D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE

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Transcript della presentazione:

D.Lgs n.81/2008 “TESTO UNICO” SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO MODULO Generale: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Arch. Barbara Rubino lunedì 11 giugno 2012 1° Circolo Croce - Via Benedetto Croce 10 Casavatore (na) Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni del 21 dicembre 2011

Decreto sulla sicurezza sul lavoro Il Decreto Legislativo n. 81/2008, come prima il decreto 626/94: costituisce la normativa fondamentale italiana in tema di valutazione e prevenzione di tutti i rischi sul lavoro; prescrive misure di tutela in tutte le aziende, grandi e piccole, pubbliche e private (come il 626/94); ricomprende tutte le normative precedenti sulla salute, l’igiene e la sicurezza sul lavoro, assorbendo e abrogando anche i DPR degli anni 1955/56 e il D.Lgs. 626/94 contiene obblighi e diritti, prescrizioni e sanzioni; non contiene alcune normative particolari, per le quali vigono altri decreti, ad esempio gli obblighi di valutazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza, maternità e puerperio (D.Lgs. 151/2001), le norme di prevenzione degli incidenti rilevanti (D.Lgs. 334/99, “Seveso”) e le norme sulla sicurezza antincendio e sulla gestione delle emergenze (D.M. 10/3/98).

PREMESSA Il 30 aprile 2008 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 108/L della Gazzetta ufficiale n. 101 il D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008. Tale Decreto determina una revisione, riordino e razionalizzazione dell’intera disciplina prevenzionistica. Si applica: A TUTTI I SETTORI DI ATTIVITA’, PRIVATI E PUBBLICI E A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RISCHIO (Art. 3). al LAVORO, in qualunque forma svolto: dal lavoro gratuito tipico delle organizzazioni di volontariato, al lavoro autonomo e subordinato; alla PERSONA, sotto ogni aspetto: salute, sicurezza e dignità della persona; alle ATTIVITA’, qualunque esse siano

PREMESSA RIORDINO di un sistema normativo eterogeneo e risalente agli anni ’50, mediante ricollocazione delle norme tecniche negli Allegati, con maggiore flessibilità di aggiornamento; RIORDINO dei ruoli dei componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione e del suo Responsabile, del Medico Competente, e del RLS, con ulteriore introduzione dei Rappresentanti Territoriali o di Comparto nonché di quelli di Sito Produttivo. RIVISITAZIONE dei sistemi sanzionatori con un aggravamento sia qualitativo (contravvenzioni per le quali viene previsto solo l’arresto) che quantitativo (incremento delle ammende); ESTENSIONE ai reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs 81/2008 non ha solo la funzione di riordino ma anche quella di REVISIONE, con la conseguente abrogazione delle precedenti disposizioni, sia in senso formale che sostanziale.

Decreto Legislativo n. 81/2008 : è composto da 306 Articoli (suddivisi in 13 Titoli) e 51 Allegati. titolo I Principi comuni; titolo II Luoghi di lavoro; titolo III Uso delle attrezzature; titolo IV Cantieri temporanei e mobili (ex Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494) titolo V Segnaletica di sicurezza; titolo VI Movimentazione manuale dei carichi; titolo VII Attrezzature munite di videoterminali; titolo VIII Agenti fisici; titolo IX Sostanze pericolose; titolo X Esposizione ad agenti biologici; titolo XI Protezione da atmosfere esplosive; titolo XII Disposizioni in materia penale e di procedura penale titolo XIII Disposizioni finali

Soggetti destinatari degli obblighi del D.Lgs. 81/2008 a ognuna di queste figure, il decreto assegna obblighi, responsabilità e diritti; l’interazione di questi ruoli e funzioni costituisce un sistema di sicurezza

Obblighi dei Datori di Lavoro e Dirigenti Definizione di “datore di lavoro” (art. 2, comma 1, lett.b)  soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa Definizione di “dirigente” (art. 2, comma 1, lett. d)  persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

Datore di Lavoro L’individuazione del DL non è scontata perché dipende dagli effettivi poteri Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto responsabile dell‘attività come titolare dei poteri decisionali e di spesa (art. 2 D.Lgs. n. 81/2008) Il DL deve organizzare, prevenire, scegliere, prendere provvedimenti, proteggere …, per eliminare o ridurre al minimo i rischi

Datore di Lavoro Se il DL non dimostra di aver fatto tutto ciò che è in suo potere per evitare l’infortunio questo è destinatario di sanzioni penali o ammende Nel sistema italiano (Costituzione, Codice civile, Codice penale ecc.) il DL è il responsabile ultimo dei doveri di igiene e sicurezza.

Obblighi Datore di lavoro non delegabili Il datore di lavoro NON PUO' DELEGARE le seguenti attivita': a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28; b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP).

Sanzioni per il datore di lavoro (Art. 55) E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a); che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) salvo i casi per cui è previsto che possa svolgere lui direttamente il compito (Art. 34)

Sanzioni per il datore di lavoro (Art. 55) E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalita' di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonche' nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o piu' delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere c) ed e). ………………………

Dirigente Il dirigente è il soggetto che dirige le attività produttive pur senza i poteri tipici del DL Il dirigente organizza il lavoro, controlla la conformità, segnala le anomalie e interviene a correggerle laddove il suo potere di spesa lo permette In un sistema bene organizzato esistono deleghe e attribuzioni che delineano bene il campo di attività e i poteri dei vari dirigenti

Condizioni di delega (art. 16) che la delega risulti da atto scritto recante data certa; il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalita' e di esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; la delega deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto. La delega deve essere opportunamente resa pubblica, ma non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. (culpa in vigilando)

La Data certa La Data Certa è prevista anche per i Documenti di nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (RSPP) e per le deleghe previste dall'art. 16 la giurisprudenza ha ritenuto che il timbro postale sia idoneo a conferire certezza alla data di un documento Il servizio di posta elettronica certificata che fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna di documenti informatici. La marca temporale è un sistema che basa la propria modalità di certificazione su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana, che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file). La Data Certa è un servizio di certificazione temporale apposto, ad esempio, tramite il servizio INFOCAMERE della Camera di Commercio. Il registro di protocollo è atto pubblico di fede privilegiata serve ad accertare l'esistenza dei documenti e ad attribuire data certa alla loro spedizione o ricezione, o anche semplicemente, per gli atti interni, alla loro creazione.

I Preposti Una delle maggiori novità introdotte dal D.Lgs. 81/08 è quella di avere espletata la figura del preposto (accorpata finora dalla normativa alle figure di dirigenti e datori di lavoro) all’interno dell’organizzazione della sicurezza. La figura del preposto non era certo assente dalla precedente normativa ma la definizione di compiti e responsabilità rilevava più dalla giurisprudenza che dalla normativa stessa. Definizione di “Preposto” (art. 2, comma 1-lett. e): persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

I Preposti I preposti sono le interfacce tra DL / dirigenti e i lavoratori I preposti hanno obblighi di vigilanza attiva e controllo Se il preposto viene a conoscenza di situazioni che possono mettere a rischio i lavoratori ha l’obbligo di intervenire, segnalare o interrompere le lavorazioni a seconda dei casi Anche nel caso del preposto la qualifica, anche in assenza di specifica attribuzione, è testimoniata dagli effettivi poteri (principio di effettività)

Il Preposto Il preposto: verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

IL PREPOSTO: origini La figura del preposto nasce con l'avvento dell'era industriale, come esigenza di organizzare il lavoro in fabbrica per comparti o settori di attività. Tradizionalmente è un lavoratore cresciuto all'interno dell'azienda, dove ha acquisito conoscenze specifiche attraverso l'esperienza personale maturata in anni di servizio. A lui non si chiedono titoli di studio o conoscenze tecniche di base. Gli viene riconosciuto un ruolo di preminenza nei confronti degli altri lavoratori e di vigilanza sul loro operato in base alla sua anzianità, alla sua esperienza lavorativa diretta ed al prestigio conquistato grazie alla sua competenza e attaccamento al lavoro. Nei primi decenni del secolo scorso, la fabbrica o il cantiere sono concepiti come il luoghi in cui la produzione e quindi il profitto godono di priorità indiscussa, alla quale la salute dei lavoratori è subordinata come inevitabile prezzo da pagare al progresso.

