Seconda Università degli Studi di Napoli

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Seconda Università degli Studi di Napoli Facoltà di Psicologia Corso di Laurea Specialistica in Psicologia Applicata ai Contesti Istituzionali Laboratorio di Psicologia Giuridica ed Investigativa LA CONSULENZA TECNICA IN AMBITO CIVILE: DANNO PSICHICO, DANNO DA LUTTO, DANNO ESISTENZIALE Antonello Crisci Professore Associato di Medicina Legale Docente di Psicopatologia Forense e di Criminologia Direttore del Master di II Livello in Scienze Socio-Penitenziarie e Criminologiche Seconda Università degli Studi di Napoli A.A. 2009-2010 II semestre 19 maggio 2010

RESPONSABILITA’ CIVILE   CONTRATTUALE Violazione di un obbligo specifico assunto tramite contratto Art. 1218 C.C. “Responsabilità del debitore: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.

2. EXTRACONTRATTUALE (O AQUILIANA) Violazione di un obbligo generico imposto dalla legge   Art. 2043 C.C. “Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

FONDAMENTI DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE a) la condotta umana (azione od omissione) illecita (responsabilità extracontrattuale) oppure l’inadempimento o il ritardo nell’adempimento dell’obbligazione assunta (responsabilità contrattuale); b) il danno ingiusto: pregiudizio di un bene individuale giuridicamente protetto; c) il rapporto di causalità materiale tra la condotta considerata e l’evento di danno; d) il rapporto di causalità psichica (dolo o colpa) tra la condotta considerata e l’evento di danno.

SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE DANNO INGIUSTO DANNO NON PATRIMONIALE O MORALE DANNO PATRIMONIALE DANNO BIOLOGICO O DANNO ALLA VALIDITA’ O DANNO ALLA SALUTE (temporaneo o permanente)

DANNO NON PATRIMONIALE O MORALE Consiste nel dolore e nelle sofferenze morali o spirituali che derivano alla vittima dal prodursi del danno. La sua definizione è esclusiva competenza del magistrato. Art. 2059 C.C. “Danni non patrimoniali: Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Art. 185 C.P. “Restituzioni e risarcimento del danno: Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili. Ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui”.

DANNO PATRIMONIALE - DANNO EMERGENTE perdita economica effettiva sofferta dal danneggiato (es. spese mediche) - LUCRO CESSANTE diminuita produttività, mancato guadagno che la persona subisce in conseguenza del danno subito. Conseguenza della riduzione dell’efficienza psico-somatica (validità) della persona stessa; l’invalidità può ripercuotersi infatti sulla capacità di espletare l’attività lavorativa già esercitata in precedenza e di conseguenza determinare un’incapacità di guadagno. Il danno futuro. Il danno aleatorio.

IL DANNO BIOLOGICO La salute individuale è, dal punto di vista naturale, una qualità dell’uomo che consiste nel perfetto equilibrio delle funzioni organiche, derivante dalla normale attività di tutti gli organi ed apparati della vita vegetativa e di quella di relazione (Busnelli, 1986). La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste soltanto nell’assenza di malattia o infermità (OMS).   La validità è intesa come l’efficienza psico-somatica dell’individuo allo svolgimento di qualsiasi attività, lavorativa ed extralavorativa (Gerin).  

Concetto di validità del Gerin “L’individuo valido è un soggetto integro, pronto (fisicamente, psichicamente e spiritualmente) ad intraprendere qualsiasi attività, lavorativa o meno” Contrapposizione con le concezioni precedenti di risarcimento del danno

Art. 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e l’interesse della collettività. “Lesione dell’integrità biologica, dell’integrità psico-fisica, condizione basilare per il godimento di un normale stato di salute e per l’estrinsecazione di una normale efficienza psico-fisica. E’ scemata quando si abbia soltanto un pur minimo danno anatomico” (Bargagna, 1986).   Sentenza del 14 luglio 1986, n. 184, della Corte Costituzionale: il danno biologico non è da inquadrare nella categoria dei danni non patrimoniali.

