Il mercato assicurativo

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Il mercato assicurativo > > > Scopri il mondo assicurativo …

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Legenda dei simboli interattivi L’assicurazione: quadro ieri e oggi Conosci il quadro normativo Conosci i protagonisti del settore Conosci le aree di attività Leggi il glossario (fonte ANIA) Vai avanti Torna indietro Leggi l’argomento proposto Per fare il corso è necessario utilizzare solo il mouse e non la tastiera xxxxx Avanti Per iniziare il percorso clicca su Indietro Avanti XXXXXXXXX

Indice generale 1. L’assicurazione: quadro ieri e oggi 2. Il quadro normativo 3. I protagonisti 4. Le aree di attività 5. Conclusioni

- Evoluzione dei “contratti d’assicurazione” nella storia - L’assicurazione: ieri Il principio assicurativo si basa sulla convenienza sentita dagli esseri umani, di suddividere su una pluralità di individui i rischi attinenti all’esistenza e alle vicende economiche, nonché le conseguenze dannose di eventi imprevisti - Evoluzione dei “contratti d’assicurazione” nella storia - I Babilonesi attraversavano i deserti della Mesopotamia soltanto in gruppi di più individui per sostenersi vicendevolmente in caso di difficoltà 2300 a.c. I mercanti Italiani iniziarono a predisporre specifici contratti per assicurare i loro vascelli e i contenuti degli stessi dalla forza del mare 1350 d.c. In Olanda viene costituita la Compagnia delle Indie, la prima moderna compagnia di assicurazione per i trasporti marittimi 1629 d.c. Avanti 1688 d.c. A Londra viene fondata la Compagnia Loyds da mercanti e uomini d’affari per suddividere fra gli stessi i rischi delle proprie attività

L’assicurazione: origini storiche La mutualità, cioè l'associazione di più persone con lo scopo di ripartire tra molti i bisogni di alcuni, è attività connaturata allo sviluppo dell'umanità e può essere considerata l'embrione dell'assicurazione. Si sviluppa dapprima all'interno di comunità primitive quali la famiglia, la gens, il clan e la tribù, acquisendo nel tempo il carattere di volontarietà. Intorno al X secolo, il fenomeno assistenziale più rappresentativo è la gilda (di origine germanica), che si sviluppa fortemente in Inghilterra attraverso le corporazioni delle arti e dei mestieri: mediante una contribuzione periodica ci si garantiva un sostentamento per sé (in caso di incendio o malattia) o per i propri eredi (in caso di morte). Gli storici concordano sul fatto che l'assicurazione sia nata in Italia. I primi contratti sono stipulati nelle città dell'alto Tirreno: in primo luogo Genova, poi Firenze e Venezia. La diffusione alle città mediterranee di Francia e Spagna è immediata, in un secondo tempo la prassi si estende alla Francia del Nord ed ai Paesi Bassi. L'assicurazione che per prima acquista rilevanza è quella marittima: per anni prevale infatti sulle assicurazioni terrestri. Non bisogna dimenticare che a quei tempi, in mancanza di una rigorosa codificazione quale è l'attuale, il contratto assicurativo veniva erroneamente accomunato all'usura o al gioco d'azzardo. Avanti

L’assicurazione: origini storiche La culla delle assicurazioni terrestri è invece Londra: qui nasce l'assicurazione incendio (dopo il tragico rogo della città avvenuto nel 1666); sempre qui, nella bottega del caffè di Edward Lloyd nasce quella che, ancora oggi, è una delle massime istituzioni assicurative mondiali: i Lloyd's di Londra. Inizialmente luogo di ritrovo di armatori e finanzieri, dove venivano scambiate e registrate le informazioni relative a merci, navi e spedizioni marittime, nel tempo assume il ruolo di mercato mondiale dell'assicurazione e della riassicurazione (contratto con il quale un assicuratore cede parte dei rischi assunti ad un riassicuratore). A Londra nasce anche (agli albori del '700) l'impresa assicurativa moderna, nella forma di società per azioni oltre che in quella di mutua. Arriviamo quindi al nostro secolo, che vede la nascita di nuove coperture legate allo sviluppo economico e tecnologico (assicurazioni aeronautiche, aerospaziali, cinematografiche, rischio inquinamento e responsabilità civile prodotti, etc), nonché il pieno sviluppo di tutti i rami assicurativi, all'interno di codificazioni sistematiche sempre più attente alla tutela della parte debole del contratto, l'assicurato. Avanti

