IVIE – IMPOSTA VALORE IMMOBILI ESTERI.

Slides:



Advertisements
Presentazioni simili
Imposta municipale unica IMU
Advertisements

TITOLO 1 SVILUPPO ED EQUITÀ 5 dicembre 2011 Testo provvisorio 9.1 DECRETO MONTI.
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
Lavoro realizzato dagli alunni
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU
TITOLO 3 CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI CAPO I MISURE PER LEMERSIONE DELLA BASE IMPONIBILE E LA TRASPARENZA FISCALE 5 dicembre 2011 Testo provvisorio.
ASSESSORATO REGIONALE AGRICOLTURA E FORESTE DISTRETTO MADONIE UNITA OPERATIVA 91 C.SO PAOLO AGLIATA, 130 PETRALIA SOTTANA TEL/FAX
Corso Breve sul TRUST A cura del Gruppo Trust
LE NOVITA FISCALI IN MATERIA DI TRUST FABIO ZUCCHETTI DOTTORE COMMERCIALISTA 29 Novembre 2007 ORE – ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Circoscrizioni.
1 ConvegnoINCONTRO Lione – Torino 23 marzo 2012 RIFORME MONTI: LE NUOVE TASSE PATRIMONIALI Roberto TAMBURELLI Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent.
1 Gruppo di lavoro Rapporti Internazionali IMMOBILI IN ITALIA E ALLESTERO: ASPETTI TRIBUTARI INTERNAZIONALI E MONITORAGGIO (QUADRO RW) sede dellOrdine.
Decreto-legge semplificazioni fiscali 1.Modifiche allo spesometro: - comunicazione dellimporto complessivo delle operazioni soggette ad obbligo di fattura.
1 22 ottobre 2009 Diretta MAP In collaborazione con CNDCEC SCUDO FISCALE TER Dott. Massimo Boidi.
Comma All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo.
art. 5 – DECRETO ICI Base imponibile.
Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Art. 36 bis Liquidazione.
Art. 8 Riduzioni e detrazioni dell'imposta. 1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non.
Art. 5 Base imponibile. 1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo Per i fabbricati iscritti in.
Comma 195. A decorrere dal 1 novembre 2007, i comuni esercitano direttamente, anche in forma associata, o attraverso le comunita' montane, le funzioni.
Il modello Unico 2007 La fiscalità differita A cura di Roberto Protani.
UNICO 2004.
IL VISTO DI CONFORMITA’
1Direzione Regionale dell'Emilia Romagna DIREZIONE REGIONALE DELLEMILIA ROMAGNA IL MODELLO UNICO 2004 BOLOGNA MAGGIO 2004.
Mario Guarnone Responsabile Vendite Lombarda Vita Imperia, 11 Maggio 2007 La nuova fiscalità della previdenza complementare.
Elenco operazioni Iva da in su (c.d. spesometro) Fonti normative - Art. 21 del D.L. 31/5/2010, n. 78 (convertito c.m. dalla legge 30/7/2010, n. 122)
Dott. Gian Marco Sgherri
1 NUOVO SISTEMA DI TASSAZIONE IN MATERIA DI IMPOSTA SUI REDDITI LEGGE DELEGA PER LA RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE STATALE (L. n.80 del 07/04/2003)
di Francesco Forte, Domenico Guardabascio e Loana Jack
II PROVA traccia Il candidato, dopo aver inquadrato l'accertamento da "redditometro" all'interno della categoria degli accertamenti sintetici, illustri.
IRPEF E’ L’IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
IL NUOVO CONTRATTO DI RETE Profili tributari
In ambito fiscale. Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria, ma viene identificato come contratto atipico. Nella legislazione.
Decreto Salva Italia Decreto Legge 6/12/2011 n.201 Convertito in Legge 214/2011.
AMMORTAMENTI IMMOBILI Immobili acquistati o costruiti fino al 14 giugno 1990 Sono deducibili le quote di ammortamento Immobili acquistati o costruiti dal.
111 La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA (ATTIVITA NEGOZIALE CAPO VI) La Revisione del REGOLAMENTO per LAMMINISTRAZIONE,
Beni relativi all’impresa
E’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del d. l. n. 201 del 2011.
