DEFINIZIONE DI DANNO BIOLOGICO “DANNO ALLA PERSONA” ART. 13 – DEFINIZIONE - “LESIONE ALL’INTEGRATITA’ PSICOFISICA SUSCETTIBILE DI VALUTAZIONE MEDICO LEGALE” INDENNIZZO MENOMAZIONI > AL 6% <16% VALUTAZIONE IN BASE ALLA “TABELLA DELLE MENOMAZIONI” EROGAZIONI IN CAPITALE PER SOLO “DANNO BIOLOGICO” >15% VALUTAZIONE IN BASE ALLA: TABELLA DELLE MENOMAZIONI LIQUIDAZIONE RENDITA IN 2 QUOTE 1) DANNO BIOLOGICO (TABELLA INDENNIZZO DANNO BIOLOGICO) 2) CONSEGUENZE PATRIMONIALI - MENOMAZIONI RIPORTATE - RIFERIMENTO ALLA RETRIBUZIONE TRA MIN. E MAX. - MISURA PERCENTUALMENTE RIDOTTA (GRAVITA’ DELLA MENOMAZIONE E INCIDENZA SULLA CAPACITA’ DI PRODURRE REDDITO) - TABELLA DEI COEFFICIENTI
“TABELLA PER L’INDENNIZZODEL DANNO BIOLOGICO” - CONTIENE LE MISURE ECONOMICHE DEL DANNO BIOLOGICO DAL 6% AL 100% - I DANNI DAL > 6% AL < 16% SI CONSIDERANO DANNO BIOLOGICO PURO, INDENNIZZO IN CAPITALE SOLO PER QUESTO INDENNIZZO LA TABELLA TIENE CONTO DEL SESSO E DELL’ETA’ E NON DEL REDDITO - DAL > 16% AL 100% INDENNIZZO IN RENDITA PER IL DANNO BIOLOGICO NON SESSO, NO ETA’ NO REDDITO INABILITA’ TEMPORANEAASSOLUTA - SARA’ EROGATA NELLA MISURA E CON LE MODALITA’ VIGENTI (NON E’ PREVISTO IL DANNO BIOLOGICO TEMPORANEO) - RESTA CONFERMATO, IN CASO DI MORTE, LA RENDITA AI SUPERSTITI - APPROFONDIMENTI – SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO/DECESSO 65% CAUSE EXTRANNE ALL’INF. O MP. LIQUIDAZIONE PROVVISORIA IN CAPITALE DEL DANNO BIOLOGICO 1) ALLA FINE DEL PERIODO DI INABILITA’ DI TEMPORANEA ASSOLUTA SENZA LA STABILIZZAZIONE DEL DANNO 2) IL COMMA 8 DELL’ART. 13 CON LA PROVVISORIA INTRODUCE, LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE 2 VISITE PER ACCERTAMENTO POSTUMI A) LA PRIMA, AL TERMINE DEL PERIODO DI INABILITA’ TEMPORANEA B) LA SECONDA, DECISA DAL MEDICO, NON PRIMA DI 6 MESI E NON OLTRE UN ANNO DAL PRIMO CERTIFICATO MEDICO ( IL DEFINITIVO NON PUO’ ESSERE INFERIORE DEL PROVVISORIO)
DANNO BIOLOGICO Art. 13 NUOVE TABELLE In sede di costituzione o di revisione di rendita si fa riferimento non più alla sola capacità lavorativa, ma al danno biologico, come lesione all’integrità psicofisica della persona Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono indipendenti alla capacità di produzione del reddito del danneggiato L’INDENNIZZO DEI DANNI DA LAVORO:DALLA RENDITA AL DANNO BIOLOGICO (ARTICOLO 13) La norma inserita nell’articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2000: non si tratta, come da più parte si auspicava, di una aggiunta di tale indennizzo all’interno del regime assicurativo Inail, bensì di una pressoché integrale ristrutturazione del sistema indennitario. NUOVE TABELLE Con delibera n. 133 del 23 marzo 2000 il Consiglio di amministrazione dell’Inail ha approvato la “Tabella delle menomazioni”, la “Tabella indennizzo danno biologico” e la “Tabella dei coefficienti”, tabelle successivamente approvate ed emanate dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con decreto del 12 luglio 2000 pubblicato sul supplemento ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.