L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI

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L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI Lorenzo Benatti Parma, 19 maggio 2014

Amministrazione straordinaria Finalità di conservazione dei complessi produttivi. Affidamento della gestione della crisi all’autorità amministrativa.

Due discipline D.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 [Prodi bis], emanato per imprese di determinate dimensioni, prevede una disciplina articolata della procedura per l’accesso all’amministrazione straordinaria attraverso una previa fase giudiziale di osservazione. D.l. 23 dicembre 2003, n. 347 [Marzano] e successive modifiche, consente ad imprese aventi requisiti dimensionali differenti rispetto a quelli richiesti dal D. lgs. 270/1999, di richiedere l’accesso diretto ed immediato alla procedura di amministrazione straordinaria senza il previo filtro dell’autorità giudiziaria.

Evoluzione La disciplina speciale dell’amministrazione straordinaria [Marzano] è stata emanata per far fronte al crac Parmalat ed è stata ripetutamente modificata sia per affrontare le esigenze dalla procedura Parmalat sia per consentirne l’applicazione ad altri casi con requisiti diversi: prima Volare e poi Alitalia. Emerge un’esigenza di organicità finora insoddisfatta.

Requisiti dimensionali Prodi bis, con riferimento all’impresa singolarmente considerata: Non meno di 200 dipendenti da almeno un anno. Debiti non inferiori ai 2/3 del totale attivo e dei ricavi. Marzano, con riferimento al gruppo di imprese, cui appartiene la richiedente purché costituito da almeno un anno: Non meno di 500 dipendenti da almeno un anno. Debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, non inferiori a €. 300 milioni.

Concrete prospettive recupero Presupposto per l’ammissione all’A.S. è l’esistenza di concrete prospettive di recupero. Il recupero può avvenire (sia nella Prodi bis sia nella Marzano) attraverso: Un programma di cessione dei complessi aziendali, in tal caso si ha il passaggio dell’esercizio dell’attività ad un soggetto giuridico diverso Un programma di ristrutturazione, che presuppone la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso soggetto giuridico anche se presumibilmente muta quello economico.

Accesso alla procedura Legittimazione Prodi bis: imprenditore, creditori e PM (come fallimento). Marzano: imprenditore. Modalità: Prodi bis: ricorso al tribunale per dichiarazione dello stato di insolvenza e dopo la fase giudiziale di osservazione, ove risultino sussistenti “concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico della attività imprenditoriali”, la procedura di amministrazione straordinaria è aperta dal tribunale (impugnabile alla corte d’appello). L’apertura viene comunicata al Ministero dello sviluppo economico per la nomina del o dei commissari straordinari. Marzano: istanza di ammissione immediata indirizzata al Ministero dello sviluppo economico, che provvede con decreto (che si ritiene impugnabile al TAR). Contestualmente alla presentazione dell’istanza va presentato ricorso la tribunale per l’accertamento dell’insolvenza ed ove risulti l’insussistenza di uno o più presupposti cessano gli effetti del decreto di apertura dell’amministrazione straordinaria.

Azioni revocatorie Prodi bis: le azioni revocatorie concorsuali non sono proponibili quando venga approvato un programma di ristrutturazione. Marzano: prevede la possibilità della proposizione delle revocatorie concorsuali anche in caso i programma di ristrutturazione, ma a condizione che si traducano in un vantaggio per i creditori. Problemi di legittimità costituzionale.

Residui spazi Prodi bis La presenza della A.S. speciale restringe i limiti di utilizzabilità di quella ordinaria. Essa sarà utilizzata: quando non sussistono i requisiti dimensionali per l’A.S. speciale, quando ad assumere l’iniziativa siano i creditori e non l’impresa insolvente, quando, essendo stato dichiarato il fallimento, ne venga richiesta la conversione in A.S. con opposizione alla sentenza di fallimento.

