1 Corso di Formazione sulla tutela del Consumatore Modena 10 settembre 2007 Il consumatore nella contraffazione: legalità, diritti e sicurezza dei prodotti.

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1 Corso di Formazione sulla tutela del Consumatore Modena 10 settembre 2007 Il consumatore nella contraffazione: legalità, diritti e sicurezza dei prodotti Il consumatore nella contraffazione: legalità, diritti e sicurezza dei prodotti Norme a tutela dei consumatori dr.ssa Renata Frammartino Per le Ass.ni dei consumatori: Federconsumatori – Adiconsum – Movimento Consumatori

2 Norme comunitarie a tutela dei consumatori Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 149/22 dell11 – 06 – 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica alcune direttive precedenti e il regolamento(CE)n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali). Stati membri devono conformarsi alla direttiva 2005/29/CE entro il ). Sulla Gazzetta Ufficiale dellUE L 149/22 dell11 – 06 – 2005 è pubblicata la Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica alcune direttive precedenti e il regolamento(CE)n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali). Stati membri devono conformarsi alla direttiva 2005/29/CE entro il ). La revisione della normativa si è resa necessaria poichè le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. La revisione della normativa si è resa necessaria poichè le leggi degli Stati membri in materia di pratiche commerciali sleali sono caratterizzate da differenze notevoli che possono provocare sensibili distorsioni della concorrenza e costituire ostacoli al buon funzionamento del mercato interno.

3 Norme comunitarie a tutela dei consumatori Tali differenze possono originare incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori stessi. Tali differenze possono originare incertezza per quanto concerne le disposizioni nazionali da applicare alle pratiche commerciali sleali lesive degli interessi economici dei consumatori e creano molti ostacoli sia alle imprese che ai consumatori stessi.

4 Norme comunitarie a tutela dei consumatori La Direttiva ha lo scopo di reprimere le pratiche commerciali sleali attuate, in particolare, attraverso azioni o omissioni ingannevoli. La Direttiva ha lo scopo di reprimere le pratiche commerciali sleali attuate, in particolare, attraverso azioni o omissioni ingannevoli. Secondo lart. 6 della stessa, deve considerarsi ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se linformazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:.... Secondo lart. 6 della stessa, deve considerarsi ingannevole una pratica commerciale che contenga informazioni false e sia pertanto non veritiera o in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, inganni o possa ingannare il consumatore medio, anche se linformazione è di fatto corretta, riguardo a uno o più dei seguenti elementi e in ogni caso lo induca o sia idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:.... Vengono quindi indicati una serie di elementi, fra i quali rientra lorigine geografica o commerciale del prodotto. (vedi Made in) Vengono quindi indicati una serie di elementi, fra i quali rientra lorigine geografica o commerciale del prodotto. (vedi Made in)

5 LA NORMATIVA Circolare n. 1/2007 Made in e tutela del consumatore: nuova disposizione della Finanziaria Circolare n. 1/2007 Made in e tutela del consumatore: nuova disposizione della Finanziaria Riferimenti normativi: art. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria V. Reg. CEE 2913/1992, cd. Codice doganale comunitario, art. da 22 a 26);comma 941 della Finanziaria per il 2007 (Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – G.U. Suppl. ordinario n. 244 del medesimo 27 dicembre). La Legge Finanziaria per il 2007 amplia il divieto di recare nei prodotti false o fallaci indicazioni circa lesatta provenienza ed origine dei prodotti stessi, divieto penalmente sanzionato ai sensi dellart. 517 del Codice penale, prevedendo anche la punibilità nel caso di uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. La Legge Finanziaria per il 2007 amplia il divieto di recare nei prodotti false o fallaci indicazioni circa lesatta provenienza ed origine dei prodotti stessi, divieto penalmente sanzionato ai sensi dellart. 517 del Codice penale, prevedendo anche la punibilità nel caso di uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. In vigore dal 1 gennaio 2007 In vigore dal 1 gennaio 2007

6 Circolare n. 1/2007 Made in Riferimenti normativi Lart. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (anche detta Legge Finanziaria 2004) riconduce allipotesi di reato previsto dallart. 517 c.p. limportazione e lesportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine della merce. Lart. 4, comma 49, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 (anche detta Legge Finanziaria 2004) riconduce allipotesi di reato previsto dallart. 517 c.p. limportazione e lesportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine della merce. La commissione di detto reato comporta la reclusione fino ad un anno o lapplicazione di una multa fino a euro. La commissione di detto reato comporta la reclusione fino ad un anno o lapplicazione di una multa fino a euro.

7 Circolare n. 1/2007 Made in Il legislatore ha inteso individuare due distinte ipotesi: relativa alla falsa indicazione, che si può concretizzare nellapporre il made in Italy su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana relativa alla falsa indicazione, che si può concretizzare nellapporre il made in Italy su prodotti e merci che non abbiano una origine italiana relativa alla fallace indicazione consistente nellapporre, su prodotti sia provvisti che privi di indicazioni di origine, segni, figure e quantaltro possa indurre il consumatore a ritenere detti prodotti di origine italiana. relativa alla fallace indicazione consistente nellapporre, su prodotti sia provvisti che privi di indicazioni di origine, segni, figure e quantaltro possa indurre il consumatore a ritenere detti prodotti di origine italiana. Lipotesi riconducibile alla fallace indicazione, rispetto alla formulazione originaria sopra brevemente ricordata, appare oggi ampliata dal comma 941 della Finanziaria per il 2007, venendo, appunto, questa ad includere luso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli. Lipotesi riconducibile alla fallace indicazione, rispetto alla formulazione originaria sopra brevemente ricordata, appare oggi ampliata dal comma 941 della Finanziaria per il 2007, venendo, appunto, questa ad includere luso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli.

8 Disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli I primi commenti alla disposizione della Finanziaria hanno evidenziato da subito alcuni problemi interpretativi, specie per quanto concerne lutilizzo dei termini fallace e fuorviante che, accompagnati dal richiamo alle pratiche commerciali sleali, sembrerebbe, nelle intenzioni del legislatore, volersi riferire alla I primi commenti alla disposizione della Finanziaria hanno evidenziato da subito alcuni problemi interpretativi, specie per quanto concerne lutilizzo dei termini fallace e fuorviante che, accompagnati dal richiamo alle pratiche commerciali sleali, sembrerebbe, nelle intenzioni del legislatore, volersi riferire alla Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno. Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.

9 LA NORMATIVA Direttiva 2001/29/CE sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione-Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68- Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile Suppl. Ordinario n. 61 Direttiva 2001/29/CE sullarmonizzazione di taluni aspetti del diritto dautore e dei diritti connessi nella società dellinformazione-Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68- Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile Suppl. Ordinario n. 61 Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (G.U. n. 82 del )- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140 Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. (G.U. n. 82 del )- Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140 Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (G.U. n. 52 del Suppl. Ordinario n.28) - Codice della proprietà industriale, a norma dellarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n Decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (G.U. n. 52 del Suppl. Ordinario n.28) - Codice della proprietà industriale, a norma dellarticolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

10 Corso di Formazione sulla tutela del Consumatore Modena 10 settembre 2007 Grazie per la cortese attenzione a nome di FederconsumatoriAdiconsum Movimento Consumatori