1 Imposta Municipale Propria ANNO 2013 Art.13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214) Decreto Legislativo.
Modalità di compilazione e presentazione Modulo RW, Ivafe e Ivie Ravvedimento operoso Dott. Alessandro Papa – Ap Consulting Dott. Alessandro Papa - AP.
I caratteri generali dell’Irpef
Modulo n. 3 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO
I PRINCIPI GENERALI DELL’IVA
COMUNE DI SERDIANA Rettifica CC n. 12 del 22 aprile 2013 – Determinazione aliquote IMU PRESENTA IL SINDACO ROBERTO MELONI.
Misure volte a ridurre il cuneo fiscale dei lavoratori dipendenti ed assimilati; Erogazione di un bonus irpef mensile BONUS IRPEF ART.1 D.L. 66/2014.
DALL’ICI ALLA IUC Dott.ssa Francesca Ermini DALL’ICI ALLA IUC …il “riordino” della finanza locale…
Trasparenza fiscale e consolidato Articoli 115/116 e 117/142del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (come modificato dal D.lgs. n. 344 del 2003)
1 Le Circolari Ministeriali di riferimento 1. La Circolare n. 48/E del La Circolare n. 3/E del La Circolare n. 61/E del
Misure per la competitività e la giustizia sociale: decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 8/5/2014 Sviluppo d’Impresa, Innovazione ed Economia.
CAF UIL VERONA IMU. IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) L’imposta sostituisce l’ICI, e per gli immobili non adibiti a prima.
IMU. DISCIPLINA Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (Decreto sul federalismo municipale), in attuazione dei principi e criteri direttivi forniti dalla L. 5.
COMMISSIONE STUDI ENTI NON COMMERCIALI
ASSEMBLEA PUBBLICA 28 MARZO I.U.C. Imposta Unica Municipale Introdotta con la legge di stabilità legge 27 dicembre 2013, n. 147 E’ un’imposta articolata.
La tassazione delle successioni e delle donazioni internazionali
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione.
Introduzione Vicenza, 19 Marzo Presentazione: il mod 730 e i suoi vantaggi Il 730 è un modello di dichiarazione semplificato che presenta numerosi.
VOLUNTARY: chi la deve fare?
IMPOSTA SUL REDDITO PERSONE FISICHE. REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA E REGIME DI TRASPARENZA Solo alle società di capitali e agli enti equiparati.
L’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati.
ART. 63 d.lgs. 446/97 Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche Testo: in vigore dal 18/08/2002 modificato da: L del 01/08/2002 n. 166 art. 10.
L’appeal fiscale dei fondi pensione alla luce delle recenti modifiche tributarie Milano, 21 aprile 2015 Roma, 22 aprile
In ambito fiscale. Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria,ma viene identificato come contratto “atipico”. Nella legislazione.
Economia politica per il quinto anno
Previsione esercizio finanziario 2015
1 Monaco, 23 ottobre 2015 VOLUNTARY DISCLOSURE : aspetti operativi del provvedimento di proroga dei termini di adesione La regolarizzazione dei trust e.
UNICO 2013 NOVITA’ PERSONE FISICHE a cura di Sandro Cerato.
La Finanziaria 2008 I CREDITI D’IMPOSTA Dott. Federico Vai I CREDITI D’IMPOSTA Dott. Federico Vai.
Fiscalità 2015: Operazioni con soggetti residenti in paesi a regime fiscale privilegiato Dr Alberto Perani Milano, 24 febbraio 2015 In collaborazione con.
1 MARZO 2015 SOCIETÀ ALL’ESTERO ALCUNE NOTE DI CARATTERE TRIBUTARIO Monitoraggio fiscale, Collaborazione volontaria, Obblighi valutari ed “Esterovestizione”
Galizia & Pinna Associati Novità sulla tassazione delle compravendite immobiliari.
Milano, 17 luglio VOLUNTARY DISCLOSURE & RAVVEDIMENTO OPEROSO regolarizzazione degli investimenti esteri N.B.: l'impostazione del materiale è stata.
Transcript della presentazione:

