PROCESSO CIVILE TELEMATICO: SEMINARIO PRATICO avv. Valentina Carollo- avv. Andrea Pontecorvo in videoconferenza avv. Maurizio Reale
PREMESSA Tutte le slide reperibili sul sito www.pergliavvocati.it ScreenCast sul canale YouTube della FIIF - www.youtube.com/FIIFCNF
ASPETTI NORMATIVI
QUADRO NORMATIVO ATTUALE PCT CAD Decreto Legislativo n. 82/2005 Modificato 2010 DPR 68/2005 (PEC) Art. 16 D.L. 185/2008 Art. 4 D.L. 193/2009 (obbligo PEC e comunicazioni) D.P.C.M. 22 febbraio 2013 (Firma digitale – regole tecniche) Deliberazione CNIPA n. 45/2009 modificata dal determinazione DIGITPA 28/7/2010 Art. 4 Decreto Legge n. 193/2009 D.M. 44/2011 (Regolamento) PROVVEDIMENTO 16/4/2014 (Specifiche Tecniche) L. 53/1994 (notificazioni in proprio) Art. 3 bis – notificazioni via PEC Art. 149 bis c.p.c. Art. 16, 16 bis, ter, quater, 17 D.L. 179/2012 (decreto crescita) Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 Manca la conversione in legge del D.L. n. 90/2014
NOVITA’ NEL DECRETO CRESCITA D.L. 179/2012 19/12/2012 – depositi delle domande di insinuazione al passivo via PEC – gestione “telematica” da parte dei curatori 18/2/2013 – comunicazioni e notificazioni telematiche obbligatorie per CdA e Tribunali nei confronti di tutti I soggetti con obbligo di PEC 15/12/2013 – istituzione dei pubblici elenchi – notifica telematica da parte dell’avvocato 30/6/2014 – depositi telematici obbligatori degli atti di parte e dei CTU nel contenzioso, volontaria giurisdizione e procedure concorsuali – art. 16 bis D.L. 179/2012 come modificato D.L. 90/2014
NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014 1) PCT a partenza modulata 2) Eliminata la sottoscrizione del verbale di udienza 3) Obbligo di comunicazione della sentenza 4) Depositi telematici ammessi fino alle ore 24 5) Regolamentato l’invio di buste multiple E’ POSSIBILE ANTICIPARE L’OBBLIGO
NOVITA’ DEL D.L. n. 90/2014 6) Disciplinato il potere di autentica delle copie da parte degli avvocati e ausiliari 7) Eliminato obbligo autorizzazione COA per notifiche in proprio via PEC 8) Eliminato obbligo pagamento marche da bollo per le notifiche in proprio via PEC
QUALI STRUMENTI USARE PER IL DEPOSITO TELEMATICO
Lista di controllo 1) PC connesso ad Internet 2) indirizzo PEC 3) Firma digitale 4) Software c.d. “redattore”
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA UTILIZZI 1) Comunicazioni a valore legale - art. 4 DPR n- 68/2005 2) Comunicazioni e notificazioni telematiche da parte della cancelleria – art. 4 D.L. n. 193/2009 3) Notifiche via PEC – L. 53/1994 4) Depositi – anche PEC collettiva – si attendono modifiche Le conseguenze della non corretta gestione della PEC da parte degli avvocati – notifiche in cancelleria: art. 16 sexies D.L. 179/2012 (introdotto D.L. n. 90/2014) – DOMICILIO INFORMATICO
sul sito pst.giustizia.it previa autenticazione Per n. 2-3-(4) utilizzare la PEC risultante dal ReGIndE sul sito pst.giustizia.it previa autenticazione oppure liberamente dal sito www.inipec.gov.it Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
FIRMA DIGITALE
FIRMA DIGITALE 1 tipologie ammesse nel PCT CAdES – genera file p7m PAdES – all’interno del PDF Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
FIRMA DIGITALE 2 efficacia Stessa efficacia probatoria della scrittura privata ex art. 2702 c.c. Requisiti di forma ad probationem e ad substantiam richiesti dalla legge Certificati validi e non revocati No macroistruzioni o codici eseguibili (es. campo data)
FIRMA DIGITALE 3 disconoscimento? Disconoscimento dell’uso – presunzione (art. 21, co. 2, CAD) Disconoscimento della firma digitale (ex art. 214 c.p.c.) Non conferisce data certa!
Sulla pratica applicazione della FIRMA Qualunque sia il redattore scelto, per applicare la propria firma digitale sugli atti come sopra inseriti nella busta, questa sarà la relativa procedura: si aprirà la seguente finestra...