L’assicurazione: la prima polizza Primo a sorgere tra le discipline assicurative è stato il ramo che tratta e regola le assicurazioni di ogni bene che sia oggetto del traffico o sia mezzo adibito al suo trasporto. Quando sia stato stipulato il primo contratto propriamente assicurativo non è possibile stabilirlo con esattezza. Si accenna ad un contratto stipulato a Trieste il 14/10/1328, e uno a Genova il 23/10/1347, ma è in un documento pisano del 1384 che l’assicurazione è configurata per la prima volta come contratto avente una sua propria figura giuridica autonoma e chiara anche nella forma. Fuori d’Italia, l’assicurazione marittima si sviluppò in molti paesi fra cui il Portogallo (XIV secolo), l’Olanda (XV secolo) e più tardi l’Inghilterra (XVI secolo), ed è noto che i primi assicuratori in Inghilterra sono gli italiani. Avanti

L’assicurazione: oggi Nel mondo moderno il ricorso a contratti di assicurazione risulta sempre più frequente - Esempi di assicurazioni nel mondo moderno - - Senza le Assicurazioni … - Assicurazioni auto: furto, incendio, responsabilità civile, kasko, … …nessuna compagnia aerea si assumerebbe il rischio di far volare un proprio aereo, …. Assicurazioni contro gli infortuni: le squadre di calcio devono continuare a pagare i propri calciatori anche in caso di infortunio …in orbita non vi sarebbero i satelliti di telecomunicazione che consentono la trasmissione di programmi televisivi … Indice generale Assicurazioni sulla vita

Il Codice di Assicurazioni Il quadro normativo Il Codice di Assicurazioni Il contratto assicurativo Per leggere i capitoli clicca sul rettangolo corrispondente I soggetti del contratto L’oggetto e le prestazioni L’accordo fra le parti Il rischio Indice generale Gli Enti

Il Codice di Assicurazioni: che cosa è Il 2 settembre 2005, il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera all’emanazione del decreto legislativo concernente il codice delle assicurazioni private, a norma dell’art. 4 della legge 29 luglio 2003 n. 229. Il codice rivede l'intera materia attuando una significativa operazione di semplificazione e riorganizzazione. Il testo: raggruppa tutte le norme relative alle assicurazioni adegua le norme agli indirizzi europei crea il Registro Unico introduce innovazioni rilevanti come ad esempio: la disciplina prevista per il nuovo sistema di indennizzo diretto nella responsabilità civile autoveicoli (RCA) le partecipazioni di capitale nelle società di assicurazione e riassicurazione, su modello di quanto realizzato dal testo unico bancario Avanti

Il Codice di Assicurazioni: le innovazioni Innovazioni introdotte dal Codice, tra le più importanti: maggiore trasparenza nelle condizioni di contratto, con l'obbligo di scrivere in modo chiaro ed esauriente tutte le caratteristiche della polizza; risarcimento del trasportato da parte dell'assicurazione del veicolo; rimborso del premio, per il periodo fino alla scadenza del contratto, in caso di vendita o furto del veicolo; liquidazione dei danni provocati da veicoli rubati da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada; più trasparenza nell'offerta di assicurazioni nei rami danni e vita; tempi più brevi per chi vuole avviare una nuova impresa di assicurazioni; l'indennizzo diretto, ossia la possibilità di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia di assicurazione, avrà positive ricadute sui tempi e sui costi dei risarcimenti, sulla qualità del servizio assicurativo e nel rapporto fiduciario delle imprese di assicurazione. Avanti

NB: NON SONO CONSENTITE REGISTRAZIONI IN PIÙ SEZIONI Il Codice di Assicurazioni: il registro Unico Art. 109 E’ un registro che raggruppa in sezioni, i diversi operatori del settore: Sez.A: Agenti di assicurazioni, in qualità di intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più imprese. Sez. B: I Mediatori di assicurazione (Broker), in qualità di intermediari che agiscono per conto del cliente. Sez.C: I Produttori diretti, che anche in via sussidiaria rispetto all’attività svolta a titolo principale, esercitano la intermediazione assicurativa nei rami VITA, MALATTIA e INFORTUNI, sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazioni. Sez.D: Le Banche e la società Poste Italiane autorizzate ai sensi di legge. Sez. E: I soggetti addetti all’intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli incaricati degli intermediari iscritti nelle sezioni precedenti A-B-D per l’attività svolta al di fuori dei locali ove l’intermediario opera. REGISTRO UNICO Avanti NB: NON SONO CONSENTITE REGISTRAZIONI IN PIÙ SEZIONI

Intermediazione: parità di trattamento Ambito di Applicazione Art. 106 Chi svolge attività in forma professionale è assoggettato alle norme del titolo IX con la sola esclusione di: Attività diretta dell’impresa Le attività di sola informazione Le attività di intermediazione congiunte a: Il contratto richiede conoscenze solo sulla copertura offerta L’intermediazione è svolta in modo non professionale Garanzie connesse ai viaggi premio inferiore a 500,00 € e durata inferiore a 5 anni Avanti