IVIE – IMPOSTA VALORE IMMOBILI ESTERI

I RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI DL 201/2011 - Art. 19 co. da 13 a 17 (decreto Monti o salva Italia) Modifiche con DL 16/2012 art. 8 co. 16 e 17 Modifiche con legge di conversione 26.4.2012, n. 44. Provv. attuativo 5/6/2012 - prot. n. 2012/72442 Soggetti, base imponibile, casi particolari Legge di stabilità per il 2013 (art. 1 co. 518) Modifica (in meglio) la norma CIRCOLARE n. 28 del 2.7.2012 Oggi in parte obsoleti

I TERMINI DI PARAGONE Necessità di Omogeneità IMU IVIE

PERCHÉ LE MODIFICHE DELLA LEGGE DI STABILITÀ Commissione Europea Direzione generale - fiscalità e unione doganale EU – Pilot 3506/12/TAXUD 5 eccezioni sollevate dalla commissione sul funzionamento della norma: disparità temporale con l’IMU; disparità per assoggettamento a IRPEF e IVIE; vantaggio per lavoratori pubblici e organismi internazionali; incongruenza del principio di residenza; impossibilità di beneficiare delle riduzioni d’aliquota previste dai comuni Italiani.

IVIE - LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI STABILITÀ L. 228/2012 ART. 1 CO. 518 Nella sostanza il Governo Italiano ha recepito quasi tutte le richieste della Commissione UE Decorrenza imposta: differita dal 2011 al 2012 Versamenti eseguiti nel 2012: si considerano eseguiti in acconto per l'anno 2012. Immobile adibito (da chiunque) ad abitazione principale e pertinenze: aliquota 0,4%. Abitazione principale e pertinenze + immobili non locati: non applicabile l’art. 70 co. 2 TUIR (tassazione reddito fondiario). Modalità di pagamento: acconto e a saldo (stesse regole IRPEF).

IMMOBILI DA TASSARE Immobili situati all’estero detenuti a titolo di proprietà o di altro diritto reale … a qualsiasi uso essi siano destinati. Occorre fare riferimento agli analoghi istituti previsti negli ordinamenti esteri in cui l’immobile è ubicato CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012

IMMOBILI DA TASSARE CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012 Fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati; anche strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o di lavoro autonomo; titolare del diritto di usufrutto, uso (non il nudo proprietario); il concessionario delle aree demaniali; il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ESEMPIO DIRITTO REALE PAESI COMMON LAW CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012 Vi è: freehold - diritto di proprietà fondiaria assoluta; leasehold - diritto al possesso dei beni. Leasehold Da diritto al possesso di beni immobili, disgiuntamente alla proprietà, per periodo di tempo molto elevato, dietro il pagamento di corrispettivo. È maggiormente assimilabile all’usufrutto piuttosto che alla locazione. L’IVIE viene pagata dal Leaseholder.

Paesi common low puro Paesi common low misto PAESI COMMON LAW Paesi common low puro Paesi common low misto Attualmente in vigore in Regno Unito (esclusa Scozia), USA (escluso Louisiana), Australia, Canada (escluso Quebec). India Nigeria Sierra Leone Gambia Ghana Kenia Uganda Adottano il sistema del common law frammisto a regole giuridiche di stampo religioso

GLI IMMOBILI IN COMUNIONE Prov. 5/6/2012 Circolare n. 28/2012 L’imposta è dovuta in proporzione alla quota di titolarità dei predetti diritti Se gli immobili sono detenuti in comunione l’imposta è dovuta da ciascun soggetto partecipante alla comunione con riferimento al valore relativo alla propria quota

(cosiddetto “scudo fiscale”): IMMOBILI SCUDATI Pagano l’IVIE anche gli immobili che sono stati oggetto di operazioni di emersione (cosiddetto “scudo fiscale”): sia mediante la procedura della regolarizzazione; sia del rimpatrio giuridico.