… e cliccando sul pulsante FIRMA, il software ci chiederà di inserire il P.I.N. del dispositivo (lo stesso che già inseriamo per visualizzare il PolisWeb) Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
…oppure anche direttamente sul PDF utilizzando un programma come Adobe Acrobat e utilizzando le firme con certificati Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
REDATTORE atti telematici
Dove reperire il c.d. REDATTORE Nella sezione Download del sito PST.GIUSTIZIA.IT è disponibile l'elenco di alcuni strumenti software – alcuni utilizzabili gratuitamente - per la redazione della "busta telematica" per il deposito degli atti nell'ambito del Processo Civile Telematico. http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_28.wp …o quello in convenzione con l’Ordine
A cosa serve il REDATTORE al termine della procedura, avremo creato una BUSTA (leggi: un vero e proprio fascicolo digitale), contenente tutti i dati del procedimento (Curia, Nrg, Avvocato difensore, Parti, tipo atto depositando, documenti, allegati generici, ecc.). N.B.: tramite il redattore firmeremo gli atti che necessitano di tale adempimento
Sul funzionamento del REDATTORE Tale software è sostanzialmente identico a quello con cui si genera la NOTA DI ISCRIZIONE CON IL CODICE A BARRE A differenza di quest'ultimo, però, dovremo inserire anche gli atti e i documenti che intendiamo depositare telematicamente. Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
BUSTA TELEMATICA Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
Sul DEPOSITO della Busta Telematica Prodotta la busta (fascicolo digitale) contenente l'atto firmato, la nota di deposito firmata (c.d. Dati Atto .XML) e i documenti eventualmente allegati, un ultimo click ci consentirà il deposito vero e proprio, tramite PEC, presso L'Ufficio giudiziario competente
Sulle successive RICEVUTE Poiché il deposito avviene tramite la nostra PEC, con messaggio inviato alla PEC dell'Ufficio Giudiziario (con allegato il fascicolo digitale, c.d. BUSTA), riceveremo praticamente in tempo reale le seguenti comunicazioni:
1) una PRIMA pec denominata ACCETTAZIONE generata dal nostro gestore di Posta Elettronica Certificata Come dire:
2) una SECONDA pec denominata CONSEGNA si tratta delle R.D.A.C. generata dal gestore di P.E.C. dell'Ufficio Giudiziario destinatario. Come dire:
ATTENZIONE La seconda PEC ricevuta, quella che attesta l'avvenuta consegna del vostro messaggio (RDAC) al destinatario, costituisce il “timbro di depositato” e attesta la data e l'ora di deposito. E' bene conservarla con cura !!!
3) una TERZA pec denominata ESITO DEI CONTROLLI AUTOMATICI Questa terza comunicazione viene generata in automatico dai sistemi informatici del Ministero e conterrà la seguente dicitura:
4) una QUARTA pec denominata ACCETTAZIONE DEPOSITO quest'ultima pec viene generata dal sistema a seguito dell'intervento del cancelliere, che accetta il deposito (da questo momento è possibile la visibilità dell’atto nel fascicolo informatico). Ecco il contenuto:
SERVIZI ATTIVI CONSULTAZIONE DEPOSITO PAGAMENTI TELEMATICI ON LINE!
SERVIZI ATTIVI Portale PST pst.giustizia.it Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
PST.GIUSTIZIA.IT
TRIBUNALE DI VERBANIA DAL 11/7/2011 Comparse di risposta Comparse di intervento Comparsa conclusionale e memoria di replica Memorie autorizzate dal Giudice Correzione di errore materiale Elaborati CTU Nei procedimenti contenziosi e Volontaria Giurisdizione
CONSULTAZIONE Portale PST pst.giustizia.it POLISWEB Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
PST.GIUSTIZIA.IT Da maggio 2014 – le nuove regole tecniche prevedono anche diverse modalità di autenticazione
Accedere ai SERVIZI RISERVATI
Selezionare l’Ufficio Giudiziario
Selezionare la funzione AGENDA
Impostato il criterio di ricerca, il sistema restituisce un ELENCO
Cliccando sull’evento desiderato, si accede al DETTAGLIO FASCICOLO
Cliccando su DOCUMENTI FASCICOLO accediamo agli ATTI e ai Documenti
Si aprirà una finestra di dialogo, attraverso la quale potremo: 1) Visualizzare il documento oppure 2) salvarlo nella cartella desiderata
N.B.: il documento, un PDF TESTUALE, appare senza firma grafica! Art. 16 bis, co. 9 bis. D.L. n. 90/2014 copia informatica in fascicolo telematico = originale
Come verificare una procedura dove si è costituiti come difensori
Potremo accedere solo se la cancelleria ci ha indicato nei registri come difensori
DEPOSITO DIMOSTRAZIONE PRATICA Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
PAGAMENTI TELEMATICI pst.giustizia.it Video tutorial sul canale YouTube della FIIF www.youtube.com/FIIFCNF
PAGAMENTI TELEMATICI 1
IL PAGAMENTO TELEMATICO PUO’ ESSERE ESEGUITO: PAGAMENTI TELEMATICI 2 IL PAGAMENTO TELEMATICO PUO’ ESSERE ESEGUITO: 1) Punto di accesso: funzionalità e modalità messe a disposizione del gestore 2) Portale PST Giustizia: - il soggetto esterno (Avvocato) deve preventivamente essere registrato Registro Generale degli Indirizzi Telematici - autenticazione a mezzo smart card
PAGAMENTI TELEMATICI 3 CANALI DI PAGAMENTO 1) POSTE ITALIANE: carta di credito o c/c 2) UNICREDIT BANK: bonifico alla Tesoreria dello Stato ( bisogna essere titolari di c/c) 3) BANCA convenzionata con il gestore del Punto di Accesso
PAGAMENTI TELEMATICI 4 RICEVUTA DI PAGAMENTO La RT ( ricevuta telematica ) può essere utilizzata può essere utilizzata sia in modalità tradizionale che nell’ambito del flusso telematico ( DM 44/2011): - allegata nella busta telematica - può essere stampata ed allegata all’iscrizione a ruolo “cartacea”
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