IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

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IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 CAMPO DI APPLICAZIONE E ESCLUSIONI Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art.3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza. Le norme del presente decreto non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da apposti provvedimenti: a) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere; b) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato; c) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni; d) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici; e) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI I datori di lavoro, i dirigenti e di preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. L'obbligo non si estende ai rischi dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo è incaricato di prestare. Nel caso al lavoratore autonomo siano concessi in uso macchine o attrezzi di proprietà del DL, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza previsti dal DPR 547. (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori devono: a) osservare le norme del presente decreto e le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori devono: d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione; e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di altre persone. Quindi non è cosi nuovo l’obbligo del lavoratore ad attenersi alle norme di sicurezza (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, PRODUTTORI E COMMERCIANTI Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 Titolo II: Ambienti, posti di lavoro e di passaggio Vie di circolazione Zone di pericolo Pavimenti Passaggi Solai per depositi Aperture nel suolo e nelle pareti Vie ed uscite di emergenza Porte e portoni Scale Parapetti Illuminazione Protezione da incendi e scariche atmosferiche 303 del 56 sono le norme generali per l’igiene sui luoghi di lavoro (Ulteriori prescrizioni sugli ambienti sono previste dal DPR 303/56)

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 Titolo III: Norme generali di protezione delle macchine Disposizioni di carattere generale Motori Trasmissioni e ingranaggi Macchine operatrici varie Titolo IV: Norme particolari di protezione per determinate macchine Mole abrasive, macchine di fucinatura e stampaggio, macchine utensili per metalli e legno, presse e cesoie, frantoi, molazze e polverizzatori, macchine per centrifugare, laminatoi e rullatrici, macchine tessili, ecc.

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 Titolo V: Mezzi e apparecchi di sollevamento e trasporto Disposizioni di carattere generale (obbligo di indicazione della portata) Gru, argani e paranchi Elevatori e trasportatori (a coclea, a nastro, a tazze, ecc.) Mezzi ed apparecchi di trasporto meccanici Titolo VI: Impianti ed apparecchi vari Disposizioni di carattere generale Impianti recipienti e apparecchi in pressione Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos Impianti ed operazioni di saldatura Forni e stufe di essiccamento o di maturazione

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 Titolo VII: Impianti macchine ed apparati elettrici Disposizioni di carattere generale Protezione contro contatti accidentali Protezione contro le sovratensioni, i sovraccarichi e le scariche atmosferiche Apparecchiature elettriche ed attrezzature relative Macchine, trasformatori, condensatori, accumulatori elettrici Impianti di illuminazione elettrica Macchine ed apparecchi elettrici mobili e portatili Linee di contatto per trazione elettrica Collegamenti elettrici a terra Installazioni elettriche in luoghi con pericoli di esplosione o di incendio Schemi dell'impianto

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 Titolo VIII: materie e prodotti pericolosi o nocivi Disposizioni di carattere generale Materie e prodotti infiammabili o esplodenti Materie e prodotti corrosivi o aventi temperature dannose Materie e prodotti asfissianti, irritanti, tossici e infettanti Materie o prodotti taglienti o pungenti Titolo IX: manutenzione e riparazione

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro DPR 547/’55 Titolo X: Mezzi personali di protezione e soccorsi d’urgenza Disposizioni di carattere generale Abbigliamento e indumenti di protezione Protezioni particolari Soccorsi d'urgenza Titolo XI: Norme penali Titolo X: Disposizioni transitorie e finali

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente decreto si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3, comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate. Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio ferroviario.

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 ATTIVITÀ ESCLUSE Le norme del presente decreto non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili e a bordo degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e delle torbiere . Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma dell'art. 49.