Principali novità a garanzia del consumatore Registrazione di tutti gli intermediari nel Registro Unico Cognizione professionale: per diventare Agenti e Broker è necessario sostenere Esami e diventa obbligatoria la formazione anche per tutti gli altri operatori - Artt. 110 e 111 Sono necessari requisiti di onorabilità (no condanne, no fallimenti, etc) - Artt. 110 e 111 Garanzia per danni a Terzi: diventa obbligatoria una copertura RCT per Agenti e Broker che copra anche la responsabilità delle persone delle quali rispondono – Artt. 110 e 112 Diventano obbligatorie alcune garanzie finanziarie: separazione patrimoniale con conti correnti separati per gestione d’impresa e deposito dei premi – Art. 117 Garanzia sui pagamenti: Equiparazione Intermediario/Impresa e obbligo di quietanza scritta – Art. 118

Cosa dice il Codice Civile in materia di assicurazioni … Art. 1882 C.C. «L’assicurazione è il contratto con il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana». Il rapporto di assicurazione considerato dal codice è quello relativo alle forme di assicurazione, così dette, private, e nasce sempre da un contratto. Art. 1321 C.C. «Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale». Avanti

La funzione o causa del contratto La funzione o causa di tale rapporto può essere ravvisata nello scopo di eliminare un’alea economica e cioè nel garantire, mediante un atto di previdenza, il soddisfacimento del bisogno di una somma di denaro in una determinata eventualità, incerta quanto meno rispetto al tempo di sua produzione. Tale bisogno può concentrarsi in relazione a: la perdita o all’avaria di un oggetto patrimoniale determinato un danno che incide sul patrimonio in via indiretta per effetto di un obbligo legale fabbisogno economico normalmente conseguente ad eventi attinenti alla vita umana (morte, infortuni, malattie, sopravvivenza ad una certa età) Assicurazione contro i Danni Assicurazione Responsabilità Civile Assicurazioni Vita, Infortuni, ecc. Avanti

La forma del contratto Il contratto di assicurazione non è legato all’osservanza di forme costitutive, ma deve essere provato per iscritto (art. 1888 c.c.). La forma scritta è quindi richiesta unicamente ai fini della prova, mentre la mancanza dello scritto non comporta la nullità del contratto. Documento probatorio normale del contratto assicurativo è la “polizza di assicurazione”, consistente – di solito – in un modulo a stampa predisposto dall’assicuratore che viene sottoscritto dai contraenti. Oltre alle clausole specifiche e relative al singolo contratto (dette “condizioni particolari”), la polizza di assicurazione contiene di regola un insieme di clausole contrattuali (dette “condizioni generali di polizza”). Il contratto assicurativo rientra infatti nella categoria dei contratti per adesione: cioè quei contratti nei quali uno dei contraenti predispone, in modo generale e stabile, alcune clausole destinate ad essere adottate per una serie di contatti futuri, che vengono sottoposte all’accettazione dall’altra parte. Avanti

a prestazioni corrispettive ad effetti obbligatori Caratteristiche del contratto di assicurazione in quanto il realizzarsi o meno del vantaggio che l’assicurato si propone di perseguire dipende da eventi imprevedibili che sfuggono alla volontà di ambo le parti aleatorio a prestazioni corrispettive poiché l’assicuratore si obbliga a fornire la prestazione assicurativa solo dietro pagamento di un corrispettivo di denaro chiamato premio tipico in quanto si tratta di contratto regolato dal Codice Civile a forma libera nel senso che non è prescritta dalla legge alcuna particolare forma di manifestazione della volontà, se non per fini probatori (la forma scritta è richiesta solo per provare che esiste il contratto) consensuale in quanto per la conclusione è sufficiente l’accordo delle parti ad effetti obbligatori in quanto dà luogo al sorgere di obbligo a carico delle parti contraenti di durata poiché le obbligazioni che ne scaturiscono si protraggono nel tempo Avanti a titolo oneroso in quanto in entrambi i contraenti agiscono allo scopo di conseguire lucro e non per spirito di liberalità

Evento dannoso possibile, Dal contratto alla polizza Contratto accordo causa oggetto forma Proposta Accettazione Evento dannoso possibile, più o meno probabile, incerto nel tempo Rischio Possibile evento dannoso Scritta Articolo 1888 I rettangoli non sono interattivi. Clicca sulla polizza Polizza

Il meccanismo che regola il contratto Paga il premio Contraente Assicuratore Obblighi Obblighi Paga il danno Fornisce indicazioni necessarie alla valutazione e quantificazione rischio e danno Informa di variazioni o aggravamenti Coopera per il contenimento del danno Si obbliga ad una prestazione (rivalsa del danno, pagamento di un capitale o di una rendita) all’atto del verificarsi di un evento determinato, normalmente denominato “sinistro”

E’ il titolare del rischio I soggetti del contratto di assicurazione Assicuratore Contraente Beneficiario Assicurato Assume il rischio Paga il premio Percepirà la somma pattuita E’ il titolare del rischio Clicca sui rettangoli arancioni per scoprire chi sono i “Soggetti del contratto di assicurazione”

