15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO PERCHE… NON ABBIAMO LAREA CONTRATTUALE DEI DOCENTI PROMESSA DAL GOVERNO Il nostro contratto economico è scaduto da 11 mesi,

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15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO PERCHE… NON ABBIAMO LAREA CONTRATTUALE DEI DOCENTI PROMESSA DAL GOVERNO Il nostro contratto economico è scaduto da 11 mesi, il Governo non ha emanato lAtto di indirizzo che apre le trattative, ed il recupero proposto – 3,7% è nettamente insufficiente a coprire il recupero dellinflazione reale. Riteniamo che non si attui una riforma europea della scuola con insegnanti riciclati (maestri che devono insegnare linglese), bidelli puericultori, docenti tutorati, famiglie e studenti chiamati ad appropriarsi del nostro lavoro. Il Collegio ritorni sovrano nella didattica e sia presieduto da un docente – Preside elettivo; al dirigente rimangano le decisioni sulla gestione.

Gli Esami di Stato con commissione interna e, dal prossimo anno, con tests predisposti e corretti dallInvalsi, dequalificano lesame, sostituendo la valutazione professionale – che fa parte della nostra funzione – con una valutazione burocratica; Chiediamo un organismo nazionale rappresentativo della docenza – Consiglio Superiore della Docenza - che abbia potere decisionale e possa confrontarsi con Governo e Parlamento sullo status giuridico che si vuole dare ai docenti; Le nostre future lauree non siano solo per linsegnamento, non creino dunque gabbie professionali, e non precludano laccesso alla ricerca; 15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO PERCHE…

15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO PERCHE… Non vogliamo lassunzione diretta da parte delle scuole, che non rispetta lart. 97 della Costituzione, ed introduce criteri privatistici e clientelari; Una scuola con un numero sempre più elevato di precari e di Co.co.co non può funzionare; Una scuola in cui non si vuole investire, nonostante gli impegni assunti nelle sedi europee, è una scuola destinata allimpoverimento umano e culturale.

QUALE FUTURO HA LA SCUOLA ITALIANA? LUNEDI 15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO IN PIAZZA SAN BABILA - ORE 10:00 MILANO

XIV LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N TESTO UNIFICATO SANTULLI - NAPOLI

Funzione docente PROGETTO DI LEGGE N La funzione docente, quale funzione rivolta a contribuire allo sviluppo personale e culturale delle giovani generazioni, è una primaria risorsa professionale della nazione. Decreto Legislativo 16 aprile 1994, art. 395: La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dellattività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica delle giovani generazioni

La Repubblica, riconosce e valorizza il lavoro dellinsegnante, sia come singolo, sia nelle libere associazioni professionali, ne promuove la libertà e ne garantisce la qualità, attraverso un efficace sistema di reclutamento, la formazione iniziale e continua, lo sviluppo di carriera la retribuzione per merito

statuto degli insegnanti La Repubblica detta le norme che definiscono lo statuto degli insegnanti, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, nel contesto dellautonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche

Principi e criteri dello statuto estensione e applicazione dello statuto degli insegnanti ai docenti di tutte le istituzioni scolastiche e formative del sistema nazionale di istruzione e di formazione garanzia dellautonomia della professione docente e della libertà di insegnamento quali strumenti di attuazione del pluralismo nonché della qualità e dellefficacia della prestazione professionale e del servizio di istruzione e di formazione; definizione dei diritti e dei doveri fondamentali che caratterizzano la professione docente e le sue articolazioni

determinazione delle modalità in cui si esprime lautonomia e la libertà di insegnamento, in particolare attraverso la definizione del rapporto tra funzione docente, compiti dellorgano collegiale dei docenti e dirigenza scolastica valutazione e verifica delle prestazioni di ogni titolare della funzione docente ai fini della progressione economica e di carriera definizione delle modalità di assegnazione delle singole funzioni ai docenti

istituzione di un albo nazionale dei docenti del sistema nazionale di istruzione e di formazione, suddiviso in sezioni regionali determinazione delle modalità e degli strumenti organizzativi e procedurali per assicurare la trasparenza delle attività rese nellesercizio della funzione docente ai cittadini, ai genitori e agli studenti regolamentazione delle incompatibilità della professione di docenti con lo svolgimento di altre specifiche funzioni, attività e professioni

Articolazioni della professione docente 3 distinti livelli di docente (dopo un tirocinio) (tirocinio) - iniziale – ordinario - esperto

gerarchia La collocazione in livelli è riconoscimento di professionalità maturata ed opportunamente certificata e non implica sovraordinazione gerarchica ?

