(Provincia di Venezia)

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COS’E’ L’IMU? L’IMU è la nuova imposta sulla casa che ha sostituito la vecchia Ici e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati. Queste le tappe: 1992 (Governo Amato) introduce l’Imposta Straordinaria sugli immobili (ISI); 1993 l’ISI, da straordinaria, diventa ordinaria con il D.Lgs. 504/1992 istitutivo dell’ICI; 2008 è soppressa l’ICI sulla prima casa; 2011, aprile, (D.Lgs. 23 sul federalismo municipale) fa sparire l’ICI sostituendola con l’IMUP (Imposta Municipale Propria) con decorrenza 2014; 2011, dicembre, (decreto salva Italia) anticipa al 2012 l’entrata a regime sperimentale dell’imposta.

OGGETTO DELL’IMU L’IMU colpisce il possesso di qualunque immobile, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. L’imposta, quindi, è dovuta per il possesso dei: • fabbricati (in cui rientrano anche i fabbricati rurali ad uso sia abitativo sia strumentale); • aree fabbricabili; • terreni (in cui rientrano sia quelli agricoli sia quelli incolti).

CHI DEVE PAGARE L’IMU: I SOGGETTI PASSIVI I soggetti passivi sono : • il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; • l’ex coniuge affidatario della casa coniugale; • il concessionario di aree demaniali; • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

CHI DEVE PAGARE L’IMU: I SOGGETTI PASSIVI /2 Costituisce, quindi, presupposto per il pagamento dell’IMU il possesso degli immobili già assoggettati ad ICI (fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli) e di altri immobili in precedenza non considerati imponibili, quali i terreni non coltivati. Diversamente dall’ICI, l’IMU si applica anche all’abitazione dove il contribuente risiede e dimora abitualmente (l’abitazione principale). Anche i fabbricati rurali ad uso strumentale (cioè utilizzati per l’attività dell’impresa agricola), già esclusi dall’ICI, sono imponibili. Nel caso di coniugi divorziati o separati soggetto passivo è l’assegnatario con diritto alla detrazione ordinaria eventualmente maggiorata di €. 50,00 per ogni figlio minore di anni 26 fino ad un massimo di €. 400,00.

COME SI CALCOLA L’IMPOSTA DOVUTA? L’IMU da pagare dipende dalla base imponibile dell’immobile posseduto, dall’aliquota, dalla quota di possesso e dal periodo di possesso. Esempi: Nel caso di immobile posseduto per intero e tutto l’anno, l’imposta annuale si calcola moltiplicando il valore imponibile per l’aliquota. Nel caso di immoblile posseduto dal contribuente al 30% a decorrere dal 20.05.12, si dovrà tener conto anche della quota di possesso (30%) oltre che del periodo di possesso (7 mesi, cioè 7 dodicesimi). Per il calcolo del periodo di possesso vale la stessa regola dell’ICI: viene considerato un mese intero di possesso il mese nel quale il possesso si verifica per almeno 15 giorni.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU?/1 fabbricati La base imponibile dell’IMU è il valore degli immobili. Per le aree edificabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, cioè il valore di mercato. Per i fabbricati la base imponibile è un valore convenzionale che si ottiene moltiplicando la rendita catastale, da rivalutare del 5%, per i seguenti nuovi coefficienti:

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU?/2 coefficienti d moltiplicazione per tipologia catastale 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria catastale A/10) e nelle categorie catastale C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5; 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5. Questo moltiplicatore è elevato a 65 dal 1° gennaio 2013; 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU?/3 RIDUZIONE DEL 50 % DELLA BASE IMPONIBILE per i fabbricati di interesse storico o artistico per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU?/4 Fabbricati del gruppo D Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Per l’anno 2012, il decreto è stato emanato il 5 aprile 2012.

COME SI CALCOLA LA BASE IMPONIBILE IMU?/5 terreni per i terreni agricoli o incolti la base imponibile è costituita dal valore convenzionale ottenuto moltiplicando il reddito dominicale del terreno (così come risulta dal catasto), da rivalutare del 25%, per i seguenti coefficienti: 110, nel caso di terreni appartenenti ed utilizzati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; 135, per tutti gli altri terreni.