DANNO BIOLOGICO   In responsabilità civile la lesione della salute rappresenta il danno-evento che deve essere sempre presente e viene risarcito per sé, mentre i danni ulteriori e conseguenti (danno-conseguenza) sono quelli di natura patrimoniale o morale, ed hanno una loro valutazione. - Costituisce il parametro base e autonomo, in quanto danno-evento, rispetto al quale le altre componenti assumono il ruolo di danni ulteriori ed eventuali; - E’ risarcibile in ogni caso, anche quando non incide sul patrimonio, poiché afferisce alla personalità e non alla redditività del soggetto danneggiato;

  - E’ valutato nella integrità dei suoi riflessi negativi rispetto ad ogni manifestazione pubblica e privata dell’individuo (attività sociali, culturali, sportive, ricreative, ecc.) che caratterizzano il modo di vivere di ognuno e ne realizzano la personalità; - Viene risarcito con criterio egualitario, in base a parametri comuni per la generalità dei cittadini.

1. Danno alla vita di relazione (attività non lavorative che servono ad espandere ed affermare la personalità del singolo individuo nel mondo esterno, conformemente all’età, al sesso, alle condizioni economiche, alla posizione sociale ed all’ambiente dove vive ed opera) 2. Danno estetico   3. Danno alla sfera sessuale (danno biologico anatomico e psicologico) 4. Piccole invalidità permanenti 5. Incapacità lavorativa generica (bene potenzialmente disponibile in ogni individuo). LO STATO ANTERIORE

DANNO DA MORTE E/O DANNO DA LUTTO

Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.03.2007 n° 6946 Danni da morte: incidente stradale, danno biologico, danno psichico catastrofale Cassazione civile, sez. III, sentenza 22.03.2007 n° 6946 Gli interrogativi che la Corte è chiamata a porsi, essenzialmente, riguardano la configurabilità di danni risarcibili iure proprio e iure successionis. La problematica giuridica nasceva a seguito di un incidente stradale, che comportava la morte di un padre di famiglia; quest’ultimo, più in particolare, subiva delle lesioni gravi che, dopo poche ore, ne cagionavano il decesso. Nel caso di specie, allora, quali voci risarcitorie possono configurarsi? Vi è stato un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte idoneo a far maturare il diritto al risarcimento del danno in capo al de cuius, da trasmettere poi agli eredi? Esiste il danno catastrofico?

LA RISPOSTA a) non è risarcibile il danno biologico (fisico), iure successionis, laddove non vi sia un apprezzabile lasso di tempo tra lesione e morte (poco più di due ore è un arco di tempo insufficiente) che, per ciò solo, impedisce la formazione del danno risarcibile in capo al de cuius, trasmissibile agli eredi (secondo lo schema di cui all’art. 565 c.c.); b) è risarcibile il danno psichico subito iure proprio dai congiunti, purchè ne siano forniti idonei elementi di prova, anche in via presuntiva; c) è risarcibile il danno morale subito dal defunto, da intendersi come danno terminale avvertito da chi, in condizioni di lucidità mentale, attende soccorsi che ritardano e sente venir meno la propria vita (da collocare nell’ambito del danno psichico catastrofale), con la conseguente trasmissibilità agli eredi, iure successionis.

Ci sono due termini usati per illustrare le reazioni che accompagnano l'esperienza di un distacco: cordoglio e lutto. Cordoglio, dal latino cor-dolium - il cuore che duole - è il processo di reazioni o il travaglio interiore sperimentato da chi vive una perdita. Il cordoglio coinvolge la sfera emotiva, cognitiva e comportamentale della persona. Il tipo di perdita definisce l'entità e la durata del cordoglio; ad esempio le reazioni che accompagnano il fallimento di un matrimonio saranno, in genere, più forti di quelle sperimentate da chi deve lasciare la propria terra per compiere degli studi all'estero. Lutto, dal latino lugere - piangere - è il processo di elaborazione del dolore, delle reazioni vissute nel dire addio a una persona cara. Si riferisce più propriamente al tipo di perdita connesso alla morte e include, oltre al cordoglio interiore, un insieme di pratiche e riti esterni, di natura culturale, sociale e religiosa, che l'accompagnano.

