Aspetti normativi e protocolli di valutazione del rischio

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La movimentazione manuale dei carichi
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CORSO DI FORMAZIONE PER ASSPP DELLA P.A. – MOD. B8 ISPESL, Dip. di Roma, 16 - 20 Novembre 2009 “La movimentazione manuale dei carichi” Dott. ssa Elisabetta Badellino

Aspetti normativi e protocolli di valutazione del rischio

in materia di salute e sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo 19.9.94 n.626 in materia di salute e sicurezza sul lavoro La nostra legislazione ha recepito, tramite Decreto Legislativo, otto Direttive CEE finalizzate a promuovere e migliorare la salute e la sicurezza sul posto di lavoro, per l'attuazione delle quali era stata data delega al governo con legge 22 febbraio 1992, n.142. Si tratta, in particolare, di: 1. Direttiva Quadro 89/391; 2. Direttiva 89/654 (Luoghi di lavoro); 3. Direttiva 89/655 (Uso delle attrezzature di lavoro); 4. Direttiva 89/656 (Uso dei dispositivi di protezione individuale); 5. Direttiva 90/269 (Movimentazione manuale dei carichi); 6. Direttiva 90/270 (Uso di attrezzature munite di videoterminali); 7. Direttiva 90/394 (Protezione da agenti cancerogeni); 8. Direttiva 90/679 (Protezione da agenti biologici).

D.Lgs. 626/94 D.Lgs. 81/08 Il Decreto Legislativo 626/94 nel Titolo V con 3 articoli (artt. 47, 48, 49) ed in un allegato (allegato VI), ha recepito la Direttiva della Comunità Europea 90/269 che definisce le “Prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale dei carichi che dà origine a rischi, in particolare dorso-lombari, per i lavoratori”. Il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 con il Titolo VI con 5 articoli (artt. 167, 168, 169, 170, 171) e un allegato (allegato XXXIII) sostituisce il D.Lgs 626/94, apportando a questo alcune modifiche sostanziali.

TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 47 - Campo di applicazione: 1. “Le norme del presente titolo si applicano alle ATTIVITÀ CHE COMPORTANO LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI con i rischi, tra l'altro, di LESIONI DORSO-LOMBARI per i lavoratori durante il lavoro”. Capo I – Disposizioni Generali Art. 167 - Campo di applicazione: 1. “Le norme del presente titolo si applicano alle ATTIVITÀ LAVORATIVE DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI CHE COMPORTANO per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari.

TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 2. “Ai fini del presente titolo, si intendono per: a) Movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o, in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari” TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art. 47 - Campo di applicazione 2. “Si intendono per: a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di TRASPORTO o di SOSTEGNO di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del SOLLEVARE, DEPORRE, SPINGERE, TIRARE, PORTARE O SPOSTARE un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;”

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 47 - Campo di applicazione 2. Si intendono per: b) “lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.” Art. 167 - Campo di applicazione 2.b)“patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nerveovascolari”

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro. 1. “Il datore di lavoro adotta le MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE o ricorre ai MEZZI APPROPRIATI, in particolare attrezzature meccaniche, per EVITARE la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.” Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro. 1. “Il datore di lavoro adotta le MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE o ricorre ai MEZZI APPROPRIATI, in particolare attrezzature meccaniche, per EVITARE la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.” Gli interventi di tipo organizzativo e strutturale (automazione), sono indirizzati, in prima istanza, all’eliminazione del rischio. Vanno effettuati con cadenza temporale, secondo determinate strategie operative e con un ordine di priorità.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro. 2. “Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE, ricorre ai MEZZI APPROPRIATI o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi ADEGUATI, allo scopo di RIDURRE il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base agli elementi di riferimento contenuti nell‘ allegato VI.” Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro. 2. “Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE, ricorre ai MEZZI APPROPRIATI e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi ADEGUATI, allo scopo di RIDURRE il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base agli elementi di riferimento contenuti nell'allegato XXXIII” ed in particolare: (Interventi di tipo organizzativo e strutturale (ausiliazione) per il contenimento del rischio a livelli accettabili)

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro. 3. “Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro ORGANIZZA I POSTI DI LAVORO in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.” Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro. 2. a) “ORGANIZZA I POSTI DI LAVORO in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute”

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro. 4. “Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) VALUTA, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;” Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro. 2. b) VALUTA, se possibile anche in fase di progettazione le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII”

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro. 4. “Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: b) ADOTTA, le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato VI; Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro. 2. c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato XXXIII

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 48 - Obblighi dei datori di lavoro. 4. “Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente titolo. Art. 168 - Obblighi del datore di lavoro. 2. d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria d cui all’articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII; 3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO V MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 626/94 TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Art. 49 - Informazione e formazione. 1. “Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: a) il peso di un carico; b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica; c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.” Art. 169 - Informazione e formazione e addestramento. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro: a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato b) assicura ad essi la formazione adeguata, in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività. 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi. Formazione: continua, mirata, specifica, con indicatori di verifica apprendimento

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Capo II Sanzioni Art. 170 Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti: Con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da euro 2.000 fino a euro 10.000 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b); b) Con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a).