L’ABITAZIONE PRINCIPALE L’abitazione principale consiste in: • una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto; • nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ne consegue che se il contribuente risiede in una casa composta da più unità immobiliari, una sola unità sarà considerata abitazione principale, mentre le altre saranno considerate come abitazioni diverse da quella principale con applicazione della relativa aliquota ordinaria.

LE PERTINENZE DELL’ ABITAZIONE PRINCIPALE Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle accatastate nelle categorie: • C/2: magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unità immobiliare abitativa; • C/6: stalle, scuderie, rimesse, autorimesse; • C/7: tettoie. Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale soltanto una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. Se la soffitta e la cantina, entrambe classificabili in C/2, sono accatastate unitamente all’abitazione principale, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza classificata in C/6 o C/7.

QUALI SONO LE ALIQUOTE DELL’IMU? La legge stabilisce tre distinte aliquote: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di tre punti per mille (tra 4,6 e 10,6 per mille); Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille, che i Comuni possono aumentare o diminuire di due punti per mille (tra 2 e 6 per mille); Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 2 per mille, che i Comuni possono diminuire di un punto (fino all’1 per mille).

ESTENSIONE DELL’ ALIQUOTA RIDOTTA AD ALTRE FATTISPECIE Le aliquote per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano anche: alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge; e, se il comune lo ha previsto nel proprio regolamento, all’abitazione non locata posseduta da: anziani o disabili che risiedono in istituti di ricovero o sanitario; cittadini italiani residenti all’estero.

LA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE Per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è riconosciuta, oltre all’aliquota ridotta, anche una detrazione pari a € 200 per il periodo durante il quale si protrae la destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica. Ad esempio, se l’abitazione è posseduta da due coniugi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 100 (€ 200/2). Se, invece, l’abitazione è posseduta da 4 soggetti passivi che vi risiedono e dimorano per l’intero anno, a ciascuno di essi spetta la detrazione di € 50 (€ 200/4).

Detrazioni e residenza Se i componenti del nucleo familiare stabiliscono la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione principale e per le relative pertinenze devono essere uniche per nucleo familiare indipendentemente dalla dimora abituale e dalla residenza anagrafica dei rispettivi componenti.

ALTRI CASI DI DETRAZIONE La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a: le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

LA MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE La detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale anche se non fiscalmente a carico. La maggiorazione non può superare €. 400,00 (8 figli) e, pertanto, l’importo complessivo della detrazione (€. 200,00) e della maggiorazione non può risultare superiore a €. 600,00.

CALCOLO DELLA MAGGIORAZIONE Il diritto alla maggiorazione spetta fino al compimento del 26° anno di età, per cui si decade dal beneficio dal giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento. Per potere computare l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che: il compimento del 26° anno di età si verifichi dal 15° giorno del mese in poi; la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

AGEVOLAZIONI PER I TERRENI Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro- silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all’imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: a) del 70 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500; b) del 50 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; c) del 25 per cento dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

QUALI SONO LE ALIQUOTE DELL’IMU DEL NOSTRO COMUNE? Queste sono le aliquote deliberate per il nostro Comune: Aliquota ordinaria pari al 7,6 per mille; Aliquota ridotta per abitazione principale pari al 4 per mille; detrazione per abitazione principale €. 200,00; ulteriore detrazione per figli minori di 26 anni €. 50,00 fino ad un massimo di €.400,00; Aliquota ridotta per immobili rurali ad uso strumentale, pari al 1 per mille.

Dichiarazione imu Per le case acquistate nel corso del 2012, è anche necessario presentare la dichiarazione Imu, entro il 30 settembre.

QUANDO SI PAGA L’IMU?/1 Per il 2012 è previsto un regime speciale per il pagamento dell’IMU: L’acconto va pagato secondo le regole e le aliquote base del tributo, senza tener conto delle eventuali variazioni alle aliquote e alle detrazioni che i Comuni possono aver già deliberato. Mentre per la generalità degli immobili è previsto il pagamento in due rate, per l’abitazione principale il contribuente può decidere di pagare in tre rate.

