Collegio Dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Siena

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Collegio Dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Siena Siena 27 ottobre 2009 Incontro tecnico - Certificazione Energetica - Progettazione integrata La Commissione Meccanica e Temotecnica : Per. Ind. Emanuele Capezzuoli Per. Ind. Gabriele Della Lena Per. Ind. Filippo Occhipinti

Certificazione energetica Disposizioni Regione Toscana Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 26 giugno 2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” recepita la normativa per la certificazione energetica In base a gli obblighi di certificazione sanciti nel d.lgs. 192/2005 I soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici sono intanto, provvisoriamente, individuati dall’Allegato 3 al decreto legislativo 115/2008. Sono riconosciuti come soggetti certificatori nella misura in cui la legislazione vigente li abilita “all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi”.

Disposizioni Regione Toscana Entro i quindici giorni successivi alla consegna al richiedente dell’attestato di certificazione energetica, il Soggetto certificatore trasmette copia del certificato alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio”. Copia del certificato emesso potrà quindi essere inoltrato alla Regione, Direzione Gen. Politiche Territoriali e Ambientali – Settore Miniere e Energia, a partire dal 3 agosto 2009, come file alla seguente casella di posta dedicata: certificazione-energetica@regione.toscana.it Il file in questione dovrà essere completo di firma digitale del, o dei professionisti che rilasciano il certificato. Per quei professionisti che, ad oggi, siano ancora sprovvisti di firma digitale, saranno accettati altri formati, in cui siano comunque sempre presenti e riconoscibili la firma e il timbro professionale

l’applicazione del DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 E le successive integrazioni introdotte dal DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311 OBBLIGANO L’utente a partire dal 1 luglio 2009 a dotare l’immobile di Certificazione Energetica ad ogni passaggio di proprietà a titolo oneroso

a decorrere dal 1° luglio 2007 a decorrere dal 1° luglio 2009 agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile a decorrere dal 1° luglio 2008 agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con l'esclusione delle singole unita‘ immobiliari a decorrere dal 1° luglio 2009 alle singole unita' immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.

Utilizzo del Certificato energetico Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unita' L’attestato e' allegato all'atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unita‘, se già dotati di attestazione energetica L’attestato e' messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso

Progettazione Integrata ai sensi deiL.10/91 – DPR 412/93 – DLgs 311/06 NUOVA COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE GLOBALE DI EDIFICI CON INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO Verificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), risulti inferiore ai valori limite riportati nella tabella di cui al punto 1 dell’allegato C al DLgs 311/06 Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59, verificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (Epe) calcolata secondo come riportato al punto 3 del DPR n.59, non risulti superiore ai valori limite riportati nell’art. 4 al punto 3 del DPR n.59.

Verificare che il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico (ng) risulti superiore al valore limite (ngL) riportato al punto 5 dell’allegato C al DLgs 311/06. Verificare che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e trasparenti che delimitano il volume riscaldato, non superi di oltre il 30% i valori limite fissati nelle tabelle di cui ai punti 2,3,4 dell’allegato C al DLgs 311/06. Installazione di pannelli solari termici in grado di coprire il almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, tale limite è ridotto al 20% per edifici situati all’interno di centri storici, come riportato ai commi 11-15 dell’allegato I al DLgs 311/06.

Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59 è obbligatoria l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, come riportato ai punti 22-25 articolo 4 del DPR n.59, non è definita la potenza. Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59 è obbligatoria la predisposizione al collegamento a reti di teleriscaldamento se presenti entro una distanza massima di 1000 metri, come riportato al punto 24 articolo 4 del DPR n.59

RISTRUTTURAZIONE PARZIALE O MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SOLO INVOLUCRO EDILIZIO SENZA INTERVENTI SULL’IMPIANTO TERMICO Verificare che il valore della trasmittanza termica (U), delle diverse strutture edilizie opache e trasparenti che delimitano il volume riscaldato, risulti inferiore o uguale a quelli riportati nelle tabelle di cui ai punti 2,3,4 dell’allegato C al DLgs 311/06.

NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI TERMICI   Verificare che il valore del rendimento globale medio dell’impianto termico risulti superiore al valore limite (ngL) riportato al punto 5 dell’allegato C al DLgs 311/06. Installazione di pannelli solari termici in grado di coprire il almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, tale limite è ridotto al 20% per edifici situati all’interno di centri storici, come riportato ai commi 11-15 dell’allegato I al DLgs 311/06.

AMPLIAMENTO EDIFICIO CON IMPIANTO RICOLLEGATO ALL’ESISTENTE Verificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), risulti inferiore ai valori limite riportati nella tabella di cui al punto 1 dell’allegato C al DLgs 311/06.   Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59, verificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (Epe) calcolata secondo come riportato al punto 3 del DPR n.59, non risulti superiore ai valori limite riportati nell’art. 4 al punto 3 del DPR n.59. Verificare che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e trasparenti che delimitano il volume riscaldato, non superi di oltre il 30% i valori limite fissati nelle tabelle di cui ai punti 2,3,4 dell’allegato C al DLgs 311/06. Limitatamente alle strutture in ampliamento

Installazione di pannelli solari termici in grado di coprire il almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, tale limite è ridotto al 20% per edifici situati all’interno di centri storici, come riportato ai commi 11-15 dell’allegato I al DLgs 311/06. Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59 è obbligatoria l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, come riportato ai punti 22-25 articolo 4 del DPR n.59, non è definita la potenza. Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59 è obbligatoria la predisposizione al collegamento a reti di teleriscaldamento se presenti entro una distanza massima di 1000 metri, come riportato al punto 24 articolo 4 del DPR n.59 Verificare che il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico (ng) complessivo (edificio esistente + ampliamento) risulti superiore al valore limite (ngL) riportato al punto 5 dell’allegato C al DLgs 311/06.

CAMBIO DESTINAZIONE D’USO EDIFICIO CON INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO Verificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi), risulti inferiore ai valori limite riportati nella tabella di cui al punto 1 dell’allegato C al DLgs 311/06. Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59, verificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (Epe) calcolata secondo come riportato al punto 3 del DPR n.59, non risulti superiore ai valori limite riportati nell’art. 4 al punto 3 del DPR n.59. Verificare che il rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico (ng) risulti superiore al valore limite (ngL) riportato al punto 5 dell’allegato C al DLgs 311/06.

Verificare che il valore della trasmittanza termica (U) delle diverse strutture edilizie opache e trasparenti che delimitano il volume riscaldato, non superi di oltre il 30% i valori limite fissati nelle tabelle di cui ai punti 2,3,4 dell’allegato C al DLgs 311/06. Installazione di pannelli solari termici in grado di coprire il almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria, tale limite è ridotto al 20% per edifici situati all’interno di centri storici, come riportato ai commi 11-15 dell’allegato I al DLgs 311/06 Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59 è obbligatoria l’installazione di pannelli solari fotovoltaici, come riportato ai punti 22-25 articolo 4 del DPR n.59, non è definita la potenza. Dal 25 giugno 2009, in seguito all’entrata in vigore del DPR n.59 è obbligatoria la predisposizione al collegamento a reti di teleriscaldamento se presenti entro una distanza massima di 1000 metri, come riportato al punto 24 articolo 4 del DPR n.59

SOSTITUZIONE DI GENERATORE DI CALORE Verificare che il valore del rendimento globale medio dell’impianto termico risulti superiore al valore limite (ngL) riportato al punto 5 dell’allegato C al DLgs 311/06.