Fase osservazione (Prodi bis) Si apre con la sentenza di accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a fallimento che presentano i requisiti dimensionali. Gli organi sono il commissario giudiziale, il giudice delegato ed il tribunale: Il tribunale ha il potere di revocare il commissario, la cui indicazione vincolante compete al ministro. Il giudice delegato ha la direzione dell’amministrazione del debitore, l’integrazione dei poteri del debitore, la decisione sui reclami contro gli atti del commissario. Il commissario giudiziale, nominato dal tribunale su indicazione vincolante del ministro, ha il compito di vigilare sull’amministrazione e l’esercizio dell’impresa da parte del debitore o di curare l’amministrazione e la gestione dell’impresa se a lui affidata e di verificare le concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, riferendone al tribunale chiamato a decidere se aprire la procedura di amministrazione straordinaria o il fallimento. Nella fase di osservazione si verifica uno spossessamento attenuato del debitore, mentre i creditori non possono intraprendere azioni esecutive.

Apertura della procedura Prodi bis: verifica da parte del tribunale dei requisiti dimensionali quale presupposto per la dichiarazione di insolvenza e, successivamente, la verifica ad opera del tribunale – in base alle valutazioni del commissario giudiziale nominato su indicazioni vincolate del ministro – delle prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali, con l’emanazione di un decreto di apertura della procedura (o, in difetto, con decreto di dichiarazione di fallimento), impugnabile con reclamo alla corte d’appello. Marzano: non è prevista la verifica preliminare delle prospettive di risanamento e la procedura, dopo la sua apertura viene convertita in fallimento qualora non sia possibile adottare, oppure il ministro non autorizzi, il programma di liquidazione o di cessione. Presupposto per l’apertura immediata della procedura è la verifica dei requisiti (stato di insolvenza e requisiti dimensionali) da parte del ministro. L’autorità giudiziaria verifica immediatamente la sussistenza dei requisiti al fine di procedere alla dichiarazione (successiva) dello stato di insolvenza. Ove il tribunale respinga la richiesta di accertamento dello stato di insolvenza o verifichi la non sussistenza dei requisiti dimensionali cessano gli effetti della procedura di A.S. e può essere dichiarato il fallimento.

Svolgimento procedura (1) Spossessamento pieno del debitore, anche quando nella fase di osservazione ci fosse stato solo uno spossessamento attenuato. Divieto azioni esecutive individuali. Si applica la disciplina dei contratti in corso per garantire la conservazione dell’impresa.

Svolgimento procedura (2) Il commissario straordinario sotto la vigilanza del Ministero ed affiancato da un comitato di sorveglianza deve provvedere alla gestione dell’impresa e all’amministrazione dei beni che ad essa sono riferibili. Prima dell’approvazione del programma i poteri del commissario straordinario sono limitati alla conservazione dell’azienda o dei complessi aziendali. Nella Marzano il commissario deve prima di tutto puntare al riequilibrio economico.

Svolgimento procedura (3) Durante la procedura il ruolo dell’autorità giudiziaria è rilevante non soltanto per attribuzioni relative alla tutela dei diritti (accertamento del passivo, ripartizione dell’attivo), ma anche per la verifica del ripristino della solvibilità del debitore o, ancora, la verifica in itinere della possibilità di utile prosecuzione della procedura. In tutti questi casi il tribunale è chiamato a disporre anche d’ufficio, la conversione della procedura in quella di fallimento. Quando la procedura non si interrompe traumatica-mente è l’autorità giudiziaria chiamata a dichiarare la cessazione fisiologica per conseguimento degli obiettivi programmati, cioè la chiusura della procedura.

Svolgimento procedura (4) Verifica stato passivo: Prodi bis: secondo regola stabilite per fallimento, davanti al GD. Marzano: valgono le stesse regole, ma se viene presentata una proposta di concordato le operazioni di accertamento dello stato passivo si interrompono ed il commissario straordinario provvede alla formazione dello stato passivo che il giudice delegato si limita a dichiarare esecutivo con provvedimento dalla comunicazione del quale decorrono i termini per impugnare le risultanze dell’elenco.

L’AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN CRISI lorenzo.benatti@unipr.it