QUANDO SI PAGA L’IMU?/2 Il pagamento degli immobili diversi dall’abitazione principale si paga in due rate: la prima entro il 18 giugno e il saldo entro il 17 dicembre (ambedue sono il primo giorno feriale utile successivo alla scadenza di legge del 16 del mese). Il pagamento della prima rata è effettuato in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base. La seconda rata è versata a saldo d’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, considerando le eventuali variazioni intervenute nella disciplina del tributo. Per i fabbricati rurali censiti al catasto terreni l’acconto IMU non è dovuto: si paga tutto a dicembre dopo l’iscrizione al catasto fabbricati da farsi entro il 30 novembre.

QUANDO SI PAGA L’IMU?/3 Il pagamento dell’imposta dovuta per l’abitazione principale: Possibilità di pagamento in tre rate: la prima entro il 18 giugno, la seconda entro il 17 settembre (primo giorno feriale utile dopo la scadenza di legge del 16) e la terza entro il 17 dicembre. Le prime due rate dovranno essere corrisposte ciascuna in misura pari ad un terzo dell’imposta annua. La terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio delle precedenti rate. Possibilità di pagamento in due rate: la prima entro il 18 giugno e dovrà essere pari al 50% dell’imposta annua e la seconda entro il 16 dicembre a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno a conguaglio della prima rata.

Modalità di versamento dell’IMU tramite modello F24 L’IMU si può pagare unicamente attraverso il modello F24 (almeno finché non sarà istituito un apposito bollettino postale), tramite il servizio di home banking fornito dalla propria banca, oppure tramite il servizio "F24 Web" sul sito dell'Agenzia delle Entrate, o ancora tramite un indermediario abilitato, come ad esempio il Caf. Fino al 31 maggio 2013, il modello "F24" oggi in circolazione potrà essere comunque utilizzato. In questo caso, l'indicazione per il pagamento dell'Imu troverà spazio nell'apposita sezione "Ici e altri tributi locali I soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche, secondo quanto previsto. Nell’indicazione delle somme versate, il contribuente dovrà indicare in modo distinto la parte dell’imposta dovuta al Comune da quella di pertinenza statale.

I nuovi codici tributo F24 per il pagamento dell’IMU Codici tributo per pagamento IMU con il modello F24 (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E) Tipologia immobili Comune Stato Abitazione principale 3912 … Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 … Terreni 3914 3915 Aree fabbricabili 3916 3917 Altri fabbricati 3918 3919 INTERESSI DA ACCERTAMENTO 3923 … SANZIONI DA ACCERTAMENTO 3924 …

RIEPILOGO SCADENZE DATA PER DATA PER I CITTADINI PER IL COMUNE 18 GIUGNO ACCONTO Entro questa data va versato l’acconto pari al 50% dell’imposta calcolato sull’aliquota base (0,4 per prima casa) (0,76 altri immobili) (0,1 rurali strumentali). Oppure pari ad 1/3 per i proprietari di prima casa che optano per le tre rate. Sui rurali strumentali l’acconto è del 30%. 30 GIUGNO Il Comune iscrive nel proprio bilancio il gettito IMU convenzionale stimato dal Ministero dell’Economia e “aggiorna” (cioè taglia) conseguentemente il fondo di riequilibrio

RIEPILOGO SCADENZE DATA PER DATA PER I CITTADINI PER IL COMUNE 17 SETTEMBRE SECONDA RATA per i proprietari di abitazione principale che scelgono di pagare in tre rate. 30 SETTEMBRE Entro questa data deve essere presentata la dichiarazione IMU per le case acquistate nel 2012 (entro 90 gg se acquistati dopo il 30 settembre). 30 SETTEMBRE Il Comune DEVE stabilire entro questa data le aliquote definitive anche se già deliberate in precedenza.

