a cura di Clelia Buccico

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Transcript della presentazione:

a cura di Clelia Buccico L’INTERPELLO a cura di Clelia Buccico

L’interpello E’ una istanza rivolta all’Amministrazione Finanziaria per conoscere la corretta interpretazione di una norma e la relativa applicazione ad un caso concreto.

Diritto di interpello In base alla normativa vigente esistono le seguenti forme di interpello: Interpello “ordinario” di cui all’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n.212 (nota come “Statuto del contribuente”) Interpello CFC di cui all’art.167 e 168 del TUIR Interpello “speciale” (disapplicativo) di cui al comma 8 dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/73 Interpello “speciale” (antielusivo) di cui all’art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Interpello ordinario Norma introduttiva -» Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei contribuenti”) Regolamento attuativo -» Decreto del Ministro delle finanze 26 aprile 2001, n. 209, emanato in attuazione dell’art. 11, c.5, L. n.212/2000 Prassi amministrativa -» Circolare del Ministero delle finanze 18 maggio 2000, n. 99/E; Circolare dell’Agenzia delle Entrate 31 maggio 2001, n. 50/E; Circolare n. 7/E del 3 Marzo 2009.

FONTI Interpello ordinario Articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto dei contribuenti”) 1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all‘Amministrazione Finanziaria, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria … segue

FONTI Interpello ordinario … segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 La risposta dell'amministrazione finanziaria, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, é nullo. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

Interpello ordinario … segue FONTI Interpello ordinario … segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, l'amministrazione finanziaria può rispondere collettivamente, attraverso una circolare o una risoluzione tempestivamente pubblicata ai sensi dell'articolo 5, comma 2. … segue

FONTI Interpello ordinario … segue art. 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 5. Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono determinati gli organi, le procedure e le modalità di esercizio dell'interpello e dell'obbligo di risposta da parte dell'amministrazione finanziaria. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, relativo all'interpello della amministrazione finanziaria da parte dei contribuenti.

Interpello ordinario CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO AMBITO SOGGETTIVO Interpello ordinario CHI PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO Tutti i contribuenti che vantano un interesse personale, concreto ed esistente (non è necessaria l’assistenza di professionisti) I soggetti tenuti per legge ad adempimenti tributari per conto di altri. CHI NON PUÒ PRESENTARE ISTANZA DI INTERPELLO I soggetti che non hanno un interesse immediato e personale; Le associazioni di categoria o enti rappresentativi di interessi diffusi (quali ad esempio gli ordini professionali).

PRESUPPOSTO Interpello ordinario Obiettiva condizione di incertezza di una norma primaria o secondaria Mancanza d’interpretazione da parte dell’A.F. (non ha fornito soluzione interpretative a casi analoghi a quello prospettato mediante circolari, risoluzioni, istruzioni o note pubblicate nella banca dati “Documentazione tributaria” disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.it) Previsioni normative equivoche Non può essere presentata istanza per i casi per i quali è previsto il ricorso all’ interpello “speciale” di cui alla L. n. 413/91 (d.m. n 209 del 26/04/2001, art.1, co 1)

QUANDO PRESENTARE L’ISTANZA Interpello ordinario L’istanza può essere presentata solo prima di porre in essere il comportamento rilevante ai fini tributari La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria Se l’istanza non è preventiva L’Agenzia può fornire la risposta Non si producono però gli effetti tipici dell’interpello (quali il vincolo per gli uffici ad emettere atti di accertamento conformi alla soluzione interpretativa fornita)

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA Interpello ordinario D.M. 26 aprile 2001 n. 209 Emanato in attuazione della L.212/00 Modalità (Art. 1, c. 4) Consegna a mano, ovvero spedizione tramite servizio postale, in plico senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento (A.R.) La forma è libera Da indirizzare (Art. 2, c. 2) alla Direzione Regionale delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente -» Tutti i contribuenti alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso -» solo le amministrazioni centrali dello Stato gli enti pubblici a rilevanza nazionale Le imprese di grandi dimensioni (superiori ai 300 milioni di euro di fatturato presentano alla Direzione centrale tramite la direzione regionale )

