SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

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SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

SPORTELLO UNICO PREVIDENZIALE

PREMESSE GENERALI – IL DURC L’applicativo di Sportello Unico è il sistema integrato INAIL, INPS e Casse edili per la richiesta ed il rilascio del DURC. Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è il certificato che attesta contestualmente la regolarità di un soggetto (ditta) per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché Cassa Edile per i lavori, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. Il principale ambito applicativo del DURC è quello dei contratti pubblici.

CONTRATTO PUBBLICO In base alle norme del Codice dei contratti pubblici e del relativo Regolamento attuativo , il termine “contratto pubblico” comprende tutte le tipologie di appalti pubblici, i servizi e le attività in convenzione e/o concessione, nonché tutti gli altri contratti, assoggettati alle procedure di evidenza pubblica e stipulati tra un operatore economico ed una pubblica amministrazione, in cui la prestazione abbia ad oggetto un dare o un facere funzionale alla realizzazione di un risultato e/o di un vantaggio in favore dell’ amministrazione procedente dietro pagamento di un corrispettivo.

OPERATORE ECONOMICO Il termine operatore economico “comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi”. L’espressione utilizzata dalla legge riporta a qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica che persona giuridica o ente senza personalità giuridica, il quale sia parte di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e che sia tenuto all’obbligo di iscrizione nei confronti degli Enti previdenziali e delle Casse edili. Infatti, la nozione di “operatore  economico” è ampia ed abbraccia tutta la  gamma dei soggetti che potenzialmente possono prender parte ad una pubblica  gara, a prescindere da una particolare formula organizzativa e dalla necessità di perseguire finalità di lucro (per il diritto comunitario, la nozione di impresa comprende qualsiasi ente che esercita un’attività economica consistente nell’offerta di beni e servizi su un determinato mercato).

DURC VERSIONE 4.0 - PRINCIPALI NOVITA’ La nuova versione dell’applicativo www.sportellounicoprevidenziale.it è disponibile a partire dal 28 marzo 2011. Tale versione contiene alcune novità: Nuova Grafica (la nuova procedura richiede l’inserimento dei dati attraverso apposite “cartelle” che vanno selezionate in successione) Nuove tipologie di richiesta (la nuova procedura ha modificato la struttura di alcune tipologie di richiesta già presenti nella precedente versione e ne aggiunge delle nuove) Nuovo tipo di certificato (il nuovo DURC, oltre a contenere informazioni aggiuntive, riporta in calce un “codice a barre” per contrastare il fenomeno delle falsificazioni) Nuova metodologia per l’accesso (in osservanza delle norme del CAD, gli utenti dovranno registrarsi sulla nuova procedura con il proprio codice fiscale alfanumerico).

Nuove tipologie di richiesta Aggiudicazione/partecipazione a gara d’appalto (passa nel quadro C) Appalto di servizi e forniture pubbliche (passa nei quadri A e B) Servizi e forniture pubbliche in economia con affidamento diretto (inserita nel quadro C) Affidamento di lavori ad imprese facenti parte di ATI o di Consorzi (inserita nei quadri A e B) Altri usi consentiti dalla legge, per regolare ad esempio i rapporti tra privati (inserita nel quadro C); tale tipologia non è utilizzabile per i casi in cui è già presente in procedura una specifica tipologie di richiesta del DURC (es. appalti pubblici, lavori privati edili, ecc.)

Nuove tipologie di richiesta - dettaglio appalti pubblici di forniture e servizi: segue ora le stesse modalità previste per gli appalti di lavori pubblici; quindi anche questa tipologia richiede l’inserimento delle informazioni relative alla stazione appaltante ed all’appalto (luogo di esecuzione della prestazione, possibilità di gestire subappalti, ecc.) appalti pubblici di lavori, forniture e servizi: è stato previsto il tipo contratto “affidamento” per la gestione delle richieste relative alle imprese mandanti (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese) ed alle imprese consorziate (in caso di consorzio); le modalità di richiesta sono analoghe a quelle già previste per le richieste relative ai subappalti