RIEPILOGO SCADENZE DATA PER DATA PER I CITTADINI PER IL COMUNE 30 NOVEMBRE Rurali da accatastare I fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni devono essere iscritti al catasto edilizio urbano. ------------------

RIEPILOGO SCADENZE DATA PER DATA PER I CITTADINI PER IL COMUNE 17 DICEMBRE SALDO Si deve calcolare l’imposta dovuta su base annua alla luce delle aliquote definitivamente fissate da Stato e Comune; Si sottrae l’importo già versato in acconto e suddividere il saldo tra quota statale e comunale. 10 DICEMBRE Fino a 7 giorni dalla scadenza del saldo il Governo può modificare: le aliquote base; I margini discrezionali dei Comuni; L’ammontare della detrazione per prima casa.

Esempio di calcolo 1/1 Consideriamo una casa di categoria catastale A/3, di circa 100 metri quadrati, con rendita catastale non rivalutata di 945,11 euro, adibita come abitazione principale, abitata da una famiglia di 4 persone con 2 figli di età inferiore a 26 anni. Si deve, come per l’ICI, rivalutare la rendita del 5% Rendita catastale rivalutata del 5%: 945,11 + 5% = 992,37

Esempio di calcolo 1/2 Si applica il moltiplicatore previsto dalla norma per il tipo di categoria catastale Rendita catastale rivalutata e adeguata al moltiplicatore: 992,37 x 160 = 158.779,2

Esempio di calcolo 1/3 Si applica l’aliquota deliberata dal Comune Valore catastale di riferimento x aliquota: 158.779 x 0,4% = 635,11

Detrazione prima casa: Esempio di calcolo 1/4 Si applica la detrazione per prima casa Detrazione prima casa: 635,11 - 200,00 = 435,11

Esempio di calcolo 1/5 Si applica la detrazione (eventuale) per figli minori di 26 anni Detrazione figli: 453,11 – (50 x 2)= 353,11 (importo dovuto) Ipotesi di pagamento in due rate: 353,11/2= 177,00 codice tributo 3912 Prima rata 17 giugno = €.177,00 Saldo 17 dicembre = (353,11??)-177,00=176,00(?) Ipotesi di pagamento in tre rate: 353,11/3=118 Prima rata 17 giugno = €. 118,00 Seconda rata 17 settembre = €. 118,00 Saldo 17 dicembre = (353,11??)-118,00-118,00=117,00(?)

Esempio di calcolo 2/1 Consideriamo un negozio con rendita catastale di €. 1.651,00 Si deve, come per l’ICI, rivalutare la rendita del 5% Rendita catastale rivalutata del 5%: 1.651,00 + 5% = 1.733,55

Esempio di calcolo 2/2 Si applica il moltiplicatore previsto dalla norma per il tipo di categoria catastale Rendita catastale rivalutata e adeguata al moltiplicatore: 1.733,55 x 55 = 95.345,25

È determinata cosi l’imposta da versare Esempio di calcolo 2/3 Si applica l’aliquota deliberata dal Comune Valore catastale di riferimento x aliquota: 95.345,25 x 0,76% =724,62 È determinata cosi l’imposta da versare

Ipotesi di pagamento in due rate: Esempio di calcolo 2/4 Ipotesi di pagamento in due rate: 724,62/2= 362,00 Prima rata 17 giugno = €.362,00 di cui: Quota Stato =362,00/2= 181,00 codice tributo 3919 Quota comunale=362,00/2= 181,00 codice tributo 3918 Saldo 17 dicembre = (724,62??)-362,00=363,00(?)