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA Interpello ordinario OGGETTO La trattazione delle istanze di interpello è ripartita in ragione della competenza a gestire il tributo. Tra le competenze dell’ Agenzia delle Entrate vi sono: Le imposte sui redditi; L’imposta sul valore aggiunto; L’imposta di registro; L’imposta sulle successioni e donazioni; L’imposta di bollo; Le tasse sulle concessioni governative; L’imposta sugli intrattenimenti; L’IRAP (la competenza a gestire l’interpello spetta all’amministrazione che esercita sulla stessa imposta i poteri di accertamento, e quindi all’Agenzia delle Entrate, salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia) Altri tributi minori

CONTENUTO DELL’ISTANZA Interpello ordinario D.M. n. 209/2001 Art. 3 “l’istanza deve contenere a pena di inammissibilità” Dati identificativi dell’istante Circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale con l’indicazione della soluzione proposta Indicazione del domicilio al quale far pervenire la risposta (anche fax o e-mail) Sottoscrizione da parte dell’istante o da chi ne ha la rappresentanza -» violazione sanabile in caso di richiesta dell’ufficio entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza Art. 4, c. 4, D.M. n. 209/2001 Allegazione della documentazione non in possesso dell’ufficio -» l’ufficio può chiedere, una sola volta, l’integrazione della documentazione. La richiesta interrompe i termini per la risposta, che ripartono dalla data di ricezione da parte dell’ufficio dell’integrazione che deve essere fornita con le stesse modalità per l’inoltro dell’istanza

RISPOSTA DELL’AGENZIA Interpello ordinario L’Agenzia deve fornire una risposta scritta e motivata entro 120 giorni dal ricevimento della istanza In caso di mancata risposta nel termine si forma il silenzio – assenso (vedi differenze con interpello disapplicativo art.37-bis comma 8) La Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ha il potere di sostituirsi alla D.R.E. competente per fornire la risposta ai quesiti inviati all’organo periferico In caso di un elevato numero di istanze presentate da più soggetti relativi alla stessa questione o questioni analoghe l’A.F. può fornire una risposta collettiva attraverso una circolare o risoluzione da pubblicare su “Documentazione tributaria” e comunicando agli interessati gli estremi del provvedimento (Art. 4, c. 5, D.M. n. 209/2001)

RISPOSTA DELL’AGENZIA Interpello ordinario CALCOLO DEI GIORNI UTILI PER LA RISPOSTA In caso di consegna diretta -» dalla data del protocollo dell’ufficio; In caso di raccomandata con A.R. -» dalla data dell’A.R. In caso di richiesta di regolarizzazione della sottoscrizione dell’istanza -» dalla data dell’avvenuta sottoscrizione In caso di richiesta di integrazione della documentazione -» riparte dalla data di ricezione della documentazione integrativa Nel caso di presentazione dell’istanza ad ufficio incompetente -» dalla data di ricezione da parte dell’ufficio competente

RISPOSTA DELL’AGENZIA EFFETTI DEL SILEZIO - ASSENSO Interpello ordinario EFFETTI DEL SILEZIO - ASSENSO Il silenzio assenso si forma trascorsi inutilmente 120 gg dalla presentazione dell’istanza; Si intende che l’A.F. concordi con la soluzione prospettata dall’istante; Eventuali atti di accertamento (a contenuto impositivo o sanzionatorio) emessi in contrasto con la soluzione prospettata dal contribuente sono nulli

RISPOSTA DELL’AGENZIA Interpello ordinario SUCCESSIVA RETTIFICA DELL’ A.F. ALLA RISPOSTA FORNITA SULL’INTERPELLO SE IL CONTRIBUENTE SI E’ GIA’ ADEGUATO ALLA PRIMA RISPOSTA - non gli si può contestare alcunché; eventuali atti dell’A.F. sono nulli SE IL CONTRIBUENTE NON SI E’ GIA’ ADEGUATO ALLA PRIMA RISPOSTA sono dovute solo le imposte e gli interessi, scaturenti dal mancato adeguamento alla nuova risposta non sono dovute le sanzioni (Stesso criterio si applica nel caso in cui la prima risposta sia stata fornita in assenza di esposizione in modo chiaro e univoco del comportamento e della soluzione prospettata)