IL PREPOSTO: il dopoguerra Nell'epoca della ricostruzione, successiva alla seconda guerra mondiale, sotto la spinta di forze politiche e sociali allarmate dalla crescita degli infortuni sul lavoro, nascono i primi testi organici in materia di igiene e sicurezza del lavoro (D.P.R. n. 547/1955, il D.P.R. n. 164/1956 ed il D.P.R. n. 303/1956). In questo contesto, la figura del preposto assume un nuovo ruolo, in cui, oltre ai compiti volti alla produzione, vengono definiti incarichi di natura antinfortunistica Il preposto viene visto come il soggetto che, essendo sempre presente sul luogo di lavoro, deve sorvegliare l'attività dei lavoratori affidatigli, al fine di garantire che essi non assumano atteggiamenti o svolgano azioni scorrette, da cui possano nascere situazioni pericolose per la loro incolumità. A lui viene affidato il compito di realizzare concretamente le misure antinfortunistiche varate dall'imprenditore ed in questo ambito egli ne diventa il rappresentante diretto

IL PREPOSTO: evoluzione Egli può e deve pretendere dal lavoratore il rispetto incondizionato delle procedure e degli accorgimenti volti a minimizzare il rischio di infortunio; deve prevedere e prevenire anche i comportamenti volontariamente scorretti del lavoratore. In tempi più recenti, nell'ambito del recepimento in sede nazionale delle direttive europee, il ruolo del preposto si è andato affinando e arricchendo, a seguito della nuova concezione della sicurezza del lavoro. Alla base del nuovo approccio sta il concetto che i pericoli dipendono non solo dalle macchine, le quali in ogni caso devono soddisfare determinati requisiti di sicurezza, ma anche e forse soprattutto dalle modalità con cui esse vengono impiegate.

IL PREPOSTO: evoluzione delle responsabilità Si passa dalla filosofia dei divieti a quella del sistema di adempimenti e procedure, finalizzati alla costituzione di un vero e proprio sistema di sicurezza aziendale. Mentre in passato il datore di lavoro era il garante della sicurezza, anche contro la volontà del lavoratore e doveva prevedere anche le manovre sbagliate e gli atteggiamenti negligenti del lavoratore, ora egli ha innanzitutto l'obbligo di formare e informare il lavoratore e questo deve essere basato sul principio dell'effettività: non basta che il lavoratore abbia partecipato ad un corso di formazione professionale; ora il datore di lavoro deve assicurarsi che egli abbia imparato la lezione. E allora il datore di lavoro non deve più esigere l'applicazione delle misure di sicurezza, ma solo richiedere la loro osservanza

IL PREPOSTO: evoluzione delle responsabilità Siamo pertanto di fronte ad un profondo cambiamento culturale: la prevenzione diventa un valore aziendale di orientamento e di guida e, per fare sicurezza, non ci si può limitare agli adempimenti tecnico/normativi, ma occorre valorizzare anche gli aspetti gestionali e di organizzazione del lavoro, atti a modificare tutti i comportamenti e le consuetudini aziendali. Da qui nasce il nuovo rapporto fra datore di lavoro e lavoratore, di cui il preposto è l'intermediario naturale. Il ruolo del preposto non è più soltanto quello di attento vigile e sorvegliante, ma si arricchisce di nuovi aspetti legati al dialogo con i lavoratori ed alla loro formazione ed informazione. Sembra quindi tramontato il tempo in cui la funzione del preposto era essenzialmente basata sulla sua esperienza lavorativa e sull'ascendente che esercitava sui lavoratori a lui affidati; oggi questa figura è gravata da una serie di obblighi e responsabilità che giustifica, anzi esige, il possesso di adeguate cognizioni tecniche in materia di sicurezza del lavoro e quindi un adeguato processo formativo.

IL PREPOSTO: Individuazione L'art. 4, D.P.R. n. 547/1955 stabilisce che i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, devono: attuare le misure di sicurezza; rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti; disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. La giurisprudenza (Cass. Pen., sez. IV, 28 maggio 1999, n. 6824, Di Fucci) chiarisce che deve essere considerato preposto " chiunque assuma una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni e direttive sul lavoro da eseguire". Quindi, ai fini della individuazione di questa figura, il concetto di "preminenza" o di "supremazia" assume, nell'ambito della organizzazione dell'attività lavorativa, un'importanza fondamentale.

IL PREPOSTO: Individuazione Aggiunge quindi al concetto di "preminenza" quello della "qualifica": il preposto non solo deve trovarsi nella posizione di impartire ordini, istruzioni e direttive, ma deve anche essere un soggetto qualificato per tale mansione. Aggiunge inoltre il concetto di "funzioni": il preposto deve di fatto svolgere i compiti affidatigli, quale prova oggettiva della sua accettazione del ruolo. La posizione di "preminenza" o di "supremazia" non può derivare dal solo prestigio o dalla iniziativa personale dell'interessato, ma deve essere riconosciuta, di fatto, dal datore di lavoro. Il preposto deve non solo essere posto nella posizione di impartire ordini, istruzioni e direttive, ma deve poterne "esigere" dal lavoratore l'applicazione ed il rispetto. "

IL PREPOSTO: Individuazione Per istituire una posizione di garanzia individuale nella qualità di preposto non è sufficiente che il lavoratore abbia una qualifica superiore a quella degli altri dipendenti, ma è necessario che gli siano attribuiti, anche di fatto, poteri di sovraordinazione sugli altri dipendenti operanti in un determinato settore." [Cass. Pen., sez. IV, 5 dicembre 2002 (ud. 16 ottobre 2002) n. 40939]. L'assunzione della posizione di preposto non è necessariamente legata ad una formale delega di funzioni, ma deve essere desunta dalle effettive funzioni svolte in cantiere. Nell'ambito di tali funzioni egli è tenuto ad osservare e far osservare ai lavoratori affidatigli le misure antinfortunistiche previste dalle leggi. "Chiunque abbia assunto, in qualsiasi modo, posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato, per ciò stesso, tenuto all'osservanza ed all'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo del loro rispetto da parte dei singoli lavoratori." (Cass. Pen., sez. III, 7 ottobre 1999, n. 11406, Di Raimondo A.)

ad esempio: DSGA Vice Preside - Vicario Responsabile Laboratorio Responsabile Palestra Non è necessario alcun atto formale di nomina da parte del DS, essendo tale figura individuabile già sulla base dei compiti concretamente svolti dal lavoratore. Deve però essere redatta e pubblicata una lista delle persone individuate come preposti, indicando, per ognuno di questi e in modo preciso, i soggetti nei confronti dei quali si intende esercitato tale ruolo. Ovvero tutti coloro che sovrintendono alla attività lavorativa e garantiscono l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

IL PREPOSTO: Responsabilità "In caso di infortunio, la responsabilità del preposto non è oggettiva o di posizione, bensì fondata sull'inosservanza di precisi obblighi correlati alla sua funzione di vigilanza.“ [Cass. Pen., sez. IV, 20 marzo 2002 (ud. 7 febbraio 2002), n. 11334]. Nello stabilire le sue responsabilità in caso di infortunio, bisogna risalire ed evidenziare precise violazioni dei suoi obblighi; il solo fatto che egli ricopra la posizione di preposto non lo assoggetta automaticamente al regime sanzionatorio. In altri termini, il preposto condivide con il datore di lavoro oneri e responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e di protezione del personale impiegato, ma con sfumature diverse secondo le sue reali mansioni. Egli non è tenuto a predisporre i mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro; egli ha l'obbligo di vigilanza affinché le misure antinfortunistiche e le relative disposizioni vengano regolarmente applicati.