PATRIMONIALE SUGLI IMMOBILI ESTERI L’imposta si applica a tutti gli immobili scudati e detenuti all’estero. Si tratta, in pratica, degli immobili regolarizzati in quanto i “rimpatriati giuridicamente” si considerano detenuti in Italia. Si prescinde dalla presenza di evasione. L’imposta trova applicazione anche verso chi è stato sempre ligio al dovere e ha correttamente applicato le regole, sia per l’acquisto (dunque utilizzo di soldi non derivanti dall’evasione e tracciati), sia per il monitoraggio (quadro RW) e la dichiarazione (eventuali redditi in RL).

Patrimoniale sempre dovuta DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE ININFLUENTE Sfitto Locato Utilizzato in proprio Patrimoniale sempre dovuta

Per la generalità di immobili Abitazione principale L’ALIQUOTA DELL’IMPOSTA Per la generalità di immobili 0,76% Come l’IMU Abitazione principale 0,40% Come l’IMU

Valore catastale utilizzato nel Paese estero BASE IMPONIBILE Pesi UE e SEE Resto del mondo Valore catastale utilizzato nel Paese estero In mancanza 2) costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti 3) valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al termine di ciascun anno solare. 1) Costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti In mancanza 2) valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al termine di ciascun anno solare.

PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA) Provv. 5/6/2012 Circolare n. 28/2012 Base imponibile Valore catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato, assunto a base per la determinazione di imposte reddituali o patrimoniali In primis: quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini delle imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili. Se ad uno stesso immobile sono attribuibili diversi valori catastali ai fini reddituali e patrimoniali: prendere il valore catastale delle imposte patrimoniali, comprese quelle di competenza di enti locali e territoriali.

PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA) Non è, invece, utilizzabile, a tal fine, un valore che esprima il reddito medio ordinario dell’immobile. A meno che … la legislazione locale non preveda l’applicazione di meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, idonei a consentire la determinazione del valore catastale dell’immobile.

FRANCIA - TAX FONCIERE Valore locativo catastale presunto : 2 = base imponibile Taxe Foncière Base imponibile IVIE Base imponibile Tax Foncière x 160 (coefficiente IMU) = base imponibile IVIE x 0,70% (0,40) = IVIE

PRECISAZIONE … UN PASSO INDIETRO Per evitare disparità di trattamento tra contribuenti che hanno acquisito l’immobile in epoche diverse, qualora la legislazione estera preveda un valore espressivo del reddito medio ordinario e non vi siano meccanismi di moltiplicazione e rivalutazione analoghi a quelli previsti dalla legislazione italiana, può essere assunto come base imponibile dell’IVIE il valore dell’immobile che risulta dall’applicazione al predetto reddito medio ordinario dei coefficienti stabiliti ai fini dell’IMU Scelgo tra costo d’acquisto o da contratto e reddito medio ordinario x coefficienti IMU

PAESI UE E SEE (ISLANDA E NORVEGIA) Per immobili acquisiti per successione o donazione Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza Costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione. In assenza di documentazione Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al 31/12.

IMMOBILI RESTO DEL MONDO (MA PRINCIPI VALIDI ANCHE PER UE E SEE) Costo d’acquisto: risultante dall’atto. Contratto: da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà. Diritti reali parziali (esempio l’usufrutto) il contratto non indica si assume il valore secondo i criteri dettati dalla legislazione del Paese in cui l’immobile è situato. Immobile costruito: costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.

IMMOBILI RESTO DEL MONDO (MA PRINCIPI VALIDI ANCHE PER UE E SEE) In mancanza valore di mercato rilevabile al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui è situato l’immobile; se l’immobile non posseduto al 31 dicembre: valore dell’immobile rilevato al termine del periodo di detenzione Tale valore può essere desunto in base alla media dei valori risultanti dai listini elaborati da organismi, enti o società operanti nel settore immobiliare locale

IMMOBILI RESTO DEL MONDO Per immobili acquisiti per successione o donazione Valore dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato. In mancanza Costo di acquisto sostenuto dal de cuius o dal donante risultante dalla relativa documentazione. In assenza di documentazione Valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile al 31/12.