“Una delle cose più importanti per realizzare una vita sufficientemente felice è la strutturazione della capacità di elaborare il lutto. Per vivere bene, questa capacità (che, fondamentalmente, fa parte di quella più generale di tollerare e gestire il dolore mentale) paradossalmente é ancora più importante che non la capacità di riconoscere, cercare e procurarsi il piacere. Noi nasciamo dotati soltanto delle potenzialità per sviluppare questa capacità. Perché essa venga acquisita, strutturata e, soprattutto, consolidata, è necessario un lungo e complesso lavorìo, che durerà tutta la vita, ma le cui radici vengono già poste nelle relazioni fondanti di base, in quelle relazioni originarie, cioè, altamente dinamiche e intensamente interattive con gli adulti che si occupano di noi nei primi tempi della nostra vita, allorché prende forma e si struttura il Sé nei suoi aspetti basilari”. Roccato P. “L'incapacità di elaborare il lutto come conseguenza di un inadeguato apprendimento della gestione delle emozioni”, 1995.

L'elaborazione del lutto è un processo, un “lavoro”, come diceva Freud, lungo e articolato, che si svolge “a ondate” per mezzo delle quali ci avviciniamo e ci allontaniamo dalla percezione diretta del dolore mentale depressivo. Richiede: tempi adeguati; rituali e manifestazioni esterne; processi psicologici. Il processo di elaborazione del lutto conduce, piano piano, nel tempo, ad una progressiva piena consapevolezza emotivocognitiva della perdita subìta; ad una sua accettazione profonda (cioè maturata attraverso l'integrazione di ogni aspetto di sé implicato nella perdita); ad una stabile ristrutturazione emotivocognitiva della percezione di Sé che tenga pienamente conto della perdita.

DSM IV-TR: LUTTO Reazione alla perdita di una persona cara. Come parte della loro reazione alla perdita, alcuni soggetti si presentano con i sintomi caratteristici di un Episodio Depressivo Maggiore (per es., sentimenti di tristezza e sintomi associati come insonnia, scarso appetito, e perdita di peso). Il soggetto in lutto tipicamente considera “normale” l’umore depresso, sebbene possa ricercare un aiuto professionale per alleviare i sintomi associati come insonnia o anoressia. La durata e l’espressione del lutto “fisiologico” variano in modo considerevole tra i diversi gruppi culturali. La diagnosi di Disturbo Depressivo Maggiore (Episodio Singolo e Ricorrente) non viene generalmente fatta se i sintomi non sono più presenti 2 mesi dopo la perdita. Comunque, la presenza di certi sintomi che non sono caratteristici di una reazione “normale” di lutto può essere utile per differenziare il lutto da un Episodio Depressivo Maggiore. Questi includono: 1) sentimenti di colpa riguardante cose diverse dalle azioni fatte o non fatte dal soggetto sopravvissuto al momento della morte; 2) pensieri di morte diversi dal sentimento del soggetto sopravvissuto che sarebbe meglio essere morto o che avrebbe dovuto morire con la persona deceduta; 3) pensieri eccessivi e morbosi di inutilità; 4) marcato rallentamento psicomotorio; 5) prolungata e intensa compromissione di funzionamento; 6) esperienze allucinatorie diverse dal pensare di udire la voce, o di vedere fuggevolmente l’immagine della persona deceduta.

Tipologie di lutto “patologico”: • il "lutto ritardato", o assente, quando la persona si comporta per un tempo più o meno lungo come se nulla fosse accaduto; • il "lutto inibito", quando la persona esprime poche manifestazioni di dolore da separazione, ma, in compenso, ostilità, ottundimento affettivo, autorimproveri, autodistruttività, ritiro sociale, etc; • il "lutto cronico", che perdura oltre il consueto lasso cronologico con la stessa intensità dei primi tempi, senza un graduale assestamento della sofferenza in forma meno scompensata; • il "lutto isterico", con patologica identificazione nella persona scomparsa; • il "lutto maniacale", nel quale si nega che la perdita del congiunto sia significativa e si esprimono "esorcizzanti" sentimenti di onnipotenza, iperreattività afinalistica e agitazione psico-motoria;

