PROCEDURE AUTORIZZATORIE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI Avv. Pasquale Silvestro Tonucci & Partners – Padova
PREMESSA SULLA NORMA GENERALE: ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003: L’art. 12 del D.lgs. 387/2003 costituisce oggi la norma generale sul procedimento amministrativo-autorizzatorio di tutti gli impianti di energia rinnovabile. Norma generale perché accanto alla previsione di cui all’art. 12 sussistono taluni “procedimenti speciali” differenziati per lo più sulla base della potenza nominale e della tipologia di impianto, in particolar modo per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici.
CONTENUTO DELL’ART. 12 DEL D.LGS. 387/2003: Ai sensi dell’art. 12, la costruzione, l'esercizio e la modifica di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione o dalla Provincia delegata.
REGOLE E PRINCIPI CONTENUTI NELL’ART. 12: L’art. 12 fissa alcuni principi fondamentali che, anche di recente, la Giurisprudenza amministrativa e Costituzionale ha qualificato alla stregua di principi generali inderogabili: Qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, quali opere di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti;
…continua “REGOLE E PRINCIPI” (Art. 12 D.lgs. 387/2003) Individuazione dell’Autorità competente a rilasciare l’autorizzazione unica; Soglie legali di applicabilità del procedimento amministrativo di Autorizzazione Unica ovvero della Denuncia di inizio attività; Indicazione del Termine entro cui deve concludersi il procedimento amministrativo (Conferenza dei servizi di cui alla L.241/90); Previsione a livello nazionale di una regola urbanistica per la installazione di impianti di energia rinnovabile in zona agricola.
DIVIETO PER LE REGIONI E PROVINCE DELEGATE Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto.
MISURE DI COMPENSAZIONE A FAVORE DEI COMUNI Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche
CAUZIONE A FAVORE DELLA PA PROCEDENTE Ai sensi del p. 13.1 lett. j) delle Linee Guida Nazionali (D.M. 10-9-2010) il proponente deve depositare, all'atto di avvio dei lavori, una fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni (Province delegate) commisurato al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale.
ART. 12 COMMA 5: DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’: L’art. 12, comma 5, del D.lgs. 387/2003 prevede che “quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
TABELLA A DEL D.LGS. 387/2003: Fonte Soglie Eolica 60 kW Solare fotovoltaica 20 kW Idraulica 100 kW Biomasse 200 kW Biogas 250 kW
LEGGE COMUNITARIA 2009 (L. 4 giugno 2010, n. 96) - DIA FINO AD 1 MW: L’art. 17, comma 1 lett. d) della legge comunitaria 2009, prevede che, nel recepire la direttiva 2009/28/CE (entro il 5 dicembre 2010), relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, il Governo dovrà “prevedere l’assoggettamento alla disciplina della denuncia di inizio attività per gli impianti per la produzione di energia elettrica con capacità di generazione non superiore ad 1 MW elettrico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, alimentati dalle fonti di cui alla lettera a)”.
INDEROGABILITA’ DEI LIMITI DI CUI ALLA TABELLA A Con sentenza n. 120 del 26 marzo 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità dell’art. 3 della legge regionale Puglia n. 31 del 2008 nella parte in cui questa prevedeva che poteva presentarsi il progetto in DIA per potenze nominali fino a 1 MW.
PRINCIPIO SANCITO DALLA CORTE COSTITUZIONALE La Corte ha così chiarito che ”nuove e diverse soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la disciplina della DIA possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la Regione possa provvedervi autonomamente”.
D.L. 8.07.2010, n. 105 “Misure Urgenti in materia di energia” (pubblicato nella Gazz.Uff. 9 Luglio 2010, n. 158) L’art. 1-quater prevede espressamente una sanatoria per quei progetti di potenza nominale fino ad 1 MW autorizzati in DIA in quelle Regioni che avevano introdotto soglie nominali diverse rispetto a quelle statali (come la Regione Puglia), dichiarate di seguito costituzionalmente illegittime dalla Corte.
CONTENUTO DELL’ART. 1-QUATER DEL D.L. 105/2010: “Sono fatti salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali, recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”: I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto; iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (fuori zone che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi)
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività: a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche: moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici; ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
D.M. 10-9-2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” b) impianti solari fotovoltaici aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.lgs. 387/2003 e non riconducibili alle categorie precedenti.
LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO L’art. 4 della L.R. Veneto 10/2010 su “autorizzazione ed incentivi degli impianti fotovoltaici”, in ottemperanza alla normativa nazionale, prevede che: l’installazione di impianti fotovoltaici non integrati o non aderenti di potenza di picco non superiore a 20 kW è soggetta alla denuncia di inizio attività da presentare al comune territorialmente competente; continua…
LEGGE REGIONALE 22.01.2010 N. 10 REGIONE VENETO II. La costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici non integrati e non aderenti di potenza di picco superiore a 20 kW, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono autorizzati dalla Regione con Autorizzazione Unica in Conferenza dei servizi.
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI: Le Linee Guida nazionali dispongono al p. 16.1, lett. d), in riferimento ai cd. “Criteri generali”, il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del D.lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
D. M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato nella Gazz. Uff D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197): La tariffa base individuata dal Conto Energia 2011 incrementata del 5% per gli impianti fotovoltaici diversi da quelli di cui all’art.2, comma 1, lettera g), qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate alla data di entrata in vigore del presente decreto dal pertinente strumento urbanistico come industriali, commerciali, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati come definiti dall’art. 240 del Codice dell’Ambiente.
D. M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato nella Gazz. Uff D.M. 6-8-2010 Conto Energia 2011 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 agosto 2010, n. 197) La tariffa base è incrementata del 10% per gli impianti di cui all’art. 2, comma 1, lettera g), installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto.
ULTERIORI DISPOSIZIONI “ESTIVE” SUL PROCESSO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI In particolare il D.L. 105/2010, all’art. 1- sexies, introduce una norma tesa a contrastare progetti puramente speculativi nel settore prevedendo l’obbligo per il proponente, contestualmente al deposito della istanza per l’autorizzazione di cui all’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di allegare “congrue garanzie finanziarie poste a carico del soggetto che richiede il rilascio dell’autorizzazione e di eventuali successivi subentranti”.
CONCLUSIONE: BREVE COMMENTO SULL’ART. 1- OCTIES DEL D. L CONCLUSIONE: BREVE COMMENTO SULL’ART. 1- OCTIES DEL D.L. 105/2010 – PROROGA CONTO ENERGIA 2010 L’art. 1-octies del D.L. 105/2010 contiene una proroga ai termini di accesso al Conto Energia 2010 alle seguenti condizioni: entro il 31 dicembre 2010, deve essere comunicata all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione nonché al GSE, la conclusione dei lavori di installazione dell’impianto fotovoltaico ed, entro il 30 giugno 2011, l’impianto deve entrare in esercizio.
CONTATTI Avv. Pasquale Silvestro Studio Legale Tonucci&Partners Via Trieste n. 31/A 35121 Padova - +39049658655 psilvestro@tonucci.it A voi tutti il mio sincero ringraziamento per l’attenzione riservata