LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34, modificata dalla L. R. n

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LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34, modificata dalla L. R. n LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2008, n. 34, modificata dalla L.R. n. 4/2010 Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri.

Normativa di particolare importanza per le complesse e profonde innovazioni nella materia, in un’ottica generale di superamento del regime autorizzativo di ogni singolo atto e di promozione di un sistema di autocontrollo, che si concretizza attraverso dichiarazioni di notifica, denunce di inizio attività, autocertificazioni, di cui la Pubblica Amministrazione può sempre verificarne la veridicità.

Quadro generale I principali attori dello scenario prospettato dalle innovazioni della norma sono i Comuni e le Agenzie Funebri. ASL = ruolo comprimario. Regione = attività di programmazione e delimitazione dei campi di attività.

Possibilità di trasferimento del defunto anche prima della visita necroscopica Importante la distinzione tra salma e cadavere (art 1, c.3 L.R.) “salma”: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell’accertamento di morte “cadavere”: la salma dopo l’esecuzione dell’accertamento della realtà della morte secondo quanto previsto dalla già vigente normativa

Trasporto salma (art.10) Già subito dopo il decesso (in teoria), comunque entro le ventiquattro ore.

Richiesta di trasporto salma Da parte di: familiare o convivente del defunto o delegato A chi: medico curante o dipendente o convenzionato con il SSN intervenuto in occasione del decesso.

Medico curante: cosa si intende Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi contenute nel titolo VII del regio decreto ... sull'ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell'art. 103, sub a), del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto ... debbono per ogni caso di morte di persona da loro assistita denunciare al sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa (DPR 285/1990, Art. 1 c. 1)

Assistenza medica Ai sensi della Circolare Min. San. n. 24 del 24.6.1993: “L'art. 1/4 [del DPR 285/1990] prevede che in caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della causa di morte è fatta dal medico necroscopo. L'assistenza medica è da intendersi come conoscenza da parte del medico curante del decorso della malattia, indipendentemente dal fatto che il medico abbia o meno presenziato al decesso.” Il medico curante è quindi il medico che ha conoscenza del decorso della malattia che ha determinato il decesso.

Documento per trasporto salma Art. 10 2. Per effettuare il trasporto della salma, che deve avvenire entro le ventiquattro ore dal decesso, non occorre alcuna autorizzazione da parte del comune, ma è sufficiente apposita certificazione rilasciata dal medico curante o dal medico dipendente o convenzionato con il SSN, intervenuto in occasione del decesso, attestante che il trasporto non arreca pregiudizio per la salute pubblica ed è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato. 3. La certificazione medica di cui al precedente comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purché lo stesso si svolga interamente nell’ambito del territorio della regione Puglia. Lo stesso medico deve compilare la scheda di causa di morte ISTAT che accompagna la salma.

Quindi: Compiti del medico curante - denuncia di causa di morte (scheda ISTAT) (art.1 c.1 DPR 285/1990) - certificato medico di esclusione di sospetto di reato o di trasporto che non sia di pregiudizio per la salute pubblica

Impresa funebre: - disbrigo pratiche - trasporto

Incaricato al disbrigo pratiche amministrative - acquisisce mandato ufficiale dagli aventi diritto - attiva le procedure presso l’Ufficio di stato civile del Comune di decesso per la costituzione dell’atto di morte: - denuncia di morte - scheda di morte ISTAT - certificato di idoneità al trasporto della salma (in copia) - acquisisce la disponibilità della struttura ricevente per il completamento del periodo di osservazione e l’eventuale svolgimento dei riti funebri: - luogo di culto ritenuto idoneo, strutture per il commiato, obitorio o servizio mortuario di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; - abitazione privata (con procedura differente, come di seguito specificato)

Incaricato al trasporto della salma - effettua il trasporto (come da indicazioni di cui al comma 4: contenitore impermeabile non sigillato; salvaguardia delle eventuali manifestazioni di vita; tempi brevi di trasferimento) - consegna copia del certificato per il trasporto e della scheda di morte ISTAT al responsabile della struttura ricevente

Struttura ricevente nello stesso comune del decesso Addetto al trasporto - comunica l’avvenuto trasporto della salma al Comune ed alla ASL Il responsabile struttura ricevente: - registra l’accettazione della salma (con indicazione del luogo di partenza, ora di arrivo e nominativo dell’incaricato al trasporto), dandone comunicazione al comune Il comune: - richiede alla ASL la visita necroscopica; - ottenuto il certificato necroscopico, rilascia autorizzazione al seppellimento e trasporto del cadavere al cimitero.

