RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA.

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RISCHIO IMPIANTI La Legge 22 Gennaio 2008 n.37 L’installazione La trasformazione L’ampliamento La manutenzione DEGLI IMPIANTI AL FINE DI GARANTIRNE LA SICUREZZA.

RISCHIO IMPIANTI DECRETO 22 GENNAIO 2008 n.37 Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici,indipendentemente dalla destinazione d’uso. a) Impianti di produzione,trasformazione,trasporto,distribuzione,utilizzazione di energia elettrica, di protezione contro le scariche atmosferiche, di automazione di porte, cancelli, barriere. b) Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere c) Impianti di riscaldamento,di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione. d) Impianti idrici e sanitari e) Impianti di distribuzione di gas f) Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori g) Impianti di protezione antincendio

RISCHIO IMPIANTI Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli impianti deve essere redatto un progetto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta. Il progetto deve essere redatto nei casi previsti dall’artico 5 comma 2 punto a) b) c) d) e) f) g) h) del Decreto 22 Gennaio 2008 n 37. I progetti sono elaborati secondo la regola d’arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e delle norme UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli stati membri dell’unione europea si considerano redatti secondo la regola dell’arte. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia la dichiarazione di conformità degli impianti

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE L’articolo 80 del D.lgs 3 Agosto 2009 n 106 si occupa di regolamentare la materia relativa agli impianti e apparecchiature elettriche. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego di materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione ed in particolare, da quelli derivanti da: a)Contatti elettrici diretti b)Contatti elettrici indiretti c)Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni; d)Innesco ed esplosioni e)Fulminazione diretta e indiretta f)sovratensioni

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi ed adotta le misure tecniche e organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, individuare i D.P.I. collettivi e individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza. Il datore di lavoro prende,altresì le misure necessarie affinchè le procedure di uso e manutenzione siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d’uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti norme tecniche.

IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici,gli impianti,le strutture,le attrezzature,siano protetti dagli effetti dei fulmini mediante protezioni realizzate secondo le norme tecniche. Il datore di lavoro provvede affinchè gli edifici,gli impianti,le strutture,le attrezzature siano protetti dai pericoli determinati dall’innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas,vapori,nebbie infiammabili o polveri combustibili infiammabili…… Fermo restando le disposizioni del DPR 22 Ottobre 2001 n. 462 in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinchè gli impainti elettrici e gli impianti di protezione dei fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.