Diversa applicazione dell’interpello ordinario Il legislatore ha previsto anche un diverso utilizzo dell’interpello ordinario (vedi art.167 Tuir disciplina CFC) In taluni casi da strumento a favore del contribuente (nel senso sopra visto di richiesta di interpretazione di una norma per un’applicazione della stessa ad un caso concreto) si trasforma in strumento a tutela dell’Amministrazione finanziaria italiana (il contribuente deve cercare di dimostrare che il suo comportamento è corretto)

Interpello CFC La normativa CFC prevede che il reddito conseguito dalla controllata estera residente in paesi a fiscalità privilegiata è imputato – a prescindere dalla sua effettiva percezione – al soggetto residente controllante (in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili). Quindi per procedere all’imputazione dei redditi per trasparenza è necessario che: oltre al controllo, esista una partecipazione agli utili del soggetto non residente ancora posseduta alla data di chiusura dell’esercizio della controllata

Interpello CFC La normativa in materia di imprese estere partecipate non si applica se i soggetti residenti, tramite apposita istanza di interpello, dimostrino alternativamente: Che la società non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale nello stato o territorio nel quale ha sede; Che dalle partecipazioni possedute non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Interpello CFC Al fine di ottenere la disapplicazione della disciplina CFC è necessario inoltrare in via preventiva l’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate. E’ sufficiente dimostrare anche una sola delle cause di disapplicazione per ottenere l’accoglimento dell’istanza da parte dell’Agenzia delle Entrate Ai sensi dell’articolo 167, comma 5 TUIR, l’interpello da presentare all’Agenzia delle Entrate è quello di cui all’articolo 11 della Legge 212/200 (statuto del contribuente) Tuttavia il richiamo all’articolo 11 individua solo ed esclusivamente le procedure indicate nella disposizione suddetta, essendo profondamente diverse le finalità dell’interpello.

Interpello CFC Art.167 Dpr 917/86 Se un soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, i redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero partecipato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute. Tali disposizioni si applicano anche per le partecipazioni in soggetti non residenti relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto.

Interpello CFC Art.168 Dpr 917/86 Salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo, la norma di cui all'articolo 167 si applica anche nel caso in cui il soggetto residente in Italia detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite societa' fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione non inferiore al 20 per cento agli utili di un'impresa, di una societa' o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis; tale percentuale e' ridotta al 10 per cento nel caso di partecipazione agli utili di societa' quotate in borsa. La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto.

Interpello CFC Art.167, comma 5, lett. b) Dpr 917/86 Le disposizioni del comma 1 non si applicano se il soggetto residente dimostra che: b) dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Per i fini di cui al presente comma, il contribuente deve interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo statuto dei diritti del contribuente. In tal caso l’interpello è accolto se il soggetto residente dimostra alternativamente che: A) la società non residente svolga un’effettiva attività industriale o commerciale nel paese estero; B) dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Interpello speciale disapplicativo Norma introduttiva -» articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358 Norma di riferimento -» articolo 37-bis del D.P.R. n. 600/73 Regolamento attuativo -» Decreto del Ministro delle finanze 19 giugno 1998, n. 259 Prassi amministrativa -» Circolari del Ministero delle finanze 19 dicembre 1997, n. 320/E e 18 maggio 2000, n. 99/E; Circolare 7/E del 3 Marzo 2009.

Interpello “speciale” (disapplicativo) Art. 37-bis D.P.R. 600/1973 8) Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

La relazione ministeriale di accompagnamento all’articolo 7 del d. lgs La relazione ministeriale di accompagnamento all’articolo 7 del d.lgs. n. 358/1997, introduttivo dell’articolo 37-bis del d.P.R. n. 600/1973, precisa che la disposizione in commento “… introduce un principio di civiltà giuridica e di pari opportunità tra il fisco ed il contribuente. E’ noto che sono state introdotte nel nostro ordinamento una pluralità di norme sostanziali, con lo scopo di limitare comportamenti elusivi: spesso queste norme, a causa della loro inevitabile imprecisione, provocano indebite penalizzazioni per comportamenti che non hanno nulla di elusivo. Se le norme possono essere disapplicate quando il contribuente le manipola per ottenere vantaggi indebiti, occorre che lo siano quando condurrebbero a penalizzazioni altrettanto indebite”. • L’elencazione della tipologia di norme antielusive specifiche non è tassativa ma aperta. Il comma 8 infatti, dopo aver accennato a deduzioni, detrazioni, crediti di imposta, chiude l’elencazione con un generico richiamo “ad altre posizioni soggettive”.