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze: a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto; b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti; c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione; d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione . (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 OBBLIGHI DEI LAVORATORI I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini dell'igiene; b) usare con cura i dispositivi tecnico-sanitari e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti; d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione, senza averne ottenuta l'autorizzazione . (Obblighi sanzionati con sanzione amministrativa e penale)

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 TITOLO II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI Capo I - Ambienti di lavoro (modificato dal D.lgs 626/94) Capo II – Difesa dagli agenti nocivi (modifiche del D.lgs 25 del 2002) Capo III – Servizi sanitari Capo IV – Servizi Igienico Assistenziali (modificato dal D.lgs 626/94) Capo V – I nuovi impianti TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE TITOLO XI: NORME PENALI TITOLO X: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 Capo II: Difesa dagli agenti nocivi Difesa dalle sostanze nocive Separazione dai lavori nocivi Difesa dell’area dagli inquinanti nocivi Difesa contro le polveri Difesa dalle radiazioni calorifiche Difesa dalle radiazioni ionizzanti (raggi X) Rumori e scuotimenti Lavori in ambienti sospetti di inquinamento (pozzi neri, fogne,..) DPI Rumore nel 277 del 91 (Le voci da 1 a 44 e 47 della tabella allegata al DPR sono abrogate dal D.lgs 25/2002)

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 Capo III – Servizi sanitari Pronto soccorso Pacchetto di medicazioni (DM 388/2003) Cassetta di pronto soccorso Camera di medicazione Decentramento del pronto soccorso Personale sanitario Visite mediche (per agenti nocivi si veda Titolo VII bis D.lgs 626/94) In grandi aziende piu posti di soccorso decentrati

Norme generali per l’igiene del lavoro DPR 303/’56 Capo IV – Servizi igienico assistenziali Acqua Docce Gabinetti e lavabi Spogliatoi e armadi Refettorio Locali di ricovero e riposo Dormitori

Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni DPR 164’56 campo di applicazione Attività in cui si facciano lavori di costruzione, manutenzione, opere stradali, ferroviarie,…. attività escluse Servizi e impianti F S, cave e torbiere, miniere, lavori in sotterraneo,…. Viabilità di cantiere Luoghi di transito Fosse della calce Opere provvisionali scale a mano Protezione dei posti di lavoro Cinture di sicurezza Lavori presso linee elettriche Scavi e fondazioni Splateamento, sbancamento, pozzi,…. Ponteggi e impalcature Ponteggi metallici fissi Provvisionali = provvisori

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili D. Lgs. 494/’96 campo di applicazione Cantieri temporanei e mobili, luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile figure Committente Responsabile dei lavori Coord. in fase di progettazione Coord. In fase di esecuzione DL dell’impresa esecutrice dei lavori applicazione INTEGRALE PARZIALE NON APPLICAZIONE

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili D. Lgs. 494/’96 Applicazione integrale Entità del cantiere > a 200 uomini /gg Presenza anche non contemporanea di + imprese Rischi particolari (allegato II) quali: lavori in quota > 2m, scavi con profondità > 1.5 m non applicazione i lavori sono eseguiti direttamente da personale interno obbligo di notifica per Applicazione integrale Applicazione parziale Direzione Provinciale del Lavoro e alla Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti applicazione parziale Sul cantiere opera una sola impresa Non si verificano le circostanze di cui sopra obbligo di nomina di coordinatori per Applicazione integrale

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili D. Lgs. 494/’96 Allegato II - ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI 1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera. 2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria. 3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 4. Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione. 5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 7. Lavori subacquei con respiratori. 8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Legge radioprotezione D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 integrato con il D.Lgs. 26 maggio 2000, n.241 integrato e corretto con il D.Lgs. 9 maggio 2001, n.257

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili D. Lgs. 494/’96 redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento Relazione tecnica Analisi delle fasi lavorative Individuazione delle fasi critiche Planimetrie di cantiere e viabilità Sk di analisi rischi per ogni lavorazione Sk di sicurezza per macchine ed impianti Valutazione impianto ambientale redazione del fascicolo Piano operativo di sicurezza per macchine ed impianti Elaborato dall’impresa esecutrice, deve essere notificato e sottoposto al coordinatore in fase di esecuzione Fascicolo informativo e formativo sui rischi per i lavoratori

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili D. Lgs. 494/’96 Tipologie di opere Nomine Documenti Art. cantieri RL CP CE N PSC POS F 3,c.3 Lett. a) A) Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, di entità presunta pari o superiore a 200 uomini giorno Lett. b) B) Cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell’allegato II 3,c. 4 - bis C) Cantieri in cui dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese RL responsabile lavori (sempre fs) cp coordinatore per la progettazione, ce coordinatore per la esecuzione, n notifica, psc piano di sicurezza e coordinamento, pos piano operativo di sicurezza, f fascicolo

