Il processo civile telematico

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Il processo civile telematico di Claudio Cecchella

Le origini Il processo telematico nasce civilisticamente con la Legge n. 29 del 1997, che, all’art. 15, attribuisce ai documenti informatici o trasmessi per via telematica valori di prova ad ogni effetto di legge e con il successivo d.p.r. n. 513 del 1997, che introduce la firma digitale.

Il d.p.r. n. 123 del 2001 E’ tuttavia con il d.p.r. 13/02/2001 n. 123 che viene introdotto per la prima volta l’uso del mezzo informativo nel processo civile, con la previsione di una fase di sperimentazione e una fase di introduzione definitiva del processo civile telematico.

La sperimentazione Nella fase di sperimentazione l’ufficio giudiziario, con adeguati mezzi di hardware e software, deve offrire una funzionalità dei servizi di comunicazione di atti e documenti informatici e gli avvocati abilitati possono accedere per verificare le informazioni intorno ai documenti informatici in cui sono tradotti gli atti salienti del processo.

Il doppio binario In questa fase vige il regime del doppio binario: l’avvocato potrà depositare il proprio atto in via telematica, ma affinché il deposito abbia valore legale, dovrà provvedere a depositare lo stesso atto in forma cartacea: solo in questa seconda forma l’atto difensivo può considerarsi depositato, alla data del deposito, agli effetti delle regole del codice di rito.

Il valore legale del processo telematico Ai sensi dell’art. 35, c. 1° del d.m. 21/02/2011, n. 44, verificata con successo la fase sperimentale presso i tribunali, il Ministero con decreto dichiarerà l’attivazione del processo civile telematico, ma fino al 29/06/2014 il valore legale del deposito telematico degli atti non equivale al deposito di quello cartaceo.

segue A partire dal 30/06/2014 tutti i tribunali saranno soggetti all’esclusività del deposito telematico di atti e documenti: l’art. 16-bis del d.l. 18/10/2012 n. 179 stabilisce a tale data l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti e dei documenti, a valere per i difensori delle parti costituite e per gli ausiliari dell’autorità giudiziaria (ad esempio, consulenti tecnici).

Ambito L’ambito della regola concerne: - i procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione; - i processi esecutivi; - il procedimento di ingiunzione; - i procedimenti concorsuali quanto agli atti del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario.

La parte costituita La norma letteralmente stabilisce l’obbligo per le parti costituite escludendo le parti non ancora costituite: sarebbe quindi possibile depositare il cartaceo per la parte che deve instaurare il giudizio con un atto di citazione o un ricorso o che deve costituirsi e/o intervenire volontariamente in un giudizio già incardinato.

Gli obblighi di cancelleria L’esonero dal deposito informatico degli atti introduttivi e degli atti di prima costituzione in giudizio dovrebbe essere sopperito dall’obbligo della cancelleria di inserire nel fascicolo informativo le copie informatiche di atti e documenti, quando questi siano depositati su supporto cartaceo.

L’esperienza dei tribunali amministrativi regionali I T.A.R. obbligano l’avvocato, che deposita gli atti introduttivi e i documenti in forma cartacea, di depositare i medesimi anche su supporto informatico (cd.-rom o dvd) attestando la conformità dei documenti digitali inseriti sul supporto informatico a quella degli atti e documenti depositati in forma cartacea.

Gli atti di terzi L’art. 16-bis, cit., prevede inoltre che: “ le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti dai soggetti da essi nominate”: è il caso degli atti dei consulenti tecnici di parte.

Il momento perfezionativo del deposito L’art. 16-ter n. 7 stabilisce che: “il deposito si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata (e ricevuta dal professionista) la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia”.

segue Tuttavia, l’art. 13 del d.m. n. 44 del 2011 stabilisce che: “quando una ricevuta è rilasciata dopo le ore 14:00 il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo”.

Dubbi di legittimità La previsione desta profondi dubbi di legittimità tenuto conto che un regolamento quale il d.m. introduce regole derogative dei principi stabili dalla legge (art. 16-ter n. 7 e codice di rito). Un termine decadenziale può essere misurato con un’attività esclusivamente di una parte e non essere mediato da un’attività dell’ufficio di cui non è dato conoscere il tempo di intervento.

Esempio Il deposito di un atto o di un documento il giorno della scadenza alle ore 13:59 deve considerarsi tempestivo anche se la ricevuta di avvenuta consegna sopraviene alle ore 14:01.

La remissione in termini Una alternativa interpretazione potrebbe essere costituita dalla applicazione, nel caso che la certificazione di avvenuto deposito giungesse tardivamente dell’art. 153 c.p.c. che regola la remissione in termini della parte per decadenza incolpevole.

Le comunicazioni telematiche di cancelleria La legge n. 221 del 2012 sancisce all’art. 16 che nei procedimenti civili le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

L’indirizzo di destinazione delle comunicazioni e notifiche Gli avvocati, dunque, riceveranno le comunicazioni a mezzo p.e.c. presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero dal registro generale indirizzi elettronici gestito e tenuto dal Ministero della Giustizia, con onere di comunicare detto indirizzo al proprio ordine professionale.

Il deposito in cancelleria Laddove la legge prevede che il soggetto debba munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e il soggetto non abbia istituito e comunicato il predetto indirizzo ovvero se il messaggio di posta elettronica non riceve la consegna per cause imputabili al destinatario, le notificazioni e comunicazioni “sono eseguite esclusivamente mediante il deposito in cancelleria (art. 16, c. 6, cit)”.

