PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

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PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Studio Patella Studio di Consulenza Lavoro, Fiscale, Tributario, Previdenziale Vertenze lavoro privato - pubblico impiego PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE “Aggiornamento e Cultura Professionale del T.S.R.M.” San Giovanni Rotondo 24 novembre 2007 Evento Formativo ECM

L’ARTICOLO 38 DELLA COSTITUZIONE I LAVORATORI HANNO DIRITTO CHE SIANO PREVEDUTI ED ASSICURATI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA, INVALIDITÀ E VECCHIAIA, DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA

EVOLUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO 1920 NASCITA DELL’ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA 1968 PASSAGGIO AL SISTEMA RETRIBUTIVO BASATO SULLE ULTIME RETRIBUZIONI 1969 INTRODUZIONE DELLA PENSIONE DI ANZIANITÀ 1992 RIFORMA AMATO (D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) 1993 DISCIPLINA DELLE FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI 1995 RIFORMA DINI (L. 8 agosto 1995, n. 335) 2004 DECONTRIBUZIONE TFR LIBERALIZZAZIONE DELL’ETA’ PENSIONABILE INCENTIVI TOTALIZZAZIONE

ASPETTI RILEVANTI DELLA RIFORMA AMATO INNALZAMENTO DELL’ETA’ PENSIONABILE (65 – 60 ANNI) AUMENTO GRADUALE DEL REQUISITO CONTRIBUTIVO MINIMO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA (20 ANNI) SISTEMA RETRIBUTIVO BASATO SULLE RETRIBUZIONI DELL’INTERA VITA LAVORATIVA (NEO ASSUNTI DAL 1° GENNAIO 1993) SUPERAMENTO DELLE “PENSIONI BABY” PREDISPOSIZIONE DI UNA DISCIPLINA ORGANICA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SISTEMA RETRIBUTIVO Elementi di calcolo della pensione: LA RETRIBUZIONE PENSIONABILE, data dalla media annua rivalutata riferita ad un periodo di lunghezza variabile a seconda dell’anzianità contributiva L’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA, data dal numero degli anni o mesi o settimane di contribuzione utile versata o accreditata L’ALIQUOTA DI RENDIMENTO, intesa come percentuale di commisurazione della pensione alla retribuzione pensionabile P = RP x(A x AC)

RIFORMA AMATO COMMISURAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA Retribuzione pensionabile Lavoratori neo assunti dal 1° gennaio 1993 intera vita lavorativa Lavoratori con anzianità contributiva al di sotto dei 15 anni al 31 dicembre 1992 Soluzione pro rata Lavoratori con anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni al 31 dicembre 1992 Riferimento decennale

ASPETTI RILEVANTI DELLA RIFORMA DINI FLESSIBILITA’ DELL’ETA’ PENSIONABILE (TRA I 57 ED I 65 ANNI) GRADUALE ABOLIZIONE DELLE PENSIONI DI ANZIANITA’ INTRODUZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO ISTITUZIONE PRESSO L’INPS DELLA COSIDDETTA “GESTIONE SEPARATA” CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME VOLTE AD ASSICUARARE DAL 1° GENNAIO 1996 LA TUTELA PREVIDENZIALE PER I LIBERI PROFESSIONISTI ISCRITTI IN APPOSITI ALBI O ELENCHI.

SISTEMA CONTRIBUTIVO Elementi di calcolo della pensione: MONTANTE CONTRIBUTIVO, dato dall’ammontare dei contributi versati rivalutati annualmente al tasso di capitalizzazione correlato alla variazione media quinquennale del PIL nominale COEFFICIENTE DI TRASFORMAZIONE, relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento P = MC x CT

RIFORMA DINI sono interessati al sistema contributivo: OBBLIGATI AL SISTEMA CONTRIBUTIVO NEO ASSUNTI DAL 1° GENNAIO 1996 I LAVORATORI CON MENO DI 18 ANNI DI CONTRIBUZIONE AL 31 DICEMBRE 1995 FACOLTA’ DI APPLICAZIONE DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO I LAVORATORI CON UNA ANZIANITA’ DI ALMENO 15 ANNI DI CUI ALMENO 5 PRESTATI NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

