1. Organi di governo della Chiesa universale Soggetti titolari della potestà suprema nella Chiesa universale sono: Il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi (o episcopale) Si tratta di due soggetti distinti, ma non separati Altri organi di governo della Chiesa universale: Sinodo dei vescovi - Collegio cardinalizio - Curia Romana Romano Pontefice (o Sommo Pontefice) - primo e principale soggetto della suprema autorità della Chiesa, “Vescovo della Chiesa di Roma in cui permane l’Ufficio concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli e che deve essere trasmesso ai suoi successori” (can. 331) Capo del Collegio dei Vescovi Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale. Al Pontefice compete la suprema e piena autorità su tutta la Chiesa. Tale autorità è definita dal CIC come: Ordinaria, suprema, piena, immediata e universale (can. 331) Provvista: designazione mediante elezione (cost. Universi Dominici Gregis) da parte dei cardinali in conclave, requisiti (sesso, maggiore età, scienza necessaria, integrità di costumi)
2. Segue: organi di governo / il Collegio episcopale Collegio episcopale (o Collegio dei Vescovi): è formato da tutti i Vescovi in forza della consacrazione episcopale e della comunione gerarchica con il Capo del Collegio che è il Romano Pontefice il Collegio episc. “è pure soggetto di suprema e piena potestà sulla Chiesa universale” poiché in esso “permane il corpo apostolico insieme con il suo Capo e mai senza il suo Capo” (can. 336); Il Collegio episc. esercita la sua potestà sulla Chiesa universale: a) in modo solenne con il Concilio Ecumenico (can. 337, § 1); b) in altre forme mediante l’azione congiunta dei Vescovi sparsi nel mondo secondo modalità indicate dal Pontefice purché tale azione costituisca un atto collegiale (can. 337, § 2).
3. Segue: organi di governo / il Concilio ecumenico Concilio ecumenico: l’assemblea di tutti i Vescovi del mondo costituisce la massima espressione della collegialità episcopale Forma straordinaria di governo della Chiesa universale (21 Concili celebrati in Duemila anni). Non è un organo sovraordinato al Pontefice. Spetta al Pontefice: convocarlo, presiederlo, stabilire o.d.g. , trasferirlo, approvare i decreti. I decreti conciliari acquistano forza vincolante solo se approvati - insieme ai Padri conciliari - approvati dal R. P., da lui confermati e promulgati
4. Segue: organi di governo / Sinodo dei Vescovi Sinodo dei Vescovi. Definizione = Assemblea di vescovi, scelti dalle diverse parti del mondo, che si riuniscono in tempi determinati : Per favorire una stretta unione tra il R.P. e i Vescovi stessi; Per prestare aiuto al R. P. nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica; Per studiare i problemi riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo (can. 342). Caratteri. Istituzione di diritto umano istituita da Paolo VI nel 1965. Organo a carattere consultivo (salvo in casi determinati in cui lo stesso Pontefice attribuisca potestà deliberativa) Differenze con il Collegio episcopale e Concilio ecumenico
5. Segue: organi di governo / Sinodo dei Vescovi 2 Il Sinodo è interamente sottoposto all’autorità del Pontefice, cui spetta convocarlo, ratificare l’elezione dei membri elettivi , procedere alla designazione e nomina di altri, stabilire gli argomenti di discussione (prima della celebrazione), definire l’ordine dei lavori, presiederlo personalmente o attraverso delegati, concludere, trasferire o sospendere il Sinodo (can. 344). Struttura del Sinodo. Istituzione permanente (con segretario generale), ma non è un’assemblea permanente, si riunisce solo quando lo ritiene opportuno il R.P. Tre tipi di assemblea: Assemblea generale ORDINARIA Assemblea generale STRAORDINARIA Assemblea SPECIALE
6. Segue: organi di governo / Sinodo dei Vescovi 3 Assemblea generale ORDINARIA Argomenti che riguardano direttamente il bene della Chiesa Membri: per lo più Vescovi eletti dalle Conferenze episcopali + altri nominati direttamente dal R.P. + alcuni membri di istituti religiosi clericali + altri in ragione della loro funzione (membri di Dicasteri competenti della Curia romana) Assemblea generale STRAORDINARIA Argomenti di carattere generale che richiedono una soluzione sollecita Membri di diritto per lo più Vescovi (Patriarchi e Presidenti delle Conferenze episcopali) + membri designati dal Pontefice + rappresentanti di Istituti religiosi clericali Assemblea SPECIALE Affari e tematiche che riguardano direttamente 1 o + regioni per le quali viene convocato il Sinodo Membri scelti da quelle regioni per le quali è convocato il Sinodo
7. I Cardinali Collegio cardinalizio: vi fanno parte i Cardinali nominati dal Pontefice ed è presieduto dal Cardinale decano (primus inter pares) Il Collegio è distinto in 3 ordini: vescovi, preti e diaconi I Cardinali, sono i più stretti collaboratori del Pontefice Di norma i Cardinali sono preposti ai dicasteri della Curia romana o sono a capo delle diocesi + importanti del mondo (come Arcivescovi) Origini del Cardinalato: nella Chiesa antica (nucleo originario del Collegio = chierici incardinati nelle antiche chiese romane e i diaconi che presiedevano le 7 diaconie di Roma che costituivano il presbiterium del Pontefice, ai quali si aggiunsero i vescovi delle diocesi suburbicarie) dalla metà XI secolo fu riservata ai cardinales l’elezione del Pontefice accresciuta importanza nei secoli XII-XV Diminuita loro importanza dopo C. di Trento e nascita congregazioni