IL PREPOSTO: Responsabilità "Egli (preposto) ha soltanto il dovere di vigilare a che i lavoratori osservino le misure e usino i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, comportandosi in modo da non creare pericolo per sé e per gli altri". (Cass. Pen., sez. I, 27 febbraio 1998, Ruggiero). Egli non risulta incondizionatamente responsabile per il comportamento dei lavoratori: "Per ritenere sussistente la colpa del preposto per omessa vigilanza sul rispetto da parte del lavoratore del dovere di fare uso dei mezzi di protezione individuale, è necessario accertare che l'omesso uso del dispositivo non sia stato momentaneo ed occasionale, ma sia invece stato consentito, con connivente implicito assenso, da parte del consapevole capocantiere ovvero sia stato reso possibile dalla negligente sorveglianza dello stesso benché in condizioni di poter vigilare." (Cass., sez. III, 5 aprile 2000, n.4265, Barbieri D). L'azione di vigilanza deve essere continua ed accurata, ma non può evitare comportamenti irresponsabili del lavoratore oppure eventi occasionali ed imprevedibili; la colpa del preposto deriva da un comportamento negligente e permissivo protratto nel tempo, che generi nei lavoratori comportamenti scorretti e soggetti a rischio.

Sanzioni per il preposto Art. 56 D.Lgs 81/08 - Sanzioni per il preposto I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. a), e), f); b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. b), c), d) c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g). Il preposto: verifica che i lavoratori adottino adeguatamente le misure di sicurezza, verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi pericolosi, istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza dei loro compiti, sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio, segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire le lavorazioni nei casi più gravi.

Nuova visione delle responsabilità Nelle più recenti sentenze in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro, sembra farsi strada un atteggiamento nuovo dei giudici nei confronti della responsabilità del lavoratore subalterno, più consono e più vicino allo spirito ed alla lettera del D.Lgs. n. 626/1994. Il lavoratore non è più il soggetto creditore di sicurezza in senso assoluto; egli stesso deve essere partecipe nel realizzare condizioni di lavoro sicure e avere un atteggiamento responsabile nei confronti della propria e della altrui incolumità. Non sono più consentiti atteggiamenti negligenti o intolleranti, per non dire di aperto disprezzo, verso le misure di sicurezza. La responsabilità del datore di lavoro e dei suoi rappresentanti e collaboratori ha un limite, oltre il quale subentra quella personale del lavoratore.

Il Lavoratore Il lavoratore è la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve: rispettare le norme e le prescrizioni; utilizzare correttamente i macchinari; segnalare le anomalie; collaborare all’attuazione delle misure.

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (Art. 20) Deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; I lavoratori devono in particolare: contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (Art. 20) c) Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonche' i dispositivi di sicurezza; d) Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;

OBBLIGHI DEL LAVORATORE (Art. 20) e) Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita‘; f) Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; g) Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; h) Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro (Art. 37); i) Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una adeguata FORMAZIONE L’articolo 2 definisce la formazione come il processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti aziendali e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi.

FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 37) Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Percorso Formativo per tutti i lavoratori Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome per la Formazione dei Lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni del 21 dicembre 2011 Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: LE SCUOLE TIPOLOGIA CORSO ORE Percorso Formativo per tutti i lavoratori 4 formazione generale + 8 formazione specifica per i settori della classe di rischio alto = 12* ore totali Percorso Formativo per Preposti 4 formazione generale + 12 formazione specifica per i settori della classe di rischio alto = 16* ore totali *durata minima in base alla classificazione dei settori di cui all’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007)

Riusciamo a ricordare Il 20% di ciò che vediamo Il 30% di ciò che udiamo Il 50% di ciò che vediamo e udiamo L’80% di ciò che vediamo, udiamo e facciamo Dimentico ciò che odo Ricordo ciò che vedo Imparo ciò che faccio Confucio Per tale motivo l’informazione, la formazione e l’addestramento sono di fondamentale importanza

SANZIONI PER IL LAVORATORE (Art. 59) I lavoratori sono puniti: a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (Art. 2) Il Datore di lavoro ha l’obbligo di organizzarlo all’interno della propria azienda Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilita' in materia.

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Deve provvedere a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di lavoro; b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;

IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROVVEDE d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; e) a partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35; f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 (rischi specifici, pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose, procedure di primo soccorso, lotta antincendio,…).

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Datore di lavoro Dirigente Preposto RLS Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione MC Medico competente in medicina del lavoro Addetti al primo soccorso Addetti alla prevenzione incendi ed emergenze ADDETTI AL SERVIZIO P.P

Responsabile del Servizio di Prevenzione Protezione RSPP (Art. 2) Persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

RSPP Il datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di RSPP nei seguenti casi: Aziende artigianali e industriali fino a 30 dipendenti Aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti Aziende della pesca fino a 20 dipendenti Altre aziende fino a 200 dipendenti

RSPP Il servizio prevenzione e protezione è costituito da soggetti (ASPP) e un responsabile (RSPP) con lo scopo di: individuare e valutare i fattori di rischio; definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi rilevati; elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni operative per le diverse lavorazioni; proporre e programmi di informazione e formazione e addestramento dei lavoratori.

Responsabilità concorrente dell’RSPP per l’omessa valutazione dei rischi La Cassazione conferma la linea dura E’ configurabile la concorrente responsabilità dell’RSPP per il verificarsi di un infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare, a nulla rilevando l’assenza di capacità immediatamente operative sulla struttura aziendale; ed infatti, la mancata o erronea individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni, la mancata elaborazione delle procedure di sicurezza nonché di informazione e formazione dei lavoratori integrano omissioni rilevanti idonee a radicare la responsabilità dell’Rspp tutte le volte in cui un sinistro sia oggettivamente riconducibile ad una situazione di pericolo ignorata o male considerata dal responsabile del servizio. (Sentenza Cassazione penale 27/01/2011, n. 2814)

Addetto Servizio Di Prevenzione e Protezione ASPP (Art. 2) persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e protezione e in possesso di attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi

RLS Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è il soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro (definizione dell’art. 2 D.Lgs. 81/2008) Viene eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle aziende o unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti Viene eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti Il n° degli RLS dipende dal n° di dipendenti (1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000).

Rls (Art. 48) Qualora non si proceda alle elezioni previste, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dei lavoratori Territoriali o di Sito Produttivo (Art. 49 interessa contesti specifici quali porti, cantieri con almeno 30.000 uomini giorno,….), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

Rls Tutte le aziende o unita' produttive nel cui ambito non e' stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52 necessario per il Rappresentante Territoriale. Tale fondo è finanziato anche con un contributo delle aziende pari a 2 ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l’azienda

Compiti dell’Rls (Art. 50) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unita' produttiva; c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

Compiti del Rls (Art. 50) d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37; e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonche' quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

Compiti del Rls (Art. 50) h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrita' fisica dei lavoratori; i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorita' competenti, dalle quali e', di norma, sentito; l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35; m) fa proposte in merito alla attivita' di prevenzione; n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita';

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Ha diritto a 40 ore di permesso retribuito da utilizzare per far fronte agli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/08. Deve ricevere una Formazione adeguata. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalita' dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non puo' essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano piu' di 50 lavoratori.

Medico competente Il medico competente (interno o esterno all’azienda) è un medico specializzato in medicina del lavoro con compiti e attribuzioni specifiche sulla sorveglianza sanitaria e le attività di prevenzione dell’azienda. Il MC, il RSPP, il DL e il RLS si incontrano periodicamente in una riunione nella quale sono esaminate vari aspetti della gestione di igiene e sicurezza dell’azienda.

Medico competente La presenza del medico competente è obbligatoria solo nei casi in cui vi sia necessità di sorveglianza sanitaria per i lavoratori, necessità che scatta qualora dalla valutazione emerga l’esposizione a determinati rischi. Bisogna rilevare però che la presenza di un rischio non definisce automaticamente l’obbligo di sorveglianza sanitaria e quindi la nomina del medico competente, ma che per ogni caso deve essere valutato il grado di tale rischio (gravità, esposizione, tempo, etc.). Citando alcuni esempi che si potrebbero raffigurare in ambito scolastico, si ravvisa l’obbligo di nominare il medico competente quando si valuti la presenza di lavoratori esposti per almeno 20 ore settimanali a videoterminali, oppure lavoratori soggetti a determinati livelli di movimentazione manuale di carichi, oppure ancora esposizione ad agenti chimici a livelli ritenuti superiori ad un rischio moderato.