E’ titolare del rischio I soggetti del contratto di assicurazione Persona che per conto dell’Impresa, esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa. L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (legge dei grandi numeri), è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio (mutualità). Pertanto, dai premi raccolti trae le risorse per il pagamento dei sinistri e dei propri oneri gestionali. Assicuratore Contraente Beneficiario Assicurato Assume il rischio Paga il premio E’ titolare del rischio Percepirà la somma pattuita Art. 1883 C.C. «… L’esercizio dell’assicurazione è riservato ad imprese costituite da istituti di diritto pubblico o da società per azioni, con osservanza delle disposizioni stabilite dalle leggi speciali». Indietro

I soggetti del contratto di assicurazione Beneficiario Persona alla quale deve essere corrisposta la prestazione dell’assicuratore qualora si verifichi il rischio assicurato. Nelle assicurazioni sulla vita, la figura del beneficiario può non coincidere con quella del contraente e/o con quella dell’assicurato. Nelle assicurazioni contro i danni, regolate dal principio indennitario, le figure del beneficiario e dell’assicurato debbono coincidere, salvo il caso dell’assicurazione cauzioni. Contraente Beneficiario Assicurato Percepirà la somma pattuita Art. 1920 C.C. «…Le assicurazioni di persone (sulla vita e contro gli infortuni per il solo caso di morte) possono essere contratte a favore di un terzo – comunque estraneo al contratto – chiamato “beneficiario” e designato dal “contraente” come colui al quale dovrà essere versato l’indennizzo da parte dell’assicuratore nel caso di morte di esso “contraente-assicurato”». Indietro

I soggetti del contratto di assicurazione Contraente Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può non coincidere con l’assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà o la propria vita). Contraente Beneficiario Assicurato Paga il premio Art. 1891 C.C. «…Il contraente può stipulare il contratto in nome e per conto proprio (nel qual caso si identifica con l’assicurato) e può invece pattuire in nome proprio ma per conto altrui o di chi spetta, assumendo su di sé l’obbligo del pagamento del premio e gli altri oneri contrattuali propri di esso contraente …». Indietro

E’ il titolare del rischio I soggetti del contratto di assicurazione In termini generali, l’assicurato è il soggetto esposto al rischio. Nelle assicurazioni contro i danni, in particolare, l’assicurato è il titolare dell’interesse economico protetto (ad esempio, il proprietario dell’immobile assicurato contro l’incendio); nelle assicurazioni sulla vita, è la persona dalla cui morte o sopravvivenza dipende l’obbligo per l’assicuratore di pagare un capitale o una rendita. L’assicurato non coincide necessariamente con il contraente, che è colui che stipula il contratto di assicurazione e si obbliga a pagare il premio; nelle assicurazioni sulla vita, può anche essere diverso dal beneficiario che è il soggetto al quale l’assicuratore corrisponde le somme dovute. Assicurato Contraente Beneficiario Assicurato E’ il titolare del rischio «…E’ colui a favore del quale la prestazione deve essere eseguita e che, normalmente si obbliga alla controprestazione rappresentata dal versamento di una somma di denaro detta “premio” …». Indietro

“RISCHIO” L’oggetto del contratto di assicurazione L’oggetto del contratto viene identificato nella situazione economica, in senso lato, del soggetto o dei soggetti posta a fondamento del rapporto che si intende regolare mediante il contratto stesso. Secondo la dottrina italiana, oggetto del contratto di assicurazione è il inteso come Il pregiudizio economico derivante dalla possibilità del verificarsi di un evento incerto. “RISCHIO” Artt. 1346 - 1349 C.C. «…si parla di prestazione del contratto di assicurazione …». Questa non può essere considerata oggetto del contratto, dal momento che la prestazione non è un elemento del contratto, bensì dell’obbligazione dedotta nel contratto stesso e va intesa come il contenuto dell’obbligazione, consistente nel contegno o comportamento dell’obbligo. Avanti

Le prestazioni delle parti La prestazione prevista dal contratto assicurativo a carico dell’assicurato (o del contraente se persona diversa da questo) è il pagamento di un “premio” e cioè di una somma di denaro quale equivalente dell’assunzione del rischio da parte dell’assicuratore. Tale premio è normalmente suddiviso in versamenti periodici (corrispondenti ad altrettanti periodi di validità dell’assicurazione) ed è dovuto anticipatamente per ciascun periodo assicurativo, in quanto l’esposizione dell’assicuratore al rischio (e quindi la necessità di fronteggiare lo stesso mediante la massa dei premi incassati) coincide con l’inizio di tali periodi assicurativi. L’assicuratore, a sua volta, si obbliga ad una prestazione che – a seconda del tipo di assicurazione – consiste o nel risarcimento del danno subito dall’assicurato o nel pagamento di un capitale o una rendita in un importo prestabilito. Nelle assicurazioni contro i danni, la rivalsa dal danno prodotto dal sinistro avviene nella misura massima (entro i limiti convenuti) in cui l’assicuratore lo ha assunto su di sé. Nelle assicurazioni di persone, l’assicuratore si obbliga al pagamento di una prestabilita somma di denaro – in un’unica soluzione (capitale) o annualmente (rendita) – all’atto del prodursi di un evento attinente alla vita umana (quale morte, raggiungimento di una data età, infortunio, malattie) dedotto in contratto. Indietro

