IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SCOLASTICO Giovanni Procopio
CONTRATTO NAZIONALE DELLA SCUOLA L'articolo 39, ultimo comma, della Costituzione italiana dice:" I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce“.
Contratto Nazionale della Scuola Il contratto collettivo è un’espressione di autonomia negoziale delle parti che lo sottoscrivono e non può assolutamente avere efficacia generale per tutti, come avviene per la legge, ma solo per le parti che lo sottoscrivono. D'altronde, l'articolo 45 comma 2 del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così dice: "Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi."
Contratto Nazionale della Scuola É ancora in vigore (gennaio 2009) il Contratto collettivo del comparto scuola 29.11.2007 - quadriennio giuridico 2006/09 e 1° biennio economico 2006/07, aggiornato per la parte retributiva con il Contratto scuola 23 gennaio 2009
La retribuzione La retribuzione per il personale scolastico è un’operazione abbastanza complessa; essa è in parte di competenza degli uffici di segreteria del singolo istituto, in parte è di competenza della Direzione provinciale dei servizi vari (ex Direzione Provinciale del tesoro).
La retribuzione Investe tuttavia anche altri enti come per esempio l'INPDAP, per quanto riguarda il pagamento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o Trattamento di fine servizio (TFS); l'INPS, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione per i contratti a tempo determinato; associazioni sindacali varie, che sottraggono parte del reddito del dipendente scolastico.
La retribuzione L'effettivo incasso dello stipendio dipende da tre fasi fondamentali: 1 - Calcolo dell'ammontare della retribuzione, detta anche liquidazione; 2 - Emissione di un ordine ( mandato di pagamento o ordinativo di pagamento) con il quale la scuola delega un altro ente a pagare, di solito una Banca o un ufficio postale; 3 - Esecuzione, da parte dell'ente tesoriere, dell'ordine ricevuto con immediato incasso della retribuzione da parte del dipendente scolastico.
Stipendio lordo e stipendio netto Lo stipendio lordo è quello che comprende gli importi fissati dal contratto. Per ottenere lo stipendio netto occorre dapprima detrarre le ritenute pensionistiche, previdenziali e assistenziali, e, solo per gli iscritti al sindacato, sindacali. Si ottiene in tal modo una somma detta imponibile fiscale. In base a tale imponibile si calcolano le tasse che sono l'imposta sul reddito detta IRE, dovuta allo Stato, le addizionali regionali, provinciali e comunali, dovute ai rispetti enti impositivi. Come differenza si ottiene l'importo netto da percepire dal dipendente.
Esempio Stipendio Lordo € 1.653, 28 Ritenute assistenziali e previdenziali € 180,66 Ritenuta fiscale IRE € 215,42 Ritenuta per addizionale Regionale IRE anno precedente € 20,30 Ritenuta per addizionale Comunale anno precedente € 6,92 Netto da pagare (1.653,28 -180,66 -215,42 -20,30 -6,92 = 1229,98) € 1.229,98
Retribuzione lorda Per determinare lo stipendio lordo occorre fare la somma di alcuni elementi che possiamo distinguere in trattamento fondamentale e trattamento accessorio. Il trattamento fondamentale è composto da uno stipendio tabellare
Esempio Docente laureato di scuola secondaria di II grado con 0 anni di servizio: Retribuzione annua lorda: € 20.068,42 Retribuzione mensile lorda: 20.068,42/12= € 1.672,37 In tale somma è inglobata la ex indennità integrativa speciale. Gli anni di servizio da considerare per il personale a tempo indeterminato sono quelli che nella ricostruzione di carriera hanno effetto sull'inquadramento retributivo; per il personale a tempo determinato, invece, gli anni di servizio sono sempre zero.
13^ Mensilità La retribuzione principale è su base annua e vale per dodici mesi; nel senso che dividendo l'importo annuo per 12 si ottiene la retribuzione mensile lorda, da liquidare ogni mese. Nel mese di dicembre viene anche liquidata una tredicesima mensilità che è pari a 1/12 dello stipendio tabellare; quindi oltre lo stipendio annuo lordo il dipendente percepisce, in aggiunta allo stipendio annuo, un altro dodicesimo di stipendio annuo; non è dovuta, invece, per la tredicesima né la retribuzione professionale docenti né il compenso individuale accessorio per il personale ATA
Assegno ad personam Del trattamento fondamentale possono far parte anche gli assegni ad personam, che si conseguono quando si passa da una posizione stipendiale ad una diversa, come nei passaggi di ruolo.