Struttura ricevente in comune diverso da quello di decesso Addetto al trasporto comunica il trasporto della salma al comune di decesso, al comune di destinazione della salma ed alle ASL competenti 1/3

Struttura ricevente in comune diverso da quello di decesso Il responsabile Struttura ricevente -registra l’accettazione della salma (con indicazione del luogo di partenza, ora di arrivo e nominativo dell’incaricato al trasporto); -trasmette i suddetti dati al comune ove insiste la Struttura di ricevente ed al comune di decesso (insieme a copia del certificato per il trasporto). 2/3

Struttura ricevente in comune diverso da quello di decesso Il comune (ove insiste la Struttura ricevente): - richiede alla ASL competente la visita necroscopica; - ottenuto il certificato necroscopico, lo invia al comune di decesso; Riceve dal comune di decesso l’autorizzazione al seppellimento, e l’autorizzazione al trasporto del cadavere al cimitero. 3/3

Se la Struttura ricevente è l’abitazione privata le comunicazioni di competenza del responsabile della SR (come già indicate) sono demandate all’addetto al trasporto e controfirmate dai familiari o conviventi del defunto.

Trasporto di cadavere (art. 10 bis) 2. Il trasporto del cadavere deve essere effettuato in forma che ne garantisca il decoro del servizio. 3. Il medico necroscopo della ASL competente per territorio, ai fini del trasporto del cadavere, provvede a constatare la realtà della morte secondo quanto previsto dal d.p.r. 285/1990. 4. Nel caso di decesso verificatosi all’interno di una struttura ospedaliera, gli adempimenti e le funzioni di medicina necroscopica sono affidate alla direzione sanitaria, in conformità di quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, secondo periodo.

Trasporto di cadavere (art. 10 bis) 5. Nel caso in cui la salma viene trasportata presso un comune diverso da quello del decesso è il medico necroscopo della ASL del comune di arrivo competente a redigere il certificato di accertamento della realtà della morte, dopo il prescritto periodo di osservazione ai sensi del d.p.r. 285/1990.

Trasporto di cadavere (art. 10 bis) 6. Le modalità tecniche con cui deve avvenire il trasporto di cadavere, i mezzi idonei al tipo di trasferimento da adottare e al tipo di personale da impiegare sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del d.p.r. 285/1990, nonché dall’articolo 15 della presente legge.

Trasporto di cadavere (art. 10 bis) 7. L’addetto al trasporto di cadavere, prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, deve compilare un documento, su apposito modulo, attestante che: a) l’identità del defunto è stata accertata mediante documento di riconoscimento valido e corrisponde con le generalità contenute nelle autorizzazioni rilasciate; b) il feretro è stato confezionato secondo le modalità previste dal d.p.r. 285/1990; c) sono state adottate tutte le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle norme in materia.

Trasporto di cadavere (art. 10 bis) 8. L’addetto al trasporto deve consegnare il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero o crematorio, unitamente alla documentazione che lo accompagna, per consentire la registrazione del feretro stesso e per la verifica dell’integrità del sigillo. 9. Per il trasporto all’estero del cadavere tutte le verifiche prescritte nei precedenti commi devono essere effettuate dalla ASL del luogo in cui è stato effettuato l’accertamento della realtà della morte, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al d.p.r. 285/1990.

Agenzie funebri E’ ribadita la qualifica di “incaricato di pubblico servizio”

Agenzie funebri Ai sensi della presente legge per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari, delle pratiche amministrative inerenti il decesso; b) fornitura di casse mortuarie e di altri articoli funebri in occasione di un funerale; c) trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e di ossa umane.

Agenzie funebri - Requisiti organizzativi - Disponibilità di mezzi - Requisiti di personale

Agenzie funebri - requisiti organizzativi sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale; un responsabile della conduzione dell’attività funebre che deve essere specificamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell’impresa;

Agenzie funebri - disponibilità di mezzi almeno un’autofunebre, conforme alle prescrizioni delle leggi nazionali e regionali in materia; adeguata autorimessa conforme alle prescrizioni delle leggi nazionali e regionali in materia

Agenzie funebri – requisiti di personale Personale, in numero adeguato, assunto con regolare contratto di lavoro Adempimenti relativi al D.L.gvo 81/2008 Formazione

Grazie per l’attenzione