Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256

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Cassazione civile, Sez. III, 11 maggio 2012, n.7256
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Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256 Inadempimento del Tour Operator e risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata Tribunale di Roma, Cassazione Civile, Sez.III, 11 maggio 2012, n° 7256 A cura di: Samanta Baroni Annamaria Catalini Mattia Pagnoncelli

Massima La prova del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”, inteso come disagio psico-fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata, è validamente fornita dal viaggiatore mediante dimostrazione dell’inadempimento del contratto di pacchetto turistico, non potendo formare oggetto di prova diretta gli stati psichici dell’autore, desumibili, dalla mancata realizzazione della “finalità turistica”.

Massima/2 Il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, secondo quanto previsto in attuazione della Direttiva n. 314 del 1990 CEE, costituisce uno dei “casi previsti dalla legge” nei quali, ai sensi dell’art. 2059 C.C., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile. Non ogni disagio patito dal turista legittima la domanda di risarcimento, ma solo quelli che superano una soglia minima di tolleranza, da valutarsi caso per caso.

Soggetti Coniugi Z. T.O. K.srl Adv E.srl

Il fatto Due sposini citano in giudizio il T.O. e l’Adv chiedendo il risarcimento del danno subito durante il viaggio di nozze programmato (luglio 2003) Servizi non goduti Ulteriori somme sborsate durante il soggiorno

Svolgimento del processo/1 Appello di 1° grado Il Giudice di Roma condanna il T.O. al pagamento di 738€ + spese accessorie e processuali Parziale riforma sentenza Appello di 2° grado Il Tribunale di Roma condanna in solido sia il T.O. che la Adv al pagamento di 697€ + spese accessorie (sentenza 2009)

Svolgimento del processo/2 I coniugi propongono un ricorso T.O. propone un controricorso Adv non svolge difese

Motivi del ricorso in cassazione I coniugi Z. chiedono un importo maggiore per il danno patrimoniale per: voucher corretto a penna dalla Adv; somma aggiuntiva per bungalow overwater, situato su un isolotto sperduto e non sull’atollo scelto, luogo programmato per il soggiorno; Spese dovute ad un pernottamento aggiuntivo a Los Angeles (90€)

Controricorso del T.O. Il T.O. dichiara: il danno da vacanza rovinata non rientra nella tutela assicurata il danno deve essere allegato alla documentazione e, quindi, provato

Decisione della Cassazione La Cassazione ha deliberato la condanna del T.O. a favore dei coniugi, rigettando le motivazioni del T.O.

Diritto al risarcimento Giudizio Il danno da vacanza rovinata deriva dal mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dell’organizzatore di viaggio e dall’impossibilità di usufruire del periodo della vacanza come occasione di svago e di relax. Diritto al risarcimento DANNO PATRIMONIALE DANNO MORALE

Norme applicate al caso Direttiva n. 90/314 CEE (Art. 5) D. Lgs. 17 marzo 1995 n.111 (Art. 13 – 14) D. Lgs. 23 maggio 2011 n.79 (Art. 47) Art. 1455 del Codice Civile

Direttiva n.90/314 CEE (Art. 5) I VIAGGI, LE VACANZE E I CIRCUITI TUTTO COMPRESO Per quanto riguarda i danni arrecati al consumatore dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto, gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché l'organizzatore e/o il venditore siano considerati responsabili, a meno che l'inadempimento o la cattiva esecuzione non siano imputabili né a colpa loro né a colpa di un altro prestatore di servizi.

Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n.111 (Artt. 13 e 14) ART. 13 DIRITTI DEL CONSUMATORE IN CASO DI RECESSO O DI ANNULLAMENTO DEL CONTRATTO Quando il consumatore recede dal contratto o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, questi ha diritto di usufruire di un'altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli e' rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta.

ART. 14 MANCATO O INESATTO ADEMPIMENTO In caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento e' stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.

Decreto Legislativo 23 marzo 2011 n. 79 (Art. 47) DANNO DA VACANZA ROVINATA Nel caso in cui l'inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice civile, il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità' dell'occasione perduta.

Articolo 1455 del Codice Civile IMPORTANZA DELL’INADEMPIMENTO Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.

Limite di risarcimento del danno da «vacanza rovinata» e onere della prova Nell’ipotesi di inesatta esecuzione del contratto, la lesione dell’interesse alla vacanza pattuita deve avere il carattere della gravità, nel senso che l’offesa dell’interesse deve superare una soglia minima di “tolleranza”.

È stato affermato che interessi di natura non patrimoniale possano assumere rilevanza nell’ambito delle obbligazioni contrattuali; ciò è confermato dalla previsione dell’art. 1174 C.C., secondo cui la prestazione che forma oggetto dell’obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.

Conclusioni Nella fattispecie in questione non occorrono ulteriori prove per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale: la raggiunta prova dell’inadempimento esaurisce in sé la prova anche del verificarsi del danno, assodato che gli stati d’animo dei turisti non possono formare oggetto di prova diretta, ma sono desumibili dalla mancata realizzazione della finalità turistica

Il VIAGGIO DI NOZZE assume una portata che va oltre la semplice «vacanza» Costituisce un momento significativo nella vita di una coppia appena formatasi.