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Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.

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Presentazione sul tema: "Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l."— Transcript della presentazione:

1 Tribunale di Milano Sentenza del 4 giugno 1998, n°1736 Di Blasi (Rel.) Nonnato Antonio C. Splendid Viaggi S.r.l.

2 Il minore godimento della vacanza e i disagi sopportati dal turista a causa dellinadempimento dellagenzia di viaggi e/o tour operator si intrinsecano in un danno non patrimoniale la cui risarcibilità è ammessa in base alla previsione dellart. 13 CCV. Dallespressione qualunque pregiudizio di cui allart. 13 CCV può individuarsi quel fondamento normativo che lart. 2059 Codice civile richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.

3 Nonnato Antonio Splendid Viaggi S.r.l. Emil Viaggi Autopollino S.p.a. Hotel Santa Caterina di Scalea

4 Acquista una vacanza Acquista un pacchetto Contratta la disponibilità di camere gestisce Si reca

5 Cita in giudizio Attribuisce la responsabilità Imputa ogni colpa

6 danno da vacanza rovinata In questa sentenza il Tribunale di Milano, in base allart. 13 del primo comma della CCV, allart. 2059 del c.c. e gli art. 13 e 14 del d.lgs 111/95, ammette, nellipotesi di inadempimento dellagenzia di viaggi e/o del T.O., il risarcimento a favore del turista non solo del pregiudizio patrimoniale conseguente a tale inadempimento ma anche del danno da vacanza rovinata. Art 13 primo comma CCV L'organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione quali risultano dal contratto o dalla presente Convenzione, salvo che egli non provi di essersi comportato da organizzatore di viaggi diligente. Art 2059 del c.c. Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge. Art 14 del d.lgs 111/95 Lorganizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno secondo le rispettive responsabilità. Art 13 del d.lgs 111/95 Dispone nei casi previsti dal comma 1 (diritto di recesso o annullamento del servizio) al consumatore il diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.

7 La responsabilità per laccaduto può essere ascritta a tutte le parti convenute e terze chiamate. Alla convenuta quale mandataria dellattore e intermediario del viaggio va ascritta la responsabilità per inottemperanza agli obblighi di comunicazione (art 1170 c.c.); Alle terze va ascritta la responsabilità della vacanza rovinata in se, quale diretta percettrice la Emil Viaggi del corrispettivo relativo (voucher) e Autopollino S.p.a la inadempiente a offrire la disponibilità prenotata. LHotel SANTA CATERINA di Scalea Non ha alcuna responsabilità

8 danno patrimoniale: Il danno patrimoniale: va liquidato nella misura libellata di £.21.900.850, pari alla somma pagata per il soggiorno oltre alle spese di viaggio causate dallinadempimento delle controparti di £ 1.592.000. Viene liquidato inoltre come richiesto, danno morale il danno morale: può quantificarsi, in via equitativa, avuto riguardo alla gravità dellinadempimento e ai soggetti interessati alla vacanza in £.5.000.000

9 Il Tribunale di Milano pronuncia definitivamente la condanna per la convenuta (Splendid Viaggi S.r.l.) e le terze (Emil Viaggi e Autopollino S.p.a) al pagamento della somma di £.28.512.850 a favore dellattore (Nonnato Antonio), oltre alle spese processuali liquidate in £.2.250.000 per esborsi e diritti e di £.4.000.000 per onorari.


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