INSEGNANTI DI FRONTE AL MALTRATTAMENTO DEI MINORI

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INSEGNANTI DI FRONTE AL MALTRATTAMENTO DEI MINORI CORSO DI SENSIBILIZZAZIONE INSEGNANTI DI FRONTE AL MALTRATTAMENTO DEI MINORI Osservare e rilevare i segni di maltrattamento e abuso II Edizione Marzo 2013

Declinazioni del maltrattamento: Abuso Sessuale; Atti di libidine; Pedopornografia; Pedofilia; Violenza assistita; Trascuratezza od Incuria; Ipercuria; Maltrattamento fisico; Maltrattamento psicologico;

definizione di abuso e maltrattamento “tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abusi sessuali, di trascuratezza o di trattamento trascurante, di sfruttamento commerciale o altre, che comportano un pregiudizio reale o potenziale per la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di responsabilità, di fiducia o di potere”.

Elementi osservabili in caso di “possibile” sofferenza : Isolamento – iper movimento; Contenuti ricorrenti; Narrazioni ai compagni accennate - adeguate; Tendenza a non voler stare in casa; Caduta degli apprendimenti e della concentrazione; Pianto immotivato; Sonno incontrollabile; Incidenti – assenze – traumi fisici “casuali” e “banali”.

Prima dei 6 anni - Disturbi del sonno - Disturbo condotte alimentari - Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali) - Preoccupazioni insolite - Paure immotivate - Rifiuto nel mostrare il corpo nudo - Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo) - Isolamento familiare/sociale - Aggressività contro adulti/coetanei - Autolesionismo - Interesse sessuali e comportamentali sessualizzati inappropriati all'età, masturbazione compulsiva - Particolari caratteristiche del gioco

Dopo i 6 anni - Disturbi del sonno - Disturbo condotte alimentali - Lamentele per dolori fisici (cefalea, dolori addominali) - Preoccupazioni insolite - Paure immotivate - Rifiuto o compiacenza nel mostrare il corpo nudo anche in situazioni mediche, reattività al contatto fisico - Esplosioni emotive improvvise (pianto, crisi di rabbia, mutismo) - Aggressività contro adulti/coetanei - Autolesionismo - Interessi sessuali inappropriati all'età, masturbazione compulsiva, comportamenti sessuali promiscui - Passività, inibizione del pensiero - Depressione, isolamento - Difficoltà scolastiche - Oppositività, provocatorietà - Fughe -Comportamenti immaturi, regressione fasi evolutive precedenti - Tentativi di suicidio.

Modalità di ascolto ed osservazione in caso di “sospetto” maltrattamento: Sintonizzarsi sulla competenza linguistica ed accesso lessicale del bambino Minime domande e soprattutto non induttive Andamento ad imbuto nella ricerca di evidenze Non imporre espressioni grafiche ma mettere a disposizione materiale per facilitare la comunicazione Non esporre il bambino a valutazioni inopportune ma riferirsi ai Servizi Consultoriali locali; Creare contesti frequenti di socializzazione con un amichetto preferito (appoggio nel controllo sociale);

La lettura del fenomeno dell’ipotetico maltrattamento: Condivisione immediata con lo staff scolastico; Attenzione a non condizionare-inquinare il campo di osservazione; Non sottoporre il bambino a test valutativi; Non “eccitare l’area di probabile sofferenza”; Affiancare al bambino una figura di riferimento prevalente (affidamento empatico) in genere già individuabile nelle preferenze del bambino;

il ruolo della scuola “la scuola costituisce un osservatorio privilegiato della condizione del bambino e del ragazzo: l'unica istituzione da cui passano tutti i bambini e nella quale vi rimangono per parecchie ore al giorno e per diversi anni. L’insegnante e il dirigente scolastico possono svolgere un ruolo particolarmente importante ed insostituibile nell’intervento di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del maltrattamento all’infanzia”

IN CASO DI SOSPETTO Stabilire un contatto con i genitori; COSA NON FARE Minimizzare e/o lasciar cadere gli indizi; Domande esplicite al minore e ai familiari; Discriminare il minore facendo allusioni; Allarmare e/o compatire la vittima; Divulgare la notizia. COSA FARE Dar rilievo a segnali velati e confidenze; Stabilire un contatto con i genitori; Dimostrare empatia e vicinanza alla vittima; Essere attenti a comportamenti insoliti; Rivolgersi al servizio socio-sanitario. 10 10