Il rischio: cos’è? Il rischio, oltre che l’oggetto, è il presupposto essenziale e fondamentale del rapporto assicurativo. Abbiamo detto che il “rischio “ va inteso come il “pregiudizio economico derivante dalla possibilità del verificarsi di un evento incerto”. Sulla base di tale definizione passiamo ora ad illustrare i caratteri del “rischio”. deve esserci anzitutto la “possibilità” del verificarsi dell’evento che determinerà il fabbisogno economico dell’assicurato. Ed infatti, la materiale impossibilità del verificarsi del sinistro (ad es. l’incendio di cosa incombustibile) escluderebbe la sussistenza del rischio, dal momento che non può ovviamente sussistere alea rispetto ad un evento che è certo non potrà mai prodursi. Altro elemento del rischio è l’incertezza, quando al verificarsi dell’evento la certezza del sinistro trasformerebbe il rischio, che è danno potenziale, in danno effettivo. Avanti

Il rischio: le variabili in gioco Quale sia il rischio specificamente assunto dall’assicuratore a seguito di ogni singolo contratto è determinato dal contratto stesso, nel quale le parti precisano le cose o le persone cui l’evento considerato deve riferirsi, il tempo e – se necessario anche il luogo in cui tale evento deve prodursi affinché l’assicurazione abbia effetto. Si attua così la “delimitazione contrattuale del rischio”, mediante la quale, determinati rischi di una data natura, che incombono sull’assicurato, vengono compresi ed altri esclusi dalla garanzia assicurativa. Alcuni rischi sono espressamente considerati dalla legge (salvo, in genere, patto contrario) come esclusi dalla assicurazione. Tali sono (art. 1912 c.c.) i rischi relativi a: movimenti tellurici, guerre, insurrezioni e tumulti popolari. Sono esclusi, in ogni caso (art. 1900 c.c.), i sinistri cagionati da dolo e cioè volontariamente) dalle persone (contraente, assicurato e beneficiario) che ricavano dall’assicurazione un vantaggio diretto o lo procurano ad altri. Avanti

Clicca sulle frecce per saperne di più! Il rischio: le variabili in gioco Al momento della stipulazione, il contratto di assicurazione viene definito in base al rischio dichiarato dal contraente in quel momento. Durante il periodo di copertura del contratto, può accadere che: Il rischio Non è mai esistito Cessa di esistere Diminuisce Si aggrava Clicca sulle frecce per saperne di più!

Il rischio: le variabili in gioco Al momento della stipulazione, il contratto di assicurazione viene definito in base al rischio dichiarato dal contraente in quel momento. Durante il periodo di copertura del contratto, può accadere che: Il rischio Non è mai esistito Cessa di esistere Diminuisce Si aggrava

Il rischio: le variabili in gioco Non è mai esistito Per aversi la validità dell’assicurazione, è necessario che la predetta “possibilità” e la predetta “incertezza” effettivamente esistano al momento della conclusione del contratto. Per il caso contrario è stabilita (art. 1895 c.c.) la nullità del contratto, stante la mancanza di oggetto dello stesso e cioè del rischio. Indietro

Il rischio: le variabili in gioco Art. 1897 c.c. Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere della scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha la facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. Nelle polizze di mercato, tuttavia, è generalmente pattuita la rinuncia dell’assicuratore alla facoltà di recesso per diminuzione del rischio. Diminuzione del rischio Indietro

Il rischio: le variabili in gioco Art. 1896 c.c. Può darsi il caso che il rischio esista al momento in cui il contratto è stipulato ma venga successivamente meno o per cessazione della esposizione al rischio della cosa o della persona assicurata o per perimento delle stesse per causa diversa da quella prevista e garantita. Se il contratto ha già cominciato ad avere efficacia il contratto viene risolto con effetto “ex nunc” ed il premio è pertanto dovuto per intero per tutto il periodo assicurativo in corso al momento della cessazione del rischio. Se invece la cessazione del rischio si verifica durante l’intervallo fra la stipula del contratto ed il momento in cui ha inizio la sua efficacia, non compete all’assicuratore il pagamento del premio, ma gli è dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute per la conclusione del contratto. Cessa di esistere Indietro