Interpello disapplicativo ed interpello antielusivo E’ possibile chiedere al Direttore regionale delle Entrate la disapplicazione di una norma antielusiva specifica, dimostrando che nel caso di specie l’effetto elusivo che la norma mira a colpire non può verificarsi (art. 37-bis, comma 8, del d.P.R. n. 600/1973; Decreto del Ministero delle Finanze n. 259 del 19.6.1998) da non confondere con INTERPELLO ANTIELUSIVO Sull’applicabilità dell’art. 37-bis del d.P.R. n. 600/1973 ad una specifica operazione, compiuta o da compiere, è possibile chiedere, seguendo una determinata procedura, un parere alla Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, per il tramite della Direzione Regionale delle Entrate competente in relazione al domicilio fiscale del richiedente (in precedenza anche al Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive) (art. 21 della legge n. 413/1991; Decreto del Ministero delle Finanze n. 195 del 13.6.1997)

L’interpello disapplicativo Art. 37-bis D.P.R. 600/1973 La tipologia di interpello in esame non è finalizzata a fornire al contribuente un parere in ordine ad una questione interpretativa, ma attraverso un provvedimento del Direttore Regionale, viene eccezionalmente disapplicata una norma antielusiva che, altrimenti, troverebbe applicazione nel caso specifico da lui prospettato

L’interpello disapplicativo antielusivo Art. 37-bis D.P.R. 600/1973 La risposta del Direttore della D.R.E deve essere fornita entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato La procedura dell’interpello disapplicativo, da esaurirsi complessivamente in 90 giorni, prevede 2 fasi: Una prima fase di istruttoria dell’istanza da parte dell’ufficio locale, al termine della quale esso redige un proprio parere motivato da trasmettere al Direttore Regionale, entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza; Una seconda fase di istruttoria e di decisione, di durata pari a 60 giorni, presso la Direzione Regionale che termina con un provvedimento definitivo del Direttore Regionale da emanarsi entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza.

L’interpello disapplicativo antielusivo Art. 37-bis D.P.R. 600/1973 In caso di assenza di risposta da parte dell’A.F. la normativa di riferimento non prevede la formazione del silenzio assenso. L’A.F. è comunque tenuta a fornire una risposta

Interpello speciale antielusivo Norma introduttiva -» Articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 Regolamenti attuativi -» Decreti del Ministro delle finanze 13 giugno 1997, n. 194 e 195 Prassi amministrativa -» Circolari del Ministero delle finanze 28 maggio 1998, n. 135/E; 18 maggio 2000, n. 99/E; Circ 5/E del 24/02/2009; Circ. 7/E del3/03/2009

L’interpello speciale antielusivo L.413/1991 art. 21 L’art. 16, comma 1, del D.L. n. 185/2008 - convertito nella L. n. 2/2009 - modifica la disciplina dell’interpello antielusivo di cui all’art. 21 della L. n. 413/1991, al fine di adeguare il relativo procedimento all’intervenuta soppressione del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive, avvenuta ad opera dell’art. 29, comma 4, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, conmodificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248. Sul punto, la circ. n. 40/E del 27 giugno 2007 aveva precisato che non era più possibile ricorrere al Comitato consultivo a fronte del silenzio-assenso della Direzione Centrale Normativa e Contenzioso (trascorsi 60 giorni dalla presentazione dell’istanza di interpello) ovvero qualora il contribuente non intendesse uniformarsi al parere ricevuto. Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 16, comma 1, lettera a), del D.L. n. 185/2008, il procedimento di interpello antielusivo risulta incardinato esclusivamente presso l’Agenzia delle Entrate. Vedasi anche Circ. n. 5/E del 24 febbraio 2009

