Milano 15 Maggio 2014
Ai dipendenti pubblici non si applica la riforma del 2005 L’art. 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, dispone che per i dipendenti pubblici continua a trovare applicazione la disciplina previgente fino all’emanazione del decreto legislativo di attuazione della delega prevista dalla legge 23 agosto 2004, n art. 23, comma 6: Fino all'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera p), della legge 23 agosto 2004, n. 243, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica esclusivamente ed integralmente la previgente normativa. legge 23 agosto 2004, n. 243 articolo 1, comma 2, lettera p): applicare i principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 e al presente comma e le disposizioni relative agli incentivi al posticipo del pensionamento di cui ai commi da 12 a 17, con le necessarie armonizzazioni, al rapporto di lavoro con le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previo confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori e dei prestatori di lavoro, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, tenendo conto delle specificità dei singoli settori e dell'interesse pubblico connesso all'organizzazione del lavoro e all'esigenza di efficienza dell'apparato amministrativo pubblico; Filippello Bernardo 2
Ipotesi utilizzate nelle valutazioni per l’estensione del decreto 252/2005 ai ‘‘pubblici’’ Gli scenari prospettati nelle elaborazioni sono due, e per entrambe l’adesione avviene all’inizio del 2013: Il primo ipotizza una adesione pari al 30%; Il secondo ipotizza un’adesione pari al 100%. La seconda ipotesi non è solo un mero esercizio matematico, in quanto plausibile solo in presenza di una disposizione di legge che renda obbligatoria l’iscrizione ai fondi pensione, ma serve a rappresentare il limite superiore dell’impegno finanziario. Le variabili macroeconomiche prese a riferimento nelle proiezioni sono: 2% per inflazione costante negli anni; 3% rendimento lordo della previdenza complementare; rivalutazione delle retribuzioni in ragione di: 1% per carriera e produttività Recupero dell’inflazione. Filippello Bernardo 3
La contribuzione Dipendenti pubblici Attualmente per i dipendenti pubblici il D.lgs. 47/2000 prevede che i contributi versati al relativo fondo complementare contrattuale possano essere dedotti dal reddito complessivo per un importo annuo non superiore al più basso tra: -il limite del 12% del reddito complessivo -la cifra massima di 5.164,57 euro -il doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata al fondo pensione Dipendenti privati e fondi non contrattuali Il D.lgs. 252/2005 prevede il solo plafond in termini assoluti di 5.164,57 euro. Filippello Bernardo 4
La contribuzione – neo assunti Per i neo assunti il decreto 252/2005 è sempre ininfluente; nel grafico sono riportati i limiti di reddito entro i quali si ha la deduzione del contributo in relazione alla quota (lavoratore + datore di lavoro) Filippello Bernardo 5
La contribuzione – assunti ante 2001 Per gli assunti ante il decreto 252/2005 la condizione del doppio della quota di trattamento di fine rapporto destinata al fondo pensione pone, nel confronto delle norme, differenze negative di deduzione contributiva per quote di contribuzione (lavoratore + datore di lavoro) al di sopra del 5% e per retribuzioni inferiori a €uro. Se ci si attesta sui limiti retributivi determinati dal plafond di deducibilità (5.164,57 €uro), la perdita arriva al 200% (contribuzione al 12%). Filippello Bernardo 6
Ipotesi di lavoro utilizzate: contribuzione con il 5% della retribuzione (4+1) non sono stati contemplati casi al con contribuzione al 5% o superiori. Nel primo scenario - adesione al 30%-, gli optanti che contribuiscono con il 5% rappresentano lo 0,6% dell’universo degli optanti, mentre nel caso del secondo scenario -adesione del 100%- né rappresentano il 2%. La contribuzione – minor gettito d’imposta Filippello Bernardo 7
Riscatto - D.lgs. 252/2005 Filippello Bernardo 8
Riscatto - D.lgs. 124/1993 Filippello Bernardo 9
Nella valutazione il requisito minimo di 5 anni di partecipazione al fondo per ottenere l’erogazione della prestazione pensionistica ha un forte peso, per cui nei primi cinque anni, tutte le uscite per riscatto dipendono, prevalentemente da «raggiungimento età pensionabile» con meno di 5 anni - caso a1/a. Trascorsi i 5 anni il fenomeno cambia riconducendo tale situazione ad un più fisiologico livello di riscatti totali pari al 30% degli usciti, considerando il rimanente 70% come destinatari della prestazioni in rendita ed in capitale. La riduzione proporzionale di questa situazione di riscatto tende ad esaurirsi nel corso di un decennio, sin ad annullarsi a partire dal Riscatto – minor gettito d’imposta Filippello Bernardo 10
Rendita D.lgs. 252/2005 Le prestazioni in forma di rendita sono assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta del 15%, aliquota ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti. Gli importi lordi sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ossia rendimenti, contributi non dedotti e proventi esclusi dal risultato della gestione. D.lgs. 47/2000 Le prestazioni in forma di rendita sono assoggettate a tassazione ordinaria e sono imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta ossia rendimenti, contributi non dedotti e proventi esclusi dal risultato della gestione. Per ottenere la prestazione pensionistica in forma di rendita occorrono 5 anni di partecipazione al fondo. Filippello Bernardo 11