Assistere il Pontefice COLLEGIALMENTE o UTI SINGULI COLLEGIALMENTE: 8. Segue: I Cardinali Codex 1983 cann. 349-359 Compiti principali: Eleggere il Pontefice Assistere il Pontefice COLLEGIALMENTE o UTI SINGULI COLLEGIALMENTE: – CONCISTORI ORDINARI (x questioni gravi + comuni) CONCISTORI STRAORDINARI (x peculiari necessità o questioni particolarmente gravi) SINGOLARMENTE: Cardinali preposti ai dicasteri della Curia Cardinali con incarichi particolari o come legati a latere
Elezione del Pontefice: Funzione costituzionalmente + importante 9. Segue: I Cardinali Elezione del Pontefice: Funzione costituzionalmente + importante Prassi millenaria Attualmente regolamentata dalla Cost. Universi Dominici Gregis che riguarda a) apertura della Sede Vacante b) Elezione del Pontefice in Conclave Competenze del Collegio cardinalizio durante la Sede vacante: Governo della Chiesa x il disbrigo degli affari ordinari e di quelli indilazionabili Convocazione del Conclave ed elezione del Pontefice Durante la Sede Vacante alcune funzioni specifiche sono svolte dal Cardinale camerlengo
- Istituita nel 1588 da Papa Sisto V con la cost. Immensa Aeterni Dei 10. Curia Romana Nell’esercizio della funzione di governo della Chiesa universale il R.P. si avvale dell’ausilio della Curia Romana = insieme di organismi (dicasteri ) coordinati dalla Segreteria di Stato - Istituita nel 1588 da Papa Sisto V con la cost. Immensa Aeterni Dei Ha subito nel tempo alcune ristrutturazioni (nel 1908 con la cost. Sapienti Concilio ha adeguato il governo centrale alla ridimensionata funzione politico-temporale e alle esigenze della nuova codificazione) L’ultima ristrutturazione è del 1988 con la cost. Pastor Bonus, che ha meglio adeguato la struttura alla nuova dimensione universale della Chiesa Dicasteri: Segreteria di Stato, Congregazioni, Tribunali, Pontifici Consigli e Uffici
11. Curia Romana 2 Funzioni dei Dicasteri Segreteria di Stato: coadiuva il Pontefice, coordina gli altri Dicasteri, Cura i rapporti con gli Stati esteri - Presiede il Cardinale Segretario di stato, coadiuvato da un Sostituto La S. di Stato è articolata in 2 sezioni: Affari generali (attende al disbrigo degli affari quotidiani del Pontefice); 2. Per i Rapporti con gli Stati Congregazioni: sono 9 e curano le principali materie riguardanti il governo della Chiesa: 1. Dottrina della Fede 2. Per le Chiese Orientali 3. Per i Vescovi 4. Per la disciplina del Culto e dei Sacramenti 5. Per le Cause dei Santi 6. Per il Clero 7. Per gli Istituti di vita consacrata e soc. vita apostolica 8. Per l’educazione cattolica 9. Per l’evangelizzazione dei Popoli
Penitenzeria Apostolica (Cardinale Penitenziere Maggiore) 12. Curia Romana 3 Particolare menzione merita la C. della Dottrina della Fede, fondata nel 1542 come S. Congregazione dell’Inquisizione (poi denominato Santo Offizio). Funzioni: tutelare la dottrina riguardante la fede e i costumi di tutto il mondo cattolico, condanna le dottrine contro la fede e giudica (secondo le norme del processo ordinario) i delitti contro la fede. Tribunali: Penitenzeria Apostolica (Cardinale Penitenziere Maggiore) Foro interno: grazie, assoluzioni, commutazione delle pene, sanzioni, indulgenze 2. Rota Romana: tribunale ordinario costituito dal Pontefice per ricevere appello (2° o 3° istanza) Può giudicare in 1° istanza le cause che riguardano i Vescovi 12
13. Curia Romana 3 3. Il Supremo Trib. della Segnatura Apostolica è articolato in 3 sezioni: La 1° sezione (giudiziaria) è competente per questioni attribuitele dal CIC (can. 1445) e dalla Pastor Bonus (art. 122 PB) La 2° sezione (contenzioso-amministrativa) ha 2 competenze: giudica sulla validità degli atti amministrativi canonici Giudica dei conflitti di competenza tra dicasteri 3. La 3° sez. organo di vigilanza sulla retta amministrazione della giustizia Pontifici Consigli: Organismi di recente istituzione che sono l’espressione della Chiesa verso i problemi del mondo moderno e altre problematiche di grande importanza x la Chiesa di oggi Secondo la P. B. sono 12. Ricordiamo i principali: Pontificio Consiglio per la promozione dell’unità dei cristiani; P. C. per il dialogo religioso; - P.C. per il dialogo con i non credenti P. C. della giustizia e della pace; - P. C. per i laici; - P. C. per la famiglia; P.C. per la nuova evangelizzazione
14. Curia Romana 4 + Diplomazia pontificia Uffici: Camera Apostolica Prefettura del Palazzo Apostolico Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) DIPLOMAZIA PONTIFICIA Funzione: rappresentare il Pontefice c/o le Chiese particolari e c/o gli Stati esteri Tipologie: NUNZIO APOSTOLICO (rappresentante pont. di natura stabile) con rango di ambasciatore LEGATI A LATERE (rappresentante pont. di natura temporanea) Cardinali con il compito di rappresentare il Pontefice in particolari celebrazioni o assemblee solenni