Esempio di calcolo 3/1 Consideriamo una casa tenuta a disposizione con rendita catastale di €. 921,00 Si deve, come per l’ICI, rivalutare la rendita del 5% Rendita catastale rivalutata del 5%: 921,00 + 5% = 967,05

Esempio di calcolo 3/2 Si applica il moltiplicatore previsto dalla norma per il tipo di categoria catastale Rendita catastale rivalutata e adeguata al moltiplicatore: 967,05 x 160 = 154.728,00

È determinata cosi l’imposta da versare Esempio di calcolo 2/3 Si applica l’aliquota deliberata dal Comune Valore catastale di riferimento x aliquota: 154.728,00 x 0,76% =1.175,93 È determinata cosi l’imposta da versare

Ipotesi di pagamento in due rate: Esempio di calcolo 3/4 Ipotesi di pagamento in due rate: 1.175,93/2= 588,00 Prima rata 17 giugno = €.362,00 di cui: Quota Stato =588,00/2= 294,00 codice tributo 3919 Quota comunale=362,00/2= 294,00 codice tributo 3918 Saldo 17 dicembre = (724,62??)-362,00=363,00(?)

Le aliquote degli altri Comuni COMUNE PRIMA CASA ALTRI IMMOBILI Campolongo Maggiore 5,5 9,1 Ceggia 4,0 9,0 Caorle 3,0 Eraclea 9,7 Marcon 3,8 7,6 Meolo 5,0 Mirano 10,0 Musile di Piave 8,6 Noale Noventa di Piave Portogruaro San Stino di Livenza San Michele al Tagliamento 9,8 Scorzè Spinea 4,5 9.5

L’IMU on line A breve, probabilmente entro la settima prossima, nel sito del Comune sarà disponibile l’applicativo “IMU on-line”. Con questo strumento l’Amministrazione intende agevolare i cittadini nel calcolo e nel versamento dell’imposta. Sarà resa disponibile la banca dati comunale. Ogni contribuente, per mezzo di accreditamento, avrà accesso ai propri dati. Una volta verificata l’esattezza degli stessi potrà procedere nella compilazione guidata del calcolo e del relativo F24.

CASI PRATICI Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

CASI PRATICI Se due coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi comuni in che modo possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? E, inoltre, se i due coniugi hanno due figli di età non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione? Nel caso in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e, pertanto, entrambi i coniugi possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale. Per quanto riguarda la maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l’immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

CASI PRATICI Per poter usufruire della maggiorazione per i figli è richiesto che questi siano fiscalmente a carico? No, poiché le uniche condizioni richieste dalla legge sono che i figli abbiano un’età non superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’abitazione principale.

CASI PRATICI Se padre e figlio possiedono ognuno il 50% di un immobile in cui vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il figlio, il padre può usufruire delle agevolazioni per abitazione principale? Le agevolazioni per abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso di specie solo il figlio potrà usufruire dell’aliquota ridotta e della intera detrazione di € 200. Il padre, invece, non può usufruire di alcuna agevolazione e, pertanto, sarà tenuto per lo stesso immobile al pagamento del tributo come “altro fabbricato” utilizzando l’aliquota relativa ad immobili diversi dall’abitazione principale. Per l’IMU, infatti, non è prevista la possibilità da parte dei comuni di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito a parenti.

CASI PRATICI Se un soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento dell’IMU può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? Le agevolazioni per l’abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Pertanto, nel caso di specie, non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare l’IMU senza usufruire delle agevolazioni in discorso, considerando l’immobile come abitazione a disposizione.

CASI PRATICI Se due soggetti hanno un immobile in comproprietà e uno possiede il 30% e l’altro il 70%, ed entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nello stesso immobile, la detrazione di € 200 spetta in parti uguali o in proporzione alle quote di possesso? Nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di € 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

CASI PRATICI Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione principale, cosa accade nel caso in cui la cantina risulta accatastata unitamente all’abitazione? Il contribuente può intendere come pertinenza dell’abitazione principale soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie: C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. In tale limite rientra anche la pertinenza accatastata unitamente all’abitazione principale. Per cui, nel caso prospettato, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in tale categoria rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale.

