Fire Safety Engineering MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, SOCCORSO PUBBLICO e DIFESA CIVILE DPR 37/98 e D.M. 4/5/98 Fire Safety Engineering Le procedure di prevenzione incendi per l’esame progetto in deroga Ing. P. Suriano Comando Provinciale VV.F. Lecco ex di Milano
PROGRAMMA Le fonti normative alla base degli E.P. in deroga Cenni alla F.S.E. per gli esami progetto in deroga La modulistica e la documentazione tecnica La tempistica ed i danè €€€ nella deroga Casi pratici ed applicazioni di deroghe
ATTIVITA’ SOGGETTA AI CONTROLLI DEI VVF DM 16/02/1982 RICHIESTA ESAME PROGETTO Art. 4 Legge 996/65 Art. 5 DPR 577/82 Art. 2 DPR 37/98 RICHIESTA DEROGA Art. 6 DPR 37/98 RICHIESTA DI SOPRALLUOGO PER IL RILASCIO DEL CPI Legge 996/65 DPR 577/82 Art. 3 DPR 37/98 e Art. 3.5 DIA RICHIESTA RINNOVO C.P.I. CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI
Il C.P.I. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio nei locali, attivita', depositi, impianti ed industrie pericolose, individuati, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza (articolo 16 del D.Lgs 8/3/06 N°139 Riassetto VVF) Agli stabilimenti ed impianti che comprendono, come parti integranti del proprio ciclo produttivo, più attività singolarmente soggette al controllo da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, dovrà essere rilasciato un unico «Certificato di prevenzione incendi» relativo a tutto il complesso e con scadenza triennale» (articolo unico del D.M. 16/02/1982).
Procedure di P.I. e definizione di deroga REGOLAMENTO DPR N° 37/98 Procedure di P.I. e definizione di deroga approccio classico Derogare:porre con un provvedimento legislativo un’eccezione rispetto ad una regola contenuta in un’altra norma giuridica (ad esempio una legge dello Stato) Art. 6. Procedimento di deroga. 1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalità stabilite dall’articolo 5 del D.M. 4 maggio 1998, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
RICHIESTA con indicate: Art. 6 DEROGA RICHIESTA con indicate: DISPOSIZIONI DA DEROGARE CARATTERISTICHE E/O VINCOLI ESISTENTI PER CUI C’E’ IMPEDIMENTO ALL’APPLICAZIONE NORMATIVA VALUTAZIONE RISCHI AGGIUNTIVI PER MANCATA OSSERVANZA DISPOSIZIONI DA DEROGARE MISURE TECNICHE ALTERNATIVE CHE COMPENSANO IL RISCHIO AGGIUNTIVO PARERE COMANDO VV.F. ENTRO 30 GG. AUTORIZZAZIONE DIREZIONE REGIONALE VV.F. ENTRO 60 GG.
Art. 6 DEROGA Modello PIN2_Deroga
Le novità in Lombardia per l’E.P. in deroga Direttive della Dir. Reg. Lomb. VVF. in merito alle rihieste di deroga ed alle istruttorie dei Comandi Provinciali VVF Linee guida alle istruttorie di deroga (07_01_2010)
Esempio applicativo degli esami progetto in deroga Esempio 1 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F. per E.P. in deroga Esempio 2 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F. per E.P. in deroga Esempio 3 iter procedurale di deroga e costi del servizio Esempio 4 iter procedurale di deroga e costi del servizio
Le tariffe di Prevenzione Incendi Articolo 7 comma 1 del DM 4 MAGGIO 1998: La durata dei servizi di prevenzione incendi espressi in ore è riportata nell’allegato VI del suddetto DM Articolo 7 comma 2 del DM 4 MAGGIO 1998: Per le deroghe, la durata del servizio è calcolata sulla base di quella prevista per i pareri di conformità del progetto delle corrispondenti attività, maggiorata del cinquanta per cento Articolo 7 comma 3 del DM 4 MAGGIO 1998: Qualora la richiesta interessi più attività singolarmente elencate nell'allegato al decreto del Ministero dell‘Interno 16 febbraio 1982, e s.m.i., la durata del servizio è pari a quella complessivamente risultante dalla durata prevista per ogni singola attività
Le tariffe di Prevenzione Incendi Decreto 3 febbraio 2006 Aggiornamento delle tariffe per i servizi a pagamento resi dal CNVVF, ai sensi della legge 26 luglio 1965 Esame progetto tariffa oraria 44 € Rinnovo C.P.I tariffa oraria 44 € Sopralluogo tariffa oraria 48 € Tabella riassuntiva
Le tariffe di Prevenzione Incendi Quesito di chiarimento sulle tariffe di prevenzione applicabili nel procedimento di esame progetto in deroga nell’approccio classico. Studio PIAI di Conegliano (TV) anno 2002
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Attuazione del D.M. 9/5/07 approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio ai procedimenti di deroga FSE