Nuove tipologie di richiesta - dettaglio segue servizi e forniture pubbliche in economia con affidamento diretto: è obbligatorio indicare nella richiesta lo specifico oggetto del contratto (es. acquisto cancelleria) che viene poi riportato sul certificato agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni: è ora necessario indicare nella richiesta la specifica motivazione (il tipo di agevolazione o autorizzazione, l’oggetto del finanziamento, ecc.) nell’apposito campo a testo libero altri usi consentiti dalla legge: è obbligatorio indicare nella richiesta lo specifico uso ed eventualmente la norma di riferimento; lo specifico uso viene riportato sul certificato

Nuove tipologie di richiesta - Importante la richiesta per “verifica autodichiarazione alla data del…” è riservata alle sole stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti e deve sempre essere utilizzata, oltre che per la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dall’articolo 38 del Codice per gli appalti pubblici (verifica effettuata o in sede di gara o in fase di aggiudicazione), anche in tutti gli altri casi in cui una pubblica amministrazione, all’interno dei propri procedimenti, debba controllare la veridicità di un’autocertificazione la richiesta per “partecipazione/aggiudicazione appalto” deve invece essere utilizzata per richiedere il DURC solo nell’ipotesi in cui siano trascorsi più di tre mesi dal certificato precedentemente emesso per “verifica dell’autodichiarazione”; deve altresì essere utilizzata qualora nel bando sia previsto che tra i documenti a corredo dell’offerta non possa essere presentata un’autodichiarazione ma debba essere direttamente prodotto il DURC

SEZIONE “TIPO DITTA” Nella nuova versione, per tutte le richieste di DURC deve essere selezionata una delle seguenti specifiche previste nella sezione “tipo ditta” (tali specifiche individuano il tipo di gestione INPS a cui è iscritta la ditta; interessano l’INPS al fine di individuare correttamente le posizioni contributive oggetto di verifica di regolarità): datori di lavoro lavoratori autonomi gestione separata – committente associante gestione separata – titolare di reddito di lavoro autonomo, di arte e professione

Quando richiedere il DURC Negli appalti, deve essere acquisito un DURC per ogni singolo contratto pubblico e, all’interno dello stesso contratto, un DURC per ciascuna fase (con l’unica eccezione dei contratti di forniture e servizi in economia con affidamento diretto, per i quali lo stesso DURC può essere utilizzato, durante il periodo di validità, per più contratti aventi il medesimo oggetto). Nei lavori privati in edilizia l’impresa deve essere in possesso del DURC prima dell’inizio dei lavori (uno stesso DURC, durante il periodo di validità, può essere utilizzato per più lavori edili privati).

Obbligo del DURC nei contratti pubblici per la verifica della dichiarazione sostitutiva, presentata in sede di selezione del contraente, in ordine all’assenza di “violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali” (art. 38 Codice contratti) per l'aggiudicazione definitiva del contratto (solo se è scaduto il DURC precedentemente richiesto per verifica dell’autodichiarazione) per la stipula del contratto (solo se è scaduto il DURC precedentemente richiesto per verifica dell’autodichiarazione o per aggiudicazione/partecipazione) per il pagamento degli stati avanzamento lavori (SAL) o delle prestazioni relative a servizi e forniture (fatture) per il certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione, il pagamento del saldo finale.

ALTRI CASI IN CUI VI È OBBLIGO DEL DURC per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto e al cottimo ed il successivo deposito del contratto presso la stazione appaltante per il rilascio delle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e gli affidamenti con procedura negoziata per la valutazione dei lavori di cui all’articolo 86 del Regolamento (es. opere di edilizia abitativa) per il rilascio dell’attestazione SOA per l’attestazione di qualificazione dei contraenti generali rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’iscrizione all’albo dei fornitori di una PA

ALTRI CASI IN CUI VI È OBBLIGO DEL DURC SEGUE NEL CASO DI RICHIESTA DI DURC PER ISCRIZIONE ALBO FORNITORI: se il richiedente è la ditta, va selezionata l’apposita tipologia; se il richiedente è la PA che deve iscrivere la ditta all’Albo, va selezionata “verifica autodichiarazione” (sulla scorta dell’autocertificazione presentata dalla ditta) NEL CASO DI AUTORIZZAZIONE A CONTRAENTE GENERALE: se il richiedente è la ditta, va selezionata l’apposita tipologia; se il richiedente è il Ministero delle Infrastrutture che deve autorizzare la ditta, va selezionata “verifica autodichiarazione” (sulla scorta dell’autocertificazione presentata dalla ditta)

Richiesta d’ufficio del DURC Il DURC nei contratti pubblici deve essere richiesto d’ufficio direttamente dalle “amministrazioni aggiudicatrici”. Sono amministrazioni aggiudicatrici “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti”. È organismo di diritto pubblico “qualsiasi organismo, anche in forma societaria, istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato.