Prescrizioni min. di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temp. o mobili D. Lgs. 494/’96 Tipologie di opere Nomine Documenti Art. cantieri RL CP CE N PSC POS F 11, c.1, Lett. b) D) Cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, vi ricadono per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera Lett. c) E) Cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno 31, c.. 1-bis L. 109/94 Altre opere pubbliche PSS 31, c.. 1, lett. c-bis Altre opere private Pss : piano sostitutivo di sicurezza

Segnaletica di sicurezza D.Lgs. 493/’96 Segnaletica di sicurezza campo di applicazione Tutte le attività pubbliche o private di cui all’art. 1 comma 1 del DLgs. 626/’94 Segnaletica di sicurezza, segnali di: divieto, avvertimento, prescrizione,salvataggio o soccorso, informazione. definizioni avvertire di un rischio vietare comportamenti prescrive comportamenti fornire indicazioni obblighi del DL legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. La segnaletica impiegata a partire dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere conforme agli allegati requisiti della segnaletica Il DL verifica che lavoratori e RLS siano informati sul significato della segnaletica informazione e formazione

D.Lgs 25 luglio 2006 n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro Il decreto si inserisce organicamente nel D.lgs 626/94 attraverso l’inserimento del nuovo titolo VI bis e la modifica dell’apparato sanzionatorio. Poiché in Italia, dal marzo 1992, l’amianto non può più essere prodotto e commercializzato il rinnovamento normativo si va applicare alle situazioni di esposizione residuale e in particolare alle attività lavorative che possono comportare rischio di esposizione ad amianto quali: Manutenzione Rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto Smaltimento e trattamento dei rifiuti Bonifica delle aree interessate

“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro D.Lgs 25 luglio 2006 n. 257 Limite di esposizione professionale: 100 f/l (= 0.1 fibre per cm3 come media nel tempo di 8 ore) Misura della concentrazione di fibre aerodisperse: il prelievo deve essere effettuato da personale qualificato nell’ambito (ossia coordinato, non “obbligatoriamente assunto”) dal SPP

Decreto legislativo n. 195/2006 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) Decreto legislativo n. 195/2006 La normativa sul rumore è stata recentemente innovata ed inserita nel Dlgs. 626/94 dagli artt. 49 bis a 49 duodecies in luogo del capo IV del Dlgs 277/91 (ora abrogato insieme all’art.24 del DPR 303/56 ed alla voce rumori della tabella allegata all’art. 33) D.Lgs. 195/2006 - art. 49-ter : Definizioni a) Pressione Acustica di Picco (Ppeak): b) Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore (LEX,8h): c) Livello di Esposizione Settimanale al rumore (LEX,8h):

Decreto legislativo n. 195/2006 Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) Decreto legislativo n. 195/2006 D.Lgs. 195/2006 - art. 49-quater Valori di esposizione I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a: Livello di Esposizione Giornaliera LEX, 8h Pressione acustica di Picco Ppeak Livelli contenuti nel D.Lgs. n. 277/1991 Valori Limite di Esposizione 87 dB(A) 200 Pa = 140 dB(C 90 dB(A) Valori Superiori di Azione 85 dB(A) 140 Pa = 137 dB(C) Valori Inferiori di Azione 80 dB(A) 112 Pa = 135 dB(C) 80 db(A)

D.Lgs 187/2005 misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Si applica a tutti i settori lavorativi, con alcune deroghe per la navigazione marittima ed aerea (art.1) Definisce le tipologie vibrazioni: mano braccio e corpo intero (art.2) Stabilisce i valori limite di esposizione (art.3) Stabilisce i valori di azione (art.3) Stabilisce gli obblighi per i datori di lavoro Stabilisce le sanzioni

D.Lgs 187/2005 misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio “Le vibrazioni che, se trasmesse al sistema mano-braccio, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari” Vibrazioni trasmesse al corpo intero “Le vibrazioni che, se trasmesse al corpo intero, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi al rachide” Valore di esposizione che fa scattare l’azione - Vibrazioni mano-braccio: A(8)=2.5 m/s2 - Vibrazioni al corpo intero: A(8)=0.5 m/s2 I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori di azione sono sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 16 D.Lgs. 626/94). Valore limite di esposizione - Vibrazioni mano-braccio: A(8)=5 m/s2 - Vibrazioni al corpo intero: A(8)=1.15 m/s2