CASI PRATICI Come bisogna calcolare l’IMU nel caso in cui due pertinenze, ad esempio soffitta e cantina, siano accatastate unitamente all’abitazione principale, tenendo conto del fatto che se dette pertinenze fossero accatastate separatamente sarebbero incluse nella categoria catastale C/2? In tal caso, non essendo possibile scindere le due unità accatastate unitamente all’abitazione, il contribuente può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale solo per un’altra pertinenza, ad esempio un garage, classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

Confronto ICI – IMU TERRENI Reddito Dominicale + rivalutazione 25% x coeff. moltiplicatore 75 Reddito Dominicale + rivalutazione 25% x coeff. moltiplicatore 135 (coeff. 110 in caso di coltivatori diretti – imprenditori agricoli professionali

Confronto ICI – IMU aliquote Ab. Principale + pertinenze: esente (era prevista una detrazione di €. 120,00 aumentabili a 200,00 in caso di invalidi e pensioni sociali) Ab. in comodato + pertinenze: esente Altri immobili 7 per mille 4 per mille (salvo modifiche) Detrazione €. 200,00 + 50,00 per ogni figlio convivente minore di 26 anni fino ad un massimo 8 figli per una detrazione complessiva teorica di €. 600,00) 7,6 per mille (salvo modifiche)

Moltiplicatori Base Imponibile Fabbricati ICI IMU Categoria catastale da A/1 a A/9: 100 160 Categoria catastale A/10: 50 80 Categoria catastale B: 140 140 Categoria catastale C/1: 34 55 Categoria catastale C/2, C/6 e C/7: 100 160 Categoria catastale C/3, C/4 e C/5: 100 140 Categoria catastale D (escluso D/5): 50 60 per il 2012; 65 dal 2013 Categoria catastale D/5: 50 80

Confronto ICI – IMU Assimilazioni abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a genitori o figli; l’unità immobiliare spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile (diritto di abitazione); l’unità immobiliare, non locata, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari; l’unità immobiliare, non locata, posseduta cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) Ex coniugi assimilata (esenzione) per entrambi l’unità immobiliare spettante al coniuge superstite ai sensi dell’art. 540 del codice civile (diritto di abitazione); possibile Possibile Paga il 100% l’assegnatario

Confronto ICI – IMU pertinenze unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 (cantina, garage, posto auto, box, soffitta) che siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale). unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7 (cantina, garage, posto auto, box, soffitta) che siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale) con il limite massimo di una pertinenza per categoria catastale.

Confronto ICI – IMU riduzioni Imposta ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, cioè liberi da cose, persone e in essi non siano in corso lavori, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione). Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, cioè liberi da cose, persone e in essi non siano in corso lavori, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione) e di dichiarazione ministeriale. Base imponibile ridotta del 50% per i fabbricati storici D.Lgs. 42/2003 ex L. 1089/39 (vincolo monumentale) ed ex L. 1497/39 (vincolo ambientale: ad es. case rurali lungo Via Fausta).

Coltivatori Diretti – Imprenditori Agricoli Professionali ICI IMU Abitazione Principale ESENTE ALIQUOTA ABITAZIONE Fabbricato strumentale ESENTE ALIQUOTA RIDOTTA Terreni agricoli RIDUZIONE PER FASCE RIDUZIONE PER FASCE Base Imponibile ICI Base Imponibile IMU Esenzione Da € 0,00 a € 25.882,84 Da € 0,00 a € 6.000,00 riduzione del 70% Da € 25.882,84 a € 61.974,83 Da € 6.000,00 a € 15.500,00 riduzione del 50% Da € 61.974,83 a € 103.291,38 Da € 15.500,00 a € 25.500,00 riduzione del 25% Da € 103.291,38 a € 129.114,22 Da € 25.500,00 a € 32.000,00 Nessuna riduzione Oltre € 129.114,22 Oltre € 32.000,00 Il Decreto “Salva Italia” fa rientrare nella tassazione: abitazioni di residenza dei coltivatori diretti –imprenditori agricoli professionali, e fabbricati strumentali (ex annessi rustici) ovvero gli immobili all’interno dei quali avviene stoccaggio, lavorazione, confezionamento ecc. del prodotto agricolo. Le aree edificabili possedute e condotte da CD-IAP, previa dichiarazione, continuano ad essere considerate, ai fini della tassazione, come terreni agricoli.