Il rischio: le variabili in gioco Si aggrava Comunicazione assicurato o conoscenza assicuratore Possibilità assicuratore Proporre la modifica del contratto Recedere entro un mese dalla conoscenza Con effetto immediato qualora l’assicuratore non avesse acconsentito Con effetto dopo 15 giorni se fosse stato richiesto un premio maggiore Accettazione assicurato: nuove condizioni Non accettazione assicurato: il contratto si scioglie Indietro Dopo il termine per il recesso il contratto prosegue alle condizioni in corso

Il contratto di assicurazione Accordo delle parti Il contratto di assicurazione – come qualsiasi obbligazione contrattuale in genere – si conclude nel momento in cui il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte. La posizione di proponente è formalmente assunta, nel rapporto assicurativo, dall’assicurato, il quale espone, mediante un questionario fornitogli dall’assicuratore, le circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio dal quale intende essere garantito e di cui specifica le caratteristiche e gli estremi, riferendosi nel contempo alle condizioni del contratto riportate sul modulo del predetto questionario. L’assicuratore, ricevuta tale “proposta”, valuta a sua volta, la gravità del rischio ed esprime il suo giudizio sull’assicurabilità dello stesso e sul premio da richiedere.

Il contratto di assicurazione Premio Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Il premio, sia esso unico o periodico, può essere rateizzato (o frazionato). Il premio versato dal contraente si compone di diversi elementi : il premio puro, i caricamenti, le imposte . Sommando i primi due elementi si ottiene il premio di tariffa, mentre se si aggiungono anche le imposte si ottiene il premio lordo. Indietro

Enti del mercato assicurativo … LA VIGILANZA ISVAP (Istituto per la vigilanza delle assicurazioni private) www.isvap.it … LE ASSOCIAZIONI ANIA (Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici) www.ania.it CID (Convenzione indennizzo diretto) www.cid-ania.it … GLI STUDI CESTAR (Centro studi auto e riparazioni) www.cestar.it IRSA (Istituto per la ricerca e lo sviluppo delle assicurazioni) www.irsa.it

La polizza Documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall’assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari. Avanti

Alcuni termini relativi alla polizza Quanto l’assicurato è tenuto a pagare a fronte della prestazione sottoscritta. E’ condizione essenziale per l’efficacia del contratto. Deve essere pagato anticipatamente. E’ indivisibile (può essere frazionato). In genere è determinato in misura fissa. PREMIO La data di entrata in vigore dell’assicurazione. Data di decorrenza Copertura assicurativa dovuta dalla Società all’Assicurato al verificarsi dell’evento previsto in polizza. Prestazione Avanti

Clicca sulle frecce per saperne di più! Il mercato assicurativo e i suoi protagonisti Compagnia Agente di Assicurazione Subagente Collaboratore Promotore finanziario Cliente Indice generale Clicca sulle frecce per saperne di più! Agenzia

Agente di assicurazione Definizione giuridico-contrattuale Soggetto che, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di un’agenzia promuovendo la conclusione di contratti per conto di una o più imprese di assicurazione. Chi è per il mercato Per la Compagnia è il gestore accorto della sua impresa. Per il Cliente è il Consulente professionista in grado di offrire la soluzione adeguata alle sue esigenze di rischio. Chi è per TUA E’ il partnership della Compagnia. Firma il mandato e il contratto di affiliazione commerciale. La sua missione è curare la relazione con la clientela, costruire solide relazioni sul territorio e dimostrarsi “l’imprenditore” autonomo dell’Agenzia. Indietro

Sub-Agente Definizione giuridico-contrattuale Chi è per il mercato E’ un collaboratore dell’Agente al quale viene affidato lo sviluppo di un territorio con un contratto definitivo nell’ambito delle norme vigenti. E’ retribuito a provvigioni sia sulla nuova produzione di contratti, sia sul mantenimento del portafoglio affidato (provvigioni d’incasso). Può essere anche procuratore dell’Agente e generalmente lavora in esclusiva per l’Agente. Chi è per il mercato E’ il titolare di una lettera di nomina a sub-agente professionista rilasciata dall’Agente titolare di mandato. Chi è per TUA Un collaboratore con un’esperienza consolidata nell’attività di vendita e una buona capacità gestionale. Indietro

