(Convenzione di Ginevra art. 3-13) (Consuetudinaria)

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(Convenzione di Ginevra art. 3-13) (Consuetudinaria) Le linee di base (Convenzione di Ginevra art. 3-13) (Consuetudinaria) Linea di base Corrisponde alla linea di costa a bassa marea, indicata sulle carte marittime a grande scala riconosciute ufficialmente dallo stato costiero Regola generale 1° Caso particolare Lo Stato può congiungere con una linea ideale i punti più sporgenti della costa Costa particolarmente frastagliata ed indentata Linea di base 2° Caso particolare Linea di base Isole molto vicine alla costa Lo Stato può comprendere all’interno delle linee di base le isole vicine alla costa

Limitazioni alle linee rette di base NOTA BENE Né la Convenzione di Ginevra del 1958-60 né la Convenzione di Montego Bay del 1973-82 pongono un limite preciso alle linee rette ma pongono soltanto delle restrizioni elastiche e poco oggettive 1 Il tracciato delle linee non deve discostarsi in modo apprezzabile dalla direzione generale della costa Limitazioni alle linee rette di base 2 Il volume delle acque chiuse dalla linea retta deve essere sufficientemente legato al dominio terrestre da poter esser sottoposto al regime delle acque interne Non possono essere tracciate linee di base rette a partire da bassifondi che emergono soltanto a bassa marea, a meno che non si sia provveduto ad erigere sugli stessi dei fari o delle installazioni similari emergenti in permanenza (a meno di un riconoscimento internazionale generale) 3 A meno di interessi economici specifici e vitali per la regione la cui realtà ed importanza sia attestata da un lungo uso (la pesca)

Le Baie 1ª Condizione 2ª Condizione In virtù di una norma di diritto internazionale consuetudinario di antica formazione, gli Stati costieri sono abilitati a chiudere con una retta le baie, cioè quelle insenature che penetrano profondamente nella costa Le Baie 1ª Condizione Baia (non giuridica) La baia è definita “giuridica” se l’insenatura racchiude una superficie di acque uguale o superiore a quella di un semicerchio avente per diametro la linea tracciata fra i punti di ingresso della baia (criterio del semicerchio) Baia giuridica completamente richiudibile con linea di base Baia giuridica non completamente richiudibile con linea di base 24 miglia 2ª Condizione La baia “giuridica” può essere chiusa da linea di base retta solo se la distanza fra i punti di ingresso non supera le 24 miglia (Se la distanza è maggiore, lo Stato può tirate una retta di 24 miglia marine all’interno della baia, in modo da racchiudere il volume di acque più ampio possibile) 35 miglia 24 miglia

Le Baie storiche NOTA BENE Le “Baie storiche” possono essere chiuse anche qualora non soddisfino il criterio del semicerchio ed indipendentemente dalla loro ampiezza. Lo status di tali baie è trattato dagli articoli 7 par.6 della Conv. Di Ginevra e 10 par.6 della Conv. Di Montego Bay 1) Deve esserci un prolungato esercizio di diritti di sovranità sulle acque della baia da parte dello Stato costiero NOTA BENE Né la Convenzione di Ginevra del 1958-60 né la Convenzione di Montego Bay del 1973-82 provvedono a definire univocamente il concetto di Baia Storica, ma ne fissano i criteri generali 2) Deve esserci l’acquiescenza da parte degli altri Stati. Norvegia Italia 572 Km 58 Km 113 Km Libia Varanger Fjord RICONOSCIUTA BAIA STORICA Golfo della Sirte NON RICONOSCIUTA BAIA STORICA Golfo di Taranto RICONOSCIUTA BAIA STORICA

Le acque interne Si definiscono “acque interne” le zone marine poste all’interno delle linee di base. Tali zone marine sono dal diritto internazionale del tutto assimilate al territorio dello stato (“la sovranità dello stato si esplica in modo pieno”) Es. Nelle acque territoriali vi è l’obbligo di tollerare il passaggio inoffensivo delle navi straniere, nelle acque interne questo obbligo decade (a meno che le acque interne non siano state istituite in corri-spondenza di isole o profonde insenature che precedentemente erano mare territo-riale o addirittura alto mare (Fiordi norvegesi)) Linea di base Acque interne Linea di base Italia Salvaguardare e mantenere gli interessi legati alla navigazione marittima internazionale consoli-data prima dell’istituzione delle acque interne.