Valore dell’immobile Base imponibile IVIE Valore dell’immobile è uguale al Valore catastale Sì al valore catastale come base imponibile Valore dell’immobile non è uguale al valore catastale ma è uguale al Reddito Medio Ordinario (RMO) Sì a RMO x moltiplicatori locali come base imponibile Valore dell’immobile è uguale al Reddito Medio Ordinario (RMO) ma non esistono i moltiplicatori locali Alternativa tra: Costo di acquisto dell’immobile RMO x moltiplicatori IMU In assenza del costo di acquisto dell’immobile Valore di mercato dell’immobile RMO x i moltiplicatori IMU In caso di assenza di valori catastali Costo di acquisto dell’immobile e, in mancanza, il valore di mercato

LA DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE Qualora normative estere sopravvenute o non considerate conducano alla determinazione di un valore dell’immobile da assumere a base dell’IVIE differente da quello ricavabile in base alla predetta tabella ovvero all’individuazione di una imposta patrimoniale pagata all’estero non elencata, il contribuente può utilizzare tali valori dandone evidenza in sede di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012

DETRAZIONI PER CREDITI DI IMPOSTA Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l’immobile e ad esso relativa. Se l’imposta patrimoniale è corrisposta anche con riferimento ad altri beni, diversi dagli immobili, occorre effettuare un calcolo proporzionale al fine di individuare la quota parte dell’imposta riferibile agli immobili

IMPOSTE PATRIMONIALI UE E SEE

IMPOSTE PATRIMONIALI RESTO DEL MONDO Immobili negli Stati Uniti: real property tax; immobili in Argentina: impuesto inmobiliario; immobili in Svizzera: imposta sulla sostanza delle persone fisiche e l’Imposta immobiliare; immobili in Russia: tassa sulla proprietà delle persone fisiche, Nalog na imuschestvo fizicheskih litz. CIRCOLARE n. 28 del 2/7/2012

IMPOSTE NON PATRIMONIALI Appare opportuno precisare che non è possibile detrarre, considerandole imposte patrimoniali, le imposte legate all’utilizzo di un determinato immobile in qualità di abitazione dal momento che tali tasse più che essere finalizzate a colpire la ricchezza costituita dal patrimonio sono dirette a richiedere un contributo, anche se rapportato al valore dell’immobile, al soggetto che abitando in un determinato luogo usufruisce dei servizi ivi forniti dalle amministrazioni pubbliche.

POSSIBILE SCOMPUTO IMPOSTE REDDITUALI UE E SEE Inoltre Se vi è un’eccedenza di imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata ai sensi dell’art. 165 TUIR. allora dall’IVIE dovuta in Italia per quegli immobili si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

VERSAMENTI SOCIETÀ FIDUCIARIE Nel caso di immobili – ivi compresi quelli oggetto di operazione di emersione mediante la procedura del rimpatrio giuridico – per i quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione con una società fiduciaria, quest’ultima deve applicare e versare l’imposta dovuta dal contribuente, ricevendo apposita provvista da parte dello stesso. In tali casi la fiduciaria indica i dati complessivi relativi ai versamenti dell’imposta nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari (modello 770 ordinario), a partire dal periodo di imposta 2012 (mod. 770/2013). Inoltre, devono essere forniti i dati di ciascun contribuente nonché le indicazioni circa l’ammontare dell’imposta riferibile agli stessi. È evidente che in tale ipotesi il contribuente non deve compilare la predetta Sezione XVI del quadro RM e, peraltro, non è tenuto a indicare tali immobili nel modulo RW del predetto modello.