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LEGGE DEI GRANDI NUMERI La Compagnia Definizione giuridico-contrattuale Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l’attività assicurativa (v. assicurazione). L’impresa di assicurazione, grazie all’esercizio dell’attività su basi tecniche e al numero elevato di rischi assunti (v. è in grado di determinare con esattezza la probabilità del verificarsi di rischi determinati, ripartendone le conseguenze negative tra una pluralità di soggetti esposti al medesimo tipo di rischio. L’impresa di assicurazione incassa anticipatamente i premi dai clienti, li investe sui mercati finanziari ed immobiliari e trae dai premi e dai proventi degli investimenti le risorse per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati. L’impresa di assicurazione può esercitare la propria attività nella forma di società per azioni, di mutua assicuratrice o di società cooperativa a responsabilità limitata. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall’ISVAP e sottoposte alla sua vigilanza. Chi è per il mercato Per il Cliente è il Terzo che si assume in carico l’entità del rischio. Per l’Agente e i suoi Collaboratori è la società che da’ mandato per la vendita dei propri prodotti. Chi è per l’Agente di TUA La mandante del contratto di affiliazione commerciale e il partner con cui sviluppare le proprie potenzialità di business, che offre Servizi di supporto, strumenti di lavoro e Formazione Professionale LEGGE DEI GRANDI NUMERI Indietro

La legge dei grandi numeri Teorema tipico della scienza statistico-attuariale che sta alla base del calcolo delle probabilità. Essa consente all’assicuratore la previsione sull’andamento futuro dei rischi assicurati e, dunque, la precisa determinazione del premio. Secondo la legge dei grandi numeri, la probabilità che la frequenza futura di un rischio (ad esempio, il rischio di incendio di una abitazione) sia pressochè uguale alla frequenza osservata nel passato per il medesimo rischio (il numero di incendi di abitazioni già verificatisi) è tanto maggiore quanto più grande è il numero delle osservazioni effettuate (in altri termini, quanto più elevato è il numero dei sinistri considerati). Indietro

Il Collaboratore Definizione giuridico-contrattuale Il titolare di una lettera di nomina a produttore di III gruppo rilasciata dall’agente titolare del mandato. Chi è per il mercato Un consulente assicurativo che opera nel territorio di competenza dell’agenzia a nome di un’unica sola Compagnia di Assicurazione. Chi è per TUA Parte integrante della struttura commerciale e organizzativa dell’agenzia. Indietro

Il Promotore Finanziario Definizione giuridico-contrattuale La figura professionale regolata dal Testo Unico Finanziario D. L.gs. 56/98 che regola l’attività delle figure che operano sul mercato degli investimenti finanziari, titolare di un mandato di una Società di Intermediazione Mobiliare. Chi è per il mercato Il punto di riferimento per i piccoli e medi risparmiatori per collocare investimenti a basso rischio. Chi è per TUA Parte integrante della struttura commerciale e organizzativa dell’agenzia: la sua attività è orientata alla consulenza e vendita sia in ambito assicurativo che finanziario. Indietro

Il Cliente Definizione giuridico-contrattuale Il contraente di una polizza di assicurazioni ovvero il soggetto fisico o giuridico che corrisponde il premio assicurativo che può far valere i diritti contrattuali nei confronti della Compagnia di Assicurazione. Chi è per il mercato Le Famiglie o le imprese che decidono di tutelare i propri beni o il proprio patrimonio attraverso una polizza di assicurazione. Chi è per TUA La famiglie di medio alto reddito e le PMI italiane. Indietro

L’Agenzia Definizione L’agenzia rappresenta, nella struttura organizzativa dell’impresa, l’unità fondamentale di vendita in grado di funzionare autonomamente sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista produttivo. Infatti essa riunisce in sé tutte le componenti dell’attività assicurativa e può svolgere tutte le mansioni connesse alla ricerca e alle conclusioni degli affari, allo sviluppo dell’organizzazione territoriale, alla ricerca e alla preparazione dei collaboratori; insomma affronta quasi tutti i problemi che in modo più ampio l’Impresa stessa deve affrontare e risolvere, esclusi quelli di natura finanziaria e quelli connessi a una politica generale di sviluppo. Chi è per TUA Sede operativa dell’Agente e delle figure professionali che collaborano con lui. Il punto di riferimento su strada, per informazioni, consulenza e stipula di contatti per i Clienti. Indietro

Assicurazione contro i danni Le aree di attività Dalla definizione fornita dal Codice Civile si distinguono due differenti categorie di assicurazione Assicurazione sulla vita Assicurazione contro i danni

- Principali caratteristiche - Assicurazione sulla vita - Principali caratteristiche - E’ un contratto dal quale deriva per l’assicurato l’obbligo di versare un premio all’assicuratore, e per l’assicuratore l’obbligo di pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente la vita umana (morte o sopravvivenza dell’assicurato) Assolve ad una funzione previdenziale e anche di risparmio in cui la corresponsione di un capitale o di una rendita in favore del beneficiario è correlata al verificarsi di un evento futuro ed incerto ma non necessariamente dannoso quale può essere l’ipotesi di sopravvivenza dell’assicurato Avanti