PER ENTRARE NELLA SCUOLA Si deve: 1.aver conseguito la laurea specialistica 2.essere assunti dallIstituzione scolastica con contratto temporaneo di formazione lavoro per un tirocinio una volta superato positivamente il periodo di tirocinio si ha accesso allAlbo Nazionale dei docenti.

PER DIVENTARE INSEGNANTE INIZIALE con assunzione con contratto a tempo indeterminato Si deve: essere iscritto nellAlbo Nazionale docenti accedere alle procedure concorsuali per soli titoli, ivi compreso il titolo attestante il superamento positivo del periodo di tirocinio, indette dalle singole istituzioni scolastiche o formative interessate ottenere dalla Commissione giudicatrice il decreto di nomina quale vincitore del concorso.

Commissione giudicatrice La Commissione giuridicatrice è composta: dal Dirigente Scolastico che la presiede dal Dirigente dei Servizi Generali ed Amministrativi, che funge da Segretario da tre docenti appartenenti alla scuola. Lattività della Commissione giudicatrice è sottoposta a vigilanza e controllo da parte dellUfficio Scolastico Regionale. Contro le decisioni della Commissione giudicatrice è ammesso ricorso al Pretore del Lavoro territorialmente competente.

valutazione periodica dellattività docente Una commissione permanente con cadenza quadriennale valuta lattività docente in ordine a: –efficacia dellazione didattica e formativa; –impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dellofferta formativa; –contributo fornito allattività complessiva dellistituzione scolastica o formativa; –titoli professionali acquisiti in servizio.

valutazione periodica dellattività docente La valutazione non ha carattere sanzionatorio, salvo il caso di esito gravemente negativo In tal caso è prevista la sospensione temporanea della progressione economica per anzianità. Le valutazioni periodiche costituiscono credito professionale documentato utilizzabile ai fini della progressione di carriera e vengono raccolte nel port-folio personale del docente.

Commissione permanente di valutazione La Commissione è composta: da un funzionario dellUfficio Scolastico Regionale appartenente alla carriera ispettiva che la presiede dal Dirigente Scolastico o dellIstituzione formativa da 2 docenti esperti appartenenti alla scuola da 2 genitori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo o da un genitore ed un allievo nelle istituzioni scolastiche o formative del secondo ciclo da un rappresentante designato a livello regionale dellorganismo tecnico rappresentativo

PER PASSARE A UN LIVELLO SUPERIORE –I livelli superiori a quello iniziale sono a numero programmato –Il contingente massimo di personale docente per ciascun livello professionale viene determinato annualmente dal ministro dellIstruzione, dellUniversità e della ricerca, di concerto con il ministro delleconomia e delle finanze –La permanenza minima in ogni livello è di 5 anni

PER DIVENTARE ORDINARIO domanda da parte dellinteressato, per ciascuna classe di abilitazione nellistituzione scolastica o formativa si procede alla compilazione di graduatorie distituto degli aspiranti che tengano conto: –della valutazione sulle competenze professionali espressa dalla Commissione permanente di valutazione della istituzione scolastica o formativa di titolarità; –di apposita valutazione espressa del dirigente dellistituzione scolastica o formativa; –dei crediti formativi posseduti e dei titoli professionali certificati. Responsabile della compilazione delle graduatorie è il dirigente dei servizi generali ed amministrativi

valutazione periodica dellattività docente Anche per il docente ordinario è prevista la valutazione quadriennale da parte della commissione permanente in ordine a: –efficacia dellazione didattica e formativa; –impegno professionale nella progettazione ed attuazione del piano dellofferta formativa; –contributo fornito allattività complessiva dellistituzione scolastica o formativa; –titoli professionali acquisiti in servizio.

PER DIVENTARE ESPERTO domanda da parte dellinteressato formazione e concorso volto a verificare il possesso dei requisiti culturali e professionali individuati sulla base di precisi criteri anche di carattere accademico valutazione positiva dei requisiti da parte di apposite Commissioni territoriali permanenti istituite per ogni ordine e grado dai Dirigenti Generali degli Uffici scolastici regionali

Commissioni territoriali permanenti La Commissione, diversa per ordine e grado è composta: da un funzionario dellUfficio appartenente alla carriera ispettiva che la presiede da un dirigente amministrativo dellUfficio con funzioni di segretario da tre docenti esperti con almeno tre anni di anzianità nel livello di appartenenza.

responsabilità docente esperto attività di formazione iniziale di aggiornamento permanente dei docenti coordinamento di dipartimenti o di gruppi di progetto valutazione interna ed esterna collaborazione col dirigente

Istituzione della vicedirigenza E istituita la qualifica di vicedirigente nelle istituzioni scolastiche e formative, cui si accede mediante concorso per titoli ed esami, da svolgere in sede regionale con cadenza periodica. Al concorso sono ammessi, previa selezione per titoli, i docenti ordinari ed esperti in possesso di laurea. I docenti ordinari devono aver maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello di appartenenza.