E' DIFFICILE SEGNALARE? SFIDUCIA NELLE ISTITUZIONI (“tanto non serve, tanto non faranno niente”); TIMORE DI REAZIONI VIOLENTI O DI UNA ESCALATION DEL CONFLITTO (DENUNCIA GIUDIZIARIA DA PARTE DEI GENITORI) MOTIVAZIONE DEONTOLOGICA (“non mi compete, non tocca a me..) MANCANZA DI UN APPOGGIO DA PARTE DEI COLLEGHI O DEL DIRIGENTE PAURA DI CREARE ALLA FAMIGLIA PIU' DANNI CHE AIUTO ATTIVANDO UN INTERVENTO GIUDIZIARIO (“rischio e timore di rovinare una famiglia”); 11 11

E' DIFFICILE SEGNALARE? INCERTEZZA E MANCANZA DI INFORMAZIONI (“non so proprio cosa fare, non ho mai affrontato il problema”); PAURA CHE CON LA SEGNALAZIONE SI POSSA METTERE IN PERICOLO IL BAMBINO ; TIMORE DI MANCARE DI LEALTA' NEI CONFRONTI DEL BAMBINO CHE HA CONFIDATO UN SEGRETO 12 12

segnalazione civile non riguarda un reato ma ogni possibile situazione di pregiudizio cioè qualunque situazione in cui il minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza di cure legato al contesto familiare o a quello extrafamiliare nel quale è inserito e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo

oggetto della segnalazione la segnalazione da parte della scuola può avere ad oggetto di situazioni di pregiudizio conclamate, ma anche situazioni in cui si rileva la presenza di un’ IPOTESI di pregiudizio SUFFICIENTEMENTE FONDATA

chi fa la segnalazione ? (o al Servizio sociale) Il singolo insegnante o Iil dipendente scolastico segnala al proprio Dirigente scolastico la situazione di pregiudizio che, a sua volta, trasmette la segnalazione alla Procura presso il Tribunale minori (o al Servizio sociale)

con quali modalità ? per iscritto e con le modalità fissate dall’articolo 332 c.p.p. “La denuncia contiene l’esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti”

COSA NON DEVE CONTENERE LA SEGNALAZIONE: PARERI PERSONALI DEGLI INSEGNANTI; INTERPRETAZIONI DEI FATTI; GIUDIZI SUI FATTI O SULLE PERSONE. La segnalazione deve essere il più possibile DESCRITTIVA: di ciò che abbiamo osservato, dei comportamenti del bambino, di ciò che ha riferito agli insegnanti...

I BAMBINI VANNO ASCOLTATI, NON INTERROGATI. NON E' NOSTRO COMPITO INDAGARE SULLA VERIDICITA' DEI FATTI. LA SEGNALAZIONE PUO' ANCHE CONTENERE LE INCONGRUENZE DERIVANTI DAL RACCONTO DEL BAMBINO. TALI INCONGRUENZE (TEMPORALI,SEQUENZIALI...)VANNO DESCRITTE SENZA MODIFICHE.

E' FONDAMENTALE CONSERVARE LA SCENA INTATTA NON DOBBIAMO INQUINARE LA CAPACITA' DEL BAMBINO DI RACCONTARE. pertanto: - MINIME DOMANDE E MAI INDUTTIVE (non chiedere “chi è stato?” ma ad esempio: “ti senti di dirmi altro?”) -NON USARE TERMINI CHE UN BAMBINO DI NORMA NON UTILIZZA NEL PROPRIO LINGUAGGIO.

informazione alla famiglia (nel caso della segnalazione) - mai incontrare i genitori da soli (almeno 2 testimoni) -essere franchi e onesti chiarendo i motivi della preoccupazione -spiegare che esiste un obbligo etico dell'insegnante -fornire informazioni sui probabili sviluppi -tenere una memoria scritta dell'incontro Più è grave la situazione meno va informata la famiglia

reato perseguibile d’ufficio Violazione degli obblighi di assistenza familiare 570 2comma c.p. Abuso dei mezzi di correzione 571 c.p. Maltrattamenti in famiglia e verso i fanciulli 572 c.p. Lesioni personali con prognosi superiore a 20 giorni Abbandono di persone minori o incapaci 591 c.p. Reati sessuali 609bis e seg c.p.

obbligo di denuncia- art. 331 c.p.p. “I pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile d’ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia con il medesimo atto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto.”

chi è un pubblico ufficiale ? la nozione di pubblico ufficiale è fissata dall’articolo 357 c.p. “coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa giudiziaria e amministrativa”

chi è incaricato di pubblico servizio ? la nozione di incaricato di pubblico servizio è fissata dall’articolo 358 c.p. “sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio … per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di quest’ultima”

rivelazione del segreto professionale “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito se dal fatto può derivare un nocumento” (art. 622 c.p.)

a chi fare la denuncia di reato? alle Forze dell’ordine (Carabinieri- Questura) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori (copia della denuncia o notizie utili ai fini della tutela anche urgente del minore)