- Principali caratteristiche - Assicurazione contro i danni - Principali caratteristiche - E’ un contratto caratterizzato dal principio indennitario in base al quale, a fronte del pagamento di un premio, l’assicuratore si impegna a rivalere l’assicurato del danno sofferto in seguito al verificarsi di un evento dannoso (sinistro), purché l’indennizzo concesso non superi in valore l’entità del danno subito e nel limite del valore assicurato concordato al momento della stipula del contratto Assolve ad una funzione prettamente risarcitoria in cui la corresponsione di un capitale è correlata al verificarsi di un evento futuro ed incerto e necessariamente dannoso Nel dettaglio può prevedere la copertura di differenti rischi: Rischi inerenti la persona: infortuni, malattie, invalidità per malattie Rischi di danni cagionabili a terzi: responsabilità civile nella guida di autoveicoli Rischi di eventi sfavorevoli: incendio, furto Avanti

Ramo vita - I Rami Ministeriali - - Esempi di polizze - Assicurazioni sulla durata della vita umana Assicurazioni di nuzialità, di natalità Assicurazioni di cui ai punti I e II connesse a fondi di investimento Assicurazione malattia Operazioni di capitalizzazione Operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l’erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell’attività lavorativa Miste, Temporanee caso morte, capitale differito Polizze cd. “dotali”: sono una forma di accumulo “forzato” di ricchezza, finalizzato al supporto di alcuni eventi della vita personale (matrimonio, nascita di un figlio) Unit linked, Index Linked Long Term Care (LTC); Di capitalizzazione pura: sono piani di accumula senza alcuna componente di rischio e senza la parte contrattuale dell’assicurato Fondi pensione aperti Indietro

Ramo danni … ed il ramo danni Infortuni (compresi infortuni sul lavoro e malattie professionali): Prestazioni forfettarie Indennità temporanee Forme miste Persone trasportate Malattia Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari) Ogni danno subito da: Veicoli terrestri automotori Veicoli terrestri non automotori Corpi di veicoli ferroviari Ogni danno subito da veicoli ferroviari Corpi di veicoli aerei Ogni danno subito da veicoli aerei Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali Veicoli fluviali Veicoli lacustri Veicoli marittimi Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene) Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto Incendio ed elementi naturali Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: incendio, esplosione, tempesta, elementi naturali diversi dalla tempesta, energia nucleare, cedimento del terreno Altri danni ai beni Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diversi da quelli compresi al n. 8 Avanti

Ramo danni Responsabilità civile autoveicoli terrestri … ed il ramo danni Responsabilità civile autoveicoli terrestri Ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore) Responsabilità civile aeromobili Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore) Responsabilità civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore) Responsabilità civile generale Ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11, 12 Credito Perdite patrimoniali derivanti da insolvenze Credito all’esportazione Vendita a rate Credito ipotecario Credito agricolo Cauzione Diretta Indiretta Perdite pecuniarie di vario genere Rischi relativi all’occupazione Insufficienza di entrate (generale) Intemperie Perdite di utili Persistenza di spese generali Spese commerciali impreviste Perdita di valore venale Perdite di fitti e di redditi Perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente Perdite pecuniarie non commerciali Altre perdite pecuniarie Tutela giudiziaria Assistenza Assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito Avanti

derivante all’impresa dall’esercizio di più rami, Perché diversi rami? Il maggior equilibrio derivante all’impresa dall’esercizio di più rami, il miglior sfruttamento dei costi attuabile quando un’organizzazione è posta al servizio di più settori, e la necessità per mantenere la clientela, di mettersi in condizione di soddisfare nel modo più completo le sue esigenze assicurative, giustificano pienamente il contemporaneo esercizio di più rami generalmente praticato dalle imprese di assicurazione. Avanti

Bisogni di sicurezza e protezione I rami … VITA DANNI Bisogni di sicurezza e protezione TUTELA DI SE STESSI TUTELA DEGLI ALTRI TUTELA DELLA PERSONA TUTELA DEL PATRIMONIO Soluzioni Vita Fondi Pensione DANNI A PERSONE DANNI A COSE Furto Incendio Infortuni Malattia Avanti Responsabilità Civile

L’assicurazione italiana nel confronto internazionale - VITA Il grafico rappresenta il rapporto tra la raccolta vita ed il Prodotto Interno Lordo (indice di penetrazione assicurativa), per il 2000, 2001 e 2002. Da questo si evince che, l’Italia è un paese ancora da sviluppare fortemente, e che, a differenza degli altri paesi, ha un trend di crescita positivo. Pertanto, c’è ancora spazio per occupare quote di mercato, per chi saprà cogliere le occasioni!! Avanti

L’assicurazione italiana nel confronto internazionale - DANNI Il grafico rappresenta il rapporto tra la raccolta danni ed il Prodotto Interno Lordo (indice di penetrazione assicurativa), per il 2000, 2001 e 2002. Anche nel settore danni si evidenzia il forte divario tra l’Italia e gli altri paesi. Anche nel danni, quindi, c’è spazio per aggredire nuove quote di mercato, che ancora non hanno sottoscritto polizze danni! Indice generale

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