Sorveglianza sanitaria (Art. 41 comma 2) Movimentazione manuale dei carichi: vi potrebbero essere esposti gli addetti alla pulizia o alla cucina ed anche gli educatori degli asili nido. La sorveglianza sanitaria deve essere avviata quando la movimentazione manuale dei carichi sia superiore ad un certo livello. Esposizione a VDT: potrebbero essere esposti a questo rischio figure amministrative, docenti e studenti che utilizzano laboratori di informatica. Anche in questo caso la necessità di sorveglianza sanitaria è presente quando l’esposizione è uguale o superiore ad un certo livello come 20 ore settimanali. Rischio chimico: potrebbero essere esposti personale docente e tecnico, studenti che frequentano laboratori in cui si utilizzano agenti chimici, personale che per qualsiasi ragione è esposto ad agenti chimici. E’ evidente che nei laboratori scolastici l’intento sarà quello di mantenere al minimo il rischio (rischio chimico moderato) adottando le adeguate misure preventive e non avendo conseguentemente alcuna necessità di sorveglianza sanitaria. Pertanto si avranno obblighi generali informativi, formativi, di sicurezza, ma non di nomina del medico competente. Rischio rumore: ipoteticamente in laboratori in cui si utilizzano attrezzature e macchine rumorose vi possono essere dipendenti o studenti esposti a rumore elevato. Anche in questo caso la sorveglianza sanitaria si rende necessaria quando il livello di esposizione quotidiana (LEP,d) è superiore a 85 decibel o a 80 decibel per gli alunni adolescenti. Rischio biologico: si tratta sempre di rischio occasionale, perché generalmente nelle scuole non si fa uso deliberato di agenti biologici, con l’eventuale eccezione dei laboratori di microbiologia. Possibile presenza di malattie infettive. Nella quasi totalità dei casi non occorre alcuna sorveglianza sanitaria, mentre sarà utile prevedere misure igieniche idonee, e in qualche caso, profilassi vaccinale.

Visite mediche: alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti La legge 125/01, all'art. 15, affronta il tema della sicurezza sul lavoro e dispone che nelle attività lavorative ad alto rischio di infortunio, ovvero in cui diventa rilevante il problema di garantire la sicurezza di terzi, " è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche." L'elenco delle attività è stato specificato dall'Intesa Stato Regioni del 16 Marzo 2006, e comprende numerose categorie professionali. Tra queste: - personale sanitario in strutture pubbliche e private - insegnanti e vigilatrici d'infanzia - mansioni che prevedono il porto d'armi - addetti alla guida di veicoli con patente B e superiori - carrellisti ed operatori di macchine per movimento terra - addetti all'edilizia, - controllori di volo e del traffico ferroviario - operatori che lavorano a contatto con esplosivi - e molti altri...

Per questi lavoratori la legge non prevede un generale divieto di bere alcolici, ma di bere durante il lavoro, e vieta ai datori di lavoro di somministrare bevande alcoliche, ad esempio nei bar aziendali, mense ecc. La legge 125/01 prevede anche che il medico competente (ed i medici dell'ASL) possano effettuare senza preavviso a questi lavoratori test alcolimetrici, del tutto analoghi a quelli effettuati dalla Polizia Stradale;

Sorveglianza sanitaria (Art. 41 comma 2) La sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneita' alla mansione specifica; visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.

Sorveglianza sanitaria (Art. 41 comma 2) c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneita' alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente

Sorveglianza sanitaria (Art. 41) Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: a) idoneita'; b) idoneita' parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneita' temporanea; d) inidoneita' permanente.

Sorveglianza sanitaria (Art. 42) Il datore di lavoro in caso di inidoneità alla mansione, attua le misure indicate dal medico e adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute. Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria.

La Valutazione dei Rischi La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, è un obbligo del datore di lavoro non delegabile e deve riguardare TUTTI I RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli: collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004 riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi

Valutazione dei rischi E’ l’adempimento fondamentale previsto dal D.Lgs. 81/2008, consiste nell’esame sistematico dei processi produttivi aziendali individuando e valutando i rischi ad esso connessi, sia di tipo tecnologico (macchine, impianti) sia di tipo sanitario che organizzativo. individuare i pericoli (fattori di rischio); individuare le persone potenzialmente esposte; valutare (stimare) i rischi; individuare i possibili effetti sulle persone; individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un livello accettabile.

Definizione di PERICOLO (D.Lgs. 81/2008) proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni

Definizione di RISCHIO (D.Lgs. 81/2008) probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione

Danno Pericolo (potenziale): potrebbe succedere Il danno è l’evento che può chiudere il circuito tra il pericolo (forse succede) e il rischio (sta succedendo). Rischio (quanto potrebbe succedere): Condizioni d’uso, esposizione, ecc. Danno (è successo): Alle persone, alle cose, agli impianti ecc.

Definizione di rischio Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Magnitudo, M) associata all’evento stesso. R = f (P, M) Generalmente si considera R = P x M Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei lavoratori esposti.

Il documento di Valutazione dei Rischi La valutazione dei rischi e le relative misure sono indicate nel DVR, il documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1 del D.Lgs. 81/2008). Il DVR è firmato da DL, RSPP, MC e consegnato al RLS. Il DVR è il documento fondamentale per la gestione dell’igiene e della sicurezza.

Contenuti essenziali del DVR Il DVR deve contenere: una relazione sulla VDR […], nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI adottati […]; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; l’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure […]; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici […].

Priorità degli interventi Valutazione del rischio A seguito della valutazione (VDR), sono individuate le misure di prevenzione e protezione A questo sono associate delle priorità di intervento Le misure sono verificate con gli aggiornamento della VDR. . Definizione delle misure e priorità di intervento Attuazione della misura Verifica del risultato e nuova valutazione 80

Rischi specifici Alcuni tipi di attività o alcune mansioni espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, esperienza, adeguata formazione e addestramento. •  specifica Movimentazione Manuale dei Carichi (Titolo VI); •  Attrezzature munite di Videoterminali (Titolo VII); •  Agenti Fisici (Titolo VIII): Capo II - Rumore ; Capo III - Vibrazioni ; Capo IV - Campi Elettromagnetici ; Capo V - Radiazioni Ottiche artificiali ; •  Titolo IX: Capo I - Agenti Chimici ; Capo II - Agenti Cancerogeni e Mutageni ; Capo III - Rischi Connessi all'esposizione all'Amianto ; •  Esposizione ad Agenti Biologici (Titolo X); •  Protezione da Atmosfere Esplosive (Titolo XI); .

Comportamenti a rischio Il 20% degli infortuni in Italia sul Lavoro sono dovuti alla mancanza o trascuratezza sul sistema tecnico di sicurezza relativo a macchinari e impianti; L’80% degli infortuni in Italia sul Lavoro sono dovuti a comportamenti scorretti; cioè si tratta di infortuni che, pur avvenendo in orario ed in ambiente lavorativo, non sono strettamente legati alla pericolosità del processo (macchine, sostanze, ecc.) ma alla persona, per motivi di: mancata attenzione, erronea percezione del rischio, sottovalutazione, mancata comunicazione, abitudine…etc.

Pericoli comportamentali - Ufficio Lasciare aperti i cassetti e gli archivi Non tenersi al corrente percorrendo le scale (ad es. perchè si trasporta un carico ingombrante) Affrontare più di un gradino alla volta Correre invece di camminare Correre salendo o scendendo le scale Postura incorretta al videoterminale, insufficienti pause per riposare gli occhi (15 min di altra attività riposante per la vista ogni 2 ore di uso continuativo VDT) Utilizzare gli oggetti di ufficio in maniera impropria Utilizzare in maniera impropria prolunghe derivazioni adattatori elettrici o usarli in luogo non adatto Inappropriata movimentazione manuale dei carichi ecc.

Pericoli comportamentali – Dl-Dirigente e Preposti Lasciar correre quando un dipendente non segue le procedure di sicurezza Ignorare i comportamenti a rischio dei lavoratori Adottare essi stessi un comportamento a rischio (dare un “cattivo esempio”) Non mettere la sicurezza al primo posto in tutte le comunicazioni con l’organizzazione Non garantire che tutti I dipendenti siano informati / formati / addestrati e ri-addestrati per le proprie mansioni Se un lavoratore è stato assente dal lavoro per più di 6 mesi deve essere ri-addestrato ? ecc.