TERMINI PER IL VERSAMENTO DELL’IVIE L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenute all’estero vanno versate: con le stesse modalità; con le stesse scadenze previste per l’IRPEF ivi comprese quelle relative alle modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF IVIE E ACCERTAMENTO Per il versamento la liquidazione l'accertamento la riscossione le sanzioni i rimborsi il contenzioso si applicano le disposizioni previste per l’IRPEF comprese quelle relative alle modalità di versamento dell'imposta in acconto e a saldo

Indicando gli immobili nel quadro RW ; NOVITA’ PER UNICO 2014 L’imposta sul valore degli immobili situati all’estero detenute all’estero va determinata : Indicando gli immobili nel quadro RW ; Viene dunque previsto un unico quadro che consente di riepilogare il monitoraggio fiscale e le imposte dovute sui beni esteri .

NUOVO QUADRO RW

Omessa compilazione del quadro RW Dal 100% al 200% dell’imposta evasa: SANZIONI OMESSO RW Omessa compilazione del quadro RW Dal 100% al 200% dell’imposta evasa: aumentata di 1/3, perché gli immobili sono all’estero; raddoppiata se gli immobili sono localizzati in Stati black list (sanzione minima se non vi è evasione d’imposta da € 258 a € 1.032).

NUOVO COMMA INSERITO DA LEGGE STABILITÀ «15-ter. Per gli immobili di cui al comma 15-bis e per gli immobili non locati assoggettati all'imposta di cui al comma 13 del presente articolo non si applica l'art. 70 co. 2 del TUIR» Come IMU – No quadro RL Ma la norma decorre dal 2013!

TASSAZIONE IRPEF IMMOBILE ESTERO Non affittato Affittato Se all’estero non si pagano tasse: non indicarlo in RL Se all’estero si pagano le tasse sul valore (catastale): indicare detto valore in RL (ridotto delle spese ivi riconosciute) e tassarlo. Dal 2013 nessuna tassazione Indicare il reddito dichiarato all’estero (si credito imposta art. 165 TUIR) Se all’estero non si pagano tasse: indicare il RL il canone – 15% (no credito imposta art. 165 TUIR). Dal 2013 nessuna tassazione

LA PATRIMONIALE PER LE ATTIVITÀ FINANZIARIE ALL’ESTERO

PATRIMONIALE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE L’imposta pagata nel 2012 (per il 2011) si considera in acconto per il 2012 Abrogazione con effetto retroattivo Per il 2011: 1 per mille Per il 2012: 1 per mille Dal 2013: 1,5 per mille Decorrenza effettiva Sul valore di mercato al 31/12 di ogni anno. In mancanza valore nominale o di rimborso.

€ 34,20 ovunque detenuti nel mondo PATRIMONIALE ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE Conti correnti e i libretti di risparmio € 34,20 ovunque detenuti nel mondo Solo se detenuti in paesi UE e ISEE

ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERE Persone fisiche, anche stranieri con conti all’estero. L’imposta si applica per ogni conto corrente. L’imposta si paga in proporzione alle quote di possesso. L’imposta si paga in proporzione al periodo di detenzione. Si versa in UNICO (pertanto con rateazione e compensazione). È scomputabile l’eventuale patrimoniale pagata all’estero.

IVAFE – CONTI CORRENTI E LIBRETTI Fino a € 5.000/medio annuo: non si paga imposta. I c/c di una stessa banca si cumulano ai fini di € 5.000 (circ. 28.12.2013). € 34,20 x % di possesso x periodo di possesso. 1 rigo per ogni c/c anche se sono nella stessa banca.

NUOVO QUADRO RW

Titolo venduto nell’anno = 1 rigo Titolo acquistato nell’anno = 1 rigo IVAFE – TITOLI Titolo venduto nell’anno = 1 rigo Titolo acquistato nell’anno = 1 rigo Titolo mantenuto tutto l’anno = 1 rigo 10 titoli = 10 righi Titolo A : ne compro 3 in tempi diversi = 3 righi Titolo B: ne compro 5 ne vendo 2 = 7 righi

Non può assecondare le richieste del cliente I RISCHI DEL COMMERCIALISTA Il consulente è il responsabile della corretta compilazione della dichiarazione dei redditi. Non può assecondare le richieste del cliente Come uscirne? Rilascio di attestazione da parte del cliente di non possesso di attività estere