Breve cenno alla FSE ai sensi del D.M. 9/5/07 codici di calcolo, modelli numerici fluidodinamici con reazione chimica, analisi numerica, pre-processing e post-processing. Costi & Benefici in vs delle applicazioni e dei campi dell’ingegneria (aeronautica, missilistica, balistica, ingneria chimica, etc….) Simulazione degli scenari d’incendio mediante codici di calcolo I ferri del mestiere sono hardware & software, ma anche esperienza e “due diligence” e/o deontologia professionale. Realtà , esperimenti, validazione dei modelli numerici C.F.D. (computational fluids dynamics) Esempio di Smoke_View
Fase I Fase II DEFINIZIONE del PROGETTO OBIETTIVI CRITERI di PRESTAZIONE (valori Numerici) INCENDI di PROGETTO Valori Numerici Fase II Scelta MODELLO Di CALCOLO Analisi Risultati Ipotesi progetto SOMMARIO TECNICO Documentazione SGSA PROGETTO FINALE
Per approfondire l’argomento Lettera Circolare DCPST/4921 del 17/07/2007 Allegato alla Lettera Circolare DCPST/427 del 31/03/2008
Procedure di P.I. per deroga NUOVO APPROCCIO F.S.E. DECRETO 9 MAGGIO 2007 Procedure di P.I. per deroga Art. 4. Procedimento di deroga. 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista dall’allegato I al medesimo decreto deve essere integrata da una valutazione sul rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni cui si intende derogare e dalle misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo, determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico, ivi comp reso il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio
Procedure di P.I. per deroga NUOVO APPROCCIO F.S.E. DECRETO 9 MAGGIO 2007 Procedure di P.I. per deroga Art. 4. Procedimento di deroga. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la documentazione tecnica prevista In conformità a quanto stabilito dall’art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell’interno 4 maggio 1998, la durata del servizio al fine di determinare l’importo del corrispettivo dovuto, è calcolata sulla base di quella prevista per il parere di conformità del progetto determinata a norma del precedente art. 3, comma 3 maggiorata del cinquanta per cento. Art. 3.3 comma 3 del Decreto 9 maggio 2007 (costi della deroga FSE)
Procedure di P.I. per deroga NUOVO APPROCCIO F.S.E. DECRETO 9 MAGGIO 2007 Procedure di P.I. per deroga Domanda di deroga (art. 4) Oltre a quanto previsto dal D.M. 4.5.1998, la documentazione tecnica deve essere integrata con: la valutazione sul rischio aggiuntivo e le misure tecniche compensative determinate utilizzando le metodologie dell’approccio ingegneristico il documento contenente il programma per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA). il versamento del corrispettivo dovuto calcolato sulla base della durata del servizio prevista per il parere di conformità (numero di ore stabilito moltiplicato per un fattore pari a due) maggiorata del cinquanta per cento.
Procedure di P.I. per deroga NUOVO APPROCCIO F.S.E. DECRETO 9 MAGGIO 2007 Procedure di P.I. per deroga Dichiarazione di inizio attività FSE (art. 5) La dichiarazione di inizio attività (art. 3 D.M. 4.5.1998) deve contenere anche una dichiarazione sull’attuazione del programma relativo al sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA art. 6)
Procedure di P.I. per deroga NUOVO APPROCCIO F.S.E. DECRETO 9 MAGGIO 2007 Procedure di P.I. per deroga Sistema di gestione della sicurezza antincendio (SGSA) (art. 6) L’ SGSA è necessario per tenere sotto controllo tutti i parametri che hanno determinato la scelta degli scenari di incendio in base ai quali sono state individuate le specifiche misure di protezione. L’ SGSA deve essere verificato dai VV.F. in concomitanza con la visita sopralluogo finalizzata al rilascio del c.p.i. e successivamente in occasione dei rinnovi e comunque ogni sei anni. Per tale verifica deve essere corrisposto un importo pari a quello dovuto per il “primo sopralluogo” tale importo deve essere sommato a quello necessario per la richiesta del c.p.i. o del rinnovo.
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Esempio applicativo degli esami progetto in deroga Esempio 1 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F. per E.P. in deroga Esempio 2 di nota di trasmissione alla Dir. Reg. Lomb. VV.F. per E.P. in deroga Esempio 3 iter procedurale di deroga e costi del servizio Esempio 4 iter procedurale di deroga e costi del servizio
DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO ORGANIZZAZIONE P.I. DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO COMANDI PROVINCIALI DIREZIONI REGIONALI Rilascio Certificato Prevenzione Incendi (CPI dopo un parere di conformità e un sopralluogo) Deroghe a regole tecniche Emanazione regole tecniche Il miglioramento delle comunicazioni e delle informazioni attraverso il sito internet ufficiale del C.N.VV.F. www.vigilfuoco.it
grazie