DOCUMENTAZIONE TECNICA OBBLIGATORIA PER TIPO DI INTERVENTO   INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI PER A.C.S. Calcolo e progetto da tecnico abilitato, con rispetto del DLgs 311/06 e norma UNI TS 11300-2. INSTALLAZIONE DI PANNELLI SOLARI TERMICI O CALDAIE SU PISCINE INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO TERMICO O RISTRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO IMPIANTO TERMICO ESISTENTE Calcolo e progetto da tecnico abilitato, con rispetto del DLgs 311/06 e norma UNI TS 11300-1 e UNI TS 11300-2.

 INSTALLAZIONE NUOVO IMPIANTO ADDUZIONE GAS O RITRUTTURAZIONE/AMPLIAMENTO IMPIANTO ESISTENTE Progetto semplice per potenze inferiori o uguali a 50 kW redatto anche dal responsabile tecnico della ditta installatrice abilitata, come riportato all’art.5 del Decreto 37/08.  Progetto per potenze maggiori di 50 kW redatto da tecnico abilitato, secondo le normative previste per ciascun tipo di combustibile, come riportato all’art.5 del Decreto 37/08.

PROGETTO IMPIANTO TERMICO Calcolo e redazione L.10/91, una per ciascun generatore e/o per ciascun sistema edificio-impianto, in base alle tipologie di intervento sopra descritte. Calcolo fabbisogno termico dell’edificio e calcolo delle unità terminali (radiatori, fancoil, impianto a pavimento/soffitto/parete…) Elaborati grafici di progetto impianto termico comprensivo di posizionamento in pianta unità terminali, potenza e/o caratteristiche delle unità terminali, posizionamento in pianta del generatore di calore, potenza e caratteristiche del generatore di calore, tipologia e diametri delle tubazioni di collegamento, schema di allaccio idraulico delle apparecchiature dell’impianto, schema di adduzione gas se potenza maggiore di 50 kW, sicurezze e protezioni a seconda del tipo di combustibile utilizzato.

PROGETTO IMPIANTO TERMICO CON POTENZA MAGGIORE O UGUALE A 35 Kw Documentazione prevista per progetto impianto termico sopra descritta. Documentazione prevista per progetto adduzione gas se impianto con potenza maggiore di 50 kW. Relazione e schema grafico della centrale termica, con descrizione dei sistemi di sicurezza e protezione previste, calcolo dispositivi di sicurezza e protezione come da D.M. 1/12/75 e s.m.i. Per centrali termiche a gasolio devono essere rispettate le prescrizioni della circolare 73/71 e del D.M. n.116 del 28/04/05. Per centrali termiche con potenza superiore a P=116 kW al focolare, deve essere redatta e richiesta presentazione di parere di conformità antincendio per attività 91 del D.M. 16/2/82 presso i comandi provinciali dei V.V.F. di competenza.

PROGETTO IMPIANTO ADDUZIONE GAS Relazione di calcolo tecnico-descrittiva dell’intervento da realizzare, secondo le normative di riferimento, per gas metano UNI 7129/01 – UNI 7129/08 – L. 1083/71 – D.M. 12/04/96 – Decreto aprile 2008, per gas G.P.L UNI CIG 9860 – UNI CIG 9036 – UNI CIG 9165 – UNI CIG 7131/71, oltre alla presentazione ed alla richiesta di parere di conformità antincendio per attività 4/b del D.M. 16/2/1982 presso i comandi provinciali dei V.V.F. di competenza. Relazione di calcolo tipologie e diametri tubazioni. Elaborati grafici con posizionamento in pianta degli apparecchi utilizzatori e delle tubazioni, con rispettive caratteristiche ed informazioni necessarie all’installazione.

  PROGETTO IMPIANTO PANNELLI SOLARI TERMICI PER A.C.S. Relazione di calcolo del fabbisogno energetico totale dell’impianto da realizzare, con la relativa percentuale di integrazione dell’impianto solare termico. Elaborato grafico comprendente: posizionamento in pianta delle apparecchiature; caratteristiche degli apparecchi previsti; schema di collegamento idraulico dei componenti e delle apparecchiature; Prospetto e sezione del luogo di installazione dei pannelli solari termici.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE