Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Iscrizione degli alunni stranieri a cura di Maria Antonia Moretti a cura di Maria Antonia Moretti Passaggi.

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Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Iscrizione degli alunni stranieri a cura di Maria Antonia Moretti a cura di Maria Antonia Moretti Passaggi di studenti da formazione a istruzione e viceversa e da istruzione a istruzione DIREZIONE GENERALE Ufficio II Rapporti con la Regione e Progetti europei

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Normativa di riferimento Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1 commi 3 e 6 D.P.R. 394/1999 CAPO VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni Art. 45 (Iscrizione scolastica) Legge 28 marzo 2003 n. 53 Legge 28 marzo 2003 n. 53 Linee guida per laccoglienza e lintegrazione degli alunni stranieri

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1 comma 3

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione come previsto dal presente decreto costituisce per tutti ivi compresi, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della Costituzione, sanzionato come previsto dall'articolo 5. Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76, art.1 comma 6

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 …I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica; b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. D.P.R. 394/1999 CAPO VII - Disposizioni in materia di istruzione, diritto allo studio e professioni - Art. 45 (Iscrizione scolastica)

Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Considerando il tema della prescrittività per le scuole, occorre dire che una nota trae forza dai riferimenti in essa contenuti a norme superiori, quali leggi, decreti, ordinanze ecc. In questo quadro le linee guida rappresentano interpretazioni autorevoli e formulano indicazioni vincolanti nella misura in cui sono solidamente poggiate su norme di altro livello. Le Linee guida [1] La questione va tenuta presente quando si esamina, in particolare, un punto delicatissimo contenuto nelle linee guida: il diritto-dovere degli alunni con cittadinanza non italiana a una istruzione e formazione reale e non monca, incompleta: il conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione e laccesso al secondo ciclo. G. Bettinelli, Lintegrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Da un lato si ribadiscono sia il diritto-dovere degli alunni stranieri allistruzione e alla formazione nei due cicli (D. L.vo 15 aprile 2005, n. 76, art. 1) sia il criterio generale delliscrizione degli alunni neoimmigrati alla classe corrispondente alletà anagrafica (salvo diverse deliberazioni del collegio docenti ai sensi del D.P.R. 394/99 art. 45) esteso a tutto il percorso scolastico, essendo lobbligo scolastico divenuto diritto- dovere fino al 18° anno. Dallaltro non si può fare a meno di riconfermare lobbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo del secondo ciclo (D. L.vo 226/2005, art.1). Le Linee guida [2] G. Bettinelli, Lintegrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Nelle Linee guida di fatto sembra darsi per scontato che per laccesso al secondo ciclo dellistruzione e formazione gli alunni stranieri neoimmigrati debbano possedere il titolo di primo grado o un titolo equivalente. Il problema è, dunque, stabilire cosa significhi titoli equivalenti. Le Linee guida [3] Nel testo emerge un principio di equivalenza quando si dice che è possibile da parte di un Istituto di II grado accogliere giovani stranieri che, per età e in possesso di almeno 9 anni scolarità, hanno diritto di frequentare tale corso…. lobbligo scolastico divenuto diritto-dovere fino al 18° anno. Dallaltro non si può fare a meno di riconfermare lobbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di I grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo del secondo ciclo (D. L.vo 226/2005, art.1). G. Bettinelli, Lintegrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 La ex licenza media vale nove anni di scuola straniera? Su che basi si propone tale equivalenza? Un ragazzo che abbia frequentato regolarmente otto anni di scuola in Inghilterra, America, Germania, Marocco, Cina ecc. non può accedere alla nostra scuola secondaria di secondo grado, segnatamente al sistema dei licei ? Si avrebbe così listituzionalizzazione del ritardo scolastico per tutti gli alunni stranieri neoimmigrati in età di secondo ciclo. Il requisito del possesso dei nove anni di scolarità si riferisce solo agli alunni stranieri neoimmigrati o a tutti gli alunni stranieri, anche a quelli che hanno frequentato nove anni, magari parzialmente, nel nostro paese senza conseguire il titolo di studio di primo grado? Le Linee guida [4] – Questioni aperte G. Bettinelli, Lintegrazione degli alunni stranieri, Linee guida. Tutto chiaro? in

Iscrizione degli alunni stranieri Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero Accertamento della carriera scolastica pregressa Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti allestero Corretta iscrizione nella scuola italiana e prosecuzione degli studi Riconoscimento a tutti gli effetti giuridici dei titoli di studio stranieri per accedere allUniversità, allesercizio delle professioni, al lavoro

Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Normativa di riferimento [1] Legge 144/1999, art. 68 D.P.R. 12 luglio 2000, n.257, Regolamento di attuazione dellart. 68 L. 17 maggio 1999, n. 144 O.M. 90/2001 art. 24 O.M. 90/2001 art. 24 Legge 28 marzo 2003 n. 53: Legge 28 marzo 2003 n. 53: Art.2 lettera i); Art. 7 commi 12 e 13 Art.2 lettera i); Art. 7 commi 12 e 13 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76 Definizione delle norme generali sul diritto- dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53 dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53

Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Normativa di riferimento [2] D.M.86/2004 approvazione modelli di certificazione O.M. 87/2004 Norme concernenti il passaggio dal sistema della formazione professionale e dallapprendistato al sistema dellistruzione, ai sensi dellart.68 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Legge 28 marzo 2003 n. 53 art. 2 c.1 lettera i) i) è assicurata e assistita la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, e viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo ciclo comporta l'acquisizione di crediti certificati che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g) e h);

Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Legge 28 marzo 2003 n. 53 La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata (art.7 comma 12 Legge 28 marzo 2003 n. 53) La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata (art.7 comma 13 Legge 28 marzo 2003 n. 53)

Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Lart. 68 della Legge 144/1999 Lart. 68 della Legge 144/1999 (obbligo di frequenza di attivita' formative fino al diciottesimo anno di eta) stabilisce per i giovani la prosecuzione della propria formazione fino al 18° anno di età. Gli studenti possono assolvere tale obbligo scegliendo di proseguire il proprio percorso formativo sia nel sistema distruzione, sia in quello della formazione professionale di competenza regionale, sia nellesercizio dellapprendistato, anche attraverso percorsi integrati di formazione e di istruzione.

Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Art. 6 D.P.R. 12 LUGLIO 2000, N. 257 art.6 Art. 6 (Passaggio tra i sistemi) Le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale, nellesercizio dellapprendistato, per effetto dellattività lavorativa o per autoformazione costituiscono crediti per laccesso ai diversi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni costituite, allinizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni. Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione professionale tratti da elenchi predisposti allamministrazione regionale o, in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a norma dellarticolo 143, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dallamministrazione provinciale.

Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 D.M.86/ O.M. 87/2004 art.5 Ai sensi del D.P.R. n. 257, art.6, comma 3, sono approvati i modelli di certificazione di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante del decreto: Modello A: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dellapprendistato alle classi degli istituti distruzione secondaria superiore, con esclusione delle quarte e quinte classi degli istituti professionali e degli istituti darte. Modello B: è adottato per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dellapprendistato al sistema dellistruzione ai fini dellammissione allesame di qualifica presso gli istituti di istruzione professionale o allesame di licenza di maestro darte presso gli istituti darte.

Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 O.M. 87/2004 art.1 Il passaggio dal sistema della formazione professionale e dallapprendistato al sistema dellistruzione, previsto dallart. 6 del D.P.R. n. 275/2000…è disciplinato dalle norme della presente Ordinanza, che modificano le norme dellordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90, riguardanti laccesso alle classi della scuola secondaria superiore attraverso esami di idoneità e integrativi, mentre rimangono confermate le altre disposizioni della medesima ordinanza.

Passaggi Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 O.M. 87/2004 artt.2-5 [1] specificano le particolari condizioni che debbono caratterizzare i passaggi al biennio terminale degli Istituti Professionali e degli Istituti d'arte: 1. requisito essenziale (art. 2.2) è il possesso del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro darte; 1. requisito essenziale (art. 2.2) è il possesso del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro darte; 2. in caso di mancanza del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro darte lo studente dovrà sostenere lesame di qualifica/di Stato, previa valutazione dei crediti da parte della Commissione richiamata allart. 2.1, anche in corso d'anno per documentati motivi (art.2.3); 2. in caso di mancanza del diploma di qualifica professionale o della licenza di maestro darte lo studente dovrà sostenere lesame di qualifica/di Stato, previa valutazione dei crediti da parte della Commissione richiamata allart. 2.1, anche in corso d'anno per documentati motivi (art.2.3);

Treviso - Conferenza di servizio 15 novembre 2006 Conclusioni Benché la Legge 53/2003 (art. 2 c.1 lettera i) preveda la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, solo questa seconda tipologia di passaggi risulta normata sotto laspetto delle procedure e delle relative formalizzazioni (D.M.86/ O.M. 87/2004). Per i passaggi tra i diversi indirizzi dellistruzione, data labrogazione della Legge 9/1999 (e relativo Regolamento attuativo), rimangono in vigore le disposizioni dellO.M. 90 /2001