L’interpello speciale antielusivo L.413/1991 art. 21 Consente al contribuente di richiedere all’Amministrazione finanziaria un preventivo parere sull’applicazione a casi concreti di talune disposizioni antielusive: • operazioni elencate nella norma antielusiva (art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973); • redditi conseguiti attraverso interposizione di persona (art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973); • qualificazione delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza (art. 108, comma 2, del Tuir); • operazioni concluse con imprese localizzate in paradisi fiscali extra UE (art. 110, commi 10 e 11, del Tuir). Si può richiedere il preventivo parere all’Agenzia delle Entrate fornendole tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione tributaria della fattispecie prospettata. La mancata comunicazione del parere da parte dell’Agenzia delle Entrate entro 120 giorni e dopo ulteriori 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente equivale a silenzio-assenso

L’interpello speciale antielusivo L.413/1991 art. 21 L’Agenzia delle Entrate, tramite la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, deve comunicare il proprio parere al contribuente entro 120 giorni dalla richiesta (cioè dalla data di presentazione dell’istanza alla Direzione Regionale competente); In caso di mancata risposta entro tale termine il contribuente potrà diffidare l’Agenzia ad adempiere entro i successivi 60 giorni; La mancata risposta da parte della Direzione Centrale entro 60 giorni dalla data di ricevimento della formale diffida ad adempiere del contribuente equivale a silenzio- assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente.

Circolare n. 7/E del 3 marzo 2009: non impugnabili le risposte dell’A.F. alle istanze di interpello Secondo la circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 3 marzo 2009, le risposte fornite dagli uffici a seguito della presentazione delle istanze di interpello (ordinario, antielusivo e disapplicativo) non sono impugnabili da parte dei contribuenti La circolare precisa, infatti, che tali atti non hanno natura provvedimentale e non contengono la manifestazione di una pretesa impositiva: infatti, il contribuente è libero di uniformarsi o meno all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.

Circolare n. 7/E del 3 marzo 2009 Con la circ. n. 7/E del 3 marzo 2009 fornisce istruzioni agli uffici in ordine alla gestione del contenzioso derivante dalla impugnazione dei pareri resi in relazione alle diverse tipologie di interpello: • interpello ordinario (art. 11 della L. 27 luglio 2000, n. 212), attivabile qualora ricorrano “obiettive condizioni di incertezza” sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie; • interpello antielusivo (art. 21 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), strumentale all’ottenimento di un parere in relazione a talune fattispecie potenzialmente elusive; • interpello disapplicativo (art. 37-bis, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600), strumentale alla disapplicazione di norme sostanziali di carattere antielusivo.

Circolare n. 7/E del 3 marzo 2009 Tutte le tipologie di interpello sono accomunate dalle seguenti caratteristiche: • la risposta vincola l’Agenzia delle Entrate esclusivamente nei confronti dell’istante, limitatamente al singolo caso prospettato (nell’ipotesi che la fattispecie concreta rappresentata sia completa e veritiera); • la risposta non vincola il contribuente, il quale è libero di non uniformarsi al parere, ferma restando la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di verificare, in sede di accertamento, il rispetto della soluzione interpretativa fornita.

Circolare n. 7/E del 3 marzo 2009 Il paragrafo 4) classifica gli interpelli in due categorie: interpelli diretti ad acquisire un parere, riferito a un caso concreto, circa la corretta interpretazione di una norma tributaria (interpello ordinario) o sulla preventiva qualificazione di un’operazione come potenzialmente elusiva (interpello antielusivo); interpelli diretti ad ottenere una valutazione circa la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione di uno specifico regime tributario o per la disapplicazione di disposizioni di carattere antielusivo (interpello disapplicativo). In entrambi i casi, la risposta dell’Amministrazione non determina effetti vincolanti nei confronti del contribuente, che resta libero di uniformarsi o meno all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate . Ne consegue che la risposta all’interpello non è impugnabile con ricorso alla Commissione tributaria provinciale.