Il mandato congiunto Nel caso di mandato congiunto a più professionisti, le notifiche e le comunicazioni dovranno essere trasmesse telematicamente a tutti (sarà opportuno verificare che il cancelliere abbia associato al fascicolo telematico il nominativo di entrambi gli avvocati: l’avvocato non inserito rischia di ottenere l’esito negativo nel deposito elettronico degli atti e documenti).

Comunicazioni e notificazioni a soggetti diversi dai difensori Le comunicazioni e notificazioni, a cura della cancelleria, anche a destinatari diversi dai difensori (ctu, parti) si eseguono esclusivamente in via telematica ove rinvenuto l’indirizzo p.e.c. del destinatario in pubblici elenchi.

Il deposito dell’atto difensivo Il professionista potrà redigere l’atto difensivo con il suo programma di video scrittura e dovrà trasformarlo nel formato pdf testo, senza utilizzare lo scanner. Il pdf testo dovrà essere firmato digitalmente dal professionista.

Il deposito dei documenti cartacei I documenti cartacei da depositare telematicamente dovranno essere trasformati, mediante scanner, in file pdf immagine. Ovviamente in tal caso non sarà necessaria la sottoscrizione digitale.

Le notifiche tramite p.e.c. La legge n. 53 del 1994 che affida agli avvocati la possibilità di perfezionare le notifiche in proprio è stata integrata con la legge n. 148 del 2011 consentendo agli avvocati di perfezionare le notifiche anche utilizzando la p.e.c: tale normativa è stata modificata dalla legge n. 228 del 2012.

Destinatario della notifica La notifica potrà perfezionarsi solo se il destinatario è altro avvocato oppure persona diversa da un avvocato, a condizione che l’indirizzo p.e.c. del destinatario risulti da pubblici elenchi.

Avvocato pubblico ufficiale Nel compilare la relazione e le attestazioni di cui agli artt. 3, 3-bis e 9 della legge n. 53 del 1994, l’avvocato è pubblico ufficiale.

La procura alle liti elettronica L’art. 18 del d.m. n. 44 del 2011 prevede al 5° comma, che la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce quando è rilasciata su documento informatico separato allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale l’atto è notificato.

Presupposti per la notifica p.e.c. dell’avvocato Per il perfezionamento della notifica: - l’avvocato deve essere munito di p.e.c. comunicata all’Ordine; - l’avvocato deve avere ottenuto dal Consiglio dell’Ordine l’autorizzazione per effettuare notifiche; - il destinatario della notifica p.e.c. dovrà essere soggetto il cui indirizzo p.e.c. sia inserito in pubblici registri ; - il campo “oggetto” della p.e.c. dovrà indicare “notificazione ai sensi della Legge n. 153 del 1994”; - la p.e.c. deve contenere i seguenti allegati: relata di notificazione direttamente in pdf firmata digitalmente contenente l’identificazione dell’avvocato notificante, l’identificazione del destinatario, l’indicazione dell’elenco pubblico da cui l’indirizzo p.e.c. è stato estratto, gli estremi del provvedimento autorizzativo del Consiglio dell’Ordine.

Il perfezionamento della notifica La notifica per p.e.c. può dirsi perfezionata per il soggetto notificante con la generazione della ricevuta di accettazione e per il destinatario al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna.

Le comunicazioni del curatore fallimentare La legge n. 221 del 2012 e la legge n. 228 dello stesso anno hanno introdotto alcune novità nelle comunicazioni degli atti relative alle procedure concorsuali. Il curatore deve comunicare al registro delle imprese il proprio indirizzo di p.e.c. e stessa comunicazione deve effettuare nell’avviso ai creditori ex art. 92 l.fal.

Le domande di ammissione al passivo Le domande di ammissione al passivo o di rivendica o restituzione dei beni possono essere presentate, unitamente ai relativi documenti, unicamente mediante trasmissione all’indirizzo p.e.c. del curatore; nella domanda il ricorrente deve indicare l’indirizzo p.e.c. al quale intende ricevere le comunicazioni, in caso contrario esse saranno effettuate esclusivamente con deposito in cancelleria.

Forma delle domande La spedizione delle domande tempestive o tardive all’indirizzo p.e.c. del curatore può essere effettuata sia con sottoscrizione digitale, sia con sottoscrizione apposta sull’originale del documento cartaceo successivamente oggetto di scansione digitale e trasmessa mediante un indirizzo p.e.c. (i titoli di credito vanno depositati in originale).

Il progetto di stato passivo Il curatore, almeno quindici giorni prima dell’udienza di verifica, deve trasmettere il progetto di stato passivo agli indirizzi p.e.c. dei ricorrenti i quali, entro cinque giorni dall’udienza di verifica devono presentare le loro osservazioni mediante invio p.e.c. all’indirizzo p.e.c. del curatore.

Comunicazioni del curatore Ai sensi dell’art. 31-bis l.fal. tutte le comunicazioni di legge o imposte dal giudice al curatore sono effettuate agli indirizzi p.e.c. indicati dai creditori e dai titolari dei diritti sui beni (in difetto di comunicazione, mediante deposito in cancelleria). Dette comunicazioni riguardano il progetto di stato passivo, lo stato passivo, le relazioni semestrali, i progetti di riparto parziale, il rendiconto, il progetto di riparto finale, la proposta di concordato fallimentare e i relativi pareri.