Aspetti deontologici delle vaccinazioni

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Transcript della presentazione:

Aspetti deontologici delle vaccinazioni Dott. Alberto Ferrando Pediatra di Famiglia Presidente Società Italiana di Pediatria (SIP) Presidente Federazione Regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Liguri Vice Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri Liguri

La Società odierna ha bisogno di valori etici e morali. Gli Ordini dei Medici sono i garanti della qualità delle prestazioni professionali dei medici a tutela della salute dei cittadini

Uno dei principali valori del Giuramento professionale e del Codice Deontologico è rappresentato dalla attenzione verso la persona che è al centro della nostra attività professionale

Superamento del concetto “paternalistico” del Medico e sostituzione dell’”autorità” con la “autorevolezza” To cure To care

Aspetti deontologici delle vaccinazioni IL CODICE DI DEONTOLOGIA MEDICA E’ UN CORPUS DI REGOLE DI AUTODISCIPLINA PREDETERMINATE DALLA PROFESSIONE, VINCOLANTE PER GLI ISCRITTI ALL’ORDINE CHE A QUELLE NORME DEVONO QUINDI ADEGUARE LA LORO CONDOTTA

SI SUDDIVIDE IN: OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE COMPITI E DOVERI GENERALI DEL MEDICO RAPPORTI CON I CITTADINI RAPPORTI CON I COLLEGHI RAPPORTI CON I TERZI (es. altre professioni sanitarie) RAPPORTI CON IL SSN E CON ENTI PUBBL. E PRIVATI

Art. 3  - Doveri del medico - Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona .

Art. 5    - Esercizio dell'attività professionale - Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il medico deve denunciare all'Ordine ogni iniziativa tendente a imporgli comportamenti non conformi alla deontologia professionale, da qualunque parte essa provenga.

Art. 12  Prescrizione e trattamento terapeutico Le prescrizioni e i trattamenti devono essere ispirati ad aggiornate e sperimentate acquisizioni scientifiche anche al fine dell’uso appropriato delle risorse, sempre perseguendo il beneficio del paziente.

- Scoperte scientifiche - Art. 55   - Scoperte scientifiche - Il medico non deve divulgare notizie al pubblico su innovazioni in campo sanitario se non ancora accreditate dalla comunità scientifica, al fine di non suscitare infondate attese e illusorie speranze.

Volume dell'informazione: oltre due milioni di articoli sono pubblicati annualmente in più di 20.000 riviste, con un ritmo di espansione annuo del 6-7%.

Art. 54 - Informazione sanitaria - L’informazione sanitaria non può assumere le caratteristiche della pubblicità commerciale. Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, non sia arbitraria e discrezionale, ma utile, veritiera, certificata con dati oggettivi e controllabili e previo nulla osta rilasciato per iscritto dal Consiglio dell’Ordine provinciale competente per territorio sulla base di principi di indirizzo e di coordinamento della Federazione Nazionale.

- Informazione al cittadino - Art. 30   - Informazione al cittadino - Il medico deve fornire al paziente la più idonea informazione sulla diagnosi, sulla prognosi, sulle prospettive e le eventuali alternative diagnostico-terapeutiche e sulle prevedibili conseguenze delle scelte operate; il medico nell’informarlo dovrà tenere conto delle sue capacità di comprensione, al fine di promuoverne la massima adesione alle proposte diagnostico-terapeutiche. Ogni ulteriore richiesta di informazione da parte del paziente deve essere soddisfatta. Il medico deve, altresì, soddisfare le richieste di informazione del cittadino in tema di prevenzione.

Art. 32 - Acquisizione del consenso -   - Acquisizione del consenso - Il medico non deve intraprendere attività diagnostica e/o terapeutica senza l’acquisizione del consenso informato del paziente. Il consenso, espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge e nei casi in cui per la particolarità delle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche o per le possibili conseguenze delle stesse sulla integrità fisica si renda opportuna una manifestazione in equivoca della volontà della persona, è integrativo e non sostitutivo del processo informativo di cui all'art. 30.

CAPO III Doveri del medico verso i minori, gli anziani e i disabili Art. 29 - Assistenza - Il medico deve contribuire a proteggere il minore….. Il medico deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e affinché allo stesso, all'anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di vita,……………………………………………………….

Ruolo del Pediatra To cure To care

Per far crescere bene i nostri piccoli dobbiamo fare delle scelte noi (genitori e Medici curanti) per loro con una relazione ed un Rapporto aperto tra famiglia, medico e di quanto ci possono fornire le conoscenze attuali

Dobbiamo aver cura del loro accrescimeto fornendogli il GIUSTO cibo. Cercando di prevenire le malattie e tutte le cause esterne POTENZIALMENTE FATALI: PREVENZIONE INCIDENTI VACCINI

Fino a quando saranno in grado di camminare con le proprie gambe e a procurarsi ciò di cui necessitano

Dovremo cercare di evitargli I pericoli prevedibili e e PREVENIBILI della vita

Fino all’età adulta (anche se Continueranno ad aver bisogno di noi, e noi di loro)

Cercando di non scoraggiargi di fronte a qualche imprevisto

- Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo - Art. 13    - Pratiche non convenzionali - Denuncia di abusivismo - La potestà di scelta di pratiche non convenzionali nel rispetto del decoro e della dignità della professione si esprime nell'esclusivo ambito della diretta e non delegabile responsabilità professionale, fermo restando, comunque, che qualsiasi terapia non convenzionale non deve sottrarre il cittadino a specifici trattamenti di comprovata efficacia e richiede l'acquisizione del consenso.