• il "lutto ossessivo", caratterizzato da un aumento delle inibizioni, con restringimento delle attività e della relazioni; • il "lutto delirante", nel quale la causa della morte della persona cara è attribuita a taluno, oppure è negata, ci si attende il ritorno del defunto e si pensa di poter entrare in contatto con lui; • il "lutto ipertrofico", con reazioni singolarmente intense e insensibili ad ogni azione consolatoria. (Raphael & Middleton. “Pathologic bereavement: what is pathological grief?”. Psych. Ann., 20, 304, 1990)

Quando ancora il danno biologico non era stato del tutto accettato e se ne discuteva l’appartenenza, le modalità, l’accertamento, si parlava però già del danno psichico, sotto le due diverse versioni di danno conseguenza del danno fisico e di danno autonomo, essendo ovviamente la prima quella che poi altro non è che una ulteriore patologia mentale consequenziale ad una patologia fisica. La seconda è interessante perché per primo Cendon l’ha introdotta e poi, nel corso degli anni, l’ha elaborata con l’aiuto di altri giuristi quali Monateri e Ziviz, sino a farla confluire, o meglio defluire nella figura del cosiddetto danno esistenziale.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 2697 dell’11 novembre 2008 Il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (ad es., nel caso in cui il fatto illecito integri gli estremi di un reato); e quella in cui la risarcibilità del danno in esame, pur non essendo espressamente prevista da una norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla Costituzione.

Il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, all’interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sottocategorie, se non con valenza meramente descrittiva. È, pertanto, scorretto e non conforme al dettato normativo pretendere di distinguere il c.d. “danno morale soggettivo”, inteso quale sofferenza psichica transeunte, dagli altri danni non patrimoniali: la sofferenza morale non è che uno dei molteplici aspetti di cui il giudice deve tenere conto nella liquidazione dell’unico ed unitario danno non patrimoniale, e non un pregiudizio a sé stante. Quando, per contro, un pregiudizio del tipo definito in dottrina “esistenziale” sia causato da condotte che non siano lesive di specifici diritti della persona costituzionalmente garantiti, esso sarà irrisarcibile, giusta la limitazione di cui all’art. 2059 c.c.

In passato, mentre il danno psichico riguardava la “lesione all’integrità psico-fisica della persona” (Corte Cost. 184/1986), il Danno da Lutto esaminava una lesione non diretta ma riflessa, che derivava dalla morte di un altro individuo con il quale intercorrevano particolari legami di parentela ed affetto. In sede giudiziaria il danno da lutto costituisce una conquista recente fino a poco tempo fa negata dall’art. 1223 c.c. che respingeva le richieste di indennizzo ai familiari della persona deceduta, a seguito di un'azione di terzi conseguente ad un fatto illecito.

La dimensione del cosiddetto danno biologico “da lutto” è stata delineata, sotto il profilo giurisprudenziale, nella sentenza n. 372/1994 della Corte Costituzionale, laddove si precisava che “Il danno alla salute è qui il momento terminale di un processo originato dal medesimo turbamento dell’equilibrio psichico che sostanzia il danno morale soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni (debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.,), anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, può degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui conseguenze, in termini di qualità personali, e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va commisurato il risarcimento”.

Il lutto rappresenta sicuramente il più grave stressor della vita di un essere umano come alterazione durevole che colpisce nella sua interezza lo stato di salute psicofisica della persona. Un evento luttuoso può modificare la capacità di apprezzare la gioia di vivere compromettendo il regolare svolgimento delle attività ludiche o ricreative che caratterizzano uno stile di vita.  La perdita del piacere della vita (lost pleasure of life) costituisce la privazione del sé e la “rinuncia al fare”, influenzando negativamente il funzionamento delle attività della vita quotidiana (mangiare, dormire, viaggiare, etc.), la capacità di padroneggiare la sfera emotiva, di trarre piacere dalle relazioni interpersonali e dalle attività sociali, di provare soddisfazione dall’impegno lavorativo (Berlà, Meyer, Andrews, 1990).