La figura del vicedirigente Le nomine sono effettuate, secondo lordine di graduatoria, per le sedi disponibili Svolge attività di collaborazione diretta col dirigente La qualifica di vicedirigente implica sovraordinazione gerarchica rispetto alla docenza per le funzioni delegate e nel caso di sostituzione del dirigente.

Funzioni di dirigenza e di consulenza La funzione di dirigente scolastico, è caratterizzata dalla specificità del servizio di istruzione cui il dirigente è preposto e dai legami professionali con la funzione docente. La funzione ispettiva, ovvero di consulenza tecnica, è caratterizzata dallampiezza delle conoscenze e delle competenze maturate nellambito dellistituzione nonché da comprovata capacità e autonomia di ricerca.

Associazionismo professionale Lassociazionismo professionale costituisce libera espressione della professionalità docente e può svolgersi anche allinterno delle istituzioni scolastiche e formative, che ne favoriscono la presenza e lattività e ne tutelano la possibilità di comunicazione attraverso appositi spazi. A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche le associazioni professionali accreditate sono consultate e valorizzate nel merito della didattica, della formazione iniziale e permanente.

Contrattazione e area autonoma Al fine di garantire lautonomia della professione docente e la libertà di insegnamento, sono individuate le materie riservate alla contrattazione nazionale e integrativa regionale A tal fine è istituita larea della funzione docente come articolazione autonoma del comparto scuola. Alle elezioni della R. S. U. partecipa esclusivamente il personale non docente delle istituzioni scolastiche. La retribuzione economica dei docenti è disciplinata attraverso autonoma area di contrattazione in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Organismi tecnici rappresentativi Per garantire la partecipazione dei docenti alle decisioni sul sistema nazionale sono istituiti organismi tecnici rappresentativi della funzione docente, articolati in un organismo unico nazionale e in organismi regionali I membri degli organismi sono determinati in numero non superiore a trenta, di cui venti eletti da tutti i docenti iscritti allalbo nazionale dei docenti istituito per gli organismi regionali, dagli iscritti allalbo della rispettiva regione; i restanti membri sono designati in pari numero dalle associazioni professionali dei docenti iscritti al citato albo nazionale e dalle università e, per gli organismi regionali, dalle università aventi sede nella regione.

Funzioni degli organismi nazionali Lorganismi tecnico rappresentativo nazionale provvede: alla tenuta dellalbo nazionale dei docenti a stabilire i criteri per la formazione iniziale, per labilitazione e per il tirocinio gli standard professionali dei docenti. a redigere e a tenere aggiornato il codice deontologico interviene nei casi di mancato rispetto del codice stesso. Lorganismo tecnico rappresentativo nazionale formula proposte e pareri obbligatori in merito alla determinazione degli obiettivi, dei criteri di valutazione e dei mezzi per il conseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione e di formazione, alle tecniche e alle procedure di reclutamento nonché alla relazione annuale sullo stato della funzione docente.

Funzioni degli organismi regionali Gli organismi tecnici rappresentativi regionali provvedono alla tenuta delle sezioni regionali dellalbo dei docenti alla formulazione di pareri e proposte in materie di competenza dellorganismo tecnico nazionale per quanto riguarda lambito di rispettiva competenza. Ogni organismo tecnico rappresentativo di livello regionale esprime, nel proprio seno, distinte commissioni disciplinari per la scuola dellinfanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e listruzione e la formazione professionale.

progressione economica Ogni livello ha uno stipendio iniziale di ingresso Allinterno di ciascun livello professionale la progressione economica è automatica per anzianità con cadenza biennale Al passaggio di livello è comunque garantito il mantenimento della retribuzione di anzianità fino a quel punto maturata Le cifre economiche sono da quantificarsi in sede di contrattazione collettiva

Cosa dice il contratto Art. 1, comma 1. Il presente contratto collettivo nazionale, per il quadriennio giuridico 2002/2005, e per il biennio economico 2002/2003, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato …

CCNL 2002/ ART. 77 – PROGRESSIONE PROFESSIONALE 1.Al personale scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio ; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA

Una riforma dello stato giuridico come questa 15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO PERCHE… NON VOGLIAMO LUNEDI 15 NOVEMBRE 2004 SCIOPERIAMO IN PIAZZA SAN BABILA - ORE 10:00 MILANO