SISTEMA MISTO Elementi di calcolo della pensione: PER I LAVORATORI CHE AL 31 DICEMBRE 1995 HANNO UNA ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA INFERIORE A 18 ANNI CRITERIO PRO RATA: UNA QUOTA CALCOLATA CON IL SISTEMA RETRIBUTIVO DETERMINATA SULLA BASE DELL’ANZIANITA’ MATURATA AL 31 DICEMBRE 1995 UNA QUOTA CALCOLATA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO RIFERITA AL SERVIZIO PRESTATO DAL 1° GENNAIO 1996

FINANZIAMENTO DEL SISTEMA PREVIDENZIALE A RIPARTIZIONE, dove gli oneri annui, relativi all’erogazione delle prestazioni previdenziali, vengono coperti mediante l’utilizzo dei contributi versati da coloro che si trovano in attività lavorativa (il cosiddetto “PATTO INTERGENERAZIONALE”) A CAPITALIZZAZIONE, dove gli oneri relativi all’erogazione delle prestazioni previdenziali vengono coperti mediante la gestione finanziaria dei contributi versati in appositi fondi.

I DUE PILASTRI DELLA PREVIDENZA PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PUBBLICA PRIVATA

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA PUBBLICA INPS FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI LAVORATORI DOMESTICI LAVORATORI AUTONOMI LAVORATORI PARASUBORDINATI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI FONDI SPECIALI PENSIONI INTERNAZIONALI ALTRI ENTI INPDAP ENPALS [INAIL]

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA PRIVATA ENTI EX D. LGS. 509/94 CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI  (INARCASSA) CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ENTE NAZIONALE DI ASSISTENZA DEGLI AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO  (ENASARCO) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO  (ENPACL) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FARMACISTI (ENPAF) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA   (ENPAIA) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA MEDICI ED ODONTOIATRI  (ENPAM) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA VETERINARI (ENPAV) FONDO NAZIONALE  DI PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE, CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMADATARIE E MEDIATORI MARITTIMI  (FASC) ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA"  (INPGI) OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI (ONAOSI) ENTI EX D. LGS. 103/96 ENTE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI  (EPPI) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI  (ENPAB) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI  (ENPAP) ENTE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PLURICATEGORIALE (dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e geologi)   (EPAP) ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA (ENPAPI)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE LA NECESSITÀ DI MANTENERE UN ADEGUATO LIVELLO DI PROTEZIONE SOCIALE HA INDOTTO IL LEGISLATORE AD INTRODURRE NEL SISTEMA PENSIONISTICO FORME COMPLEMENTARI (FONDI PENSIONE) DA AFFIANCARE AL SISTEMA ASSICURATIVO DI BASE AL FINE DI GARANTIRE PIÙ ELEVATI LIVELLI DI COPERTURA PREVIDENZIALE AI LAVORATORI.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FONTI ISTITUTIVE CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI, ANCHE AZIENDALI ACCORDI FRA LAVORATORI PROMOSSI DA SINDACATI ACCORDI FRA LAVORATOTI AUTONOMI O FRA LIBERI PROFESSIONISTI PROMOSSI DA SINDACATI O ASSOCIAZIONI DI RILIEVO REGOLAMENTI DI ENTI O AZIENDE

PREVIDENZA COMPLEMENTARE NUOVE FONTI ISTITUTIVE ARTICOLO 1, COMMA 35 LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243 DOPO IL COMMA 1 DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1993, N. 124, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, È INSERITO IL SEGUENTE: «1-BIS. GLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1994, N. 509, E AL DECRETO LEGISLATIVO 10 FEBBRAIO 1996, N. 103, POSSONO, CON L'OBBLIGO DELLA GESTIONE SEPARATA, ISTITUIRE SIA DIRETTAMENTE, SIA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE A) E B), FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI».