In questo senso il danno da lutto si annette al danno biologico come alterazione dello stato psico-fisico che compromette il normale svolgimento delle attività che rientrano nella sfera realizzatrice della persona, cagionando un conseguente peggioramento della qualità della vita. Il danno da morte può indicare diverse situazioni giuridiche risarcibili: iure ereditario, danno diretto per perdita istantanea della vita o lesioni o malattie con esito mortale che si trasmette dalla vittima agli eredi, iure proprio, danno biologico subito dai congiunti come conseguenza causale della morte del soggetto.

E’ importante, nel corso dell’accertamento medico-legale, che il consulente distingua le caratteristiche del lutto patologico dall’accentuazione dei sintomi del lutto fisiologico. A questo proposito il criterio cronologico risulta di fondamentale rilevanza. Per accertare un danno da lutto occorre un periodo di tempo molto lungo fino a due anni, sia per accertare che non si tratti di un “regolare” iter da lutto fisiologico, sia per usufruire di maggiori informazioni in caso di giudizio di una sintomatologia permanente. Riguardo all’aspetto cronologico non bisogna dimenticare che nella valutazione di danno da lutto si può verificare un “esordio tardivo” della manifestazione dei sintomi. La valutazione del danno da lutto dipende unicamente dal riscontro della reazione soggettiva della persona sottoposta a perizia. È necessario che di questa “sofferenza mentale” patita vi sia adeguata documentazione sanitaria!

A seguito di un riscontrato lutto “patologico” è possibile rilevare nella maggioranza dei casi i seguenti inquadramenti diagnostici, secondo i criteri del DSM IV-TR: I. Disturbi d’ansia: disturbo d’ansia generalizzato (D.A.G.), disturbo dell’adattamento (D. d’A.), disturbo post-traumatico da stress (DPTS), disturbo d’ansia da separazione (specie nei minori), disturbi da attacco di panico (D.A.P.). II. Disturbi deliranti: deliri depressivi. III. Disturbi dell’umore.

DSM-IV-TR – Disturbo Post-Traumatico da Stress: La persona è stata esposta ad un evento traumatico nel quale erano presenti entrambe le seguenti caratteristiche: la persona ha vissuto, ha assistito, o si è confrontata con un evento o con eventi che hanno implicato morte, minaccia di morte o di gravi lesioni, o una minaccia all'integrità fisica propria o di altri; la risposta della persona comprendeva paura intensa, sentimenti di impotenza o di orrore.   A) L'evento traumatico viene rivissuto persistentemente in uno o più dei seguenti modi: 1) Ricordi spiacevoli, ricorrenti e intrusivi dell'evento, che comprendono immagini, pensieri o percezioni. 2) Sogni spiacevoli ricorrenti dell'evento. 3) Agire o sentire come se l'evento traumatico si stesse ripresentando (ciò include sensazioni di rivivere l'esperienza, illusioni, allucinazioni ed episodi dissociativi di flashback, compresi quelli che si manifestano al risveglio o in stato di il intossicazione). 4) Disagio psicologico intenso all'esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che assomigliano a qualche aspetto dell'evento traumatico. 5) Reattività fisiologica a esposizione a fattori scatenanti interni o esterni che assomigliano a qualche aspetto dell' evento traumatico.

B) Evitamento persistente degli stimoli associati con il trauma e attenuazione della reattività generale (non presenti prima del trauma), come indicato da tre o più dei seguenti modi:   1) Sforzi per evitare pensieri, sensazioni o conversazioni associate con il trauma; 2) Sforzi per evitare attività, luoghi o persone che evocano ricordi del trauma; 3) Incapacità di ricordare qualche aspetto importante del trauma; 4) Riduzione marcata dell'interesse o della partecipazione ad attività significative. 5) Sentimenti di distacco o di estraneità verso gli altri. 6) Affettività ridotta (per es. incapacità di provare sentimenti di amore). 7) Sentimenti di diminuzione delle prospettive future (per es. aspettarsi di non poter avere una carriera, un matrimonio o dei figli o una normale durata della vita).

