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Claudia Gistri Area Ambiente e Sicurezza CERTIQUALITY S.R.L. IL SISTEMA DI EMISSION TRADING PER I GAS AD EFFETTO SERRA Milano, 8 Marzo 2005 Inquadramento.

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Presentazione sul tema: "Claudia Gistri Area Ambiente e Sicurezza CERTIQUALITY S.R.L. IL SISTEMA DI EMISSION TRADING PER I GAS AD EFFETTO SERRA Milano, 8 Marzo 2005 Inquadramento."— Transcript della presentazione:

1 Claudia Gistri Area Ambiente e Sicurezza CERTIQUALITY S.R.L. IL SISTEMA DI EMISSION TRADING PER I GAS AD EFFETTO SERRA Milano, 8 Marzo 2005 Inquadramento generale e struttura delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra (Decisione della Commissione del 29 gennaio 2004)

2 DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 Art. 6 : LAUTORIZZAZIONE ad emettere gas a effetto serra contiene: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attività e delle emissioni dell'impianto; c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso; d) disposizioni in tema di comunicazioni, e e) obbligo di restituire quote di emissioni pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile,come verificate a norma dell'articolo 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno. Inquadramento Linee Guida CE per il monitoraggio

3 ITALIA: rilasciate le prime autorizzazioni (MATT/MAP) provvisorie in attesa del giudizio CE su PNA; a seguito di tale giudizio, lAutorità si riserva di confermare, adeguare o revocare le autorizzazioni. Si rimane in attesa: Disposizioni sul monitoraggio (da iniziare a decorrere dal 1/1/2005) Disposizioni sulla comunicazione dei dati (da trasmettere nel 2006 per i dati del 2005) Nel TRANSITORIO è necessario fare riferimento alle linee guida per il monitoraggio della CE Nel TRANSITORIO è necessario fare riferimento alle linee guida per il monitoraggio della CE. E stato diffuso (www.minambiente.it) un documento di lavoro di interpretazione delle linee guida.www.minambiente.it DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

4 ITALIA: Interpretazione nazionale – Documento di lavoro del 14.02.05. Tra le altre, contiene precisazioni sui seguenti argomenti: Incertezza ammissibile: il gestore assume unincertezza massima ammissibile pari allaccuratezza dello strumento di misura utilizzato. Metodologia di misura : richiedere aggiornamento dellautorizzazione Accreditamento dei laboratori: fino al 07, ci si può servire di lab. che applicano le metodiche di riferim. (anche se non ancora accreditati) Temporanea inapplicabilità della metodologia di livello standard: trasmettere comunicazione allautorità competente Livelli di approccio: fonti minori si richiedono livelli immediatamente inferiori a quelli per le fonti maggiori, per le de minimis si può fare una stima con metodi esterni al sistema dei livelli DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

5 ITALIA: Interpretazione nazionale – Documento di lavoro del 14.02.05 Garanzie offerte da sistemi di gestione ambientale certificati: si ribadisce lutilità dei SGA (14001 e EMAS) Livelli di approccio per dato attività combustibili gassosi e liquidi: viene differenziato gas da liquido Misura della quantità e della qualità del gas bruciato in torcia: equivalenza tra livello 1 e 2 per f.e., transitorio di 6 mesi per dato attività (si accettano metodologia ad hoc) Calcolo in maniera aggregata: cioè per combustibile solo se più accurato di calcolo per ciascun combustibile e ciascuna fonte Approccio semplificato per i combustibili da biomassa DIRETTIVA 2003/87/CE del 13 ottobre 2003

6 LINEE GUIDA CE PER IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE Decisione della Commissione 29/01/04 Le linee guida si basano sui principi di monitoraggio e comunicazione espressi nellallegato IV della Direttiva 2003/87/CE. E composta da 11 Allegati: linee guida generali (Allegato I); linee guida specifiche relative alle emissioni di combustione provenienti dalle attività figuranti nellelenco di cui allallegato I della direttiva 87/03/CE (Allegato II); linee guida specifiche per gli impianti delle categorie di attività riportate nellelenco dellAllegato 1 della direttiva 87/03/CE (Allegati III ÷ XI). Riesame della Commissione entro 31.12.06

7 LINEE GUIDA CE PER IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE Decisione della Commissione 29/01/04 ALLEGATO I - è costituito dai 12 capitoli: 1Introduzione 2Definizioni 3Principi di monitoraggio e comunicazione 4Monitoraggio 5Comunicazione 6Conservazione delle informazioni 7Assicurazione e controllo della qualità 8Fattori di emissione 9Elenco di biomasse neutre in termini di CO 2 10Determinazione di dati e fattori specifici alle singole attività 11Formato delle comunicazioni 12Categorie utilizzate per la comunicazione delle emissioni

8 LINEE GUIDA CE PER IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE Decisione della Commissione 29/01/04 Fonte: un punto o processo individualmente identificabile dellimpianto, da cui vengono emessi GHG. Emissioni di processo: emissioni di GHG diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni volute o non volute tra sostanze o dalla loro trasformazione. Periodo di riferimento: periodo coincidente con un anno civile, per il quale le emissioni devono essere monitorate e comunicate conformemente allart. 14, pgf 3 della direttiva. Lotto: il lotto è sottoposto a campionamento rappresentativo e su di esso viene effettuata la caratterizzazione del contenuto medio di energia e del tenore medio di carbonio, nonché di altri aspetti di interesse della composizione chimica.

9 LINEE GUIDA CE PER IL MONITORAGGIO E LA COMUNICAZIONE Decisione della Commissione 29/01/04 Livello: metodologia specifica per la determinazione dei dati relativi allattività, dei fattori di emissione e dei fattori di ossidazione o di conversione. Livello di certezza: la misura in cui il responsabile della verifica è convinto che nelle conclusioni della verifica sia stato dimostrato se le informazioni comunicate per un impianto nel suo complesso contengono o no inesattezze rilevanti. Rilevanza: giudizio professionale del responsabile della verifica in merito al fatto che una singola omissione, dichiarazione inesatta o errore, o insieme di omissioni, dichiarazioni inesatte o errori nei dati presentati nella comunicazione relativa a un impianto siano tali da poter influenzare le decisioni degli utilizzatori.


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