostenuta nel 2009). “ In ogni caso gli eventi si devono svolgere al di fuori dell’orario di ufficio ed il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero altre indennità accessorie. Sono fuori le feste nazionali. Non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni Le società inserite nel CEC si adeguano ai suddetti principi di contenimento delle spese. Anche per le PA di cui al CEC è ridotta Ia spesa annua per missioni è ridotta del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009. E’ soppressa l’indennità kilometrica ( orientamenti della RGS). Lo stesso dicasi per attività esclusivamente di formazione (50% speso 2009) Riduzione spesa gestione autoparco (80% speso 2009)
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego Articolo 9 comma 1 Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico complessivo (fondamentale ed accessorio), dei singoli dipendenti, siano essi appartenenti alla categoria o alla qualifica dirigenziale, previsto dagli specifici ordinamenti delle PA inserite nel conto economico consolidato non può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno, maternità, malattia, missioni svolte all’estero, effettiva presenza in servizio.
Le progressioni di carriera nei termini di cui all’art. 24 del d. lgs Le progressioni di carriera nei termini di cui all’art.24 del d.lgs.150/2009 nel corso del triennio 2011/2013 esplicheranno effetti solo di natura giuridica, con esclusione quindi di quelli di natura economica. Le progressioni economiche non saranno possibili nel corso del triennio 2011/2013. Difatti il tetto del trattamento economico ordinariamente spettante nell’anno 2010 rende sostanzialmente impossibile l’applicazione del suddetto beneficio incentivante, proprio perché siamo di fronte ad una voce economica che, anche se finanziata dal fondo per le risorse decentrate, determina a tutti gli effetti un vero e proprio aumento del trattamento economico fondamentale Rimane in ogni caso salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale. L’enucleazione prevista non ha valenza tassativa. Con l’attuale formulazione sarà possibile erogare individualmente trattamenti superiori a quanto complessivamente di competenza nell’anno 2010, anche in conformità ai procedimenti di valutazione della performance individuale ed organizzativa ,le cui risultanze generano effetti economici non considerabili “ordinariamente spettanti”
Art.2 bis dell’art.9 della legge n.122/2009 A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.78 e sino al 31.12.2013 i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare.
Segue: sugli incarichi dirigenziali Il d.l n.78/2010, sul punto non sconfessato dalla legge di conversione n.122/2010, abroga il vincolo introdotto dal dlgs n.150/2009 in tema di revoca e mancata conferma degli incarichi dirigenziali. Difatti sulla base della normativa oggi cancellata le PA prima di revocare un incarico dirigenziale per mutamenti organizzativi e prima di non confermare lo stesso alla scadenza, dovevano inviare agli stessi, con un preavviso congruo, una comunicazione contenente le ragioni del provvedimento e l’indicazione di quale incarico nuovo si apprestavano a conferire. Il suddetto d.l n.78, anche esso non emendato durante l’approvazione della l.n.122 stabilisce, disapplicando le disposizioni contrarie esistenti in molti contratti collettivi nazionali, che il conferimento di un incarico dirigenziale remunerato con una indennità di posizione più ridotta determina i propri effetti immediatamente superando così le ipotesi di “differimento” previste nell’ambito delle clausole della contrattazione integrativa decentrata. La remunerazione degli incarichi ulteriori conferiti ai dirigenti ed ai dipendenti del comparto in società o strutture collegate all’amministrazione di appartenenza non è più disposta direttamente, ma le relative somme devono confluire nel fondo per le risorse decentrate.
