Disturbi Specifici di Apprendimento

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Transcript della presentazione:

Disturbi Specifici di Apprendimento Sono deficit funzionali di natura neurobiologica; Si manifestano in persone con normali capacità cognitive (QI nella norma o superiore); Non dipendono da problemi psicologici (emotivo- relazionali, familiari, ecc…); Non dipendono da pigrizia o da scarso interesse. Sono presenti dalla nascita e si manifestano quando si viene esposti all’apprendimento della lettura e della scrittura; Sono modificabili nel tempo ma non si risolvono; cioè non scompaiono.

I DSA nella Normativa

C.M. del 5 ottobre 2004 E’ la prima disposizione a favore dei soggetti con D.S.A. Prevede l’adozione di misure dispensative e di strumenti compensativi

Nota del 5 gennaio 2005 Precisa le modalità di certificazione dei D.S.A. Dispone che le misure dispensative e gli strumenti compensativi si applichino anche nelle prove d’esame

C.M. 15 marzo 2007 4. Alunni con disturbo specifico di apprendimento Per quanto riguarda gli alunni con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento o con diagnosi di dislessia, che, comunque, dovranno sostenere tutte le prove scritte, si raccomanda l’impiego di misure dispensative e strumenti compensativi anche in sede di esame, come indicato nella nota ministeriale prot. 4099 del 5 ottobre 2004, richiamata dalla nota prot. 26/A del 4 gennaio 2005.

Nota del 10 maggio 2007 Precisa che non è possibile dispensare dalle prove scritte di lingua straniera o di lingue non native (riferimento anche al latino e greco) ma prevede la possibilità di compensare lo scritto con l’orale, di assegnare tempi più lunghi e di valutare più il contenuto che la forma

C.M. 26 maggio 2008 Indica modalità per la somministrazione della prova INVALSI (3 prova) prevista per gli esami di stato del I ciclo

O.M. 2008 per gli Esami di Stato Richiama il documento 15 maggio nel quale devono essere riportati le modalità, gli strumenti, le strategie, le misure,… adottate nel corso dell’anno e da adottare per lo svolgimento delle prove d’esame

Nota del 28 maggio 2009 Si ribadisce l’ obbligo di predisporre percorsi personalizzati e si sottolinea la necessità di sensibilizzare le Commissioni d’esame perché garantiscano la dovuta attenzione nei confronti degli alunni con D.S.A.

Regolamento del 22 giugno 2009 Art. 10 Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

da parte del Capo della Segreteria del Ministro Gelmini 30.06.2009 Lettera all'AID da parte del Capo della Segreteria del Ministro Gelmini

Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico Legge 8 ottobre 2010, n. 170

“La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, di seguito denominati «DSA», che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana”

“… Ai fini della presente legge, si intende per dislessia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere,….. per disgrafia un disturbo specifico di scrittura …. per disortografia un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica per discalculia un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell’elaborazione dei numeri. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme. “

Disturbi Specifici di Apprendimento Dislessia disturbo specifico di Lettura che si manifesta come difficoltà di automatizzazione del processo di interpretazione dei segni grafici. Ne consegue un deficit nella velocità e nell’accuratezza della lettura. Con ripercussioni sulla comprensione del testo a causa dell’eccessivo impegno nella transcodifica che causa perdita di informazioni dalla memoria a breve termine (Mbt) ed errori di sostituzione di parole che alterano il significato.

Disortografia disturbo nella velocità e nell’accuratezza della scrittura che si manifesta con frequenti errori ortografici (fonologici e non fonologici). Può essere presente anche una difficoltà esecutiva del tratto grafico che può rendere il testo incomprensibile anche a colui che lo ha scritto (disgrafia o più propriamente discalligrafia). .

Discalculia disturbo nell’ambito dei numeri e del calcolo che si manifesta con la difficoltà di automatizzazione di calcoli e delle tabelline, nella manipolazione dei numeri e dei segni aritmetici. ripercussioni sulla soluzione di problemi matematici a causa dell’eccessivo impegno del soggetto nel calcolo e nella lettura e scrittura dei numeri

Le conseguenze di questi disturbi si riflettono Sugli Apprendimenti (nonostante l’intelligenza nella norma) 2) Sullo sviluppo Psicologico (nonostante l’origine neurobiologica).

Art. 2 - Finalità garantire il diritto all’istruzione; favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità; ridurre i disagi relazionali ed emozionali; adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti; preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA; favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi; incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione; assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale.

Le conseguenze sugli apprendimenti Nel sistema scolastico gli apprendimenti avvengono tramite il canale della letto-scrittura. I bambini con DSA hanno un deficit nella velocità e nell’accuratezza della lettura e della scrittura. Possono comunque riuscire a leggere e scrivere impegnando al massimo le capacità attentive e le energie. Quindi le loro prestazioni sono altalenanti e solitamente di breve durata. Ciò può venire erroneamente interpretato come scarso impegno. In realtà si tratta di “stanchezza” perché la non automatizzazione del processo di letto-scrittura implica un dispendio di energie enorme nella transcodifica (paragone: per leggere una pagina il bambino con DSA impiega la stessa energia che occorre per correre i 100 metri, il bambino non DSA impiega l’energia che occorre per bere un bicchiere d’acqua). Questo dovrebbe essere tenuto in conto sia dai genitori che dagli insegnanti.

Le conseguenze psicologiche Il continuo insuccesso nelle prestazioni scolastiche genera una situazione di frustrazione nel bambino con DSA e di insoddisfazione sia dei genitori che degli insegnanti. Tutto ciò si ripercuote negativamente nella sua autostima e sulla formazione della sua personalità. Possono quindi manifestarsi disturbi comportamentali, atteggiamenti di disinteresse e rifiuto ad impegnarsi, atteggiamenti di chiusura in se stesso, somatizzazioni. Questo si traduce nella dipendenza dagli altri nell’affrontare gli apprendimenti scolastici. Nei ragazzi con DSA subentra la rassegnazione che si esprime con l’apatia e la mancanza di reazioni di riscatto che spesso sfociano nell’abbandono scolastico.

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari. 2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche,….., garantiscono: Art. 5 - Misure educative e didattiche di supporto l’uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere; per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi. 4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all’università nonché gli esami universitari.

Art. 6 - Misure per i familiari 1. I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell’istruzione con DSA impegnati nell’assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili. 2. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 1 sono determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

2. Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia. 3. E’ compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell’infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all’articolo 7, comma 1. L’esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA.

riconoscere e accogliere realmente la "diversità"; Cosa devono fare gli insegnanti L'insegnante deve: riconoscere e accogliere realmente la "diversità"; parlare alla classe e non nascondere il problema; spiegare alla classe le diverse necessità dell'alunno dislessico e il perché del diverso trattamento; collaborare attivamente con i colleghi per garantire risposte coerenti al problema; comunicare con i genitori

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