Dispositivi di Protezione Individuale secondo la Valutazione dei Rischi Questi Dispositivi di Protezione Individuale che vengono riconosciuti come necessari per la riduzione del rischio residuo nelle mansioni indicate e dovranno essere usati obbligatoriamente. Esecuzione di fotocopie Va prevista la disponibilità di guanti monouso in lattice e di camice, utili per le operazioni di sostituzione toner. Va inoltre prevista la disponibilità di almeno un paio di guanti per la protezione contro il calore da utilizzarsi in caso di emergenze legate al surriscaldamento di macchine. Archiviazione documenti Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo A scelta del lavoratore, potranno essere utilizzati guanti protettivi in lattice o altro materiale.

Dispositivi di Protezione Individuale secondo la Valutazione dei Rischi Spostamento di arredi, banchi, sedie Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo Camice per la protezione degli indumenti Guanti per la protezione delle mani da urti e schiacciamenti e con superficie di presa antiscivolo Pulizia e lavaggio di pavimenti, arredi, vetrate, scale Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con suola antiscivolo Occhiali protettivi Guanti di protezione in lattice Camice protettivo

Dispositivi di Protezione Individuale secondo la Valutazione dei Rischi Piccola manutenzione di arredi, porte, finestre ed altro Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo. Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo. Elmetto di protezione (obbligatorio solo per: le lavorazioni in quota, le lavorazioni in cui l’operazione è svolta su oggetti ad altezza uguale o superiore alla testa, le lavorazioni che prevedono l’uso del martello e tutte quelle operazioni per le quali viene percepito il rischio di urti o cadute che possano interessare la testa. In caso di dubbio sulla propria sicurezza, il lavoratore deve indossare il casco). Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l’uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille). Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente; si precisa comunque che durante queste lavorazioni non è consentito indossare indumenti che lascino scoperte le gambe e le braccia).

Dispositivi di Protezione Individuale secondo la Valutazione dei Rischi Piccola manutenzione di apparecchi elettrici ed elettronici Vengono individuati i seguenti DPI necessari per le relative mansioni: Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo. Guanti di protezione antitaglio e con presa antiscivolo. Occhiali di protezione dalla proiezione di frammenti, schegge o scintille (obbligatori durante l’uso di utensili elettrici o in tutte quelle condizioni che rendono possibile la proiezione di frammenti, schegge, scintille). Grembiule per la protezione degli indumenti (può essere usato facoltativamente).

RISCHI PER LA SICUREZZA VALUTAZIONE DEI RISCHI Codice rischio Descrizione Rischio preso in esame RISCHI PER LA SICUREZZA SIC 2 Luoghi di lavoro SI SIC 7 Impianti elettrici (distribuzione , uso utensili elettrici ecc) SIC 10 Incendio (prodotti facilmente infiammabili etc) RISCHI PER LA SALUTE SAL 1 Agenti biologici SAL 4 Rumore SAL 10 Microclima ( situazioni di stress climatico ) SAL 11 Illuminazione ( eccessiva o scarsa illuminazione ) SAL 12 Movimentazione manuale carichi SAL 15 Campi elettromagnetici SAL 16 Postazioni di lavoro con videoterminali RISCHI TRASVERSALI TRA 1 Formazione TRA 3 Maternità TRA 4 Emergenze e pronto soccorso TRA 6 Stress lavoro-correlato

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA Plesso Croce RISCHI STRUTTURALI E IGIENICO SANITARI DI COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE Gli infissi delle finestre di tutti i locali scolastici sono con anta a battente, in legno, con vetri che non hanno caratteristiche di sicurezza e privi di dispositivi di oscuramento dalle radiazioni solari. Per tale motivo risultano pericolosi e non a norma. Se ne richiede, dunque, la sostituzione con infissi a taglio termico con anta scorrevole e con vetro di “sicurezza” ossia stratificati con interposta pellicola di polietilene di idonea classe. Il sistema di oscuramento esterno è costituito da avvolgibile in plastica che in molte aule risulta rotto creando così una mancanza di illuminazione naturale. Il suddetto sistema è obsoleto a tal punto da risultare inutile qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria. Le porte di tutti i locali scolastici sono deteriorate e non consentono una rapida uscita verso l’esterno rallentano ed ostacolano l’esodo in caso di evacuazione dall’edificio scolastico Le uscite di sicurezza non si aprono con facilità, non sono chiaramente segnalate, non sono dotate di illuminazione di sicurezza che entra in funzione anche in caso di mancanza di energia elettrica. In particolare l’uscita di sicurezza impiegata nel padiglione A della scuola primaria presenta dei pannelli totalmente arrugginiti. La Scala d’ emergenza esterna non è in carpenteria metallica ed inoltre non è antiscivolo. Le porte dei laboratori sono deteriorate e non sono dotate di maniglione antipanico. La pavimentazione interna della zona dei laboratori (piano - 1) non è antiscivolo. La pavimentazione interna di tutti i locali scolastici è in segato di marmo e quindi non ha caratteristiche antiscivolo. I laboratori sono privi di impianto di climatizzazione, non hanno gli estintori a CO2 al loro interno. I bagni, non ristrutturati risultano in pessime condizioni igienico-sanitarie: i lavabi presentano delle sporgenze arrugginite e taglienti, le porte non sono rialzate da terra e rotte, le piastrelle risultano usurate, rotte ed in alcuni punti staccate, etc. In alcuni punti dei locali interni sono presenti delle macchie di umidità la cui causa è stata risolta ma la cui pitturazione non è stata effettuata. I termosifoni dei bagni risultano totalmente arrugginiti. Le cassette degli idranti sono prive di tubazione, di lance e di sportello. L’edificio scolastico non è dotato di allarme antincendio. Gli estintori si trovano ad un’altezza elevata non di facile presa.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA Plesso De Filippo RISCHI STRUTTURALI E IGIENICO SANITARI DI COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE la palestra è inagibile. I soffitti e le murature risultano fortemente deteriorate da infiltrazioni di acqua piovana. Si mette in evidenza che se non verranno effettuati lavori di manutenzione divenuta ormai straordinaria di sostituzioni di guaina di copertura e risanamento di umidità le suddette infiltrazioni con il passare del tempo intaccheranno anche la parte di copertura dell’edificio scolastico ora non interessata dal danno. Il sistema di oscuramento dai raggi solari non è presente. Le porte di tutti i locali scolastici non sono a norma poiché tutte aprono nel verso opposto all’esodo non consentendo così una rapida uscita verso l’esterno in caso di evacuazione dall’edificio scolastico. La scala di emergenza esterna non è in carpenteria metallica ed inoltre non antiscivolo. Le lavagne sono del tipo fissate a perni su struttura mobile, si richiede di sostituirle con il tipo fissata al muro. In alcuni punti dei locali interni sono presenti delle macchie di umidità la cui causa è stata risolta ma la cui pitturazione non è stata effettuata; invece in altri punti risulta ancora presente la causa.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA RISCHI STRUTTURALI E IGIENICO SANITARI DI COMPETENZA DELL’ENTE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE Rischio Incendio ed Emergenza (D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) La scuola non ha il Certificato Prevenzioni Incendi (C.P.I.) rilasciato dai VV.FF. del Comando Provinciale di Napoli. L’ottenimento del certificato di prevenzione incendi, di cui ricorre l’obbligo di ottenimento per le scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti rappresenta, infatti, l’obiettivo primario da perseguire al fine di conseguire il livello minimo delle condizioni di sicurezza previsto dalle norme vigenti Di Competenza del Proprietario dell’Immobile Misure tecniche Realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte; Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche; Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte; Dotazione mezzi di estinzione fissi e mobili. Di Competenza del Dirigente Scolastico Misure di tipo organizzativo- gestionale Rispetto dell'ordine e della pulizia; Predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; Informazione e formazione dei lavoratori. Nomina e formazione lavoratori addetti emergenze; Emanazione “Piano emergenze”; Regolare manutenzione mezzi estinzione.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO BIOLOGICO FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici) Impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione Arredi e tendaggi Polvere VIE DI ESPOSIZIONE Inalazione di bioaerosol Contatto con superfici o oggetti contaminati Contatto con soggetti potenzialmente infetti EFFETTI SULLA SALUTE Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore), allergie, dermatosi, etc. MISURE ADOTTATE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini Adeguate procedure di pulizia degli ambienti Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria) Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici (es. condizionatori) Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle superfici e della polvere Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi) Profilassi vaccinale (se disponibile)