Circolare n. 7/E del 3 marzo 2009 Il paragrafo 4.1) precisa che “La non impugnabilità delle risposte all’interpello si giustifica, essenzialmente, alla luce della loro natura di atti amministrativi non provvedimentali”. Le risposte agli interpelli mancano, infatti, dei caratteri dell’autoritarietà e dell’esecutorietà, propri dei provvedimenti amministrativi, in ragione del carattere non vincolante della risposta nei confronti del contribuente, e del carattere della esecutività, dal momento che il parere “non produce nei confronti del richiedente effetti diretti ed immediati”. Il paragrafo 4.2), inoltre, precisa chele risposte agli interpelli non hanno natura di atto impositivo, in quanto non contengono la manifestazione di una pretesa impositiva. L’esercizio del potere impositivo è, infatti, “rimandato ad un momento eventuale e successivo, coincidente con l’emanazione di un atto lesivo della sfera giuridica del contribuente e, come tale, impugnabile con ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente”

Consiglio di Stato, n.414 del 26 gennaio 2009 Con la decisione n. 414/2009, il Consiglio di Stato è intervenuto nuovamente sul tema del riparto di giurisdizione tra il giudice tributario e quello amministrativo. Il procedimento in questione aveva ad oggetto l’impugnazione del diniego dell’Amministrazione finanziaria sulla richiesta di disapplicazione delle norme antielusive avanzata da una società e il giudice, confermando quanto statuito in primo grado, ha riaffermato la giurisdizione tributaria in base al principio della sua generalità. Parallelamente, la decisione ha dichiarato non autonomamente impugnabile il provvedimento di diniego: i motivi di illegittimità di quest’ultimo potranno essere fatti valere dal contribuente solo in sede di impugnazione dell’eventuale successivo e consequenziale atto di accertamento adottato dall’Ufficio sulla base proprio di quelle norme antielusive di cui si chiedeva originariamente la disapplicazione.

Sintesi Confronto tra le forme di interpello Antielusivo (art. 21, L. n. 413/91) Disapplicativo (art. 37-bis, D.P.R. n. 600/73) Ordinario (art. 11, L. n. 212/2000) Presupposti per la presentazione dell’istanza casi concreti ai quali non si rendono applicabili le disposizioni contenute nelle seguenti norme : a) articoli 37, comma 3, e 37-bis del DPR n. 600/73; b) articoli 108, comma 2, del Tuir; impossibilità pratica del verificarsi degli effetti elusivi temuti dal fisco obiettiva incertezza di una norma primaria o secondaria Mancanza di interpretazione da parte dell’A.F. previsioni normative equivoche

Sintesi Confronto tra le forme di interpello Antielusivo Disapplicativo Ordinario Presentazione Istanza preventiva Istanza preventiva (il mancato rispetto non preclude in via di principio la possibilità di acquisire il parere dell’A.F. ma non si producono gli effetti tipici Tempistica della risposta 120 gg + 60 90 gg 120 gg Effetti della mancata risposta in caso di mancata risposta entro 120 gg -» diffida in caso di mancato parere entro ulteriori 60 gg - » silenzio-assenso Non si produce silenzio -assenso in caso di mancato parere -» silenzio-assenso

Sintesi Confronto tra le forme di interpello Antielusivo Disapplicativo Ordinario Effetti ottenimento di un parere valido ai fini e nell’ambito del rapporto tributario e solo per operazioni potenzialmente elusive Il parere reso risulta vincolante unicamente per la medesima Amministrazione – i cui atti eventualmente emessi in difformità dalla risposta fornita al contribuente in sede di interpello sono da ritenersi NULLI – e non anche per il contribuente istante, il quale non è obbligato ad uniformarsi al parere espresso. l’adeguamento al parere comporta la non punibilità ai fini penali disapplicazione di una norma antielusiva nel caso concreto prospettato ottenimento di un parere, al quale il contribuente può non uniformarsi la risposta è efficace esclusivamente nei confronti del contribuente istante e limitatamente al caso prospettato nell’istanza la risposta vincola l’operato degli uffici, che non potranno emettere atti di accertamento in contrasto con la soluzione interpretativa fornita