Articolo 9 comma 17 Per il triennio 2010/2012 non si dà luogo, senza possibilità di recupero, ai rinnovi contrattuali del personale delle PA. E’ fatta salva l’erogazione della sola indennità di vacanza contrattuale per il corrispondente periodo. Gli istituti introdotti dal d. legislativo 150/2009 che rimandano per la loro applicazione ai rinnovi contrattuali non possono pertanto trovare concreta applicazione, in assenza della previsione contrattuale : il concetto di trattamento economico accessorio complessivo comunque denominato di cui all’articolo 40 comma 3-bis del D.lg. 165/2001 come riscritto dall’art. 54 D.lg. 150) i trattamenti economici accessori collegati alla performance individuale, alla performance organizzativa, all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute (art. 45 comma 3 D.lg. 150 come riscritto dall’art. 57 D.lg. 150)
le apposite risorse destinate , nell’ambito di quelle previste per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, a premiare il merito e il miglioramento della performance dei dipendenti ( articolo 45 comma 3-bis come riscritto articolo 57 D.lg. 150) il bonus annuale delle eccellenze ( art. 21 D.lg. 150) Problematica anche l’applicazione delle fasce di merito di cui all’articolo 31 comma 2 del D.lgs. 150 : perché in assenza del CCNL manca la definizione del concetto di trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale la cui quota prevalente deve essere attribuita al personale dipendente che si colloca nella fascia di merito alta
Il blocco delle procedure contrattuali per il triennio 2010/2012 di cui all’articolo 9 comma 17 non pare incida direttamente sulla possibilità di effettuare progressioni di carriera ai sensi dell’articolo 24 del D.lgs. 150 Sono concorsi a tutti gli effetti e il vincitore che usufruisce della riserva interna instaura un nuovo rapporto con l’amministrazione , sottoscrivendo un nuovo contratto individuale di lavoro. E’ da parificare ad un nuovo assunto e pertanto non è indice di riferimento per la sua progressione di carriera il trattamento economico complessivo in godimento nell’anno 2010. Valgono invece i limiti per le assunzioni, in cui rientrano anche le progressioni di carriera, stabilite dal comma 9 dell’articolo 14 del decreto legge 78/2010 che blocca le assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale per gli enti la cui spesa di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti,e limita per i restanti enti la possibilità di fare assunzioni nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente
A tal fine le note di lettura emanate dall’Anci riguardo al decreto legge 78, non prevedono il comma 21 dell’articolo 9 come tra quelli di interesse dei comuni . Il comma 21 prevede che “ per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto , per i predetti anni, ai fini eslcusivamente giuridici”. Letteralmente richiama le disposizioni dell’articolo 24 del decreto legislativo 150/2009 e dell’articolo 52 del decreto 165/2001 come riscritto dall’articolo 62 del d.lgs 150, per cui da questo punto di vista sembra riconducibile anche alle ex progressioni verticali. Tuttavia se così inteso si manifesta la sua illogicità e i sui grossi dubbi di costituzionalità in quanto per effetto di un concorso pubblico con riserva al 50% dei posti per gli interni avremo la conseguenza che il vincitore esterno avrà diritto al trattamento economico relativo al posto da ricoprire , mentre l’interno vincitore di concorso avrà diritto solo al trattamento giuridico .
Come si concilia con lo stesso articolo 52 per il quale “il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all’articolo 35 comma 1 lettera a)” E con l’articolo 40 comma 4 del d.legs 165/2001 per il quale “le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con i contratti nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l’osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti” Due soggetti entrambi vincitori di concorso, l’uno esterno e l’altro interno avranno a parità di medesima prestazione lavorativa due diversi trattamenti economici per gli anni 2011, 2012 e 2013.
Articolo 14 comma 7 Riduzione delle spese di personale con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento : riduzione percentuale delle spese di personale rispetto alle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile razionalizzazione e snellimento strutture burocratiche anche con l’obiettivo di ridurre le posizioni dirigenziali contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa In caso di mancato rispetto dell’obbligo di ridurre la spesa si applica il divieto di assunzioni a qualunque titolo di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008
Ancora sul blocco della contrattazione collettiva di cui alla manovra finanziaria 2011/2013 Per tutto il triennio 2010/2012 nonostante sia bloccata la contrattazione collettiva nazionale la contrattazione decentrata integrativa può continuare ad esplicarsi pena la paralisi di tutto il sistema gestionale per la presenza di materie che per loro natura richiedono relazioni, verifiche e accordi periodici. Più accreditata è l’interpretazione secondo cui il blocco della contrattazione riguarda esclusivamente i soli contratti collettivi nazionali di lavoro. Nonostante tutto il blocco della contrattazione collettiva nazionale sembra non incidere sull’applicazione del sistema premiante di cui alla riforma brunetta.
Luca Del Frate, delfrate.luca@libero.it