Altre amministrazioni appaltanti Le stazioni appaltanti pubbliche diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici (imprese pubbliche) non sono tenute ad acquisire d’ufficio il DURC, ma, avendone comunque facoltà in quanto stazioni appaltanti, possono effettuare direttamente la richiesta. Sono imprese pubbliche (articolo 3, comma 28, del Codice dei contratti pubblici) le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perché ne sono proprietarie, o perché vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa”.

Validità del DURC TRE MESI DALLA DATA DI EMISSIONE DEL DURC per: verifica della dichiarazione sostitutiva partecipazione/aggiudicazione gara stipula del contratto stati di avanzamento lavori (SAL) e pagamenti di servizi e forniture pubblici (fatture) acquisizione in economia di soli beni e servizi con il sistema dell’affidamento diretto attestazione SOA iscrizione all’albo fornitori lavori privati in edilizia UN MESE DALLA DATA DI EMISSIONE DEL DURC per: agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni, autorizzazioni altri usi consentiti dalla legge

Verifica della veridicità DURC Tutti i DURC riportano, in calce al certificato, un contrassegno che è stato generato elettronicamente dal sistema al momento dell’emissione del certificato. Tale contrassegno consente di verificare la provenienza e la conformità del documento cartaceo in possesso degli utenti con il documento informatico presente nella banca dati DURC. Tale verifica può essere effettuata utilizzando l’apposito software gratuito disponibile sul sito di Sportello Unico Previdenziale.

Rettifica e annullamento del DURC Con la nuova versione, nel caso di errori relativi all’esito della verifica, gli Istituti potranno rettificare il DURC prima che il certificato venga emesso ed annullare un DURC già emesso sostituendolo con uno nuovo. In caso di annullamento, in calce al nuovo DURC emesso apparirà la dicitura “Il presente certificato, rilasciato in sede di autotutela a seguito di nuova verifica da parte di (INAIL, INPS o Cassa edile), annulla e sostituisce il precedente in data…”

Altre implementazioni per gli operatori “interni” CAMBIO SEDE INAIL (se in GRA è stata variata la sede legale della ditta nel periodo tra la richiesta di DURC ed il rilascio) NOTE (per integrare le motivazioni dell’esito; attenzione: vengono riportate sul certificato al momento della validazione) DITTA CESSATA (la procedura riporta in automatico la data di cessazione a cui si riferisce l’esito) SOSPENSIONE (fino al 30° e da parte di tutti gli enti; il DURC è emesso prima dei 30 giorni se ci sono tutti gli esiti, il 31° giorno se non c’è stata sospensione; il 46° se c’è stata sospensione senza successivo inserimento dell’esito)

Utenze “esterne” Con la nuova versione 4.0, gli utenti registrati come stazioni appaltanti pubbliche, altre PA e SOA devono accedere al servizio con il codice fiscale (alfanumerico) del titolare dell’utenza (persona fisica) e non più con gli attuali “codici utente” che iniziano, rispettivamente, con “SA” “PA” e “SOA”. Pertanto, al primo accesso al sito, le stazioni appaltanti pubbliche, le altre PA e le SOA, già registrate sull’attuale versione, devono eseguire le operazioni richieste dal sistema e modificare la password (cd. “riautenticazione”).

Utenze “esterne” segue Le nuove utenze SA, PA e SOA potranno essere rilasciate solo in capo al dirigente/responsabile della struttura che richiede l’utenza di accesso. Le utenze SOA e PA nella versione 4.0 potranno essere rilasciate esclusivamente dalla DC SIT Inail e solo a determinate condizioni. Le utenze SA, invece, continueranno ad essere rilasciate da qualunque Sede Inail, Inps e Cassa edile.

Utenze “interne” Nel nuovo applicativo gli utenti dovranno accedere con il proprio codice fiscale (alfanumerico), tranne che per INAIL i cui operatori devono accedere con “xf” e matricola. Pertanto, al primo accesso alla versione 4.0, gli operatori di INPS e Casse edili dovranno “riautenticarsi”, utilizzando il percorso obbligato proposto dal sistema, e modificare la password