LEGGE 23 AGOSTO 2004, N. 243 ASPETTI FONDAMENTALI Il Governo è delegato ad emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi contenenti norme intese a: LIBERALIZZARE L’ETA’ PENSIONABILE ELIMINARE PROGRESSIVAMENTE IL DIVIETO DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DA LAVORO SOSTENERE E FAVORIRE LO SVILUPPO DI FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI RIVEDERE IL PRINCIPIO DELLA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE TIPOLOGIA DEI FONDI I FONDI CHIUSI DI ORIGINE "NEGOZIALE", NASCONO A SEGUITO DI -CONTRATTI E ACCORDI COLLETTIVI, ANCHE A LIVELLO AZIENDALE, OVVERO DA ACCORDI, PROMOSSI FRA LAVORATORI AUTONOMI O LIBERI PROFESSIONISTI. I FONDI APERTI (EX ART.9 D.LGS. N.124/93) SONO COSTITUITI CON PATRIMONIO DI DESTINAZIONE SEPARATO ED AUTONOMO ALL'INTERNO DI BANCHE, ASSICURAZIONI, FONDI COMUNI E SIM. LE FORME PENSIONISTICHE INDIVIDUALI (EX ART.2, COMMA 1, D.LGS. N.47/00), SONO FORME DI RISPARMIO INDIVIDUALI, REALIZZATE MEDIANTE L'ADESIONE A FONDI PENSIONE APERTI OPPURE MEDIANTE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA STIPULATI CON IMPRESE DI ASSICURAZIONE.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE DESTINATARI I LAVORATORI DIPENDENTI, PRIVATI E PUBBLICI I SOCI LAVORATORI E I LAVORATORI DIPENDENTI DI SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO I LAVORATORI AUTONOMI E I LIBERI PROFESSIONISTI LE CASALINGHE E TUTTE QUELLE PERSONE CHE SVOLGONO LAVORI NON RETRIBUITI IN RELAZIONE A RESPONSABILITÀ FAMILIARI

PREVIDENZA COMPLEMENTARE FINANZIAMENTO È A CARICO DEL LAVORATORE DESTINATARIO DELLA PRESTAZIONE E, IN CASO DI RAPPORTO DI LAVORO DIPENDENTE, IN PARTE ANCHE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. PER I NEO ASSUNTI È PREVISTO CHE I CONTRATTI E GLI ACCORDI DI LAVORO DISPONGANO LA DESTINAZIONE AL FONDO PENSIONE DELL'INTERA DISPONIBILITÀ RELATIVA AL TFR.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PRESTAZIONI PENSIONE DI VECCHIAIA – IL DIRITTO SI CONSEGUE AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PENSIONABILE PREVISTA NEL REGIME OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA, CON ALMENO 5 ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO PENSIONE DI ANZIANITÀ – LA PRESTAZIONE SPETTA SOLO IN CASO DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA DELL'ASSICURATO CHE HA UN'ETÀ DI NON PIÙ DI 10 ANNI INFERIORE A QUELLA PREVISTA PER IL PENSIONAMENTO DI VECCHIAIA NELL'ORDINAMENTO OBBLIGATORIO DI APPARTENENZA E CHE POSSA FAR VALERE ALMENO 15 ANNI DI ISCRIZIONE AL FONDO. ANTICIPAZIONE SULLA POSIZIONE INDIVIDUALE MATURATA – A CONDIZIONE CHE SI POSSA FAR VALERE LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER ALMENO 8 ANNI. LE ANTICIPAZIONI VENGONO CONCESSE PER SOSTENERE SPESE SANITARIE OVVERO ACQUISTO DELLA PRIMA CASA E RISTRUTTURAZIONI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA IN CAPITALE - PUÒ ESSERE PREVISTA PURCHÉ IL RELATIVO IMPORTO NON SIA SUPERIORE AL 50% DEL MATURATO.

PREVIDENZA OBBLIGATORIA PREVIDENZA COMPLEMENTARE STUDIO COMMERCIALE PATELLA LUIGI Torremaggiore (FG) www.studiopatella.it Email info@studiopatella.it Tel. e fax 0882393300