il contratto formativo

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RELAZIONE TRA FONTI REGOLATRICI DEL RAPPORTO DI LAVORO Dott.ssa Chiara Fantinato Consulente del Lavoro.
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il contratto formativo 30 aprile 2014

La formazione “vecchio stampo” L’apprendistato Disciplina del 1955, modifiche nel 1968, 1987, 1997,1998 … Durata: da 18 mesi a 4 anni Il primo e tipico strumento formativo strutturato sul modello medievale della bottega artigiane

Il “nuovo” concetto di interrelazione scuola-lavoro Tirocinio/stage Scuola Lavoro Apprendistato

Il tirocinio Il tirocinio ex l.196/1997 Il praticantato Adolescenti o giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi (universitario o scolastico di ogni ordine e grado) Il tirocinio A fini orientativi e di addestramento pratico Modifiche 2011, 2012: Le competenze regionali

Testo unico D. lgs. 167/2011. Con la l Testo unico D.lgs. 167/2011. Con la l.92/2012 - abroga il contratto di inserimento - diventa: Il principale (unico?) contratto di avviamento al lavoro / formativo Modificato (anche) dal d.l. 34/2014 L’apprendistato

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani. Quale contratto di riferimento? A termine / a tempo indeterminato (art.1)

Contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale 1 Gli apprendistati apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 2 apprendistato di alta formazione e ricerca 3

Un nuovo tipo di apprendistato? L’apprendistato può avvenire anche all’interno di un contratto di somministrazione a tempo indeterminato (art.2) Per lavoratori in mobilità, a prescindere dall’età anagrafica per qualificazione o riqualificazione professionale (art.7, comma 4) Un nuovo tipo di apprendistato?

Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale Da 15 anni a 25 Max 3 anni (5 artig.) finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato è rimessa alle regioni e alle province autonome, previo accordo in Conferenza permanente e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Apprendistato 1 livello Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (d.l. 34/2014) Apprendistato 1 livello

Trasformazione del contratto. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo. Trasformazione del contratto.

Apprendistato professionalizzante o Contratto di mestiere Età: (17) 18-29 Durata: 2 - 6 anni Scopo: per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale

La formazione trasversale, secondo il d.l. 34/2014 La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista

datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto, anche a tempo determinato (art. 4, comma 5, D.Lgs. 167/2011). datori di lavoro che svolgono attività in cicli stagionali

Contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione Età: 18-29 Scopo: conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione (compreso il dottorato di ricerca), nonché per la specializzazione tecnica superiore, per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali

La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali …

Qualunque sia la tipologia utilizzata, il contratto di lavoro deve avere una durata minima di sei mesi (così come previsto dalla legge 92/2012) e deve essere redatto per iscritto sotto pena di nullità e deve essere corredato dal cd. piano formativo individuale, da definire, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto medesimo. Non è più richiesto (dl 34/2014) che il piano formativo abbia forma scritta Requisiti generali

Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro; tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Non si applica alle aziende artigiane (per le quali vigono apposite disposizione, che però non mutano di molto il rapporto visto sopra).

L’apprendistato come forma di inserimento nel mondo lavorativo: L'assunzione di nuovi apprendisti era subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, di un minimo di apprendisti. Il d.l. 34/2014 abroga la disposizione. Questa abrogazione apre un problema di legittimità verso l’ordinamento comunitario: la CGCE aveva bocciato gli aiuti per i CFL. I datori devono essere prudenti, perché…

Cass.5 febbraio 2014, n.2631. Per la Cassazione vanno restituite le agevolazioni Cfl già bocciate dall'Unione Europea . Non rileva il rispetto delle disposizioni nazionali sull'incentivo. L'azienda che ha percepito i contributi non può invocare il "legittimo affidamento" ma, se vuole impedire l'azione di recupero, deve dimostrare l'esistenza di circostanze eccezionali che gli hanno consentito di fondare il proprio convincimento sussistendo in capo all'impresa, secondo la Corte, un onere di diligenza particolarmente "intenso" in quanto queste dovrebbero accertarsi che una certa procedura di concessione di incentivi sia compatibile con il diritto comunitario . Ma come si può imputare ad una azienda di non aver compreso la futura illegittimità di una norma quando la stessa è stata dichiarata legittima dalla giurisprudenza costituzionale?

Il rapporto di lavoro Possibilità di patto di prova - contratto in forma scritta, richiesta ad substantiam. Possibilità di patto di prova possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale all'anzianità di servizio. Divieto di retribuzione a cottimo possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi Il rapporto di lavoro

Il rapporto-cessazione divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente. possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato Il rapporto-cessazione

Il rapporto – la formazione Formazione esterna o interna alla azienda Formazione tramite enti bilaterali Registrazione della formazione Presenza di tutore o referente aziendale Il rapporto – la formazione

La previdenza obbligatoria a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; b) assicurazione contro le malattie; c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; d) maternità; e) assegno familiare; e-bis) assicurazione sociale per l'impiego in relazione alla quale, in via aggiuntiva a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. La previdenza obbligatoria

Incentivi sgravi contributivi cumulo degli sgravi in caso di lavoratore in mobilità Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. Incentivi

In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità del contratto, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo adotterà un provvedimento di disposizione, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere. L’inadempimento 1

Per il lavoratore la mancata erogazione della formazione può comportare (= può chiedere al giudice che sia accertata) l’annullamento del contratto perché mancante di una delle due cause che giustificano il contratto. L’apprendista è un contratto a causa mista (formazione e lavoro) Inadempimento 2