Rendita La stima elabora, a partire dal 2023, il minor gettito derivante dall’armonizzazione delle discipline della rendita con l’ipotesi che il 50% del montante accumulato sia trasformato in rendita, anche se la rendita media permetterebbe la liquidazione totale. La rendita è stata calcolata prendendo a riferimento la base demografica IPS55, a tasso tecnico 0%, con caricamento spese di gestione pari all’1,25%. Si prescinde sia dalla tassazione dei rendimenti (sia interessi del montante che interessi riconosciuti sulla rendita prodotti dalla gestione separata) e dei contributi non dedotti (esenti) poiché è invariante nei due schemi di tassazione considerati. Ogni anno viene operato l’accumulo con il flusso dell’anno precedente senza considerare le uscite data l’esiguità degli anni in cui viene ipotizzata la prestazione. Filippello Bernardo 12
Capitale D.lgs. 252/2005: Il capitale, al netto della quote già assoggettate a ritenuta d’imposta, è sottoposto ad una ritenuta del 15%; aliquota ridotta dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione con un limite massimo di riduzione di 6 punti. D.lgs. 47/2000: Il capitale, sempre al netto della quote già assoggettate a ritenuta d’imposta è sottoposto a tassazione separata (media delle aliquote ordinarie dell’ultimo quinquennio). Nei casi in cui il capitale da liquidare è superiore ad un terzo del montante complessivamente maturato, vengano tassati a tassazione separata anche il montante dei rendimenti, anche i rendimenti annui sono stati assoggettati all’imposta sostitutiva del 11%. Filippello Bernardo 13
Capitale Filippello Bernardo 14 Le uscite dal fondo a cui si eroga il capitale iniziano nel Le ipotesi di lavoro prevedono che, tra il 2018 e il 2022, il 70% delle uscite sia in forma di capitale e il rimanente 30% per riscatto. Dal 2022, in linea con le ipotesi fatte per la rendita, è stato prevista l’erogazione del montante maturato nella misura del 50% per rendita e capitale.
Rendita + Capitale Filippello Bernardo 15
Anticipazioni In generale il trattamento fiscale penalizza l’iscritto che richieda la liquidazione delle prestazioni prima della maturazione del diritto. D.lgs. 252/2005 Anticipazioni per spese sanitarie: può essere richiesta in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, con l’aliquota del 15% riducibile fino al limite massimo del 9%; Anticipazioni per l’acquisto di prima casa: può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 75% della posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23% non soggetta ad alcuna riduzione; Anticipazioni per altri motivi: può essere richiesta decorsi otto anni di iscrizione per un importo non superiore al 30% della posizione maturata. Sull’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 23% non soggetta ad alcuna riduzione. D.lgs. 124/ D.lgs. 47/2000 la richiesta d’anticipazione è possibile per l’intero maturato (esclusa la quota di accantonamento figurativo), dopo 8 anni di partecipazione al fondo, per spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari, acquisto prima casa e ristrutturazione. L’importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta, viene sopposto a tassazione separata. Filippello Bernardo 16
Anticipazioni Per la proiezione sono stati utilizzati i dati estratti dalla Relazione annuale 2011 della COVIP, da cui si rileva che l’1,8%, dell’intera platea degli aderenti ai fondi, richiede anticipazioni per un importo medio di circa euro – di cui circa per gli iscritti ai Fondi negoziali. La novità per il pubblico della formula “per altri motivi”, attualmente non prevista, comporta un maggiore gettito per lo Stato favorendo notevolmente il ricorso a tale prestazione; il segno negativo sulla tabella aiuta a cogliere visivamente il fenomeno che si verifica anche per le anticipazioni per spese mediche. Filippello Bernardo 17
Anticipazioni Filippello Bernardo 18
Risultati finali Lo schema riassuntivo, in termini di valori attuali dei flussi previsti nei 20 anni considerati è rappresentato nel seguente grafico dove vengono mostrate le incidenze in valore percentuale delle varie voci sul risultato finale. Le sfumature di colore mostrano la diversa incidenza delle singole valutazioni nel periodo: colori più accesi indicano una maggiore rilevanza nel breve periodo, mentre valori più tenui nel lungo. Risulta evidente il minor gettito derivante dall’erogazione dei capitali, che pesa per il 74%, mitigato tra l’altro dall’ipotesi di erogazione delle rendite a partire dal Filippello Bernardo 19
Risultati finali Filippello Bernardo 20
Risultati finali Filippello Bernardo 21
Risultati finali La tabella successiva mostra lo sviluppo dei valori attuali del maggior onere calcolato per un punto percentuale di adesione, nei venti anni osservati. Filippello Bernardo 22
Risultati finali La tabella successiva mostra lo sviluppo dei valori attuali del maggior onere calcolato per un punto percentuale di adesione, nei venti anni osservati. Filippello Bernardo 23