Rischio biologico Categorie più a Rischio: Giovani insegnanti di scuola materna ed elementare la presenza di bimbi piccoli in età tipica delle malattie infantili, non si può non valutare il rischio biologico per le maestre, spesso in giovane età o incinte. Le condizioni di contagio riportate esprimono comunque la presenza di rischio biologico che deve essere valutato soprattutto ai sensi del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 per la tutela della lavoratrice madre

CONTENUTO DELLLA MANSIONE Insegnante di sostegno: allattamento fino a sette mesi dopo il parto INSEGNANTE DI SOSTEGNO SETTORE: SERVIZI COMPARTO: SCUOLE CONTENUTO DELLLA MANSIONE FONTE DI RISCHIO FATTORE DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI Attività a stretto contatto fisico con bambini nella scuola infanzia RISCHIO BIOLOGICO ANCHE POST PER TUTTA LA DURATA DELL’EPIDEMIA (in presenza di malattia in forma epidemica nella scuola) D. Lgs. 151/01 ART. 7 COMMA 4 Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico EVENTUALE RISCHIO DI REAZIONI IMPROVVISE E VIOLENTE SOLLEVAMENTO PESI Ad un’analisi del contesto attuale si evince quanto segue: In merito al rischio dato dalle reazioni aggressive da parte dell’utente, secondo la legge è un rischio presente solo nella fase pre - parto, pertanto non oggetto della presente relazione. Per quanto riguarda il rischio dato dal sollevamento bambini non è considerabile in tale contesto trattandosi di alunni che non necessitano di tale tipo di intervento da parte dell’insegnante di sostegno. Per quanto riguarda il rischio biologico non si può prescindere dalla considerazione che la scuola, ed in particolare la fascia di età dell’utenza con la quale la lavoratrice entra in contatto, risulta affetta da malattie aventi forma di diffusione con caratteristiche epidemiche. Rispetto al rischio biologico non è possibile adottare misure di prevenzione in grado di abbattere il rischio al solo rischio residuo per tale motivo lo spostamento della lavoratrice ad altro reparto/mansione non a rischio risulta, a mio parere, inattuabile.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO MICROCLIMA La trasmissione ad altra persona avviene per stretto contatto con la persona malata, per via aerea con le goccioline di saliva emesse durante gli starnuti, le lacrime, contatto con i bambini affetti da pediculosi, con i fazzolettini poggiati sul banco e presi erroneamente da altri bambini, ecc.. Le misure da adottare per prevenire il rischio microclima consistono nel: a) controllare il buon funzionamento degli impianti; b) richiedere la messa a norma dei locali con microclima inadeguato; c) areare spesso gli ambienti; d) evitare l’affollamento delle aule; e) effettuare periodiche ed accurate pulizie dei vari locali.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art. 167. (Campo di applicazione) Le norme si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 2. s’intendono: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari; b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e nervovascolari.

i problemi più frequenti di salute sono: VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Dati tratti dall’indagine della Fondazione Europea di Dublino negli anni  1996-2000 sulle condizioni di lavoro e di salute nell’Unione Europea, hanno messo in evidenza che   i  problemi più frequenti di salute sono: Mal di Schiena (30%) Stress (28%) Dolori agli arti (17%)

Carichi troppo pesanti, ingombranti e difficili da afferrare, VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Carichi troppo pesanti, ingombranti e difficili da afferrare, carichi in equilibrio instabile o il cui contenuto rischia di spostarsi o collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con torsioni o con inclinazioni del tronco, comportano sforzi fisici eccessivi che determinano un rischio di danno per i lavoratori  a carico del sistema muscolo-scheletrico.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Da una ricerca effettuata per sollevare con le braccia un peso di 10 Kg a tronco verticale con le ginocchia flesse, il carico discale che grava sul disco intervertebrale per effetto della posizione asimmetrica della colonna vertebrale rispetto al peso da sollevare, è  di circa 282 Kg.   Se invece un peso di 10 Kg viene sollevato con il tronco flesso in avanti e con le ginocchia estese, il carico diventerà di 250 Kg a livello dei muscoli e di 700 Kg a livello del disco.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI “Peso ideale" stabilito dalla ISO 11228-1 (da rapportare al peso effettivamente sollevato) Maschi sani under 45 Altre categorie di lavoratori sani (donne adulte non gestanti, minori 15-18 anni, maschi over 45) 25 kg 15 kg

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI LAVORATORI A RISCHIO: INSEGNANTE DI SOSTEGNO RISCHIO Appoggio scolastico a bambini portatori di handicap psico-fisico EVENTUALE RISCHIO DI REAZIONI IMPROVVISE E VIOLENTE SOLLEVAMENTO PESI LAVORATORI A RISCHIO: INSEGNANTE DI SCUOLA MATERNA RISCHIO sollevamento dei bambini FATICA FISICA DIVIETO IN GRAVIDANZA - DIVIETO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO SE RISCHIO SIGNIFICATIVO (ES.:Indice Niosh >1) D.Lgs 151/01 art.7 comma 4

Collaboratori Scolastici che si occupano delle pulizie VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI LAVORATORI A RISCHIO: Collaboratori Scolastici che si occupano delle pulizie scivolate e cadute dall’alto nell’uso di ponteggi e scale impiego di prodotti chimici e il contatto con gli agenti biologici Movimentazione dei carichi e movimenti ripetitivi Durante la gravidanza deve essere evitata la movimentazione manuale di carichi. Per “carico” si intende un peso superiore ai 3 Kg che venga sollevato in via non occasionale. LAVORATORI A RISCHIO: Collaboratori Scolastici che si occupano delle pulizie DIVIETO IN GRAVIDANZA - DIVIETO FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO SE RISCHIO SIGNIFICATIVO (ES.:Indice Niosh >1) D.Lgs 151/01 art.7 all.A lett.F(lavori di manovalanza pesante ) art 11 all.C lett.A,1,b(rischio da movimentazione manuale di carichi pesanti)

Collaboratori Scolastici che si occupano delle pulizie VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO ViDeoTerminale (VDT) Il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. In assenza di una disposizione contrattuale, il lavoratore comunque, ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità. LAVORATORI A RISCHIO: Collaboratori Scolastici che si occupano delle pulizie

Rischi per la Salute: VideoTerminale (VDT) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO   All’atto della valutazione del rischio, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.   Adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza degli stessi rischi.