L’accesso ai porti ed il regime delle navi straniere nelle acque interne Le installazioni portuali permanenti che più avanzano verso il largo, sono considerate come facenti parte della costa ai fini della delimitazione del mare territoriale Le acque portuali vengono a trovarsi all’interno delle linee di base e sono a tutti gli effetti acque interne Le acque portuali, essendo acque interne, vengono equiparate dal D.I. al territorio dello Stato e quindi l’accesso ai porti delle navi straniere è condizionato al consenso dello Stato costiero. ECCEZIONE L’ingresso in porto (o comunque nelle acque interne) è reso necessario da forza maggiore o da estremo pericolo per la nave ed il suo equipaggio NOTA BENE In alcune circostanze (Attività paramilitari USA in Nicaragua) tale norma si è contestata avanzando il diritto di accesso ai porti legato alla libertà di comunicazione e di commercio. NOTA BENE Alcune norme del Diritto I. pattizio (trattati bilaterali) possono stabilire le norme reciproche di ingresso, commercio e navigazione nelle acque interne e nei porti.

Le acque territoriali Diritto internazionale consuetudinario La sovranità di ogni stato costiero si estende, al di là del territorio e delle acque interne (cioè a partire dalle “linee di base”), ad una zona di mare adiacente alle sue coste, che è denominata “mare territoriale”. Nello stesso modo sono soggetti alla sovranità dello stato costiero anche lo spazio aereo sovrastante il mare territoriale e il relativo letto e sottosuolo marino. Anche le isole hanno un proprio mare territoriale, intendendo per isola “una distesa di terra di formazione naturale, circondata dall’acqua, che resta scoperta ad alta marea”. Non rientrano nella definizione giuridica di isola le isole artificiali e i bassifondi emergenti solo a bassa marea Tuttavia, qualora i bassifondi si trovino ad una distanza dalla terraferma o da un isola, che non supera l’ampiezza del mare territoriale, i bassifondi possono essere utilizzati dallo stato costiero quale punto di partenza per calcolare la fascia di acque territoriali. Se i bassifondi sono posti ad una distanza eccedente l’ampiezza delle acque territoriali, essi non hanno un proprio mare territoriale Diritto internazionale consuetudinario Il mare territoriale non può estendersi oltre le 12 miglia marine (dalle linee di base o da eventuali bassifondi)

Casi particolari per la delimitazione delle acque territoriali Le due coste si fronteggiano e la distanza fra le due coste in alcuni punti è minore delle 12 miglia Le due coste sono adiacenti Principio consuetudinario della “linea mediana”: nessuno dei due Stati può estendere il suo mare territoriale al di là della linea mediana, salvo contrario accordo. Tale principio non trova riscontro quando ci siano dei casi particolari: “in ragione dell’esistenza di titoli storici o di altre circostanze speciali, può essere necessario delimitare diversamente le acque territoriali dei due Stati”

IL PASSAGGIO INOFFENSIVO INOFFENSIVO (art. 14 Conv. Ginevra) Il passaggio non arreca pregiudizio alla pace, al buon ordine ed alla sicurezza dello stato costiero. L’art. 19 par. 2 della Convenzione di Montego Bay è più preciso e specifica quando il passaggio è “offensivo”: Minaccia o uso della forza contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica dello Stato costiero o in ogni altro modo che sia contrario ai principi di diritto internazionela incorporsti nella Carta delle Nazioni Unite Esercitazioni o manovre con armi di ogni tipo Raccolta di informazioni a pregiudizio della difesa o della sicurezza dello Stato costiero Propaganda volta a nuocere alla difesa o alla sicurezza dello Stato costiero Lancio, atterraggio o imbarco di aeromobili Lancio, atterraggio o imbarco di strumenti militari Imbarco o sbarco di merci, valute o persone, in violazione alle leggi doganali, fiscali, sanitarie o d’immigrazione dello Stato costiero Pesca Inquinamento deliberato e grave in violazione alla Convenzione Svolgimento di ricerche o rilevamenti Perturbazione del funzionamento dei sistemi di comunicazione o di ogni altra attrezzatura o installazione dello Stato costiero Ogni altra attività senza il rapporto diretto con il passaggio PASSAGGIO Navigazione nel mare territoriale per attraversare lo stesso, senza toccare le acque interne. Deve essere continuo e rapido. Non comprende la facoltà di sosta o di ancoraggio a meno che questi eventi non siano causati da emergenze di vario tipo (avarie, richieste di soccorso, ecc..)

Le acque territoriali Lo Stato costiero deve tollerare all’interno delle sue acque territoriali il passaggio inoffensivo delle….. …navi militari (non ancora Diritto internazionale consuetudinario) ALCUNI STATI LO CONSENTONO ALCUNI STATI PRETENDONO LA “NOTIFICA” DEL PASSAGGIO (Egitto, Libia e Malta) ALCUNI STATI SUBORDINANO IL PASSAGGIO DELLA NAVE MILITARE ALLA “PREVIA AUTORIZZAZIONE” (Algeria e Siria) (U.R.S.S. (C.S.I.) fino al 1989 anche per le navi mercantili) …navi mercantili (Diritto internazionale consuetudinario) Nota Bene I Sommergibili hanno il diritto di attraversare il mare territoriale navigando in emersione e mostrando la bandiera Le Portaerei possono attraversare il mare territoriale, purché gli aerei imbarcati restino appontati durante il passaggio