C) Sintomi persistenti di aumentato arousal (non presenti prima del trauma), come indicato da almeno due dei seguenti elementi:   1) Difficoltà ad addormentarsi o a mantenere il sonno; 2) Irritabilità e scoppi di collera; 3) Difficoltà a concentrarsi; 4) Ipervigilanza; 5) Esagerate risposte d'allarme. D) La durata del sintomo (sintomi ai criteri B, C e D) è superiore al mese. E) Il disturbo causa disagio clinicamente significativo o menomazione nel funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree importanti.

Pertanto, un evento luttuoso potrà determinare: DANNO PATRIMONIALE: in caso di perdita della persona che provvedeva al mantenimento economico del soggetto; DANNO MORALE/ESISTENZIALE: di natura non patrimoniale, quando, non esistendo alcuna certificazione, non è possibile riconoscere alcun danno biologico di natura psichica, ma è possibile quantomeno individuare, nel vissuto luttuoso pregresso ed attuale, una sofferenza morale; DANNO DA LUTTO DANNO BIOLOGICO: per alterazione dell’integrità psico-fisica del soggetto, con l’insorgenza da almeno due anni di una patologia psichica documentata nel corso del tempo.

L’Accertamento medico-legale richiede preliminarmente un'accurata analisi del nesso causale tra la perdita della persona cara e lo sviluppo di tali espressioni. Buzzi (F. Buzzi, Le conseguenze del lutto e la loro valutabilità in ambito peritale medico-legale, Jura Medica, 2, 439, 2002) afferma che l’analisi medico-legale deve comprendere almeno i seguenti specifici passaggi anamnestici e clinici: accurata indagine anamnestico-circostanziale, con particolare riguardo per la tipologia e l’intensità del rapporto interpersonale effettivamente esistente tra vittima primaria e vittima secondaria; valutazione quali-quantitativa degli effetti destabilizzanti cagionati dal lutto nella realtà quotidiana della vittima secondaria; analisi ponderata di ogni possibile elemento di connessione causale/concausale dei disturbi psichici/psico-somatici riscontrati nella vittima secondaria rispetto alla sua struttura di personalità e all’evento luttuoso.

Sulla morte... Che cos'è morire, se non stare nudi nel vento e disciogliersi al sole? E che cos'è emettere l'estremo respiro se non liberarlo dal suo incessante fluire, così che possa risorgere e spaziare libero alla ricerca di Dio? Solo se berrete al fiume del silenzio, potrete davvero cantare. E quando avrete raggiunto la vetta del monte, allora incomincerete a salire. E quando la terra esigerà il vostro corpo, allora danzerete realmente. Kahlil Gibran

Sulla distinzione tra danni iure proprio e danni iure successionis, si veda VIOLA, I danni da morte (biologico, morale, esistenziale), in CASSANO (a cura di), Il danno alla persona, Trattato teorico-pratico, Cedam, Padova, 2006, 328. VIOLA, I danni derivanti da morte, Halley, Matelica (MC), 2005. Si veda anche BARZAZI-BOSIO-DEMORI-RONCALLI, Il danno da morte, Cedam, Padova, 2000; Cass. 1704/1997, GI, 1998, 1589, con nota di BONA; Cass. 8743/2001, in Danno e Responsabilità, 2001, 820, con nota di BONA. Tribunale di Foggia, 28 giugno 2002, Giud. Armone; nello stesso senso, si segnala l’apprezzabile sentenza del Tribunale di Messina, 15 luglio 2002, Giud. Iannello, nonché la lucida e condivisibile sentenza del Tribunale di Brindisi, 5 agosto 2002, Giud. Mastrorilli. GAZZONI, Manuale di diritto privato, ESI, Napoli, 2001; ROSSETTI, La vittima di un omicidio può ottenere il risarcimento del danno psichico, Diritto e Giustizia, 2001, 15, 36; BUZZI-VANINI, Guida alla valutazione psichiatrica e medico-legale del danno biologico di natura psichica, Giuffrè Ed., 2006 BRONTOLO-MARIGLIANO, Il danno psichico, Giuffrè, Milano, 1996. CROCITTO (collana diretta da Luigi Viola), Commentario al codice delle assicurazioni private, Halley, Matelica (MC), 2006. BORDON, PALISI, Il danno da morte, Giuffrè Ed., Milano, 2002