La sorveglianza sanitaria I lavoratori sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un’esame degli occhi e della vista effettuati dal medico competente. Qualora l’esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami specialistici. Lavoratore idoneo senza prescrizioni Ogni 5 anni Lavoratore idoneo con prescrizioni Ogni 2 anni Lavoratore idoneo senza prescrizioni che abbia compiuto i 50 anni di età

Rischi per la Salute: VideoTerminale (VDT)

Riflessioni da sorgenti naturali Sbagliato: le finestre si riflettono nello schermo video. Sbagliato: finestra nel campo visivo, elevate differenze di intensità luminosa.   Giusto: differenza equilibrata dell'intensità luminosa. Nella zona di riflessione dello schermo video non esistono superfici luminose

Rischi per la Salute: VideoTerminale (VDT) Nel lavoro al videoterminale è molto importante la regolazione della luminosità dell’ambiente. Per assicurarsi che il livello di Illuminamento sia regolato in modo adeguato è opportuno: Posizionare lo schermo in maniera da evitare abbagliamenti e riflessi derivanti da sorgenti luminose (lampade o finestre) Orientare le eventuali lampade da tavolo affinché non provochino riflessi sullo schermo

I DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI I DISTURBI OCULO-VISIVI Creano senso di fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità a: Collo Schiena Spalle Braccia Mani Bruciore Lacrimazione Secchezza Senso di corpo estraneo Ammiccamento frequente Fastidio della luce Pesantezza Visione annebbiata Visione sdoppiata Stanchezza alla lettura

Rischi per la Salute: VideoTerminale (VDT) LAVORATORI A RISCHIO: AMMINISTRATIVI Rischi per la Salute: VideoTerminale (VDT) Videoterminalista POSTURA ASSISA FISSA DIVIETO IN GRAVIDANZA: MESE ANTICIPATO D.Lgs 151/01 art.17 comma 1 POSTURA INCONGRUA FATICA FISICA Archivista DIVIETO IN GRAVIDANZA: PRE- PARTO D. Lgs. 151/01 ART. 7 comma 1 ALLEGATO A lett. G

Rischio di danno alle corde vocali: VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO RUMORE Raramente si parla nelle scuole di rischi specifici per la salute degli insegnanti, raramente si tiene conto del fatto che diversi insegnanti vanno incontro a malattie professionali Rischio di danno alle corde vocali: rischio al quale sono esposti tutti i docenti spesso per una non corretta modulazione della voce. Non a caso proprio gli insegnanti supplenti, che si trovano quasi sempre a dover insegnare in scuole di frontiera, sono quelli più esposti a tale rischio, essi infatti, poco esperti nell’insegnamento, posti davanti ad alunni difficili, non trovano mezzo migliore per farsi ascoltare che urlare.

RISCHI SPECIFICI PER GLI INSEGNANTI: Rumore Condizioni acustiche non ottimali rendono la comunicazione verbale molto difficoltosa, riducendo l'intelligibilità della parola e avendo come conseguenze, da una parte, un calo di apprendimento degli alunni e, dall'altra, l'insorgere di malattie professionali per i docenti, che devono ricorrere ad un elevato sforzo vocale.

Il rumore a scuola e la qualità acustica delle aule: La qualità acustica degli edifici scolastici e le conseguenti condizioni di benessere per insegnanti e studenti sono tra gli aspetti più trascurati nella progettazione e realizzazione delle scuole. Il D.M. 18/12/75, che norma tale materia, ha trovato a tutt'oggi scarsa applicazione. E' sorprendente constatare come proprio tali ambienti deputati per vocazione alla "comunicazione" e alla trasmissione del sapere tra le generazioni siano, nella maggior parte dei casi, così carenti dal punto di vista delle loro caratteristiche acustiche. Il livello del rumore nelle classi è in media 65-80 dBA, soprattutto nelle scuole dell'infanzia, mentre i tempi di riverbero, in particolar modo nelle mense e nelle palestre, è superiore

Il rumore a scuola e la qualità acustica delle aule: Le principali cause che determinano condizioni di scarsa intelligibilità del parlato, sforzo vocale, stanchezza fisica e mentale negli insegnanti sono correlate a: rumori di fondo presenti nel locale ove si svolge l'attività didattica rumorosità esterna qualità acustica della aule uso scorretto e prolungato della voce il tempo di riverberazione dei locali che condiziona in modo sensibile la regolazione della voce dell'insegnante (forza e ritmo) con conseguente affaticamento.

Secondo i principi della prevenzione la prima cosa da fare è ridurre i livelli di rumore e limitare il più possibile il tempo di esposizione del lavoratore.   Negli istituti scolastici si potrebbe in particolare limitare la propagazione delle onde sonore mediante l'isolamento della sorgente, ovvero utilizzando per le pareti, i muri ed i soffitti dei materiali fonoassorbenti. In tal modo si ridurrebbe il riverbero interno incrementando la vivibilità dell'ambiente e assicurando agli alunni ed insegnanti il "benessere acustico".

Dirigente Scolastico (DS) Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE RISCHIO CHIMICO Dirigente Scolastico (DS) Direttore dei Servizi Amministrativi (DSGA) Impiegati/Amministrativi Docenti Esposizione ad agenti chimici (toner, bianchetto, emissioni ozono fotocopiatrici e stampanti laser, ecc.) Collaboratori Scolastici che si occupano delle pulizie Prodotti per le pulizie

Pennarelli, evidenziatori e correttori liquidi Fonti di inquinamento negli ambienti di studio e di lavoro: macchine e attrezzature Fonti ambientali Stampante laser Fotocopiatrice Pennarelli, evidenziatori e correttori liquidi FOTOCOPIATRICI L’utilizzo di macchine fotocopiatrici nei luoghi di lavoro può costituire una sorgente di rischio per la salute. Si tratta di apparecchiature in grado di emettere diversi agenti chimici, come l’ozono, composti organici volatili, polveri di toner, selenio, cadmio, prodotti sia per rilascio dai materiali impiegati per il loro funzionamento (toner, inchiostri, carta) sia in seguito alla particolare tecnologia di stampa utilizzata.

FOTOCOPIATRICI La presenza di ozono in prossimità delle macchine fotocopiatrici viene normalmente avvertita già a basse concentrazioni (0.01-0.02 ppm) a causa del tipico odore pungente. A concentrazioni superiori (0.25 ppm) l’ozono è irritante per occhi e mucose, fino a portare irritazioni delle vie respiratorie, tosse e dispnea a livelli alti. Le macchine fotocopiatrici, infine, costituiscono una fonte di particelle inalabili a causa dell’emissione di polvere di toner contenente il nero carbone come pigmento e una resina che consente al nero carbone di aderire sul foglio.

FOTOCOPIATRICI Accorgimenti: Preferire apparecchiature a bassa emissione O3 (alcune case produttrici lo indicano nelle specifiche tecniche). Impiegare macchine fotocopiatrici equipaggiate di filtri per l’ozono. Collocare le apparecchiature in ambienti separati e dotati di sistemi di ventilazione muniti di scarico delle emissioni verso l’esterno. Effettuare un’adeguata manutenzione delle apparecchiature.

PENNARELLI, EVIDENZIATORI E CORRETTORI LIQUIDI Evidenziatori, pennarelli e bianchetti sono strumenti quotidianamente utilizzati nelle scuole. Possono rappresentare una fonte di inquinamento per l’ambiente, contenendo spesso elevate quantità di solventi che evaporano facilmente all’aria. In generale, le componenti di pennarelli ed evidenziatori ricadono in tre tipologie: a base acquosa, a base di alcool e a base di solventi organici. Sono da preferire pennarelli ed evidenziatori a base acquosa, che si riconoscono dall’assenza di odori o dal leggero odore di aceto. I prodotti a base di solventi organici, invece, rappresentano i più pericolosi, contenendo xilene o toluene o altri composti organici volatili.

PENNARELLI, EVIDENZIATORI E CORRETTORI LIQUIDI I pennarelli indelebili, in particolare, sono per lo più a base di solventi organici, tossici per inalazione ma anche per contatto con la pelle. Un’altra fonte di inquinamento, spesso usata in ambiente scolastico, è costituita dai correttori liquidi o i cosiddetti “bianchetti”, che contengono principalmente il tricloroetano, sostanza tossica ed irritante. Esposizioni prolungate possono causare irritazioni all’apparato respiratorio e disturbi al sistema nervoso centrale. Il tricloroetano, inoltre, permane a lungo nell’ambiente, tanto che i contenitori vuoti dei bianchetti rappresentano un rifiuto pericoloso.

PENNARELLI, EVIDENZIATORI E CORRETTORI LIQUIDI Accorgimenti Preferire prodotti a base acquosa o almeno a bassa emissione di odori e di composti organici volatili. Sostituire gli evidenziatori con le matite colorate, che non contengono solventi o altre sostanze tossiche. Richiudere i colori con gli appositi cappucci quando non sono utilizzati. Non utilizzare colori o evidenziatori che emanano gradevoli profumi alla frutta, in quanto presentano ulteriori sostanze chimiche tossiche, che possono invogliare i bambini a fiutarli.

le potenziali fonti di rischio in ambienti scolastici e d'ufficio Condizionatori e deumidificatori. Polvere e allergeni. Prodotti per la pulizia. Fumo di tabacco. Arredamento. Apparecchi ed impianti elettrici. Umidità.