Il trattamento accessorio È una somma lorda che viene aggiunta allo stipendio rilevato dalla tabella di sopra; fanno parte del trattamento accessorio: retribuzione professionale docenti; compenso per le funzioni strumentali del personale docente; compenso per le ore eccedenti e le attività aggiuntive; indennità di direzione del Direttore dei servizi generali e amministrativi ; compenso individuale accessorio per il personale ATA; compenso per incarichi ed attività al personale ATA; indennità e compensi retribuiti con il fondo di istituto; altre indennità previste dal contratto nazionale e/o da specifiche disposizioni di legge.
Calcolo stipendio Una volta calcolato lo stipendio mensile lordo occorre fare alcune detrazioni, prima di ottenere lo stipendio mensile netto; cioè prima si detraggono, dallo stipendio lordo, le ritenute e i contributi previdenziali obbligatori per legge; la differenza che si ottiene rappresenta l'imponibile ai fini della imposta sul reddito (IRE) e delle addizionali regionali IRE e delle ritenute comunali. Pertanto tutti i redditi di lavoro dipendente sono soggetti alle ritenute e contributi previdenziali; sono esclusi solo i seguenti, in base all'articolo 6, comma 4, del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314
Le ritenute assistenziali e previdenziali Le ritenute previdenziali, assistenziali e l'IRPEF sono, in parte, delle partite di giro, nelle amministrazioni statali, in quanto vengono sì prelevate al dipendente ma ritornano allo Stato da cui sono partite; e se il dipendente è fortunato, ha cioè una età molto lunga, le ritenute previdenziali ritornano al dipendente in modo superiore rispetto alle somme trattenute.
I.R.E. Calcolo dell'imposta Per calcolare l'imposta si eseguono nell'ordine i seguenti procedimenti: 1 - Si calcola il reddito complessivo partendo dall'importo contrattuale mensile, diminuito delle ritenute INPDAP, Fondo di previdenza, Fondo credito, accantonamento Trattamento Fine Rapporto (TFR), e si ottiene il reddito imponibile ai fini IRE. 2 - Al reddito imponibile si applicano le aliquote previste e si ottiene l'imposta lorda. 3 - Dall'imposta lorda si detraggono le detrazioni di imposta e si ottiene l'imposta netta, che verrà trattenuta dal datore di lavoro. 4 - Lo stipendio netto sarà quello contrattuale, diminuito delle ritenute previdenziali e assistenziali e diminuito dell'imposta sul reddito (IRE).
Addizionale regionale e addizionale comunale Dallo stipendio mensile, una volta tolte le ritenute previdenziali e assistenziali, una volta detratta la imposta sui redditi IRE, occorre anche detrarre una somma dovuta alla addizionale IRE posta dalla Regione e una somma dovuta alla addizionale IRE posta dal Comune.
Addizionale regionale La addizionale regionale è una somma aggiuntiva dovuta alla Regione in cui ha il domicilio fiscale il dipendente al 31 dicembre dell'anno fiscale di cui si calcola la addizionale regionale; essa si calcola mediante una percentuale che varia da un minimo dello 0,9% ad un massimo del 1,4%, da applicarsi sul reddito annuo del dipendente e varia da Regione a Regione. Questa addizionale è stata prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide con il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE, detraendo dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai fini IRE.
Addizionale comunale La addizionale comunale è una somma aggiuntiva dovuta al Comune in cui ha il domicilio fiscale il dipendente al 31 dicembre dell'anno fiscale di cui si calcola la addizionale comunale; essa si calcola mediante una percentuale da applicarsi sul reddito annuo del dipendente e varia da Comune a Comune. Questa addizionale è stata prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'imponibile su cui si applica la percentuale coincide con il reddito complessivo determinato ai fini dell'IRE, detraendo dallo stesso reddito gli oneri deducibili ai fini IRE.