TITOLO VI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI D.Lgs. 81/08 Capo II Sanzioni Art. 171 Sanzioni a carico del preposto 1. Il preposto è punito nei limiti dell’attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all’articolo 19: Con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell’articolo 168, commi 1 e 2; b) Con l’arresto fino ad un mese o con l’ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell’articolo 169, comma 1, lettera a)

D.Lgs. 81/08: ALLEGATO XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO: 1. CARATTERISTICHE DEL CARICO: La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro dorso-lombare nei casi seguenti: il carico è troppo pesante (kg 30); (*) è ingombrante o difficile da afferrare (non permette la visuale, è poco maneggevole; è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.( ad es.: ha spigoli acuti o taglienti; è troppo caldo o troppo freddo) ( Altre caratteristiche del carico: contiene sostanze o materiali pericolosi, è di peso sconosciuto o frequentemente variabile, l’involucro è inadeguato al contenuto) (*) E’ l’unico elemento non contenuto nella Direttiva CEE 90/269. E’ il limite max. di peso sollevabile individualmente, sia dagli uomini che dalle donne, anche qualora siano ininfluenti tutti gli altri elementi contenuti nell’All. VI. Non è l’unica determinante di rischio.

D.Lgs. 81/08: ALLEGATO XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 2. SFORZO FISICO RICHIESTO. Lo sforzo fisico può presentare un rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: è eccessivo; può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; può comportare un movimento brusco del carico; è compiuto con il corpo in posizione instabile.

D.Lgs. 81/08: ALLEGATO XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO. Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari nei seguenti casi: lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell'attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o è scivoloso di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;

D.Lgs. 81/08: ALLEGATO XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO (segue) il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili; la temperatura, l'umidità o la ventilazione circolazione dell'aria sono inadeguate.

D.Lgs. 81/08: ALLEGATO XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO 4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITÀ. L'attività può comportare un rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico in particolare dorso-lombari se comporta una o più delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero riposo fisiologico o di insufficienti; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

D.Lgs. 81/08: ALLEGATO XXXIII ELEMENTI DI RIFERIMENTO FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità e di protezione dei giovani sul lavoro il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle differenze di genere o di età; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento.

D.Lgs. 81/08: ALLEGATO XXXIII RIFFERIMENTI A NORME TECNICHE: Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza) sono da considerarsi tra quelle previste all’articolo 152, comma 3.

CIRCOLARE 30 maggio 1997, n. 73/97 ...Tra questi casi è previsto quello dei carichi "troppo pesanti" esplicitati con l'indicazione numerica di 30 Kg. Appare evidente che tale riferimento non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi superiori a 30 kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il datore di lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso-lombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16.

Modelli per stimare l’indice di rischio per sollevamenti, trasporti, tiri e spinte Il calcolo del peso limite raccomandato viene effettuato mediante: Modello NIOSH: per azioni di sollevamento Tabelle di Snook e Ciriello: per azioni di trasporto, tiro e spinta

La procedura di calcolo NIOSH del limite di peso raccomandato è applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni: sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non ristretti; sollevamento di carichi eseguito con due mani; altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali; adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile; condizioni microclimatiche favorevoli.

Waters nel 1993 specifica che il protocollo NIOSH non può essere utilizzato nelle seguenti condizioni: 1) quando le attività, diverse dalla movimentazione, comportano un dispendio energetico che non sia minimo; 2) per valori di temperatura al di fuori del range compreso fra 19° e 26°C e per valori di umidità inferiori al 35% e superiori al 50%; 3) quando si operi con una mano, seduti, inginocchiati o in spazi inadeguati; 4) quando il valore di frizione statica suole/ pavimento sia inferiore a 0.4 . 5) oggetti e/o operatore instabili; 6) azioni di sollevamento/abbassamento durante trasporto, traino, spinta; 7) attività > 8 ore; 8) azioni di sollevamento/abbassamento con elevata velocità di movimento (76,2 cm/sec); 9) azioni di sollevamento/abbassamento con carriole o pale