Potenziali fonti di rischio in ambienti scolastici e d'ufficio Condizionatori e deumidificatori. Se non opportunamente mantenuti, tutti gli elementi costituenti i condizionatori possono essere fonte d’inquinamento, sia come sito di crescita e moltiplicazione dei contaminanti biologici, sia come trasporto e disseminazione degli stessi. Nei filtri e nei condotti degli apparecchi possono annidarsi acari, polveri, muffe, allergeni batterici o di origine animale, responsabili di numerose allergie e problemi respiratori. È bene assicurarsi che le ispezioni tecniche e di manutenzione avvengano regolarmente.

Potenziali fonti di rischio in ambienti scolastici e d'ufficio Polvere e allergeni. La polvere costituisce un ottimo ricettacolo per i microrganismi e favorisce, quindi, una contaminazione biologica: gli acari della polvere sono un tipico esempio di fonte allergenica. Altre sorgenti che possono provocare allergie ed asma sono costituite da funghi e muffe, dai derivati epidermici degli animali domestici e dai pollini. Un buon accorgimento è, quindi, assicurarsi che venga effettuata una regolare pulizia delle superfici su cui possono depositarsi polvere e allergeni (moquette, libreria, ecc.) oltre che osservare delle semplici regole di gestione ambientale. Tra le buoni abitudini, ad esempio, è bene evitare accumulo di carta, utilizzare i contenitori previsti per i rifiuti, evitare di ostruire le grate dei condizionatori e mantenere il livello di igiene generale

Potenziali fonti di rischio in ambienti scolastici e d'ufficio Fumo di tabacco. Nei luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro vige il divieto di fumo. Fumatori attivi corrono rischi sanitari ben documentati da tempo, ma anche l’esposizione al fumo di tabacco ambientale (o fumo passivo) comporta rischi da non sottovalutare. È bene ricordare che il fumo di tabacco è una combinazione di oltre 4000 sostanze chimiche sotto forma di particolato o di gas, in parte presenti come tali nel tabacco e entrati a far parte del fumo, in parte frutto delle modificazioni dovute alla temperatura prodotta dalla combustione del tabacco. La miscela contiene un’ampia gamma di sostanze tossiche, irritanti o cancerogene.

Potenziali fonti di rischio in ambienti scolastici e d'ufficio Arredamento. In condizioni di cattiva gestione e manutenzione, gli arredi possono agire come serbatoi per muffe, microrganismi e allergeni. Ad esempio, in caso di accumulo d’acqua o di alta umidità è favorito lo sviluppo di muffe e funghi. Inoltre una manutenzione inadeguata può facilitare l’accumulo di polvere, che costituisce un ottimo ricettacolo per i microrganismi, tra cui tipicamente gli acari della polvere. Umidità. Se l'acqua o in generale l'umidità si accumula sul soffitto, sulle pareti o sotto la pavimentazione, gli agenti inquinanti biologici quali muffe e batteri possono iniziare a crescere e proliferare. La conseguenza è il rilascio di spore e dei prodotti metabolici nell'aria.

Potenziali fonti di rischio in ambienti scolastici e d'ufficio Prodotti per la pulizia. La qualità dell’aria indoor può essere influenzata da alcune sostanze presenti nei prodotti per la pulizia, come disinfettanti, detergenti, sgrassatori, lucidi per mobili, ecc., che possono rilasciare sostanze chimiche tossiche o irritanti. È buona norma ventilare gli ambienti in cui siano stati applicati tali prodotti. Apparecchi ed impianti elettrici. La presenza di numerosi apparecchi elettrici negli ambienti dove si trascorre molto tempo comporta l’emissione di campi elettromagnetici tali da determinare, a volte, effetti sul comfort e sulla salute. È bene rispettare le generali norme di buona pratica, come, ad esempio quella di tenersi a distanza dai monitor dei computer, dalle stampanti, fotocopiatrici e altri dispositivi e impianti elettrici.

Stress Lavoro- correlato La valutazione del rischio concernente lo stress richiede: A) identificazione delle fonti di stress - possiamo riferirci a due tipi di rischi: quelli ambientali > rumorosità eventuale, (controllabile, tuttavia, anche agendo sui comportamenti) carenze eventuali nell’igiene ambientale quelli psicosociali contesto di lavoro funzione e cultura organizzativa, ruolo nell’organizzazione sviluppo di carriera modalità di presa delle decisioni, stili di gestione e di controllo relazioni interpersonali mobilità e trasferimenti scarso equilibrio tra lavoro e vita privata; contenuto del lavoro > tipo di compito > carico, ritmi ed orario di lavoro

Stress Lavoro- correlato B) decisione in merito alle azioni che è necessario intraprendere occorre sempre agire per prevenire lo stress, per eliminarlo o ridurlo. Programmare una politica specifica in materia di stress e/o intervenire attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress individuato.: misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore; di assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai team di lavoro; di portare a coerenza responsabilità e controllo sul lavoro; di migliorare l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro, Lo stress legato all’attività lavorativa può essere prevenuto o neutralizzato riorganizzando l’attività professionale, migliorando il sostegno sociale e prevedendo una ricompensa adeguata (cfr. fondo di istituto) agli sforzi compiuti dai lavoratori.

COME PREVENIRE LO STRESS LAVORO CORRELATO Si possono ottenere validi risultati con cambiamenti organizzativi piuttosto semplici quali: Lasciare al lavoratore tempo sufficiente perché possa svolgere il proprio lavoro in modo soddisfacente. Fornire al lavoratore una descrizione chiara del lavoro da svolgere. Ricompensare il lavoratore per una buona prestazione di lavoro. Prevedere modalità attraverso le quali il lavoratore possa esprimere le proprie lamentele e far sì che esse vengano prese in considerazione seriamente tempestivamente. Commisurare il grado di responsabilità al grado di autorità del lavoratore. Esplicitare gli obiettivi e i valori dell'organizzazione del lavoro e adeguarli il più possibile agli obiettivi e valori personali del lavoratore. Favorire il controllo del lavoratore sul prodotto finale del proprio lavoro e stimolare il giusto orgoglio per il risultato ottenuto. Promuovere la tolleranza, la sicurezza e la giustizia sul posto di lavoro. Eliminare i fattori di nocività di tipo fisico. Individuare fallimenti e successi delle azioni passate e future di promozione della salute sul lavoro, le relative cause e conseguenze; imparare a evitare i fallimenti e a favorire i successi, proponendosi il graduale miglioramento dell'ambiente di lavoro e della salute

COME PREVENIRE LO STRESS LAVORO CORRELATO Le componenti presenti nel lavoro che possono essere prese in considerazione sono i miglioramenti organizzativi per prevenire lo stress legati all'attività lavorativa e i conseguenti danni alla salute, con particolare riguardo ai seguenti elementi: Orario di lavoro. Predisporre gli orari di lavoro in modo da evitare conflitti con esigenze e responsabilità extralavorative. Gli orari dei turni a rotazione dovrebbero essere stabili prevedibili, con rotazione in avanti (mattino–pomeriggio). Partecipazione e controllo. Consentire ai lavoratori di partecipare alle decisioni o alle misure che hanno ripercussioni sul loro lavoro. Quantità di lavoro assegnato. Assicurare che gli incarichi affidati siano compatibili con le capacità e le risorse del lavoratore e consentire possibilità di recupero dopo l'esecuzione di compiti particolarmente impegnativi sul piano fisico o mentale. Riconoscimento di compensi a carico del Fondo di Istituto Contenuto. Stabilire le mansioni in modo che il lavoro risulti dotato di significato, stimolante, compiuto e fornisca l'opportunità di esercitare le proprie competenze. Ruoli. Definire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di lavoro. Ambiente sociale. Offrire possibilità di interazione sociale, ivi inclusi sostegno emotivo sociale e aiuto fra i collaboratori. Prospettive future. Evitare ambiguità per quanto riguarda la sicurezza del posto di lavoro e le prospettive di sviluppo professionale; promuovere la formazione permanente e la capacità di inserimento professionale.

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